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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.2008 11.2007.164

20 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,200 parole·~21 min·5

Riassunto

Disciplina del diritto di visita in esito al divorzio

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.164

Lugano, 20 marzo 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.5 (divorzio unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 gennaio 2005 da

AO 1 (già patrocinato dall'avv. dott.,)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);

 esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 1° ottobre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1956) e AP 1 (1962), cittadina russa, si sono sposati a Sessa il 7 aprile 2000. A quel momento la moglie era già madre di una figlia, M__________ (1993), avuta da un precedente matrimonio. Dalle nuove nozze è nata A__________, il 28 ottobre 2000. Entrambi i coniugi percepiscono rendite d'invalidità e non svolgono attività lucrativa. Vivono separati dal giugno del 2002, quando la moglie ha lasciato l'abitazione comune di __________ per trasferirsi con le figlie prima in una struttura di assistenza per donne in difficoltà e poi in un appartamento a __________.

                                  B.   In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 19 luglio 2002 da AP 1, le parti hanno concluso un accordo davanti al Pretore, che il 17 settembre 2002 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito (consentendo alla moglie di prelevare parte del mobilio per arredare il suo appartamento), ha affidato la figlia A__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha autorizzato la moglie a riscuotere direttamente per sé e la figlia, a titolo di contributo alimentare, le rendite complementari d'invalidità ricevute dal marito.

                                  C.   Il 10 gennaio 2005 AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, rivendicando – nell'ambito della liquidazione del regi­me dei beni – la consegna di tutta una serie di oggetti, chiedendo di poter visitare la figlia un fine settimana ogni due, due settimane durante le vacanze scolastiche estive e una settimana alternativamente a Pasqua e a Natale, proponendo di istituire in favore di A__________ una curatela educativa e riconoscendo a quest'ultima, a titolo di contributo alimentare, la rendita d'invalidità a lei destinata. AO 1 ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                         Nella sua risposta del 24 febbraio 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha proposto di limitare il diritto di visita paterno a due ore la settimana (alla continua presenza di terze persone scelte dalle parti, in tempi e secondo modalità da stabilire di volta in volta), ha sollecitato un contributo alimentare per A__________ (in aggiunta alla rendita d'invalidità) di fr. 350.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 500.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 750.– mensili fino alla maggiore età, ha sollecitato il versamento di fr. 55 581.60 in liquidazione del regime dei beni e si è opposta alle rivendicazioni mobiliari dell'attore. Quello stesso giorno essa ha postulato a sua volta il conferimento dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richie­sta comune con accordo parziale e all'udienza del 22 marzo 2006 ha sentito le parti, le quali hanno confermato la volontà di divorziare e gli hanno demandato la decisione sulle conseguenze accessorie litigiose. L'esercizio del diritto di visita ad A__________ rivelandosi conflittuale, con “ordinanza” del 27 ottobre 2006 egli ha istituito in favore della figlia una curatela educativa (art. 146 cpv. 2 CC), invitando la Commissione tutoria regionale 10 a designare la persona del curatore. Ciò che la Commissione tutoria regionale ha fatto il 30 gennaio 2007, nominando in tale veste __________.

                                         Nel corso della procedura la regolamentazione del diritto di visita ha formato oggetto di ripetuti accordi provvisionali raggiunti dinanzi al giudice. All'udienza del 2 aprile 2007, in specie, le parti hanno convenuto che gli incontri fra padre e figlia si sarebbero svolti “secondo i tempi e nelle modalità, come pure sotto la gestione della curatrice __________, indicativamente il mercoledì pomeriggio e il venerdì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 alle 18.30”, la curatrice impegnandosi a informare il Pretore circa “l'evoluzione del diritto di visita in vista di un ampliamento del medesimo”. In seguito i coniugi hanno presentato memoriali del 25 e 27 aprile 2007 in cui hanno formulato le loro richieste di giudizio sui punti rimasti litigiosi.

                                  E.   Alla successiva udienza (“preliminare”) del 6 giugno 2007 il Pretore ha sottoposto alle parti un disegno di convenzione completa sugli effetti del divorzio, assegnando loro un termine di 20 giorni per esprimersi. In tale progetto il diritto di visita era così definito (clausola n. 3):

                                         È riservato il diritto di visita del padre, che si svolgerà secondo i tempi e nelle mo­dalità, come pure sotto la gestione della curatrice __________, indicativamente il mercoledì pomeriggio e il venerdì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 alle 18.30. La curatrice comunicherà all'autorità tutoria l'evoluzione del diritto di visita in vista di eventuali modifiche.

