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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.01.2008 11.2007.187

21 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·613 parole·~3 min·2

Riassunto

Stralcio dell'appello per mancato versamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.187

Lugano 21 gennaio 2008/lw        

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 367.2007/R.66.2007 (nomina di curatore educativo) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1  

alla  

 Commissione tutoria regionale 8, Pregassona    riguardo alla nomina di un curatore educativo in favore di  A__________ (1998) e N__________ (2002) __________, figli suoi e di   CO 2  (PA 1)    nella persona di   CO 3;

                                         premesso che nell'ambito di una procedura avviata da CO 2 con istanza del 24 gennaio 2007 per la disciplina del diritto di visita paterno ai figli A__________ (1998) e N__________ (2002) la Commissione tutoria regionale 8 ha nominato il 25 giugno 2007 ai ragazzi un curatore educativo (art. 308 CC) nella persona di CO 3;

                                         preso atto che un ricorso presentato il 3 luglio 2007 da AP 1 contro l'istituzione della misura è stato respinto dall'Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione dell'11 ottobre 2007;

                                         accertato che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 30 ottobre 2007;

                                         ricordato che il 7 dicembre 2007 l'appellante è stato invitato a depositare entro lunedì 31 dicembre 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 350.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'ap­­­­-pello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

                                         constatato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'appellante consta avere introdotto – per avventura – un'istanza di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

                                         ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

; ; ; .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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