Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.01.2009 11.2007.138

28 gennaio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,812 parole·~14 min·3

Riassunto

Rapporti di vicinato: opere del vicino che costituiscono un eccesso del diritto di proprietà

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.138

Lugano, 28 gennaio 2009/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2004.600 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 22 settembre 2004 da

AO 2 e AO 1,

 (patrocinati dall' PA 1)  

contro

AP 1 e AP 2,

(patrocinati dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2007 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 6 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 2 e AO 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 568 RFD di __________, in località __________. AP 1 e AP 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 223, su cui sorge una casa d'abitazione a confine con la particella n. 568 (subalterno A). Tra la fine del 2001 e i primi mesi del 2002 AP 1 e AP 2 hanno riattato e ampliato il loro stabile in virtù di licenze edilizie ottenute dal Comune di __________ il 16 agosto 2000 e il 22 ottobre 2001. Tra l'altro essi hanno aperto tre finestre nella facciata dell'edificio a confine con la particella n. 568 e hanno eseguito una gronda che sporge su quest'ultima.

                                  B.   Il 21 settembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché AP 1 e AP 2 fossero tenuti a chiudere le tre citate finestre e a eliminare la gronda sporgente. Con risposta del 6 dicembre 2004 AP 1 e AP 2 hanno proposto di respingere la petizione; subordinatamente essi hanno offerto un'indennità di fr. 1000.– per essere autorizzati a conservare tali opere. Gli attori hanno replicato il 12 gennaio 2005, confermando le richieste di petizione; in subordine essi hanno preteso un'indennità di fr. 35 000.– per concedere la servitù di apertura e un'indennità di fr. 10 000.– per concedere la servitù di sporgenza. Nella loro duplica del 14 febbraio 2005 i convenuti hanno ribadito le domande della risposta.

                                  C.   L'udienza preliminare ha avuto luogo il 5 aprile 2005 e l'istruttoria, cominciata nel maggio successivo, si è conclusa nell'agosto del 2006. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 27 ottobre 2006 gli attori hanno chiesto che i convenuti fossero tenuti a chiudere le finestre “con muratura o con mattonelle in vetrocemento” e a togliere la gronda sporgente; quanto alle domande subordinate, essi hanno ridotto a fr. 6400.– l'indennità pretesa per la servitù di apertura, ma aumentato a fr. 13 750.– quella pretesa per la servitù di sporgenza. Con il loro memoriale del 3 novembre 2006 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione, portando nondimeno a fr. 6400.– l'inden­nità offerta in subordine per ottenere entrambe le servitù.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 6 agosto 2007, il Pretore ha accolto le richieste degli attori e ha ordinato ai convenuti di chiudere con muratura o mattonelle di vetrocemento le finestre litigiose entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, come pure di eliminare entro lo stesso termine la gronda sporgente. La tassa di giustizia di fr. 2400.– e le spese sono state poste per un sesto a carico degli attori e per il rimanente a carico dei convenuti,

                                         con obbligo per questi ultimi di rifondere solidalmente agli attori fr. 4500.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata sono insorti AP 1 e AP 2 con un appello del 4 settembre 2007 per ottenere che le richieste degli attori siano respinte e il giudizio del Pretore modificato di conseguenza. Subordinatamente essi instano per l'attribuzione delle due servitù (di apertura e di sporgenza) dietro versa­mento di fr. 6400.– complessivi o, in via ancor più subordinata, per essere abilitati a chiudere le finestre “con pellicola oscurante”. Nelle loro osservazioni del 15 ottobre 2007 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore della domanda, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ulti­mo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative a servitù e rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC). In concreto il Pretore non ha determinato – come gli incombeva (art. 13 CPC) – a quanto ammonti tale valore. Se appena si considera tuttavia che gli attori pretendono, sia pure in subordine, un'indennità di fr. 20 150.– per concedere le due servitù, la soglia di fr. 8000.– per l'appello (art. 36 cpv. 1 LOG) appare ampiamente raggiunta. In proposito non è il caso dunque di attardarsi.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che secondo l'art. 685 cpv. 2 CC alle costruzioni incompatibili con il diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti su fondo altrui. Pertanto, ove il vicino non abbia fatto opposizione alle stesse a tempo debito, nonostante queste fossero riconoscibili, “il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sul­l'opera o la proprietà del terreno” (art. 674 cpv. 3 CC). Quest'ultima possibilità – ha soggiunto il Pretore – presuppone nondimeno che il convenuto abbia chiesto l'attribuzione del diritto reale sul­l'opera o la proprietà del terreno in via d'azione, principale o riconvenzionale che sia. Nella fattispecie i convenuti non avevano promosso azione alcuna, onde l'irricevibilità delle loro domande.