                                  F.   Ha fatto seguito un'udienza del 28 agosto 2007, durante la quale AP 1 ha postulato una proroga di 10 giorni per esprimersi sulla proposta di convenzione. AO 1 ha dichiarato di accettare l'accordo, salvo la clausola n. 3, che ha chiesto di modificare sostituendo il suo diritto di visita del venerdì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 alle 18.30 con un diritto di visita il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle 18.00 ogni 15 giorni “e qualche giorno aggiuntivo durante le vacanze scolastiche, il tutto compatibilmente con gli impegni, la disponibilità e il nullaosta della curatrice signora __________ e della signora __________ della Commissione tutoria regionale 10 di Locarno, con facoltà per queste ultime di modificare il giorno della settimana per ragioni organizzative”. Il verbale d'udienza si conclude con la seguente frase: “In caso di conferma da parte della moglie della proposta di transazione 6 giugno 2007 le parti dichiarano sin d'ora di demandare al giudice la decisione sull'unico punto rimasto controverso del diritto di visita, dichiarando sin d'ora di non avere ulteriori prove da assumere e procedendo seduta stante al dibattimento finale”. AP 1 ha poi comunicato al Pretore di accettare la proposta di convenzione.

                                  G.   Con sentenza del 6 settembre 2007 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato A__________ alla madre, ha confermato la curatela in favore della figlia e ha disciplinato il diritto di visita come segue (dispositivo n. 2 cpv. 2, 3 e 4):

                                         Al padre è garantito l'esercizio del diritto di visita da esercitare:

                                         – il mercoledì pomeriggio dalle ore 13.00 alle 16.30;

                                         – il sabato o la domenica ogni 15 giorni dalle ore 10.00 alle 18.00;

                                         – qualche giorno aggiuntivo durante le vacanze scolastiche.

                                         Il tutto compatibilmente con gli impegni, la disponibilità e il nullaosta della curatrice signora __________ e della signora __________ della CTR 10 di Locarno, con facoltà per queste ultime di modificare il giorno della settimana per ragioni organizzative.

                                         Dato che tale diritto di visita è inferiore a quello usuale, l'odierno assetto è  fissato in vista di un'estensione del diritto di visita paterno, da stabilire dalla competente Autorità tutoria.

                                         Inoltre il Pretore ha indicato nella rendita completiva d'invalidità percepita dall'attore per la figlia il contributo alimentare da lui dovuto ad A__________, ha stabilito che ogni coniuge provvedesse da sé al proprio sostentamento rimanendo proprietario dei beni in suo possesso e titolare dei debiti contratti, ha escluso ogni suddivisione degli averi di previdenza e ha diffidato il marito dall'avvicinarsi alla moglie e alla figlia di lei, M__________, a meno di 300 metri. Gli oneri processuali di complessivi fr. 4000.– sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Statuendo il medesimo giorno sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalle parti il 10 gennaio e il 24 febbraio 2005, il Pretore le ha accolte entrambe.

                                  H.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 1° ottobre 2007 per ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – sul diritto di visita il giudizio del Pretore sia così riformato: “Al padre è garantito l'esercizio del diritto di visita da esercitare secondo i tempi e nelle modalità, come pure sotto la gestione della curatrice __________ indicativamente il mercoledì pomeriggio e il venerdì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 alle 18.30”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Litigiosa rimane unicamente la disciplina del diritto di visita. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

                                   2.   L'appellante si duole che il Pretore ha regolato il diritto di visita accogliendo semplicemente la richiesta presentata dal marito all'udienza del 28 agosto 2007 senza esperire alcuna indagine, nonostante gli incontri organizzati fra padre e figlia sino ad allora sull'arco di un'intera giornata si fossero rivelati disastrosi. Essa lamenta inoltre che il Pretore non solo ha disatteso l'audizione di A__________, ma ha trascurato anche quanto le parti avevano concordato in presenza della curatrice all'udienza del 2 aprile 2007 (diritto di visita sorvegliato il mercoledì pomeriggio e, ogni 15 giorni, il venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30). L'appellante ricorda altresì i timori da lei espressi come madre circa l'incapacità del coniuge a occuparsi della figlia per problemi psichici (dovuti anche all'abuso di alcol) e soggiunge che la disciplina del diritto di visita adottata dal Pretore sarebbe ad ogni modo impraticabile, in specie per quanto riguarda l'organizzazione e la sorveglianza delle visite durante i fine settimana e le vacanze scolastiche. Anzi – essa sottolinea – simile incombenza esula addirittura dalle facoltà riconosciute al curatore dall'art. 308 cpv. 2 CC. A parere dell'appellante non sussistono in definitiva elementi che giustifichino una modifica del diritto di visita provvisionale, il riavvicinamento tra padre e figlia necessitando di tempi lunghi, come pure di un lavoro costante e regolare da parte della curatrice.

