Incarto n. 11.2007.194
Lugano 13 marzo 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 509.2007 (curatore educativo: contestazione della nomina) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 1,
riguardo alla nomina di un curatore educativo in favore di
N__________ e M__________ __________ (1997), figlie sue e di
PI 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1,),
nella persona di
CO 2,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 dicembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 novembre 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello:
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che dal matrimonio fra AP 1 (1943) e PI 1 (1975) sono nate, l'11 gennaio 1997, N__________ e M__________;
che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da PI 1, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha disposto il 26 febbraio 2007 la nomina di un curatore educativo alle figlie (art. 308 CC) “affinché possa mediare tra le parti, collaborando con loro alla soluzione puntuale di tutti i problemi di cura ed educazione che dovessero presentarsi”, con particolare incarico di “vegliare a che ci sia il più ampio livello di informazione reciproca tra i genitori, aiutandoli a risolvere le problematiche che si presentassero e a decidere le loro divergenze”;
che in esecuzione del decreto pretorile, il 20 settembre 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato CO 3 in qualità di curatore;
che, constatata un'erronea designazione della composizione della Commissione tutoria, un esemplare rettificato della decisione è stato inviato alle parti il 25 settembre 2007;
che il 28 settembre 2007 AP 1 si è rivolto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di indicargli le qualifiche e di fornirgli le “informazioni necessarie” sul curatore, di poter avere due colloqui con il medesimo e di assegnargli, dopo di allora, un termine di 30 giorni per esprimersi sulla nomina;
che, sentito il 24 ottobre 2007 dalla Commissione tutoria regionale (cui lo scritto è stato trasmesso per essere trattato come opposizione alla designazione del curatore), AP 1 ha confermato la sua posizione;
che il 25 ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale non ha ravvisato motivi per sostituire la persona del curatore e ha trasmesso lo scritto di AP 1 all'Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv. 3 in fine CC);
che l'Autorità di vigilanza ha statuito il 14 novembre 2007, rigettando la contestazione e confermando la nomina di CO 2;
che con “ricorso e reclamo con domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio” datato 4 dicembre 2007 AP 1 è insorto davanti a questa Camera per ottenere l'annullamento della decisione presa dall'Autorità di vigilanza, come pure di un decreto cautelare emesso il 4 ottobre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, e l'affidamento a sé medesimo delle figlie;
che, su invito di questa Camera, il 20 dicembre 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha trasmesso l'incarto completo;
che il memoriale non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio esperibile contro le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che l'appello a questa Camera è esperibile nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);
che il termine comincia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la decisione perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC) ed è rispettato, quando la comunicazione della decisione sia avvenuta – come in concreto – per posta, se la consegna dell'appello alla posta ha luogo prima della scadenza (art. 131 cpv. 4 CPC);
che nella fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza, del
14 novembre 2007, è stata spedita il giorno medesimo (distinta d'impostazione per lettere raccomandate annessa al doc. 8)
ed è stata ritirata dall'appellante giovedì 15 novembre 2007 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.650051.00333538);
che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 16 novembre 2007 ed è scaduto mercoledì 5 dicembre 2007;
che il memoriale datato 4 dicembre 2007, ma consegnato alla posta solo il giovedì 6 dicembre 2007 (data del timbro postale figurante sulla busta dell'invio raccomandato), risulta tardivo e come tale inammissibile;
che nel suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;
che, si volesse pure da ciò prescindere, l'appello non sarebbe stato destinato a miglior sorte;
che questa Camera ha già avuto modo di ricordare diffusamente – e di pubblicare – quali criteri giustifichino la designazione di un curatore in luogo di un altro, rispettivamente quali principi ostino all'assunzione di tale carica da parte di una determinata persona (RDAT I-1999 pag. 224 consid. 7);
che, quand'anche nella fattispecie il curatore non abbia potuto appianare “dopo una settimana” una divergenza fra genitori circa la frequenza di un corso di judo da parte delle figlie (appello, pag. 3 a metà), tale circostanza era lungi dal dimostrare un'inadeguatezza o una negligenza grave di lui nel senso dell'art. 445 cpv. 1 CC (cfr. Häfeli in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 379);
che, sebbene CO 2 possa essere alla sua prima esperienza quale curatore, non sia sposato e non abbia figli, ciò è lungi dal comprometterne l'idoneità alla carica, tanto meno ove si consideri la sua formazione di educatore e assistente sociale (doc. 4, pag. 2 a metà);
che, per il resto, eventuali ritardi della Commissione tutoria regionale nella nomina del curatore (appello, pag. 4 in alto) non sono in alcun rapporto con l'adeguatezza della scelta;
che l'asserita “lentezza e leggerezza della Pretura di Mendrisio Sud” (appello, pag. 1 nel mezzo) è totalmente estranea all'oggetto della decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che, infine, le censure mosse dall'appellante all'istituzione della curatela educativa in favore delle figlie, alla sua privazione dell'autorità parentale, alla responsabilità solidale di un coniuge nei confronti di terzi per debiti contratti dell'altro, al riparto del fabbisogno in denaro dei figli tra i genitori in proporzione alla rispettiva disponibilità finanziaria (appello, pag. 4 da metà a pag. 5) trascendono una volta di più l'oggetto della decisione impugnata, vertente solo sulla persona del curatore;
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;
che la richiesta di assistenza giudiziaria si rivela priva d'oggetto, non riscuotendosi oneri processuali in esito al presente giudizio, mentre l'appellante, avendo proceduto in lite con atti propri, non ha sopportato spese apprezzabili;
che, comunque sia, a prescindere da un'eventuale indigenza neppure resa verosimile, all'appello faceva difetto sin dall'inizio qualunque possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che, per quanto attiene infine ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerente alla scelta – o alla contestazione – di un tutore o di un curatore sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 11 ad art. 388–391; Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar, Berna 2007, n. 26 ad art. 72);
che l'impugnabilità del pronunciato in materia di assistenza giudiziaria, decisione incidentale, segue la via dell'azione principale;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'oggetto.
4. Intimazione a:
–; –; –,.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
–.
terzi implicati
PI 1 patrocinata da: PA 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.