Incarto n. 11.2007.179
Lugano 20 giugno 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 317.1999/R.51.2007 (rimozione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
alla
Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio
per quanto riguarda la sua sostituzione come curatore di
CO 2,
con l'avv. CO 3,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28 settembre 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 13 luglio 1999 l’allora Delegazione tutoria di Mendrisio ha istituito in favore di CO 2 (1940) una curatela volontaria. Curatore è stato designato il figlio, AP 1. Quest'ultimo, dal 2002, ha presentato i rendiconti annuali con notevole ritardo. Egli è stato finanche convocato dalla la Commissione tutoria regionale 2, invano. I conti del 2002 e del 2003 sono stati approvati dall'autorità tutoria il 19 gennaio 2006. Il rendiconto per il 2004 è stato approvato il 26 ottobre 2006 e quello per il 2005 il 22 marzo 2007. Nel complesso, tra il 2004 e il 2007 la Commissione tutoria regionale ha sollecitato nove volte AP 1 a presentare i conti annuali, impartendogli anche la comminatoria di sostituzione.
B. Il 29 marzo 2007 la Commissione tutoria regionale, non avendo ricevuto il rendiconto del 2006, ha impartito al curatore un termine di venti giorni per presentarlo, con la comminatoria che, in caso di inadempienza, egli sarebbe stato sostituito “senza ulteriori comunicazioni” prospettandogli inoltre l'avvio di una procedura disciplinare. Trascorso infruttuoso tale termine, il 24 maggio 2007 la Commissione tutoria regionale ha rimosso AP 1 dal suo incarico e ha nominato l'avv. CO 3 nuovo curatore di CO 2.
C. Il 4 giugno 2007 AP 1 ha impugnato tale decisione all'Autorità di vigilanza sulle tutele, per fare accertare – previa concessione dell'effetto sospensivo – la nullità (rispettivamente, in via subordinata, l'annullamento) del provvedimento adottato dalla Commissione tutoria regionale, chiedendo, di conseguenza, di essere “pienamente reintegrato nella sua carica di curatore della signora CO 2 __________”. Il 6 giugno 2007 il curatore ha inoltrato alla Commissione tutoria regionale il rendiconto 2006. Con osservazioni del 21 giugno 2007 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso. Con decisione del 28 settembre 2007, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, rinunciando al prelievo di tasse di giustizia e all'assegnazione di ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 22 ottobre 2007 a questa Camera, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – di riformare la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele nel senso di dichiarare nulla la decisione del 24 maggio 2007 della Commissione tutoria regionale e di reintegrarlo nella sua funzione. Con osservazioni del 27 dicembre 2007 la Commissione tutoria regionale, riconfermandosi nella sua decisione del 24 maggio 2007, ha proposto di respingere l'appello. Con decreto del 19 novembre 2007 la richiesta di effetto sospensivo formulata dall'appellante è stata dichiarata senza oggetto dal presidente di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili a questa Camera entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La decisione impugnata è stata notificata all'appellante il 1° ottobre 2007 (appello, “In ordine”, pag. 3). Inviato il 22 ottobre 2007, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dapprima respinto la censura inerente alla violazione del diritto di essere sentito invocata dal curatore siccome “in più occasioni il ricorrente è stato invitato a prendere posizione relativamente ai continui ritardi nella presentazione dei rendiconti finali” rilevando persino che egli, nel 2004, non si sarebbe presentato a una seduta indetta per chiarire i motivi dei ritardi. La medesima autorità ha poi spiegato che, a norma dell'art. 445 CC, applicabile per analogia anche ai rapporti di curatela, non vi è una “grave negligenza” tale da giustificare la rimozione del curatore “solamente in presenza di un unico atto o comportamento estremamente riprovevoli”, “bensì anche in presenza di manchevolezze minori, le quali sommate, permettono comunque di definire l'operato del tutore/curatore estremamente negligente e grave”. In concreto, l'Autorità di vigilanza ha quindi ravvisato una “grave negligenza” nella sistematica produzione tardiva dei rendiconti annuali. Tale comportamento è – a mente dell'autorità – reso più negligente dalla professione del curatore (fiduciario commercialista) e dalla semplicità della gestione finanziaria della madre. Essa non ha nemmeno accolto la giustificazione di AP 1 secondo la quale i rendiconti, seppur tardivi, sarebbero sempre stati avvalorati dalla Commissione tutoria regionale. L'autorità ha infine reputato conforme al principio della proporzionalità la rimozione del curatore. Onde il respingimento del ricorso.