                                              3.   Per quanto riguarda l'audizione della figlia, intanto, risulta dagli atti che il Segretario assessore ha incaricato il 26 aprile 2006 __________ (psicologo e psicoterapeuta, con specializzazione in psicologia del bambino e dell'adolescente), in luogo e vece del Pretore, di procedere all'ascolto di A__________. Lo specialista ha assolto l'incarico e consegnato un suo rapporto del 7 giugno 2006 in cui figura anche una diffusa valutazione psicodiagnostica nella quale egli ha concluso – tra l'altro – per un'estensione del diritto di visita paterno (cartella n. 7: “incarto __________”). A tale referto ne sono seguiti altri due, l'uno del 26 luglio 2006 e l'altro del 26 febbraio 2007, in cui si richiamano ancora colloqui con A__________ (loc. cit.). Ora, che il giudice possa ascoltare il figlio facendo capo a specialisti è fuori dubbio (art. 144 cpv. 2 CC). Nella misura in cui rimprovera al Pretore – senza per altro trarre alcuna conseguenza – di non avere sentito la figlia, l'appellante muove quindi una censura priva di buon diritto.

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Pretore non indica i motivi per cui ha ritenuto di accogliere la richiesta formulata da AO 1 all'udienza del 28 agosto 2007, scostandosi dal progetto di convenzione sugli effetti del divorzio da lui medesimo sottoposto alle parti il 6 settembre 2007. Dai considerandi della sentenza risulta unicamente che egli ha adottato la regolamentazione controversa dopo avere “tutto ben ponderato” (pag. 2 a metà). Quali elementi concreti egli abbia ponderato non è dato di sapere. Sicuramente egli ha considerato il fatto – evocato nel dispositivo n. 2 cpv. 4 – che, pur ampliato nel senso da lui deciso, il diritto di visita ad A__________ resta più restrittivo di quello abitualmente riconosciuto, nel Cantone Ticino, a un genitore non affidatario nel caso di figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Ciò soltanto non basta tuttavia per giustificare la disciplina adottata nella sentenza. Il diritto di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di figli in età scolastica è un criterio meramente orientativo. Deve poi essere calibrato alla fattispecie, per il bene del minorenne, tenendo conto dell'età di quest'ultimo, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di costui, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori me­desimi, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). A simili criteri la sentenza impugnata non fa alcun cenno.

                                   5.   Ciò premesso, il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto) induce a verificare se la ponderazione evocata del Pretore appaia sorretta, per lo meno nel risultato, da pertinenti elementi istruttori. E agli atti figurano le tre valutazioni specialistiche testé menzionate (consid. 3). Nella prima, del 7 giugno 2006, il professionista aveva formulato le seguenti conclusioni (pag. 14):

                                         1.  Ritengo giustificata l'estensione dei diritti di vista paterni.

                                         2.  Ritengo fondamentale che venga proseguito il sostegno educativo finora fornito dal signor __________ [allora incaricato dalla Commissione tutoria regionale 10 di seguire l'esercizio delle visite], anche dopo l'inserimento di A__________ alla scuola dell'infanzia.

                                         3.  I tempi e le modalità di ogni cambiamento dei diritti di visita dovrebbero essere decisi in collaborazione con gli operatori che hanno seguito finora e che seguiranno in futuro le vicende della famiglia __________.

                                         Nel successivo referto del 26 luglio 2006 le conclusioni dello specialista rimanevano sostanzialmente tese a un'estensione degli incontri (pag. 8):

                                         1.  Consiglio, a partire da settembre 2006, un'estensione dei diritti di visita introducendo una seconda visita settimanale.

                                             Potrebbe essere utile pensare ad una visita settimanale il mercoledì, dalle ore 13.00-14.00 alle 17.00-18.00, ed una seconda visita da fissare in modo alternato una volta il sabato e l'altra volta durante la settimana.

                                         2.  Ritengo assolutamente indispensabile il proseguimento del sostegno educativo, che dovrà avere lo scopo di favorire la creazione di un'alleanza genitoriale minima al fine di favorire un ulteriore riavvicinamento fra padre e figlia. Dovrebbe essere verificata la disponibilità del signor __________ nel proseguire il suo intervento e, in caso negativo, sarebbe utile prendere contatto con il Servizio di accompagnamento educativo (SAE).

