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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2008 11.2007.135

11 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·756 parole·~4 min·3

Riassunto

Misure provvisionali in pendenza di divorzio :stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.135

Lugano 11 aprile 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.788 (misure provvisionali in pendenza di

divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 giugno 2006 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 2;

Ritenuto

in fatto:                          che con decreto cautelare del 20 agosto 2007, emesso in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato AP 1 (1959), pendente causa di divorzio, a versare un contributo alimentare per la moglie AO 1 (1962) di fr. 1107.– mensili dal 14 giugno al 31 dicembre 2006 e di fr. 1024.– mensili dopo di allora, oltre a un contributo alimentare per il figlio A__________ (1991) di fr. 1937.– mensili dal 14 giugno 2006 al 31 gennaio 2007 e di fr. 1960.– mensili in poi (assegno familiare compreso);

                                         che contro tale decreto è insorto AP 1 con un appello del 31 agosto 2007 a questa Camera per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 1024.– mensili dal 20 agosto 2007 e quello in favore del figlio a fr. 1960.– mensili;

                                         che nelle sue osservazioni del 14 settembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, instando anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che con lettera dell'8 aprile 2008 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuto passaggio in giudicato del divorzio, sicché “l'appello è diventato privo d'oggetto e viene quindi ritirato”;

                                         che per quanto attiene alle spese egli dichiara di assumere gli oneri dell'appello e postula, con l'accordo della controparte, la compensazione delle ripetibili;

e considerando

in diritto:                        che, vista la dichiarazione di ritiro, l'appello va stralciato dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

                                         che in materia di spese e ripetibili non v'è ragione per scostarsi da quanto le parti medesime hanno pattuito;

                                         che, in ogni modo, l'entità della tassa va moderata, sia perché la causa non termina in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia), sia per tenere conto della buona volontà dimostrata dai contendenti;

                                         che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, tale diritto è di natura altamente personale e decade nell'ipotesi in cui il richiedente venga meno come parte al processo, indipendentemente dal motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

                                         che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta;

                                         che, per contro, l'analoga richiesta formulata da AO 1 – in gravi ristrettezze – merita accoglimento, essendo costei stata convenuta in appello ed essendo stata indotta a formulare osservazioni senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 100.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è dichiarata priva d'interesse.

                                   4.   AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

                                   5.   Intimazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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