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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.08.2008 11.2007.31

26 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,955 parole·~20 min·2

Riassunto

Misure a protezione dell'unione coniugale: Criteri per l'attribuzione dell'abitazione coniugale (conferma della giurisprudenza: consid. 6)

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.31

Lugano 26 agosto 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.1361 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 novembre 2004 da

AO 1, (patrocinata dall' PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall',);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 26 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15 febbraio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1945), cittadino italiano, e AO 1 (1961) si sono sposati a __________ il 17 giugno 1995. A quel momento lo sposo era già padre di M__________ (1970) e la sposa madre di S__________ (1985), avuti in prime nozze. Dal secondo matrimo­nio è nata M__________, il 21 ottobre 1996. AP 1, giardiniere, ha gestito una ditta individuale e dal marzo del 2000 lavora per la __________, di cui è azionista al 98%. La moglie, già parrucchiera, non ha svolto attività lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi si sono separati nel dicembre del 2004, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1109 RFD di __________, comproprietà di lui in ragione di ¾ e del figlio M__________ in ragione di ¼) per trasferirsi in un suo appartamento, sempre a __________ (proprietà per piani n. 15 157 della particella n. 113 RFD di __________).

                                  B.   Il 10 novembre 2004 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia, un contributo alimentare di fr. 2900.– mensili per sé e uno di fr. 1040.– mensili per M__________, l'addebito al marito di tutti i costi dell'alloggio coniugale e quelli di una Fiat “Punto”, oltre alle spese mediche e dentistiche non coperte dalla cassa malati, con obbligo per lui di rilasciare inoltre tutte le informazioni sui suoi attivi e i passivi. Con decreto cautelare del 15 novembre 2004, emesso inaudita parte, il Pretore ha affidato la figlia alla madre, alla quale ha assegnato provvisoriamente l'abitazione coniugale, condannando AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per la figlia, oltre ad assumere i costi dell'abitazione coniugale.

                                  C.   All'udienza del 17 dicembre 2004, indetta per la discussione, i coniugi hanno raggiunto un accordo sull’affidamento della figlia alla madre, riservato il diritto di visita del padre, sull’attribuzione temporanea dell’alloggio coniugale alla moglie e sulle spese della Fiat “Punto”. Per il resto AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, rivendicando egli medesimo l'assegnazione dell'alloggio coniugale e offrendo un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la sola figlia. Con decreto cautelare del 30 dicembre 2004, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha confermato il precedente assetto provvisionale e ha fissato il diritto di visita alla figlia. L'istruttoria è iniziata il 22 marzo 2005 e con decreto emanato “nelle more istruttorie” di quello stesso giorno il Pretore ha ridotto il contributo per la moglie a fr. 1000.– mensili, da versare in contanti, accertando in fr. 1378.– mensili gli oneri dell'abitazione coniugale a carico del marito. Nel luglio del 2005 AP 1 si è annunciato alla cassa disoccupazione. L'istruttoria della causa è terminata il 1° settembre 2006 e con decreto cautelare del 13 dicembre 2006 il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la moglie. Alla discussione finale del 31 gennaio 2007 le parti hanno ribadito i loro punti di vista sulla scorta di memoriali scritti.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 15 febbraio 2007, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate dal gennaio del 2004, ha affidato M__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, alla quale ha assegnata anche la Fiat “Punto”, ha fissato il contributo alimentare per

                                         lei in fr. 1970.– mensili dal novembre al dicembre del 2004, in fr. 1960.– mensili dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 e in fr. 1950.– mensili dal 1° gennaio 2007 in poi, quello per la figlia in fr. 660.–, fr. 670.– e fr. 680.– mensili relativamente ai medesimi periodi e ha abilitato il convenuto a dedurre dal dovuto i costi dell'abitazione coniugale fino a concorrenza di fr. 1378.– mensili. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Sulla richiesta di assisten­za giudiziaria formulata dal­l'istante il Pretore non ha statuito.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 é insorto a questa Camera il 26 febbraio 2007 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, l'assegnazione dell'abitazione coniugale, la soppressione del contributo alimentare per la moglie, una riduzione (imprecisata) del contributo alimentare per la figlia e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con decreto del 28 febbraio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto d'intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è appellabile nel termi­ne di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   Nella fattispecie rimangono litigiosi, oltre all'assegnazione dell'alloggio coniugale, i contributi alimentari per moglie e figlia. A tal fine il Pretore ha accertato che il reddito di fr. 5344.– mensili con­seguito dal marito fino all'ottobre del 2002 (compresa la tredicesima e l'assegno familiare) è calato a fr. 4507.– mensili fino al 19 luglio 2005, quando AP 1 si è annunciato alla cassa disoccupazione, dalla quale riceve un'indennità di fr. 3870.– mensili, compreso l'assegno familiare. Rilevate alcune incongruenze sui modi in cui la __________ ha sospeso nel frattempo l'attività e sull'effettiva occupazione svolta dal convenuto, il Pretore ha imputato a quest'ultimo un reddito ipotetico di fr. 4860.–, cui ha aggiunto il provento della locazione di un appartamento di sua proprietà (fr. 308.– mensili), per un totale di fr. 5168.– mensili, senza l'assegno per la figlia. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 2538.– mensili (minimo