                                         3.  Tempi e modi di eventuali ulteriori modificazioni dei diritti di vi sita dovranno essere decisi in collaborazione con l'operatore che garantirà il sostegno educativo.

                                         Nella terza valutazione, del 26 febbraio 2007, la situazione è nettamente mutata. Le precarie condizioni di salute di AO 1 (“sindrome di dipendenza da alcol, attualmente in astinenza ma in ambiente protetto [ICD 10 F 10.21]”) hanno indotto lo specialista a concludere (pag. 9):

                                         1.  Consiglio il mantenimento dei diritti di visita nella forma attuale, ovvero ogni mercoledì pomeriggio e il sabato, ogni quindici giorni.

                                         2.  Ritengo assolutamente indispensabile che il signor AO 1 riprenda le cure psichiatriche presso il dott. __________ del Servizio psico-sociale di Locarno. Sarà compito del curatore vigilare affinché la terapia sia svolta con regolarità.

                                         3.  Un'estensione dei diritti di visita, con un eventuale pernottamento di A__________ dal padre, non è al momento auspicabile. Il curatore potrà valutare la possibilità di estendere la durata delle visite dopo aver verificato, in collaborazione con il medico responsabile, uno stabile miglioramento delle condizioni di salute del signor AO 1.

                                              Nel caso in cui il signor AO 1 non dovesse dar seguito all'invito a ricontattare il suo medico e qualora le sue condizioni psichiche dovessero peggiorare o rimanere instabili, il curatore dovrà intervenire per limitare o sospen­dere le visite paterne.

                                         È seguita l'udienza in Pretura del 2 aprile 2007, nell'ambito della quale i coniugi hanno stabilito che gli incontri fra padre e figlia si sarebbero svolti “secondo i tempi e nelle modalità, come pure sotto la gestione della curatrice __________, indicativamente il mercoledì pomeriggio e il venerdì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 alle 18.30”, la curatrice impegnandosi a informare il Pretore circa “l'evoluzione del diritto di visita in vista di un ampliamento del medesimo” (sopra, lett. D). Nella proposta di convenzione sugli effetti del divorzio, del 6 giugno 2007, il Pretore ha mantenuto tale disciplina essenzialmente invariata (sopra, lett. E). Quale ponderazione di interessi lo abbia spinto poi a disporre una regolamentazione diversa nella sentenza impugnata (cambiamento di orario il mercoledì, estensione del diritto di visita all'intera giornata del sabato o della domenica ogni quindici giorni, aggiunta di “qualche giorno durante le vacanze”), il 6 set­tembre 2007, non è dato di capire. Per quali ragioni, in altri termini, egli abbia accolto la richiesta avanzata da AO 1 all'udienza del 28 agosto 2007 (sopra, lett. F) rimane un quesito senza risposta.

                                   6.   Secondo l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Senza disattendere i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale il giudice può anche limitarsi a

                                         enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione è conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo). Come si è appena spiegato, in concreto la sentenza del Pretore non adempie tali presupposti. Anzi, sul diritto di visita essa denota – a ben vedere – una carenza di motivazione su più livelli.

                                         a)   Per quel che è della regolamentazione del diritto di visita, si conviene con il Pretore che un ampliamento degli incontri fra padre e figlia rimane una finalità da perseguire nell'interesse della minorenne, almeno a medio termine. Per accogliere la richiesta avanzata il 28 ago­sto 2007 da AO 1 occorreva nondimeno – secondo il parere espresso dallo specialista __________ nell'ultimo rapporto del 26 febbraio 2007 – che il padre riprendesse le cure psichiatriche e che il suo stato di salute migliorasse. Non per niente le parti hanno convenuto all'udienza del 2 aprile 2007 che per il momento gli incontri fra padre e figlia sarebbero continuati “indicativa­mente il mercoledì po­meriggio e il vener­dì ogni 15 gior­ni dalle ore 16.30 alle 18.30”, la curatrice impegnandosi a informare il Pretore circa “l'evoluzione del diritto di visita in vista di un ampliamento del medesimo”. Può darsi che in seguito il Pretore abbia ricevuto indicazioni rassi­curanti dalla curatrice (seppure nulla risulti dall'incarto). Può darsi ch'egli sia giunto a conoscenza di circostanze confortanti (quantunque si ignori da parte di chi). Comunque sia, così come stanno le cose questa Camera non è in grado di apprezzare la situazione. Si vede pertanto costretta ad annullare il dispositivo n. 2 cpv. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, rinviando gli atti al primo giudice perché adduca i motivi che sorreggono la ponderazione d'interessi accennata nei considerandi.

