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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2008 11.2007.30

11 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,735 parole·~14 min·2

Riassunto

Cancellazione di un diritto di passo pubblico

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.30

Lugano 11 agosto 2008/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2004.13 (cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 27 luglio 2004 da

AP 1 Aurigeno (patrocinata dall' PA 1)  

contro  

AO 1 (rappresentato dal Municipio e patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 gennaio 2007 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietaria della particella n. 35 RFD di __________, situata nella zona del nucleo vecchio. Tale particella è gravata di una servitù di passo pubblico in favore della particella n. 57 (“__________”), appartenente al AO 1, che risale all'introduzione del registro fondiario

                                         definitivo nell'allora Comune di __________ (1988). Il passo permette di raggiungere l'interno del paese dalla strada cantonale (particella n. 109) e dal posteggio comunale (particella n. 36).

                                  B.   Il 22 luglio 2004 AP 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia per ottenere che la servitù di passo pubblico gravante la sua particella fosse cancellata. Nella sua risposta del 7 ottobre 2004 il Comune ha postulato il rigetto della petizione. In via subordinata, nel caso in cui l'azione fosse stata accolta, esso ha chiesto il pagamento di un'indennità di fr. 12 000.– a titolo di riscatto. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 6 dicembre 2004 e l'istruttoria, cominciata il 16 febbraio 2005, è termi­nata nel febbraio del 2006. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a presentare conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di vista.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 30 gennaio 2007, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 660.–, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al  Comu­ne fr. 1100.– per ripetibili.

                                  D.   Insorta contro la sentenza appena citata con un appello del

                                         20 febbraio 2007, AP 1 chiede di accogliere la sua petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Con osservazioni del 18 aprile 2007 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Nelle cause relative a servitù il valore litigioso è quello che i diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284 in basso con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 12 000.– (consid. 11), non contestato dalla parti. Tempestivo, l'appello può dunque essere vagliato nel merito.

                                   2.   Accertato che la servitù risale al 1988, quando è stato introdotto nel Comune il registro fondiario definitivo, il Pretore non ha potuto appurare con certezza quale fosse lo scopo del passo pubblico. Egli ha esaminato così quale finalità sarebbe ragionevomente potuta risultare dai bisogni e dalle necessità d'uso del fondo dominante, un interesse personale dell'avente diritto essendo sufficiente. Ne ha dedotto – il Pretore – che il senso della servitù doveva essere, per il Comune di__________ e per il Consorzio raggruppamento terreni, quello di “mantenere aperto a chiunque un percorso nel nucleo storicamente caratteristico, che lungo una viuzza in parte pavimentata e delimitata da muri a secco sicuramente centenari, dalla strada principale (e dal posteggio comunale ad essa adiacente) si snoda per 47 m lungo il confine sud-est del fondo di proprietà dell'attrice e permette di raggiungere l'interno del nucleo e per finire, la strada comunale fondo part. 57”.

                                         Per il primo giudice, in altri termini, lo scopo del passo non è quello di consentire l'accesso a una mèta particolare o a un edificio preciso, ma quello di garantire il transito pedonale a un numero indeter­minato di persone. E sotto tale profilo egli ha constatato che un interesse legittimo all'esercizio della servitù sussiste, il passo essendo tuttora adoperato da vari cittadini, tant'è che alcuni di loro hanno chiesto ancora recentemente al Comune di proibire all'attrice la chiusura del percorso con un cancello. Secondo il Pretore, in definitiva, non soccorrono i presupposti per la cancellazione della servitù, sebbene i fondi maggiormente interessati all'accesso pedonale siano raggiungibili anche in altro modo. Quanto all'eventuale riscatto della servitù, il primo giudice ha escluso che il passo limiti l'uso razionale del fondo serviente. Ha scartato anche l'ipotesi, quindi, di una sproporzione tra i contrapposti interessi delle parti.

                                   3.   L'appellante sostiene anzitutto che non sussiste più identità fra il modo in cui la servitù era esercitata originariamente e quello in cui è praticata oggi, già per il fatto che il diritto reale limitato è stato costituito come passo pubblico e non per il transito di poche persone. A suo avviso inoltre non è stata dimostrata l'effettiva utilità, necessità e legittimità di mantenere la servitù. Fosse stato il passo pubblico di fondamentale importanza, essa soggiunge, decine di persone avrebbero testimoniato e manifestato interesse, mentre ciò non è avvenuto. Secondo l'appellante, poi, vi è palese sproporzione tra l'aggravio e l'interesse rappresentato dalla servitù, ove appena si pensi alle gravi ripercussioni di un passo aperto a tutti per un terreno privato in contrapposizione allo scarso, esiguo e limitato interesse del passo pubblico nella fattispecie, come ha rilevato il Pretore. Per l'appellante, infine, chiedere un indennizzo in caso di riscatto incombe al Comune e l'attrice si dichiara disposta a versare una somma di denaro, dietro espressa richiesta, qualora il Comune comprovi un danno effettivamente subìto.