                                         esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 438.–, imposte fr. 200.–).

                                         Per quanto riguarda la moglie, senza reddito, il Pretore ne ha accertato il fabbisogno minimo in fr. 3087.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, oneri ipotecari fr. 1378.–, premio della cassa malati fr. 459.10). Il fabbisogno in denaro della figlia, infine, è stato fissato in fr. 1040.– mensili fino al 31 dicembre 2004, in fr. 1055.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 e in fr. 1075.– mensili in seguito. Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente del suo fabbisogno minimo e ha ripartito la disponibilità di fr. 2630.– mensili tra moglie e figlia, onde un contributo alimentare per la prima di fr. 1970.– mensili dal 1° novembre al 31 dicem­bre 2004, di fr. 1960.– mensili dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 e di fr. 1950.– mensili in seguito, mentre in relazione ai medesimi periodi il contributo alimentare per la seconda è risultato di fr. 660.–, fr. 670.– e fr. 680.– mensili.

                                   3.   L'appellante contesta anzitutto il proprio fabbisogno minimo di fr. 2538.– mensili, sostenendo che in realtà esso ammonta a fr. 2738.– mensili dovendosi tenere conto anche delle sue “spese per l'avvocato”. Ora, che nell'ambito di protezioni dell'unione coniugale i costi della procedura rientrino nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC (tanto che nel fabbisogno minimo dei coniugi può essere pre­vista un'indennità per tali spese) è vero. Resta il fatto che il mantenimento della moglie è prioritario (DTF 103 Ia 101 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.31/2004 del 26 aprile 2004, consid. 2). Comunque sia, nel fabbisogno minimo dell'interessato il Pretore ha inserito fr. 200.– mensili per oneri fiscali, mentre dandosi coniugi senza risorse finanziarie sufficienti per far fronte interamente agli obblighi alimentari le imposte andrebbero tralasciate (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). Non

                                         avrebbe senso, in effetti, diminuire un contributo di mantenimento in favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare poi lo Stato a sovvenzio­nare l'ammanco nel fabbisogno di questi ultimi. Si volesse quindi, in concreto, aggiungere al fabbisogno minimo del marito un'indennità di fr. 200.– mensili per le spese d'avvocato, andrebbe tolta l'indennità di fr. 200.– mensili per le imposte.

                                   4.   L'appellante contesta anche il “doppio reddito ipotetico” imputatogli dal Pretore (fr. 4600.– mensili come capo giardiniere e fr. 816.– mensili per l'attività in seno alla __________), il quale non terrebbe conto del fatto che egli è disoccupato dal luglio del 2005, che il licenziamento dalla __________ non è fittizio e che la cassa disoccupazione ha verificato accuratamente i presupposti per l'erogazione dell'indennità. L'appellante ricorda di essersi diplomato come carrozziere (non come giardiniere), di non avere esperienza in quanto tale e di non avere possibilità di assunzione, vista anche l'età. Soggiunge che la costituzione, da parte del figlio M__________, di una nuova società a garanzia limitata non è ingannevole, non essendovi stato alcun travaso di beni dalla sua ditta a quella del figlio. Anzi, questi ha assunto debiti della società anonima per fr. 90 000.– proprio come contropartita per la cessione degli attivi. Ciò escluderebbe che la nuova società sia stata creata per eludere doveri di mantenimento da parte sua. L'appellante si duole altresì che il primo giudice abbia accertato un utile potenziale della sua ditta, aumentando artificiosamente la cifra d'affari senza considerare che la contabilità è stata controllata da un revisore, oltre che dall'autorità fiscale, e senza conce­dergli la possibilità di rendere verosimili poste controverse, una perizia contabile essendo inammissibile nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale.

