Incarto n. 11.2007.142
Lugano, 28 agosto 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2003.67 (rettifica del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 23 giugno 2003 da
AO 1 (patrocinata da PA 1 )
contro
AP 5 AP 6, (patrocinati da PA 2 ) AP 1 AP 2 AP 3 , e AP 4 CE 1 (1921-2001), già in ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 settembre 2007 presentato da AP 5 e AP 6 contro la sentenza emessa il 21 agosto 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 marzo 1969 è deceduto __________ (1900), con ultimo domicilio a __________, celibe, senza lasciare testamento. Tra i beni relitti, passati in comunione ereditaria a numerosi nipoti e pronipoti, figurano le particelle n. 503, 801 e 804 (cui competono anche due quote di un quarto sulla comproprietà coattiva formata dalla particella n. 802) RFD di __________. In vista di sciogliere la comunione ereditaria AO 1 ha rilasciato procura il 2 giugno 1997 alla coerede __________ (sua zia) “per la firma dell'atto di divisione”, affinché “tutti i beni relativi alla successione, compresi gli immobili”, fossero assegnati alla coerede __________ (1921), sorella di __________. In luogo dell'atto di divisione è stato firmato invece, il 3 marzo 1998, un contratto mediante il quale 24 eredi, compresa __________ agente per sé e in rappresentanza di AO 1, hanno ceduto le loro ragioni ereditarie ad __________. In seguito a tali cessioni la comunione ereditaria si è ridotta a otto membri: __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
B. __________ è deceduta il 1° febbraio 2001, nubile, legando per testamento la sua interessenza sulle particelle n. 503 e 801 al nipote AP 5 e quella sulla particella n. 804 al nipote AP 6. Una petizione del 24 aprile 2002 presentata da questi ultimi contro la comunione ereditaria fu CE 1 per ottenere la consegna dei legati e il trasferimento a loro nome nel registro fondiario della spettanza ereditaria della defunta sulle particelle n. 503, 801 e 804 è stata accolta dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con sentenza del 10 novembre 2003 (inc. OA.2002.50).
C. Nel frattempo, il 4 marzo 2003, i membri rimanenti della comunione ereditaria fu __________ (__________, __________, __________, __________, __________ e __________ __________) hanno convenuto la comunione ereditaria fu CE 1 (formata da AP 6, AP 5, AP 4, AP 3, AP 2, AP 1 e AO 1) davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo la divisione dell'eredità fu __________. In tale ambito il Pretore ha nominato il 16 maggio 2003 l'avv. __________ in qualità di notaio divisore (inc. DI.2003.33).
D. Il 23 giugno 2003 AO 1 ha promosso davanti al medesimo Pretore un'azione intesa alla rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC) nei confronti della comunione ereditaria fu CE 1 per essere reintegrata fra i membri della comunione ereditaria fu __________, tuttora iscritti come proprietari in comune delle particelle n. 503, 801 e 804 (oltre alle due quote di proprietà coattiva sulla particella n. 802). A sostegno della richiesta essa ha fatto valere, in sintesi, di avere rilasciato procura il 2 giugno 1997 a __________ per firmare un atto di divisione, non un contratto di cessione di ragioni ereditarie. Non avendo essa inteso sottoscrivere un negozio del genere, il suo nome andava reinscritto fra i membri della comunione ereditaria fu __________. Il Pretore ha indetto un'udienza per il 30 settembre 2003, nel corso della quale i coeredi AP 5 e AP 6 hanno proposto di respingere l'azione. Gli altri membri della comunione ereditaria fu CE 1 non si sono costituiti in giudizio (inc. DI.2003.67).
E. Il 29 novembre 2003 AO 1 ha instato a titolo cautelare, nel quadro dell'azione appena citata, per essere iscritta provvisoriamente nel registro fondiario (art. 961 CC) fra i proprietari comuni dei tre fondi appartenuti a __________. In subordine essa ha postulato una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) sulle tre particelle. Con decreto cautelare del 16 marzo 2004, emesso previo contraddittorio, il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere provvisoriamente AO 1 tra i proprietari comuni dei predetti immobili. Un appello introdotto da AP 6 e AP 5 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del
22 giugno 2006 (inc. 11.2004.43).