                                   4.   I presupposti per ottenere la cancellazione di una servitù sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1). Al proposito basti rammentare che la radiazione di un passo pubbli­co è retta dalle stesse condizioni cui l'art. 736 cpv. 1 CC assoggetta la cancellazione delle servitù in genere (Besson, La suppression et l'adaptation des servitudes par le juge, in: JdT 117/ 1969 I 286 in basso). Se non che, trattandosi di un passo pubblico, l'interesse all'esercizio del diritto per il proprietario del fondo dominante è quello di una cerchia indistinta di persone. Poco im­porta dunque l'effettiva necessità del singolo utente o il numero dei passanti. Decisivo è l'interesse al mantenimento del diritto reale limitato da parte dell'ente pubblico. E che nella fattispecie il percorso abbia ancora un interesse ragionevole risulta già dalla circostanza che dal posteggio comunale (particella n. 36) “questo tratto permette un comodo accesso alle case di quella parte del nucleo” (deposizione __________ del 16 febbraio 2005: verbale del 16 febbraio 2005, pag. 2). Il perito giudiziario ha precisato altresì che per i proprietari dei fondi direttamente confinanti con la “__________” le alternative di percorso non possono essere considerate equivalenti, poiché la prima (in giallo sulla planimetria allegata al referto) comporta una scomoda scalinata e una strettoia, mentre la seconda (in blu) è notevolmente più lunga (perizia ing. __________ del 13 dicembre 2005, risposta n. 2).

                                   5.   __________, già sindaco di __________ tra il 1976 e il 1992, ha rilevato invero che lo scopo del raggruppamento dei terreni nel Comune era anche quello di eliminare i passi pubblici su fondi privati (“per fare un po' di pulizia”), sicché dietro richiesta il Comune avrebbe concesso la cancellazione di un simile aggravio (verbale del 16 febbraio 2005, pag. 5). Resta il fatto che, come ha rilevato il testimone, gli allora comproprietari della particella n. 35 nulla hanno chiesto, né al riguardo si sono mai verificate contestazio­ni o sono sorti litigi, come ha ricordato il presidente del Consorzio raggruppamento terreni (deposizione di __________: verbale del 6 aprile 2005, pag. 10). __________, già sindaco di __________ tra il 1992 e il 1996, ha soggiunto: “Lo strano di questo diritto di passo è che è restato tale in fase di RT e che il Comune non l'ha fatto suo” (verbale del 16 febbraio 2005, pag. 2 a metà), probabilmente perché – e la spiegazione si riconduce al padre dell'attrice, allora comproprietario della particella n. 35 – “in quel luogo era presente un pergolato di vigna” (loc. cit.).

                                   6.   Nemmeno si può affermare che con la creazione della particella n. 57 (appartenente al Comune), l'interesse della servitù per accedere al nucleo del paese sia venuto meno. Quantunque la costituzione della proprietà comunale risalga al 1986 e l'iscrizione del passo pubblico sia del 1988, entrambe le operazioni sono avvenute infatti nell'ambito della procedura volta all'introduzione del registro fondiario definitivo ad __________. Il caso in esame non si identifica pertanto con quello in cui la formazione di una strada pubblica giustifichi la cancellazione di un passo privato (DTF 130 III 559 consid. 3.3; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 384 n. 2267; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 2ª edizione, pag. 283 n. 1309; v. anche Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 18 e n. 61 ad art. 736 CC). Per di più, dagli atti risulta che al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo nel Comune di __________ gli allora comproprietari della particella n. 35 hanno notificato loro medesimi l'onere di passo pubblico in favore della particella n. 57 (verbale di audizione ed esperimento di conciliazione n. 404 del 17 agosto 1988, nel fascicolo “Ispezione UR”).