                                         a)   Per quel che riguarda il giudizio cautelare e le riflessioni del precedente Pretore, l'appellante dimentica che un provvedimento cautelare emanato in una procedura a tutela dell'unione coniugale – foss'anche nelle “more istruttorie” – è disciplinato dall'art. 376 cpv. 1 CPC, mentre le misure come tali sono rette da­gli art. 172 segg. CC (e in particolare, per quanto riguarda il contributo alimentare al coniuge separato, dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Perché un decreto cautelare dovrebbe quindi vincolare il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non è dato a divedere (né l'interessato spiega). Al proposito l'appello cade nel vuoto.

                                         b)   Quanto alle effettive entrate dell'appellante, non fa dubbio che dal luglio del 2005 egli è disoccupato e percepisce solo un'indennità di fr. 3870.– mensili. In materia di contributi alimentari, tuttavia, il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da una parte se questa ha la concreta e ragionevole possibilità di guadagnare di più, dando prova di ragionevole impegno. Il computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione. Il reddito ipotetico non ha in ogni modo carattere di penalità. Dev'essere quindi alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro in generale (RtiD II-2006 pag. 690 consid. 5a con riferimenti).

                                         c)   Nella fattispecie l'appellante ha cominciato a lavorare nel 1966 come giardiniere e nel 1973 ha rilevato la ditta individuale del patrigno (interrogatorio formale del 20 luglio 2005, risposte n. 1.3 e 1.4). Nel febbraio del 2000 egli ha poi fondato la __________ (che ha ripreso attivi e passivi della ditta individuale), della quale è divenuto azionista al 98% e che lo ha assunto come dipendente. Dal 19 luglio 2005 egli è disoccupato perché la società “è morta, è ferma poiché non aveva più clienti” (interrogatorio formale: loc. cit., risposta n. 2.1). Dagli atti risulta che nel dicembre del 2004 il di lui figlio, M__________, ha fondato un'altra società attiva nel settore del giardinaggio (__________), la quale ha ripreso le macchine e i contratti relativi a due piccoli vani condotti in locazione dalla __________, ha assunto taluni operai e ha pagato debiti di quest'ultima per complessivi fr. 80 000.–/90 000.– (deposizione M__________, del 13 ottobre 2005: verbali, pag. 2).

                                         d)   Che l'esercizio 2004 della __________ si sia chiuso formalmente con una perdita di fr. 138 624.46, certificata da un revisore, è vero (doc. 36). Per tacere del fatto nondimeno che il bilancio è pesantemente condizionato da una voce denominata “prestiti terzi” di fr. 80 000.– (di cui tutto si ignora) e dal mancato pagamento di oneri sociali (nel 2004) per oltre fr. 42 000.–, il convenuto non ha lontanamente concretato i motivi per cui a un certo punto la ditta sia “morta”, rimasta “ferma senza più clienti”. Dal conto economico del 2004 si evince che rispetto alla situazione degli anni precedenti (doc. 10) l'“acquisto merce” è diminuito di poco (fr. 61 626.– per rapporto a fr. 66 620.–), mentre è aumentato da fr. 429 512.– a fr. 469 064.– il “costo ma­nodopera”(doc. 36). Il fatturato di fr. 549 964.– è sì sceso nei confronti al 2003, ma non particolarmente rispetto al 2001 e al 2002 (fr. 533 986.–, rispettivamente fr. 560 692.–: doc. 10). A un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale non è dato di capire, perciò, come mai a un determinato momento la ditta sia “morta”, sia rimasta “ferma senza più clienti”. Né l'interessato spiega perché, quale azionista mag­gioritario, nulla egli abbia intrapreso per tentare un eventuale risanamento dell'azienda, il cui organico era di sette persone. Anzi, la decisione di “fermare” l'attività è stata presa verosimilmente già alla fine del 2004, poiché “quest'an­no, 2005, poco [è stato fatturato] siccome chi ha fatturato è la Sagl” (interrogatorio formale del convenuto, del 20 luglio 2005, risposta n. 2.5), intendendosi con ciò la ditta fondata nel dicembre del 2004 dal figlio M__________