                                         b)   Si aggiunga che la disciplina del diritto di visita figurante nella sentenza impugnata manca di motivazione anche su altri

                                               aspetti. Anzitutto in merito al conferimento di “qualche giorno aggiuntivo” al diritto di visita “durante le vacanze scolastiche”. Per poter essere eseguito un dispositivo – foss'anche in materia di relazioni personali – dev'essere chiaro, preciso e definito (cfr. Rep. 1991 pag. 489 a metà con richiamo). Come potrebbe essere attuato un diritto di visita di “qualche giorno aggiuntivo” in non meglio determinate “vacanze scolastiche” il Pretore non spiega. Ma, soprattutto, il Pretore non indica come si giustifichi un diritto di visita praticamente sotto condizione, vincolato alla disponibilità e agli impegni della curatrice, oltre che di una “signora __________ della CTR 10 di Locarno”. Un'incertezza del genere non è conforme al bene della figlia, la quale rischierebbe di vedere delusa l'aspettativa di una visita solo per altri impegni della curatrice. Chi è investito di speciali poteri per “vigilare, curare e salvaguardare il diritto di visita tra padre e figlia, assicurando il rispetto di quanto deciso dalla Pretura” (art. 308 cpv. 2 CC) dev'essere disponibile per principio. Tutt'al più il curatore può adottare provvedimenti puntuali o definire modalità pratiche (RDAT II-2001 n. 69; Breit­schmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 14 ad art. 308), spostando l'uno o l'altro incontro, ma non subordinare sistematicamente le visite ai suoi impegni personali (cfr. DTF 118 II 242 consid. 2d; Rep. 2000 pag. 149 in fondo).

                                         c)   Un ultimo aspetto merita infine di essere rilevato, al cui proposito la sentenza impugnata è silente. Il diritto di visita fissato nel quadro di un divorzio dev'essere oggetto di una prognosi a medio termine, non esaurirsi in una disciplina del momento alla stessa stregua di una regolamentazione prov­visionale. Nella fattispecie il Pretore sembra essersi limitato – una volta ancora senza particolare motivazione – a definire un assetto transitorio “in vista di un'estensione del diritto di visita paterno, da stabilire dalla competente Autorità tutoria”. Tant'è che il dispositivo n. 2 non contempla alcuna prospettiva di estensione, non evoca a quali condizioni potrà essere allentata (o tolta) la sorveglianza né prevede alcun obbligo per la curatrice di redigere rapporti periodici sull'andamento degli incontri. Così facendo, tuttavia, il Pretore ha abdicato al proprio ruolo giurisdizionale. L'autorità tutoria è preposta a modificare l'assetto delle visite nel caso di mutate circostanze (art. 134 cpv. 4 seconda frase CC), non a definire la regolamentazione sin dall'indomani del divorzio. Men che meno quando il giudice ha avuto quasi due anni per elaborare una regolamentazione a medio termine. Anche su tal punto il dispositivo in questione non è dunque conforme al diritto federale.

                                   7.   Se ne conclude che, questa Camera non essendo in grado di sindacare le censure sollevate dall'appellante, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata va annullato, salvo il primo capoverso (“La figlia A__________, nata il 28 ottobre 2000, è affidata alla custodia della madre con l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale”), e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Sentito il parere della curatrice (sulle condizioni della figlia e dei genitori), egli motiverà il proprio convincimento indicando quali elementi istruttori entrano in linea di conto nel ponderare il bene di A__________. Inoltre egli definirà un programma preciso degli incontri, stabilirà a che presupposti potrà entrare in linea di conto un'estensione delle visite, deciderà a quali condizioni potrà essere allentata (o tolta) la sorveglianza e fisserà scadenze entro le quali la curatrice presenterà all'autorità tutoria rapporti periodici sull'andamento degli incontri.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul principio, ma non è possibile prevedere sin d'ora come terminerà la lite davanti al primo giudice. D'altro lato la controparte non è stata chiamata a esprimersi e non può essere tenuta a sopportare spese o ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In ultima analisi giova rinunciare pertanto a ogni prelievo e soprassedere all'attribuzione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato. Merita accoglimento, per converso, la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, le cui ristrettezze economiche non le consentono di assumere i costi del processo (art. 3 cpv. 1 Lag). Che poi l'appello non fosse sprovvisto di buon diritto è dimostrato dal pronunciato odierno (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

                                   9.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa in appello rimaneva unicamente la disciplina del diritto di visita. Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2 cpv. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1, __________.

                                   4.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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