Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2007 11.2007.173

20 dicembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,846 parole·~9 min·5

Riassunto

Richiesta di giudizio sufficientemente chiara e precisa?

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.173

Lugano 20 dicembre 2007/rgc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.557 (servitù: diritto di condotta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 24 agosto 2006 dal

AO 1 (rappresentato dal Municipio e patrocinato dall' PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dalla, studio PA 1,),

giudicando ora sul decreto del 27 settembre 2007 con cui il Pretore ha respinto la richiesta del convenuto intesa a far dichiarare irricevibile la petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 27 settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il AO 1 è proprietario della particella n. 302 RFD, costituita da una strada, la quale beneficia di un “diritto di tubazione e scarico” gravante le particelle n. 285 e 590 di AP 1. La tubazione, in particolare, raccoglie le acque meteoriche provenienti dalla strada comunale e le scarica in un ruscello a valle dei fondi servienti. In seguito a un'alluvione che ha colpito __________ nel 2001, uno scoscendimento di terreno ha parzialmente distrutto la tubatura.

                                  B.   Il 24 agosto 2006 il AO 1 ha introdotto una petizione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che fosse “fatto ordine ad AP 1 (…) di tollerare sui fondi di sua proprietà n. 285 e 590 RFD di __________ i lavori necessari al ripristino della condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche da parte del Comune”. Nella sua risposta del 27 novembre 2006 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, censurando in ordine la genericità domanda, e in via riconvenzionale ha postulato la cancellazione della servitù.

                                  C.   Con replica del 10 gennaio 2007 il Comune ha emendato la richiesta di giudizio come segue:

                                         La petizione è accolta. Di conseguenza viene fatto ordine al signor AP 1, __________, di tollerare sui fondi di sua proprietà n. 285 e 590 RFD di __________ i lavori necessari al ripristino della condotta per lo smaltimento della acque meteoriche da parte del AO 1, e più precisamente di permettere:

                                         –  l'accesso ai suddetti mappali dei mezzi e del personale necessari per l'esecuzione dei lavori;

                                         –  l'esecuzione dei lavori di preparazione e di scavo;

                                         –  la posa della condotta;

                                         –  la copertura del terreno e la sistemazione dello stesso.

                                         Esso ha proposto inoltre di respingere la riconvenzione. Il conve­nuto ha duplicato il 12 febbraio 2007, mantenendo il suo punto di vista e contestando una volta ancora l'ammissibilità della petizione. All'udienza preliminare del 23 aprile 2007 AP 1 ha confermato “l'eccezione di irricevibilità dell'azione a causa dell'insufficiente precisazione della domanda”. Il Comune è rimasto sulle proprie posizioni. Statuendo con decreto del 27 settembre 2007, il Pretore ha accertato la ricevibilità della petizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, a carico di AP 1, tenuto a rifondere al Comune un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 22 ottobre 2007 nel quale chiede che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia dichiarato nullo o, quanto meno, riformato nel senso di dichiarare la petizione irricevibile. Con decreto del 23 ottobre 2007 il Pretore ha conferito al rimedio effetto sospensivo. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Trattandosi di controversie relative a servitù, il valore litigioso consiste in quello che il diritto ha per il fondo dominante o nella svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentare de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto l'attore si è limitato a indicare un valore litigioso “indeterminato”, che il Pretore non ha accertato (art. 13 CPC). Se si pensa tuttavia che già il costo per la posa della nuova tubatura risulta di fr. 37 349.– (doc. F) e che il convenuto ha indicato in fr. 40 001.– il valore della riconvenzione volta alla cancellazione della servitù, il valore litigioso può ragionevolmente presumersi raggiungere la soglia di fr. 8000.– per l'ammissibilità dell'appello (art. 36 cpv. 1 LOG).

                                   2.   Il decreto con cui un Pretore accerta l'esistenza di un presupposto processuale o respinge un'eccezione processuale è impugnabile “nel termine ordinario”, “nelle forme dell'appellazione”, ed è trattato – se non è provvisto di effetto sospensivo – “con la prima appellazione sospensiva” (art. 100 cpv. 1 combinato con l'art. 96 cpv. 4 CPC). Spetta al Pretore accordare o rifiutare tale beneficio (Rep. 1990 pag. 275 a metà). In concreto il Pretore ha conferito al rimedio effetto sospensivo il 23 ottobre 2007. Tempestivo, l'appello va dunque esaminato senza indugio.