                                         e)   M__________ ha indicato per vero tre motivi cui si ricondurrebbe il cattivo andamento della __________: il disimpegno del padre a causa dei problemi familiari, il pagamento dello stipendio a un operaio in malattia sprovvisto di copertura assicurativa aziendale e l'assunzione di un anziano operaio su richiesta di un'altra ditta dietro fallace promessa lavori in cambio (deposizione del 13 ottobre 2005: verbali, pag. 2 a metà). Il Pretore tuttavia ha spiegato diffusamente perché non ha ritenuto tali ragioni convincenti (sentenza, pag. 5 in fondo) e con tali motivazioni l'appellante si confronta solo di scorcio. Mal si comprende poi perché l'impossibilità di chiedere una perizia contabile avrebbe impedito al convenuto di rendere verosimile il pagamento di uno stipendio non coperto dall'assicurazione malattia, allorché il Contratto collettivo di lavoro nel ramo dei giardinieri prevede diversamente. Di fronte all'opinione del Pretore, in sostanza, le tre cause evocate da M__________ ancora non bastano – nemmeno a un esame di verosimiglianza – per giustificare lo smantellamento dell'impresa, né il trasferimento della clientela alla __________

                                               Ciò posto, “fermando” deliberatamente l'attività della propria azienda (detenuta al 98%), all'atto pratico l'appellante si è autolicenziato, diminuendo unilateralmente la sua capacità di reddito a scapito della famiglia. Che ormai egli non possa più tornare sui suoi passi poco giova (v. Sutter/Freiburghaus, Kom­mentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 48 ad art. 125 CC). Valesse il contrario, del resto, ogni obbligato alimentare potrebbe rinunciare di sua iniziativa – in tutto o in parte – a redditi effettivi, senza assumere la responsabilità delle proprie opzioni, ogni qual volta egli provocasse con ciò un danno irreparabile. È vero che l'assicurazione contro la disoccupazione eroga all'appellante regolari indennità per perdita di guadagno, ma a parte il fatto che il giudice civile non è vincolato alle decisioni di organi amministrativi, un comportamento che può (ancora) giustificare la riscossione di indennità contro la disoccupazione può risultare del tutto ingiustificato – come in concreto – di fronte agli obblighi che incombono sul responsabile in virtù del diritto di famiglia (RDAT II-1999 pag. 246 n. 67).

                                         f)    Circa l'ammontare del reddito ipotetico, fissato dal Pretore in fr. 4860.– (fr. 4044.– di “salario” e fr. 816.– di “partecipazione all'utile”), non bisogna dimenticare che durante la vita in comune l'appellante percepiva uno stipendio di oltre fr. 5000.– mensili (nel 2001 e 2002), rispettivamente di fr. 4507.– mensili (nel 2003: doc. E1 e E2). Tenuto conto che la __________ gli pagava anche determinate spese private (telefono, luce, auto) e che dalla cassa dell'azienda egli poteva prelevare denaro contante (interrogatorio formale del 20 luglio 2005, risposta n. 2.4.3), a un sommario esame l'importo stimato dal primo giudice sfugge a censura. Non si disconosce che oggi l'appellante ha 63 anni e tra breve maturerà il diritto alla pensione. Spetterà nondimeno a lui far valere la rilevanza di tale evento sulle sue condizioni finanziarie e chiedere a quel mo­mento, dandosi il caso, la modifica dei contributi alimentari (art. 179 CC).

                                   5.   Relativamente alla situazione della moglie, l'appellante sostiene che essa deve esercitare senza indugio un'attività lucrativa, tanto più che il bilancio familiare è in ammanco. Anzi, essa deve provvedere da sé al proprio mantenimento facendo capo alle proprie risorse (clean break), ove si consideri che ha avuto a disposizione due anni per trovare un lavoro e che beneficia di un'adeguata formazione, oltre che di varie esperienze professionali. Per di più, essa ha dimostrato di possedere mezzi propri, essendo stata in grado di versare fr. 5000.– per un rapporto investigativo sulla condotta di lui. L'appellante sottolinea infine che la moglie vive con il figlio maggiorenne S__________, sicché le si dovrebbe imputare un reddito “quale controprestazione per l'alloggio offerto”.

