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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.06.2008 11.2007.132

2 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,734 parole·~9 min·2

Riassunto

Azione di manutenzione: autore della turbativa

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.132

Lugano 2 giugno 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.203 (azione di manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 25 settembre 2006 da

AO 1 (patrocinato dall' PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso per cassazione”) del 28 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 agosto 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietario della particella n. __________ RFD

                                         di __________, sezione __________, su cui sorge una casa d'abitazione secondaria. Il fondo confina a monte con la particella n. __________, appartenente a AO 1, sulla quale si trova un'altra casa d'abitazione secondaria. Questa confina a sua volta, sempre verso nord, con la particella n. __________, proprietà di terzi. Oltre la particella n. __________ corre la strada cantonale (via __________) e a monte di essa è posta la particella n. __________ (prato, 121 m²), appartenente a AO 1. A carico di tale fondo è

                                         iscritta una servitù di posteggio in favore della particella n. __________.

                                  B.   Il 25 settembre 2006 AP 1 ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un'azione possessoria, chiedendo che fosse ordinato a AP 1 di eliminare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – uno zoccolo in cemento destinato ad ampliare abusivamente l'area di posteggio sulla particella n. __________ e di rimettere al suo posto un palo in metallo con catena rimosso senza autorizzazione, vietando al convenuto altre turbative. All'udienza del 27 ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha postulato il rigetto del­l'istanza, contestando di avere eseguito lo zoccolo o rimosso il palo. L'istruttoria della causa è cominciata nel gennaio 2007 ed è terminata nel marzo successivo. Il 27 marzo 2007 il convenuto ha presentato un'istanza suppletoria di prove per essere ammes­so a produrre quattro fotografie. Il Pretore, sentito l'istante, ha respinto la richiesta il 19 aprile 2007. Alla discussione finale le parti hanno poi rinunciato, limitandosi a presentare conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro domande.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 22 agosto 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato a AP 1 di eliminare lo zoccolo in cemento posto sulla particella n. __________ e di rimettere al suo posto il palo in metallo con catena “entro 60 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 350.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello (“ricorso per cassazione”) del 28 agosto 2007 in cui postula, previa concessione al rimedio dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione dell'istanza. Con decreto del 3 settembre 2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 374 CPC). La sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al valore litigioso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2002.43 del 28 aprile 2003, consid. 1 con rinvii). Trattato come appello, il “ricorso per cassazione” è dunque ricevibile.

                                   2.   L'appello è un rimedio giuridico riformatorio, in fatto e in diritto. Chi appella non può limitarsi pertanto a mere richieste di annullamento, ma deve spiegare in che modo intenda vedere modificata la sentenza del primo giudice (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Nella fattispecie l'appello del convenuto non è un modello di chiarezza, ma dalla motivazione si desume senza equivoco che egli mira al rigetto dell'azione possessoria. Anche sotto questo profilo il rimedio può pertanto reputarsi ammissibile.

                                   3.   Nell'appello il convenuto lamenta che il Pretore abbia respinto l'assunzione suppletoria di prove da lui postulata il 27 marzo 2007. Dimentica però che nella procedura contenziosa di camera di consiglio – come quella che governa le azioni possessorie – l'assunzione suppletoria di prove non è data (art. 367 CPC). La sua doglianza cade quindi nel vuoto.

                                   4.   Accertata la tempestività del reclamo (e quindi dell'azione di manutenzione), il Pretore ha rilevato che la formazione di uno zoccolo in cemento e la rimozione di un palo contro la volontà del proprietario immobiliare costituiscono una chiara violazione del possesso. Quanto all'autore della turbativa, egli ha ritenuto che solo il convenuto potesse avere avuto interesse a costruire lo zoccolo o a rimuovere il palo, nell'intento di delimitare durevolmente l'area del posteggio. Tanto più – egli ha soggiunto – che non era dato a divedere chi altri potesse essere stato, men che meno l'istante (come sosteneva il convenuto). Del resto, a mente del Pretore, in una zona discosta come quella in cui si trovano i luoghi una prova ad oculos della turbativa era praticamente impossibile. Onde, in definitiva, l'ingiunzione al convenuto di eliminare lo zoccolo e di rimettere al suo posto il palo con la catena.

                                   5.   L'appellante ripete – in sintesi – di non avere né costruito lo zoccolo né rimosso il palo. Egli ricorda di avere un altro posteggio nelle vicinanze, sicché non deve usare necessariamente quello sul fondo dell'istante, e rimprovera al Pretore di avergli imputato la turbativa in difetto di qualsiasi prova. Quanto alla lontananza dei luoghi, egli argomenta che una prova poteva in ogni modo essere recata per mezzo di una videoregistrazione o di testimoni. A suo avviso, infine, l'opera può essere stata eseguita da terzi, se non dall'istante medesimo, non nuovo ad azioni “che nessuno si immaginerebbe da parte sua pur di ottenere i suoi scopi”.

                                   6.   L'art. 928 cpv. 1 CC stabilisce che il possessore turbato da un atto di illecita violenza può promuovere azione di manutenzione contro l'autore della turbativa, anche se questi pretende di agire con diritto. Nella fattispecie il convenuto ha sempre recisamente negato di avere costruito lo zoccolo o rimosso il palo. Incombeva dunque all'istante rendere per lo meno verosimile – trattandosi in concreto di un giudizio d'apparenza, emanato nel quadro di una procedura sommaria (sopra, consid. 1) – che responsabile della molestia è AP 1. In realtà dal fascicolo processuale emerge soltanto che a una denuncia sporta il 24 luglio 2006 da AO 1 il Procuratore pubblico non ha dato seguito (doc. G) e che durante il suo interrogatorio formale davanti al Pretore il con­venuto ha negato una volta ancora di avere eseguito lo zoccolo o rimosso il palo, escludendo altresì di avere commissionato l'incarico a terzi (verbale del 26 marzo 2007). Ciò non rende verosimile alcunché.

                                         Certo, la particella n. __________ si trova in una zona discosta. La costruzione dello zoccolo però è avvenuta nel lasso di due settimane e già dopo la prima settimana l'istante ha notato lo scavo. In seguito taluni amici gli hanno raccontato di avere visto progredire l'opera a tappe (interrogatorio formale di AO 1: verbale del 26 marzo 2006, risposta n. 2). Rendere verosimile con elementi di prova che il convenuto fosse l'autore della turbativa in simili circostanze non era quindi impossibile. Quanto a semplici affermazioni di parte, ancorché plausibili esse non bastano a confortare una verosimiglianza. Del resto, si argomentasse con il Pretore nel senso che “non si vede (…) chi altri possa essere stato a costruire il muro”, ogni beneficiario di servitù sarebbe supposto responsabile – in mancanza di altri indiziati – di turbative avvenute sul fondo dominante. A parte il fatto che nel caso specifico il posteggio risulta essere usato anche da altri vicini (doc. F), una simile presunzione non troverebbe alcuna base legale. Ne discende che, comunque lo si consideri, l'esito cui è giunto il Pretore non trova giustificazione sostenibile. Fondato, il rimedio merita dunque accoglimento.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AO 1 rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado (non contestati nel loro ammontare), che segue identica sorte.

                                   8.   Circa i rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso fissato dal Pretore in fr. 4000.– (sentenza impugnata, consid. 11), non controverso, non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.     L'istanza è respinta.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 86.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

–;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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