F. AO 1 ha chiesto al Pretore, il 26 settembre 2006, di proseguire la causa di merito con la procedura ordinaria, abbandonando la procedura sommaria applicata erroneamente fino ad allora. AP 5 e AP 6 si sono opposti alla domanda, definita inattuabile. Con “decreto” del 9 gennaio 2007 il Pretore ha deciso di continuare la causa con la procedura sommaria, nessuna irregolarità essendo stata eccepita prima di allora. Un appello presentato da AP 5 e AP 6 contro il dispositivo sulle spese e le ripetibili di tale decisione, poste a loro carico, è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 5 febbraio 2007, l'atto impugnato configurando in realtà un'ordinanza e non un decreto (inc. 11.2007.16).
G. Il 30 maggio 2007 ha avuto luogo il dibattimento finale della causa. L'attrice ha ribadito la propria domanda. AP 5 e AP 6 hanno proposto una volta ancora di respingerla. Statuendo il 21 agosto 2007, il Pretore ha accolto l'azione e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere AO 1 “quale membro della comunione ereditaria fu __________, proprietaria in comune delle particelle n. 503, 801 e 804 RFD di __________”. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a carico di AP 5 e AP 6 in solido, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 5 e AP 6 sono insorti il 6 settembre 2007 a questa Camera per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'azione. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dal presidente della Camera con decreto dell'11 settembre 2007. Nelle sue osservazioni all'appello del 5 ottobre 2007 AO 1 propone di rigettare l'impugnazione.
Considerando
in diritto: 1. Solo due convenuti su sei hanno impugnato la sentenza del Pretore. Nel quadro di un litisconsorzio necessario come quello formato da una comunione ereditaria, nondimeno, i litisconsorti diligenti si presumono rappresentare gli altri (art. 46 CPC). AP 5 e AP 6 si reputano quindi agire anche per AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4. L'appello in esame vincola così tutti i convenuti e il presente giudizio avrà effetti verso tutti loro.
2. Nella sentenza del 22 giugno 2006 questa Camera aveva ricordato che le azioni fondate sull'art. 975 CC vanno trattate con la procedura ordinaria, mentre sono rette dalla procedura sommaria quelle fondate sull'art. 977 CC (sentenza inc. 11.2004.43, consid. 1). In concreto il Pretore ha deciso, nonostante il richiamo di questa Camera, di proseguire la causa inc. DI.2003.67 con il rito sommario. Ciò non toglie che la sentenza impugnata sia appellabile secondo le norme della procedura ordinaria (art. 307 segg. CPC), comprese quelle sul valore litigioso. Ora, nella sentenza del 22 giugno 2006 questa Camera aveva accertato che la quota rivendicata da AO 1 nell'eredità fu __________ è pari ad almeno 1/27 del valore venale attribuito alle particelle n. 503, 801 e 804 RFD di __________, stimato in complessivi fr. 320 000.– (consid. 2). Il valore minimo di fr. 8000.– ai fini dell'art. 36 cpv. 1 LOG (art. 13 vLOG) è dunque dato.
3. Senza trarre conclusioni precise, gli appellanti invitano anzitutto la Camera a valutare gli effetti legati all'irritualità della procedura seguita dal Pretore. L'irregolarità formale è assodata (sentenza inc. 11.2004.43, consid. 2). L'art. 101 CPC non disciplina tuttavia gli effetti di una simile disattenzione. L'ipotesi che in concreto gli atti compiuti siano nulli è esclusa, poiché il giudice adito era
senz'altro competente a decidere e il principio del contraddittorio è stato ossequiato, seppure in modo informe (art. 142 cpv. 1 CPC). Del resto, per quanto si sia tenuto alle forme della camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), il Pretore non ha limitato l'istruzione probatoria (come prevedono gli art. 365 e 366 CPC) né ha emesso un pronunciato di mera verosimiglianza, ma ha statuito nel merito con pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Alle parti non è derivato così alcun pregiudizio dall'erronea procedura applicata (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1999.83 del
4 settembre 2000, consid. 3b; inc. 11.2004.1 dell'11 aprile 2006, consid. 3). Diverso sarebbe stato il caso qualora AP 5 e AP 6 avessero chiesto invano al Pretore l'applicazione della procedura ordinaria. Se non che, all'udienza del
29 novembre 2006 essi medesimi hanno preteso che il rito di camera di consiglio non fosse tramutabile in rito ordinario (sentenza inc. 11.2007.16 del 5 febbraio 2007, lett. C). Non possono dolersi pertanto che il Pretore abbia portato a termine la causa con la procedura sommaria.