                                   7.   Circa l'identità della servitù, contrariamente all'opinione dell'appellante il Pretore non ha asserito che lo scopo originario del passo fosse “la creazione di un tragitto di svago”, bensì quello “di garantire il passaggio a un numero indeterminato di persone, senza che il tratto in questione serva a raggiungere una mèta particolare o un preciso edificio” (sentenza impugnata, consid. 6). Né si può dire che oggi l'uso del percorso, seppure limitato a poche persone, leda il principio secondo cui una servitù non può essere mante­nuta per un fine diverso da quello per cui essa è stata a suo tem­po costituita. Quand'anche non tutti i firmatari della richiesta insinuata al Comune di __________ perché si proibisse “al signor __________ di impedire il passaggio della gente” (doc. 2) usufruiscano della servitù (deposizione di __________ verbale del 6 aprile 2005, pag. 9), per vero, la carraia continua a essere adoperata oggi ancora dai proprietari dei fondi che si trovano in quella parte del nucleo (deposizioni di __________, __________, __________ e __________ verbale del 6 aprile 2005, pag. 1, 2, 4, 6 e 9), per tacere delle persone che si recano in visita ad abitanti della zona (deposizione __________: verbale del 6 aprile 2005, pag. 7). Del resto, la mera circostanza che il proprietario di un fondo dominante disponga di accessi alternativi non basta per togliere utilità a una servitù (Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 108). E in concreto l'esistenza di passaggi alternativi era nota ai proprietari del fondo serviente sin dal momento in cui la servitù litigiosa è stata costituita.

                                   8.   Per quel che riguarda il lamentato uso improprio del passo (ricettacolo di deiezioni canine, accesso da parte dei “soliti passanti che non perdono occasione per girovagare sul fondo” dell'attrice) o la mancata manutenzione e pulizia del percorso che incombe al Comune, ciò non vanifica l'interesse dell'ente pubblico all'eser­cizio conforme della servitù. In conclusione, come ha rilevato il Pretore, la finalità del passo pubblico pedonale è rimasta sostan­zialmente invariata rispetto al 1988, sicché non soccorrono i presupposti per cancellare l'onere dalla particella n. 35. Su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

                                   9.   L'appellante si duole di una sproporzione manifesta tra le gravi incidenze negative che implica il passo per il fondo serviente e l'interesse scarso, esiguo e limitato all'esercizio della servitù da parte del pubblico. Così argomentando, però, essa postula di fatto il riscatto della servitù (art. 736 cpv. 2 CC). Ora, pur accennando ad aggravi del fondo serviente, nella petizione del 22 luglio 2004 e nel memoriale conclusivo del 31 agosto 2006 l'attrice non ha sollecitato riscatto alcuno. Tanto meno essa ha offerto un indennizzo al proprietario del fondo dominante, ciò che bastereb­be per dichiarare la domanda irricevibile (Rep. 2000 pag. 185 in alto; Steinauer, op. cit., pag. 387 n. 2276). In questa sede, poi, essa pretende che incomba al Comune chiedere un'indennità, ancorché essa sia “disposta a versare un eventuale indennizzo per un danno effettivamente dimostrato essere stato subìto dall'ente pubblico, dietro espressa richiesta dello stesso quale danneggiato.” (appello, pag. 6 in fine). Che soccorrano quindi le premesse per statuire sul riscatto della servitù appare dubbio, a maggior ragione ove si pensi che un'azione fondata sull'art. 736 cpv. 2 CC non si identifica con una causa ancorata all'art. 736 cpv. 1 CC e impone – almeno in via subordinata – una specifica richiesta di giudizio (Rep. 1989 pag. 97; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1995.74 del 7 novembre 1996, consid. 6).

                                         Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Il riscatto dell'art. 736 cpv. 2 CC presuppone infatti che l'interesse alla servitù per il proprietario del fondo dominante si sia ridotto o che l'onere imposto al proprietario del fondo serviente si sia aggravato, dopo la costituzione della servitù, al punto da rendere proporzionalmente esiguo l'interesse al mantenimento della medesima (DTF 107 II 339 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 386 n. 2274 seg. con richiami di giurisprudenza). A prescindere dal fatto che in concreto l'interesse all'esercizio della servitù non appare scemato, l'attrice non ha dimostrato che l'onere a carico del suo fondo sia divenuto più pesante. Come ha accertato il Pretore (senza essere contraddetto dall'appellante), dalla costituzione del passo in poi la situazione viaria nel nucleo di __________ non si è modificata in modo tale da conferire maggiore importanza al percorso pedonale. E l'azione fondata sull'art. 736 cpv. 2 CC non serve a correggere una sproporzione iniziale tra l'onere imposto al proprietario del fondo serviente e gli interessi del fondo dominante (Steinauer, op. cit., pag. 386 n. 2274).

                                         L'appellante si duole di non poter disporre liberamente dell'intera sua proprietà, ma dimentica che tale restrizione esiste fin dalla costituzione della servitù, né basta a connotare un aggravio il censurato uso improprio del passo da parte di certi utenti. Per le stesse ragioni non può dirsi che il passo pregiudichi l'uso razionale del fondo serviente, men che meno ove si consideri che – come detto – rispetto al momento in cui il diritto di passo è stato costituito la situazione non è cambiata. Infondato in ogni suo punto, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                10.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 12 000.– (sopra, consid. 1), non contestato dalle parti e rimasto immutato in appello, non raggiunge la soglia per un eventuale ricorso in materia civile (fr. 30 000.–: art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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