3. L’appellante si duole di nuovo di fronte a questa Camera di una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli ritiene che la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto dargli “la possibilità di essere sentito nel corso di una seduta, dopo la quale la CTR avrebbe dovuto decidere la sua rimozione o meno”, e che “la circostanza secondo cui in passato, allorquando la CTR ha deciso di "ammonire" il curatore, sollecitandolo a rispettare i termini di consegna dei rendiconti, al curatore è stata data possibilità di prendere posizione in merito, non può sanare in alcun modo l'agire irrito della CTR”.
Il ricorso a un'autorità di ricorso dotata di cognizione piena sana, in ogni caso, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito (cfr. Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, Friburgo 1992, § 5 n. 211, pag. 122; Geiser in: Basler Kommentar – ZGB I, 3a edizione, n. 19 ad art. 373 CC; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.1999.135 del 14 marzo 2000, consid. 2). AP 1 ha espresso il suo punto di vista dapprima all'Autorità di vigilanza sulle tutele con il ricorso del 4 giugno 2007 e, in seguito, a questa Camera con l'appello del 22 ottobre 2007. Siccome entrambe le istanze godevano, in materia, di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 424a cpv. 2 e 3 CPC ticinese), la doglianza si rivela priva di fondamento.
4. L'appellante ritiene che la decisione dell'Autorità di vigilanza sia arbitraria, non essendo adempiuti i presupposti necessari per la rimozione del curatore indicati all'art. 445 CC. A suo dire, il ritardo nella presentazione dei rendiconti annuali non costituisce, da solo, grave negligenza a norma del predetto articolo, né lo rende indegno o inidoneo a svolgere la funzione di curatore. Le infrazioni di cui all'art. 445 CC devono essere considerate – soggiunge l'appellante – alla stregua di negligenze lievi se, come asserito nell'evenienza, il pupillo non ha subito alcun pregiudizio, se i suoi interessi non sono stati minacciati e se il curatore ha ripristinato il controllo sull'amministrazione.
Nella fattispecie, AP 1 ha ripetutamente disatteso i termini per la presentazione dei rendiconti annuali, ignorando i solleciti pervenutigli dalla Commissione tutoria regionale. In linea di principio, omissioni del genere denotano grave negligenza nel senso dell'art. 445 cpv. 1 CC (Egger in: Zürcher Kommentar, n. 2 ad art. 445 CC; RDAT II-1998 pag. 164 consid. 4c). L'art. 447 cpv. 2 CC prevede invero che, nei casi meno gravi, l'autorità tutoria può, anziché pronunciare la rimozione del curatore, limitarsi a comminarla e infliggere una multa fino a cento franchi. Tale norma è potestativa e la decisione se lasciare – in caso di violazioni meno gravi – il tutore in carica oppure se rimuoverlo rientra nella latitudine di apprezzamento dell'autorità tutoria (Good, op. cit., § 5 n. 68, pag. 94). Prima della presente procedura, la Commissione tutoria regionale ha comminato a AP 1 la sua sostituzione in caso di mancata presentazione dei rendiconti annuali entro i termini fissati in due altre occasioni: il 4 maggio 2006 (per i rendiconti relativi agli anni 2004 e 2005) e il 6 febbraio 2007 (per il 2005). Poi, il 29 marzo 2007 essa ha di nuovo invitato il curatore – assortendo tale sollecito con una comminatoria di sostituzione – a volere rendere, entro un termine di venti giorni, il rendiconto del 2006. Trascorso infruttuoso il termine, essa ne ha pronunciato la rimozione.