                                         a)   Sulla questione di sapere se già nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si possa pretendere che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) ripren­da o estenda senza indugio un'attività lucrativa, questa Camera si è già diffusamente espressa in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2005 pag. 705 n. 34c; I-2007 pag. 739 consid. 6b). Nella fattispecie il Pretore ha imputato alla moglie, in pratica, un reddito di fr. 1130.– netti mensili, poiché con un contributo alimentare di fr. 1970.– mensili AO 1 non può manifestamente sovvenire a un fabbisogno minimo di quasi fr. 3100.– mensili (né tanto meno può contribuire al fabbisogno in denaro della figlia). L'appellante, da parte sua, nem­meno indica quanto la moglie potrebbe concretamente guadagnare, ciò che basterebbe per dichiarare il ricorso irricevibile. Né egli pretende che, occupandosi come venditrice o collaboratrice domestica a metà tempo (grado d'occupazione esigibile per un coniuge a cui è affidato un figlio di età inferiore a sedici anni: DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; Schwenzer in: Famkommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art. 125 CC), essa possa ricavare di più. Attardarsi oltre su questo punto non sarebbe pertanto di alcuna utilità.

                                         b)   Relativamente alla partecipazione finanziaria del figlio alle spese dell'eco­nomia domestica, sollecitata dall'appellante, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l'eventuale partecipazione di figli maggiorenni conviventi è destinata a coprire i costi supplemen­tari dell'economia do­me­stica causati dalla loro coabitazione ed equivalgono a un rimborso delle spese, non a un reddito del genitore (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). D'altro lato, nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.147 del 13 maggio 2008, consid. 4e). Quanto al fatto che la moglie abbia finanziato un rapporto investigativo pagando fr. 5000.–, ciò non rende ancora verosimile l'esistenza di altri cespiti d'entrata. Anche al riguardo l'appello si rivela destituito perciò di consistenza.

                                   6.   L'appellante censura infine la mancata assegnazione dell'alloggio coniugale, che il Pretore ha attribuito in uso all'istante perché vi possa vivere con la figlia, a lei affidata, non risultando opportuno costringere quest'ultima a lasciare la casa in cui è cresciuta. Ora, dovendo assegnare l'abitazione coniugale pendente causa, il giudice gode di ampio potere d'apprezzamento (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 176 CC). Decisivo è il criterio dell'opportunità, ovvero l'interesse del coniuge al quale l'abitazione sia più utile, indipendentemente dai diritti che derivano dalla proprietà, dalla liquidazione del regime dei beni o da relazioni contrattuali (DTF 120 II 3 consid. 2c). Importa così la presenza dei figli, ma sono di rilievo anche motivi di salute o professionali (Schwander, loc. cit.). Non prevalgono invece i diritti personali o reali che un coniuge possiede sull'alloggio, salvo qualora egli invochi un interesse preponderante connesso all'età, allo stato di salute o all'esercizio dell'attività professionale (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 30 ad art. 176 CC; Stettler/Germani, Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione pag. 246 n. 378).

                                         Nella fattispecie l'appellante rammenta di non essere l'unico proprietario del bene, ribadisce che la moglie ha avuto tutto il tempo per trovare una sistemazione meno onerosa e che, decadendo in un prossi­mo futuro le sue indennità di disoccupazione, egli sarà costretto a vendere l'immobile. Così argomentando, tuttavia, egli non fa valere alcun interesse poziore che giustifichi una diversa attribuzione dell'alloggio coniugale. Né l'affermazione –

                                         puramente apodittica – secondo cui l'immobile di __________ non è un'abitazio­ne coniugale permette di concludere nel senso da lui auspicato. Se si considera poi che in concreto la moglie ha l'affidamento della figlia e che l'ipotesi di una vendita dell'immobile non appare imminente (né il marito pretende il contrario), non si scorgono motivi per assegnare pendente causa l'abitazione coniugale al convenuto, tanto meno pensando al fatto che egli possiede un altro appartamento a __________, nel quale abita (interrogatorio formale del 20 luglio 2005, risposta n. 3.1). Anche su quest'ultimo punto l'appello non è votato di conseguenza a miglior sorte.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato notificato e non ha causato costi presumibili.

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare per la moglie (fr. 1950.– mensili), che in difetto di scadenze prevedibili va calcolato a vita.

Per questi motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–b.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2007.31 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.08.2008 11.2007.31 — Swissrulings