4. Nel giudizio impugnato il Pretore ha rammentato che l'azione dell'art. 975 CC (“iscrizioni indebite”) riguarda operazioni eseguite nel registro fondiario senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali. L'attrice lamenta il fatto – ha continuato il Pretore – che il contratto di cessione di ragioni ereditarie nella successione fu __________ sia stato firmato il 3 marzo 1998, per quanto la concerne, da una rappresentante senza poteri. Nella procura del 2 giugno 1997 essa
aveva abilitato infatti __________ a firmare un “atto di divisione” (art. 604 cpv. 1 CC) perché tutti i beni dell'eredità fu __________ fossero “assegnati in esclusiva proprietà alla signora __________” (doc. G). Sua zia aveva sottoscritto invece una cessione di ragioni ereditarie (art. 635 cpv. 1 CC) che lasciava sussistere una comunione ereditaria di otto membri: __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (doc. I). Per di più, dopo la firma dell'atto l'avv. __________ aveva modificato a sua insaputa il testo della procura prima di far
iscrivere il contratto nel registro fondiario, sostituendo il termine “divisione” con quello di “cessione” (doc. M). Il Pretore ha concluso che in simili circostanze l'attrice fosse stata espunta dalla comunione ereditaria fu __________ senza causa legittima, credendo anzi, al momento di siglare la procura del 2 giugno 1997, che gli altri eredi fossero tutti d'accordo di dividere la successione assegnando i beni dell'eredità ad __________. La cessione della sua ragione ereditaria risultando inefficace, AO 1 andava reintegrata pertanto tra i proprietari in comune delle particelle n. 503, 801 e 804 RFD di __________.
5. Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale o essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata (art. 975 cpv. 1 CC). L'iscrizione o la cancellazione è “indebita” – per principio – se è tale sin dall'inizio perché difettavano i presupposti sostanziali dell'operazione, ovvero se il titolo di acquisto (o di radiazione) del diritto reale non era valido. Ciò si verifica, ad esempio, ove il trasferimento immobiliare risulti simulato o inefficace per inesatta indicazione del prezzo di vendita, ove il certificato ereditario alla base di un trapasso fondiario risulti erroneo o il contratto risulti stipulato da un rappresentante senza poteri. Nel quadro di un'azione fondata sull'art. 975 CC il giudice esamina la validità del titolo in via pregiudiziale (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 332 n. 954 e 954a con richiami). Quanto alla legittimazione, l'azione dell'art. 975 cpv. 1 CC compete a “ognuno che sia pregiudicato nei propri diritti reali” dall'indebita iscrizione o cancellazione e va diretta contro tutti coloro che traggono beneficio – diretto o indiretto – dall'operazione indebita (op. cit., pag. 339 n. 979 segg. e pag. 341 n. 984 segg. con rinvii). L'azione in sé non si prescrive (RtiD I-2008 pag. 1033 consid. 6d con rinvio), ma non può più essere promossa contro un terzo che abbia acquisito il diritto reale in buona fede (come pure in altre ipotesi, tutte estranee alla fattispecie: Steinauer, op. cit., pag. 341 n. 987 con riferimenti).
6. In concreto l'attrice si ritiene depauperata della sua ragione ereditaria nella successione di __________ per essere stata indebitamente cancellata dal registro fondiario come proprietaria comune delle particelle n. 503, 801 e 804 (incluse le due quote di un quarto sulla comproprietà coattiva formata dalla particella n. 802) RFD di __________. Chi ha tratto beneficio da tale operazione era __________, che ha ricevuto la ragione ereditaria dell'attrice, e in sua vece i di lei aventi causa, membri della relativa comunione ereditaria. Gli altri proprietari in comune delle particelle n. 503, 801 e 804 non sono stati favoriti dall'operazione. In un precedente di anni addietro questa Camera ha reputato, per vero, che ai fini dell'art. 975 cpv. 1 CC l'inefficacia di un titolo di acquisto o di radiazione dal registro fondiario debba essere accertata giudizialmente (sentenza inc. 10.2001.20 del 31 gennaio 2006, consid. 2). L'assunto è corretto, ma va precisato nel senso che – come si è appena visto – per l'art. 975 cpv. 1 CC è sufficiente un accertamento pregiudiziale. Non occorre dunque che l'inefficacia del titolo formi oggetto di una sentenza apposita.