In concreto, la Commissione tutoria regionale ha dapprima trattato le negligenze – sistematiche – del curatore come lievi, limitandosi a comminargli la rimozione. In esito al mancato rispetto dell'ultimo termine assegnato a AP 1, la Commissione tutoria regionale ha pronunciato nei confronti di quest'ultimo la rimozione, già più volte comminata. Ne segue che – quand'anche si volesse ritenere lieve ogni singola negligenza di AP 1 – la decisione di rimozione si rivela corretta. A ciò nulla cambia il fatto che i rendiconti annuali siano sempre stati approvati dall'autorità tutoria.
5. L’appellante si rifà, invero, a una decisione di questa Camera per affermare che la scelta della Commissione tutoria regionale è errata. In realtà, in quella decisione (RDAT II-1998 pag. 164), questa Camera aveva sì ritenuto delle manchevolezze minori da parte del curatore, che era stato rimosso dalla Commissione tutoria. Se non che, in quell’occasione, questa Camera aveva parzialmente accolto il ricorso del curatore poiché la destituzione non era stata preceduta da una comminatoria ai sensi dell’art. 447 cpv. 2 CC, decidendo per l’appunto che il curatore era reso attendo che un’eventuale nuova mancanza ai propri obblighi avrebbe potuto condurlo a rimozione a norma dell’art. 445 CC. La fattispecie dell’odierna decisione è diversa, proprio perché i ritardi accumulati da AP 1 sono stati più volte oggetto di comminatorie. Il precedente giurisprudenziale non soccorre in alcun modo l'appellante.
6. AP 1 lamenta anche una violazione dei principi di proporzionalità e di opportunità. Egli assevera, in particolare, che i ritardi nella presentazione dei rendiconti annuali non avrebbero mai comportato un pregiudizio o una minaccia per la pupilla, che l'autorità tutoria avrebbe sempre approvato i rendiconti annuali, senza sollevare critiche in merito al suo operato, che la madre sarebbe a sua volta sempre stata soddisfatta del suo modo di svolgere l'incarico di curatore, che i suoi rapporti con quest'ultima sarebbero ottimi e che egli s'impegna a voler rispettare, in futuro, i termini per la presentazione per dei rendiconti annuali. Infine, AP 1 sostiene di prestarsi quale curatore a titolo gratuito, mentre l'avv. CO 3 verrebbe retribuito secondo il suo tariffario professionale. Un simile aggravio a carico della sostanza della curatelata non sarebbe giustificato dalla situazione finanziaria concreta, definita “semplice” dalla Commissione tutoria regionale.
Le censure sollevate da AP 1 in merito alla proporzionalità e all'opportunità della sua rimozione e sostituzione con l'avv. CO 3 sono sprovviste di buon diritto. Infatti, per il principio della proporzionalità, tra diverse misure disponibili, l'autorità tutoria deve scegliere – tra quelle atte a raggiungere lo scopo – quella meno incisiva. Nell'evenienza, la misura meno incisiva (la comminatoria della rimozione) si è dimostrata inadeguata: non ha infatti indotto AP 1 a presentare tempestivamente i rendiconti annuali. La sua rimozione e sostituzione con l'avv. CO 3 – presa quale ultima ratio – non viola dunque il principio della proporzionalità. Considerata l'inadempienza del curatore e l'inefficacia di misure alternative, la sanzione pronunciata dalla Commissione tutoria regionale si rivela anche opportuna. Poco importa poi che i rendiconti siano stati approvati o che i rapporti con la madre siano buoni o che il nuovo curatore costi di più. Non sono infatti criteri idonei a giustificare il ritardo nella consegna dei rendiconti, ove appena si consideri la semplicità della fattispecie, sottolineata dall'appellante medesimo.
7. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, intervenuta nel quadro delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).
8. Per quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in merito alla rimozione o alla sostituzione di un curatore, è dato ricorso al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–; –; –; –.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.