                                         Ciò posto, il Pretore ha accertato che nel caso in esame l'apertura delle tre finestre a prospetto viola le distanze minime previste dall'art. 125 LAC, cui rinviano le norme di attuazione relative al piano regolatore del Comune di __________, e che la gronda spor­ge addirittura sulla particella n. 568. Quanto all'azione fondata sull'art. 679 CC, il Pretore ha rammentato ch'essa è imprescrittibile, sicché il proprietario leso può sempre esigere il ripristino della situazione anteriore, mentre poco importa che in concreto gli attori non si siano opposti in sede amministrativa al rilascio delle licenze edilizie, costoro non avendo mai assentito all'esecuzione delle opere litigiose. Infine – ha concluso il Pretore – nulla induce a desumere che gli attori abusino dei loro diritti. Ne è conseguito l'accoglimento della petizione, con ordine ai convenuti di chiudere le finestre e di rimuovere la gronda.

                                   3.   Gli appellanti esordiscono riassumendo il contenuto di una sentenza non pubblicata del Tribunale federale (5C.307/2005 del

                                         19 maggio 2006) che reputano attagliarsi al caso specifico. In sostanza essi rimproverano agli attori di avere manifestato la loro opposizione alle opere litigiose solo il 21 settembre 2004, intentando causa 34 mesi dopo il rilascio della seconda licenza

                                         edilizia e addirittura 49 mesi dopo il rilascio della prima. Sostengono inoltre che AO 1 aveva consentito tanto al­l'apertura delle finestre quanto alla sporgenza del tetto, mentre sarebbe “pretestuoso” credere che AO 2 non fosse d'accordo. L'azione giudiziaria sarebbe dunque tardiva e costituirebbe un abuso di diritto. Per di più, a parere degli appellanti, mal si comprende perché il Pretore abbia ordinato la chiusura delle finestre con muratura o mattonelle di vetrocemento quando basterebbe l'applicazione sui vetri di una pellicola oscurante.

                                   4.   Come ha sottolineato il Pretore, le azioni fondate sull'art. 679 CC (lex specialis dell'art. 684 CC) per ottenere “la cessazione della molestia” hanno natura reale, sicché non soggiacciono a scadenze né a termini di prescrizione (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 30 ad art. 679 con richiami di giurisprudenza). In forza di tale norma l'eliminazione di opere che configurano un eccesso del diritto di proprietà può quindi essere pretesa in ogni tempo. A meno che – ha ricordato il Tribunale federale nella sentenza evocata dagli stessi appellanti – l'attore abbia rinunciato per atti espliciti o concludenti a far valere i suoi diritti oppure abbia atteso talmente a lungo a far valere i suoi diritti da destare in buona fede l'affidamento che a tali diritti egli abbia rinunciato. Queste due ultime ipotesi vanno tenute nettamente distinte (sentenza 5C.307/2005 del 19 maggio 2006, consid. 4).