7. Nell'appello AP 5 e AP 6 sostengono che la procura sottoscritta il 2 giugno 1997 dall'attrice tendeva sì alla firma di un “atto di divisione”, ma non solo, l'attrice essendo d'accordo che tutti i beni dell'eredità fu __________ – immobili compresi – fossero “assegnati in esclusiva proprietà alla signora __________”. Quella procura manifestava dunque una volontà di cessione che l'avv. __________ si è limitato a
esplicitare, rettificando il termine improprio di “divisione”. Del resto – continuano gli appellanti – una procura solo per sciogliere la comunione ereditaria non sarebbe stata necessaria, poiché a AO 1 sarebbe bastato non opporsi all'azione di divisione. L'attrice era dunque d'accordo, a loro avviso, di cedere la sua ragione ereditaria ad __________, alla stessa stregua degli altri 23 eredi che hanno preso parte al negozio giuridico del 3 marzo 1998 senza ripensamenti. Né la procura era condizionata al fatto che tutti i membri della comunione ereditaria fu __________ fossero unanimi nell'intento di sciogliere l'indivisa. Se mai l'attrice si è ricreduta per non essersi vista gratificare dal testamento di __________, ma ciò non basta – essi epilogano – per rimettere in discussione la procura rilasciata a __________.
8. La procura cui si è accennato è così redatta (doc. G):
La sottoscritta AO 1, 13.03.1954, da __________ in __________, coniugata,
nella sua qualità di coerede nella successione del defunto __________, celibe, __________, da e già in __________, nato il 13 aprile 1900 e deceduto il 16 marzo 1969, conferma:
– di essere d'accordo con l'assegnazione di tutti gli attivi ed i passivi, compresi gli immobili e meglio le particelle 801, 804 e 503 in ragione di ½ RFD __________, alla coerede __________, da ed in __________, nubile;
– di prendere atto che la coerede __________ ha regolato tutte le tasse, spese, imposte, non una esclusa, relative alla successione ed al mantenimento dei beni facenti parte della successione e che la stessa si assumerà pure tutte le spese future;
– di prendere pure atto che nessuna spesa mi sarà addebitata per le operazioni di trapasso, divisione ed iscrizione a registro fondiario relativa alla successione;
– di conferire procura a __________, 1917, __________, da ed in __________, per la firma dell'atto di divisione, nel senso che tutti i beni relativi alla successione, compresi gli immobili succitati, vengano assegnati in esclusiva proprietà alla signora __________.
La nominata procuratrice è autorizzata a sottoscrivere ogni altro documento volto al perfezionamento dell'iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario.
In fede
__________, 2 giugno 1997
Dopo la firma del “contratto di cessione di ragione ereditaria”, avvenuta il 3 marzo 1998 (doc. I), ma prima di insinuare l'atto all'ufficiale del registro fondiario (dieci mesi più tardi, il 1° dicembre 1998), l'avv. __________ ha cancellato nella procura la locuzione “in ragione di ½” (erronea) riferita alla particella n. 503 e ha sostituito entrambe le parole “divisione” con il termine “cessione”.
9. La giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare, per quanto attiene alla portata di dichiarazioni scritte, che seppure a prima vista il tenore di una clausola contrattuale appaia chiaro, può risultare dalle altre condizioni del documento, dallo scopo perseguito dalle parti o da altre circostanze che il testo della clausola non renda l'esatto senso dell'accordo. In tal caso il significato della dichiarazione va interpretato, mentre non è lecito scostarsi dal testo ove non sussista alcun serio motivo per ritenere ch'esso non sia conforme alla volontà degli interessati (sentenza del Tribunale federale 5A_31/2009 del 30 aprile 2009 consid. 3.3.1 con richiamo a DTF 130 III 611 consid. 4.2 e 130 III 425 consid. 3.2). Nella fattispecie la procura attestava che l'attrice era “d'accordo con l'assegnazione di tutti gli attivi ed i passivi [della successione fu __________], compresi gli immobili (…), alla coerede __________” e che a tale scopo essa autorizzava __________ a firmare “l'atto di divisione, nel senso che tutti i beni relativi alla successione” fossero “assegnati in esclusiva proprietà alla signora __________”. Il significato dell'enunciazione era chiaro. Non v'era alcun aspetto contraddittorio, ambiguo o oscuro: l'attrice era d'accordo che si sciogliesse la comunione ereditaria fu __________ e che __________ ricevesse l'intero compendio della successione. Nulla lasciava spazio all'equivoco.