                                   3.   Il Pretore ha ritenuto che le domande riformulate e precisate dal Comune nella replica siano “sufficientemente chiare e consentano, in caso di accoglimento della petizione, di emanare un giudizio suscettibile di successiva messa in esecuzione, ritenuto ancora che nel dispositivo della sentenza di merito si potrà far riferimento alle risultanze dell'eventuale prova peritale”. L'appellante ribadisce l'irricevibilità della petizione sotto il profilo dell'art. 165 cpv. 2 lett. g CPC. Afferma che la domanda, seppure emendata, è ancora troppo vaga e generica, tanto da non risultare eseguibile. Per di più, nella replica il Comune ha espresso l'intenzione di spostare il tracciato della condotta rispetto a quello originario, ciò che costituisce un'inammissibile mutazione della domanda. Quanto all'eventuale riferimento alla perizia giudiziaria evocato dal Pretore, l'appellante reputa che l'oggetto della lite debba essere chiaro sin dall'inizio, una parte non essendo abilitata a intentare causa per poi decidere alla fine dell'istruttoria quale azione intendesse promuovere.

                                   4.   L'art. 165 cpv. 2 lett. g CPC prevede che nella procedura ordinaria appellabile la petizione deve contenere, fra l'altro, “le domande formulate in termini precisi e distinti”. Scopo della nor­ma è di far sì che il convenuto possa difendersi adeguatamente in giudizio e che il dispositivo della sentenza possa poi – dandosi accoglimento dell'azione – essere eseguito. Solo un dispositivo che contenga un obbligo formale chiaro ed esplicito costituisce infatti un titolo esecutivo (Rep. 1988 pag. 400 a metà). Se non è tale, esso non può trovare attuazione (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 488), poiché il giudice chiamato a statuire sull'opposizione al precetto esecutivo civile non può né interpretarlo né integrarlo (Rep. 1984 pag. 168).

                                   5.   Contrariamente all'opinione dell'appellante, in concreto l'attore poteva, con il memoriale di replica, non solo completare, precisare o rettificare le sue richieste di giudizio (senza riguar­do al fatto che la manchevolezza della petizione fosse dovuta a errore o

                                         inavvertenza), ma anche addurre un nuovo complesso di fatti, senza dover presentare per ciò soltanto una domanda di mutazione dell'azione (art. 78 cpv. 1 seconda frase CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC). Dal canto suo, il convenuto si è potuto difendere appieno con la duplica (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.87 del 21 settembre 2005, consid. 4 e 5).

                                         Non si trascuri, in ultima analisi, che quanto l'attore chiede è di poter accedere al fondo serviente per il ripristino della tubatura dopo lo scoscendimento, ovvero di essere autorizzato a compiere opere necessarie per l'esercizio della servitù (art. 737 cpv. 1 CC). A tal fine la domanda di replica (“ripristino della condotta per lo smaltimento della acque meteoriche”) è sufficientemente chiara. Vaga e generica sarebbe stata, ad esempio, una domanda di giudizio in cui l'attore chiedesse di ordinare alla controparte di “mettere a punto/ripristinare immediatamente la servitù di passo” (I CCA, sentenza inc. 11.2004.81 del 15 novembre 2005, consid. 4). Nella fattispecie invece la richiesta di replica enuncia in modo intelligibile quanto si chiede al convenuto (“tollerare sui fondi di sua proprietà i lavori necessari al ripristino della condotta“) ed esplicita con la debita concretezza le modalità d'intervento sul fondo.

                                   6.   Diverso è il problema di sapere se la richiesta dell'attore sia fondata e, soprattutto, se sia conforme al diritto di servitù. Tale questione però attiene al merito, non alla ricevibilità della petizione. Nell'ambito dell'azione di merito sarà possibile chiarire, in particolare, quale fosse esattamente il tracciato della condotta e in che misura la nuova tubazione che il Comune intende posare segua tale percorso. Senza alcuna attinenza con la ricevibilità della petizione è anche il quesito di sapere se in virtù dell'art. 737 CC il Comune possa legittimamente procedere a lavori di manutenzione, riparazione e rinnovazione sul fondo serviente contro la volontà del proprietario, senza dover far capo previamente alla via giudiziaria (DTF 115 IV 29 consid. 3a). Con il decreto in rassegna il Pretore si è limitato ad accertare la proponibilità della richiesta di giudizio. Tutto quanto eccede tale presupposto d'ordine esula dai limiti del presente giudizio.

                                   7.   Ne segue in definitiva che, sprovvisto di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione alla controparte, cui non ha cagionato spese presumibili.  

                                   8.   Circa i rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso eccede con ogni verosimiglianza, dopo quanto si è spiegato (consid. 1), non solo la soglia di fr. 8000.– per l'appello, ma anche quella di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.AO 2

                                   3.   Intimazione a:

–,: –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2007.173 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2007 11.2007.173 — Swissrulings