                                         a)   Una rinuncia per atti espliciti o concludenti all'esercizio di un diritto reale non va ammessa alla leggera: presuppone una dichiarazione esplicita e incondizionata oppure atti concludenti univoci e inequivocabili (sentenza del Tribunale federale 5C.307/2005 del 19 maggio 2006, consid. 5.1 con rinvii). Il solo fatto che taluno indugi a manifestare la sua opposizione a opere che trascendono in un eccesso del diritto di proprietà ancora non basta quindi per essere interpretato come consenso (loc. cit., consid. 5.3). Nella fattispecie nemmeno gli appellanti pretendono che gli attori abbiano esplicitamente e incondizionatamente dichiarato loro di approvare le tre finestre a prospetto. Asseriscono che costoro avrebbero espresso il loro consenso all'arch. __________, precedente proprietario della particella n. 223. Se non che, la deposizione di lui nulla suffraga (verbale del 17 maggio 2005, pag. 1 segg.). Asseverano inoltre che AO 1, allora vicesindaco di __________, avrebbe accettato l'esecuzione della gronda sporgente (deposizione di __________, verbale del 17 mag-gio 2005, pag. 6 in fondo), ma a parte il fatto che non è dato di sapere dove né quando ciò sia avvenuto, AO 2 non consta essere stato interpellato e nemmeno essere mai stato rappresentato dal litisconsorte. Gli appellanti definiscono quest'ultima constatazione del Pretore “pretestuosa”, ma dimenticano che per imporre aggravi a un bene in comproprietà occorre il consenso di tutti i comproprietari (art. 648 cpv. 2 CC) e trascurano che una rappresentanza non esiste per il solo fatto di essere da loro definita “ovvia”.

                                         b)   Gli appellanti sembrano affermare – per altro confusamente – che, comunque sia, gli attori avrebbero accondisceso al­l'esecuzione delle opere litigiose per atti concludenti. Invano si cercherebbe di sapere tuttavia quali sarebbero gli atti univoci e inequivocabili che connoterebbero il tacito assenso. L'unico elemento da loro invocato è il ritardo con cui AO 1 e AO 2 hanno adito il giu­dice, ma – come si è spiegato – la mera circostanza che taluno indugi a manifestare opposizione a opere lesive del diritto di proprietà ancora non basta per essere interpretato come assenso. Perché ciò sia occorre – e la questione è tutt'altra – che egli abbia aspettato così a lungo a reagire da destare in buona fede l'affidamento che ai suoi diritti egli abbia rinunciato (art. 2 cpv. 2 CC: sentenza del Tribunale federale 5C.307/2005 del 19 maggio 2006, consid. 6.2 con rimandi). Ancora una volta, però, gli estremi di un simile comportamento non vanno ammessi alla leggera. Nella fattispecie poi gli attori non sono rimasti semplicemente passivi, ove appena si rammenti che la riattazione dello stabile aveva formato oggetto di lunghe discussioni (appello, pag. 6), rimaste infruttuose per lo meno in materia di sistemazione esterna (petizione del 21 settembre 2004, primo lemma delle richieste di giudizio). Quanto ai 49 mesi trascorsi tra il rilascio della prima licenza edilizia e l'introduzione della causa, in definitiva gli attori hanno adito il Pretore poco più di due anni dopo la fine dei lavori di ristrutturazione. Quale serio e fondato affidamento gli appellanti potessero trarre in buona fede da ciò dopo le inconcludenti discussioni pregresse e le divergenze rimaste tali (se non altro in materia di piante a confine) non è dato a divedere. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

                                   5.   Rimane da esaminare l'applicazione dell'art. 674 cpv. 3 CC, secondo cui “il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sul­l'opera o la proprietà del terreno” qualora l'interessato non si sia opposto all'esecuzione “a tempo debito”, nonostante l'opera fosse riconoscibile. Che tale disposizione si applichi per analogia anche in materia di vicinato parrebbe acqui­sito (sentenza del Tribunale federale 5C.307/2005 del 19 maggio 2006, consid. 7.2 con rimandi). Che ai fini dell'art. 674 cpv. 3 CC non occorra un ritardo tale nella rea­zione da configurare gli estremi – poc'anzi descritti – dell'art. 2 cpv. 2 CC è indubbio. Il fatto è che ciò non giova ai convenuti, cui il Pretore ha rimproverato di non avere chiesto giudizialmente l'attribuzione di servitù alcuna, né in via riconvenzionale né con un'azione separata. Gli appellanti