10. Ciò posto, la questione è di sapere se, nonostante la chiarezza del testo, la procura non rendesse il vero senso dell'accordo e non rispecchiasse la reale volontà dell'attrice. È quanto sembrano affermare gli appellanti, stando ai quali l'intento di AO 1 (e degli altri 23 eredi che hanno preso parte al noto “contratto di cessione di ragione ereditaria”) era di devolvere tutti i beni della successione ad __________, come ha dichiarato l'avv. __________ al Procuratore pubblico in sede penale (doc. S). Se non che, gli appellanti tentano di equivocare sui termini. Non fa dubbio invero che la volontà dell'attrice fosse quella di “cedere” ad __________ la propria spettanza nella comunione ereditaria fu __________. Un conto però è “cedere” unilateralmente la propria quota ereditaria (art. 635 cpv. 1 CC), un altro è “cedere” la propria quota nel quadro di un atto di disposizione che coinvolge l'intera comproprietà comune, insieme con gli altri eredi (art. 607 cpv. 2 CC). Nel caso in esame l'operazione sarebbe avvenuta, come specificava la procura, “nel senso che tutti i beni relativi alla successione, compresi gli immobili,” sarebbero stati “assegnati in esclusiva proprietà alla signora __________”. Il trasferimento fondiario doveva avvenire pertanto nel quadro dello scioglimento e della completa liquidazione della comunione ereditaria fu __________, operazione che per sua natura implicava il trasferimento dei beni in proprietà comune (art. 602 cpv. 2 CC) a singoli titolari, eredi o non eredi che fossero. Il contratto firmato da __________, invece, lascia sussistere la comunione ereditaria, ancorché ridotta a otto membri. Non era quindi il negozio giuridico che la rappresentante era autorizzata a sottoscrivere.
11. Che per sciogliere una comunione ereditaria non occorra rilasciare procura, ma basti aderire (o non opporsi) all'azione di divisione promossa da altri eredi – come sottolineano gli appellanti – è vero. Nel caso specifico però non si trattava di approvare solo lo scioglimento della comunione ereditaria (accertamento del diritto alla divisione: art. 604 cpv. 1 CC), ma anche di disciplinare il riparto effettivo della successione (art. 634 CC). Come avrebbe potuto __________ firmare un contratto del genere per conto di AO 1 senza disporre di una procura non è dato di comprendere. Certo, gli appellanti eccepiscono che, non fosse stata l'attrice d'accordo con la cessione della sua quota
ereditaria, l'avv. __________ non avrebbe fatto iscrivere il contratto del 3 marzo 1998 nel registro fondiario. Essi dimenticano però quanto il legale ha ammesso davanti al Procuratore pubblico, ovvero che al momento di trasmettere il “contratto di cessione di ragione ereditaria” all'Ufficio dei registri egli si è avveduto del termine “divisione” figurante in talune procure e l'ha sostituito con quello di “cessione”. Non perché il termine “divisione” non riflettesse la reale volontà dei firmatari, ma perché, non essendo stato possibile giungere a uno scioglimento della comunione ereditaria, la modifica non gli appariva “di natura sostanziale” e non avrebbe recato pregiudizio agli interessati (doc. S, pag. 3 nel mezzo).
