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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2008 11.2007.178

22 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,224 parole·~6 min·3

Riassunto

Autorizzazione di vendere fondi di un tutelato a trattative private

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.178

Lugano 22 febbraio 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 236.0.1990 (autorizzazione alla vendita di fondi) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1  

alla  

 Commissione tutoria regionale 18, Faido  

                                         riguardante l'acquisto a trattative private di un fondo appartenente a

                                         CO 3

                                         (rappresentato dalla tutrice CO 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 12 novembre 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 13 settembre 2007 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nel 1990 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito in favore di CO 3 (1948) una tutela volontaria. Il 3 ottobre 2002 la Commissione tutoria regionale 18 ha confermato il provvedimento e ha designato in veste di tutrice CO 2. CO 3 è proprietario per un quarto della particella n. 506 RFD di __________ (grotto, 17 m²). I rimanenti tre quarti appartengono a AP 1. Il 28 agosto 2007 la Commissione tutoria regionale ha deciso la vendita a trattative private della quota in comproprietà del pupillo per fr. 8000.– a AP 1, riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza. Con decisione del 13 settembre 2007 l'Autorità di vigilanza ha approvato la richiesta.

                                  B.   Contro la decisione appena citata AP 1 ha presentato un appello (“ricorso”) del 12 novembre 2007 nel quale insorge contro il prezzo a lei chiesto di fr. 8000.– per l'acquisto della quota, proponendo di ridurlo a fr. 2500.–. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

                                         Lo stesso giorno AP 1 ha introdotto nei confronti della medesima decisione una domanda di revisione davanti all'Autorità di vigilanza. Con decisione del 10 dicembre 2007 quest'ultima ha dichiarato la domanda irricevibile.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione impugnata non è stata intimata a AP 1, che ne ha unicamente ricevuto copia il 7 novembre 2007 da CO 2. Interposto nel lasso di cinque giorni dalla ricezione di quella copia, il “ricorso” può dunque essere trattato come appello.

                                   2.   Giusta l'art. 420 cpv. 2 CC il tutelato e ogni interessato possono ricorrere all'Autorità di vigilanza contro le decisioni dell'autorità tutoria. Per “ogni interessato” non si intende qualsiasi terzo, ma solo chi invochi legittimi interessi del pupillo o chi lamenti una violazione dei suoi propri diritti o interessi personali (DTF 121 III 3 consid. 2a; più restrittivo: Geiser, Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 31 ad art. 420). In concreto AP 1 non pretende di difendere legittimi interessi di CO 3, tanto meno ove si consideri che chiede di ridurre il prezzo di vendita. Quanto alla violazione di diritti o interessi personali, il ricorrente deve far valere facoltà soggettive o aspettative proprie garantite dal diritto tutelare (DTF 103 II 73 consid. 2; Deschenaux/Stei­nauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014a; Meier, Le con­sentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag. 193 segg.). AP 1 non adombra nulla del genere. Chiede solo di ridurre il prezzo fissato dalla Commissione tutoria per cederle la quota in comproprietà del pupillo (si veda un caso analogo in: SJZ 86/1990 pag. 181 n. 3 consid. b). Ciò non connota tuttavia né un diritto soggettivo né un'aspettativa garantita dalla legge. L'appello va dunque dichiarato irricevibile già per tale ragione.

                                   3.   Si aggiunga che, quand'anche si volesse ritenere sufficiente un interesse meramente economico da parte di chi ricorre (v. Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, Friburgo 1991, pag. 116 n. 178; contra: Meier, op. cit., pag. 197 in fondo con rinvio alla nota  264 con riferimenti), l'esito del giudizio non muterebbe. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha approvato la vendita della quota in comproprietà per fr. 8000.–, poiché tale cifra corrisponde al valore venale della quota medesima stimato dalla ditta __________ di __________. L'appellante sostiene che in passato il valore “commerciale” dell'intera particella era stato valutato in fr. 5000.– (relazione allegata alla perizia della ditta __________) e nel 2006 in fr. 9000.– dall'Istituto delle assicurazioni sociali (relazione dell'arch. __________, allegata all'appello). Per tacere del fatto nondimeno che la ditta __________ ha definito il primo valore “manifestamente inferiore alla realtà economica dei beni esaminati” e che del secondo nemmeno è dato di sapere se esso si riferisca all'intero immobile o a una sola quota di compro­prietà (lettera del 18 maggio 2006 di AP 1, allegata all'appello), dagli atti risulta che il 16 marzo 2004 R__________ M__________, padre dell'appellante, ha acquistato con due atti rogati dal notaio __________ di __________ una quota di 1/16 della particella per fr. 3000.– e un'altra quota di 3/16 del medesimo fondo per fr. 5000.–. Non si può dire pertanto che la stima del perito incaricato dall'Autorità di vigilanza appaia inattendibile al punto da compromettere gli interessi del pupillo a causa di un prezzo di vendita inaccessibile.

                                   4.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato e non avendo provocato costi presumibili.

                                   5.   Circa i rimedi esperibili avverso l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore della quota di comproprietà in discussione non supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulla spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

 –;  – Commissione tutoria regionale 18, Faido;  –.

                                         Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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