                                         obiettano che agire nelle vie giudiziali non era necessario, ma sbagliano. L'esigenza di promuovere un'azione riconvenzionale o un'azione (principale) separata per vedersi attribuire “il diritto reale sul­l'opera o la proprietà del terreno” in forza dell'art. 674 cpv. 3 CC è stata confermata dal Tribunale federale nella sentenza 5C.193/1998 dell'8 giugno 1989 (consid. 4), cui allude la ripetuta sentenza 5C.307/2005 del 19 maggio 2006 (consid. 7.3), ed era già stata diffusamente motivata nella sentenza 5C.169/1995 del 19 settembre 1996 (consid. 2c, pubblicato in: Rep. 1996 pag. 10). Poco importa dunque che la sentenza con cui il giudice attribuisce il diritto reale sul­l'opera o la proprietà del terreno in virtù dell'art. 674 cpv. 3 CC abbia natura costitutiva (non è in ogni mo­do un'actio duplex) e ancor meno che i convenuti invochino la loro buona fede nel­l'esecuzione delle opere.

                                   6.   Per quanto riguarda infine la chiusura delle finestre con muratura o mattonelle di vetrocemento anziché con semplice pellicola

                                         oscurante, scelta definita “incomprensibile” dagli appellanti, è vero che nel suo referto il perito giudiziario aveva accennato alla possibile “posa di adeguati e appositi film sintetici e adesivi sulle vetrature (tipo oscuramento vetri auto)” (act. XIII, pag. 2 in basso). È altrettanto vero però che l'accenno si limita a due righe. Nulla è dato di sapere intanto sul costo dell'operazione, ma – soprattutto – nulla è dato di conoscere sul prodotto (o sui prodotti) che garantirebbero qualità, caratteristiche tecniche e durevolezza identiche a quelle del vetrocemento. Incombeva ai convenuti, che sostenevano tale alternativa, sollecitare adeguate delucidazioni dal perito. Tanto più ch'essi avevano per lo meno domandato a quest'ultimo di stimare il costo dell'intervento (controquesiti peritali del 5 settembre 2005, pag. 2 in alto), ma non avevano ottenuto riscontro. Tutto ciò senza dimenticare, per di più, che un'operazione “tipo oscuramento vetri auto” (come la definisce il perito) rende il vetro nero, ma non impedisce la vista dall'interno né – evidentemente – l'eventuale apertura della finestra. Avesse il Pretore deciso come propongono gli appellanti, si sarebbe solo aperto un nuovo contenzioso sul metodo con cui occludere le aperture.

                                   7.   Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Agli attori, che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, va assegnata un'equa indennità a titolo di ripetibili.

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ammonta sicuramente, come si è visto (consid. 1), a fr. 20 150.–, ma nulla induce a desumere ch'esso ecceda tale importo. Sul maggior valore che il mantenimento delle opere controverse conferirebbe alla particella n. 223 manca ogni dato, mentre il deprezzamento che le opere arrecano alla particella n. 568 è stato stimato dal perito giudiziario in fr. 6400.– (referto, pag. 1 nel mezzo e pag. 2, sempre nel mezzo). Ci si volesse fondare del resto – impro­priamente – sul costo degli interventi ordinati dal Pretore, la chiu­sura delle tre finestre comporta una spesa di fr. 6000.– (referto, pag. 1 in fondo) e la rimozione della gronda una spesa di fr. 16 000.– (referto, pag. 4 in alto). Nulla induce a ritenere, in simili circostanze, che il valore della causa raggiunga la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1900.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–,; –,.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2007.138 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.01.2009 11.2007.138 — Swissrulings