12. Gli appellanti insistono nel sostenere che, fosse stata d'accordo solo di dividere l'eredità, l'attrice non avrebbe consentito all'assegnazione di tutto il compendio successorio ad __________. Così argomentando, nondimeno, essi cercano una volta ancora di far passare la tesi per cui la divisione di un'eredità si esaurirebbe nell'assenso di principio allo scioglimento della comunione ereditaria e che ogni accordo sulla divisione effettiva costituirebbe una “cessione” di ragioni ereditarie. L'asserto è manifestamente insostenibile, la divisione di un'eredità comprende anche – come si è appena spiegato – la divisione effettiva, giudiziaria o convenzionale che sia (sulle varie fasi della procedura giudiziaria: I CCA, sentenza inc. 11.2001.87 del 29 luglio 2002, consid. 5). Obiettano gli appellanti che, ad ogni modo, AP 1 ha visto anch'essa modificare la sua procura dall'avv. __________, alla stessa stregua dell'attrice, eppure non ha contestato che la sua volontà fosse quella di “cedere” la propria ragione ereditaria. A prescindere dalla circostanza però che AP 1 sembra essersi accomodata del fatto compiuto, la sua idea iniziale essendo quella di liquidare la comunione ereditaria (sentenza impugnata, pag. 9 a metà), ciò che gli appellanti non contestano, la volontà di lei non si identificava necessariamente con quella dell'attrice. Anche al riguardo l'appello manca pertanto di consistenza.
13. Il Pretore ha ritenuto infine che il termine “cessione” non rispondesse alla reale volontà dell'attrice, la quale mirava proprio – come altri 14 eredi che avevano firmato una procura identica – alla “divisione” dell'eredità, salvo ignorare che taluni cugini la rifiutavano (sentenza impugnata, pag. 9). Gli appellanti negano che l'attrice non sapesse della resistenza opposta da altri eredi. Anzi, a loro parere niente dimostra che la volontà dell'attrice fosse quella di estinguere la comunione ereditaria. Su questo punto tuttavia l'appello sfiora il pretesto. Nella procura AO 1 abilitava __________ – come detto – alla “firma dell'atto di divisione, nel senso che tutti i beni relativi alla successione (…) vengano assegnati in esclusiva proprietà alla signora __________” (sopra, consid. 8). L'autorizzazione investiva quindi “tutti i beni”, non solo parte di essi e nemmeno la sola quota dell'attrice nell'indivisa. Che l'attrice sapesse o non sapesse della contrarietà espressa da taluni eredi alla divisione, in ultima analisi, poco interessa. Il testo chiaro della procura dava atto che AO 1 intendeva sciogliere la comunione ereditaria fu __________ e attribuire tutto il compendio successorio ad __________. Nulla prova che i suoi reali propositi fossero diversi, né che lei fosse d'accordo di dividere l'eredità solo in parte né – tanto meno – che fosse pronta a cedere la sua ragione ereditaria ad __________ senza riguardo alla analoga disponibilità degli altri eredi.
14. All'attrice gli appellanti rimproverano di avere promosso causa contro di loro per non essersi vista gratificare dal testamento di __________. A prescindere dal fatto però che il biasimo non trova alcun riscontro probatorio, i motivi che possono avere indotto AO 1 a far valere i suoi legittimi diritti non sono di rilievo. Ai fini del presente giudizio importa che la procura rilasciata dall'attrice non risulta scostarsi dalla reale volontà della medesima e che quindi __________ ha firmato il “contratto di cessione di ragione ereditaria” senza poteri di rappresentanza, l'attrice non avendone ratificato l'opera (art. 38 cpv. 1 CO). Onde – come ha concluso il Pretore – l'inefficacia della firma (si veda un caso affine in: Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung 32/1998 pag. 129 consid. 4b) e l'indebita cancellazione dell'attrice dai proprietari in comune delle particelle n. 503, 801 e 804 (con due quote di un quarto sulla comproprietà coattiva formata dalla particella n. 802) RFD di __________. Che in un decreto di non luogo a procedere emanato il 1° luglio 2003 nei confronti dell'avv. __________ il Procuratore pubblico sia stato di altro avviso, opinando che la volontà dell'attrice fosse quella di cedere la propria ragione ereditaria, nulla muta, un decreto di non luogo a procedere non vincolando il giudice civile (se non per quanto riguarda l'inapplicabilità della prescrizione più lunga del diritto penale: I CCA, sentenza 11.2004.43 del 22 giugno 2006, consid. 9c con richiamo a DTF 106 II 215 consid. 3). Destituito di fondamento, anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
15. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dei convenuti in solido (art. 148 cpv. 1 e 4 CPC), litisconsorti necessari rappresentati dagli appellanti (sopra, consid. 1). L'attrice, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
16. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– (sopra, consid. 2) per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr. 650.–
da anticipare dagli appellanti, sono posti a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – ; – ; – ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.