Incarto n. 11.2007.130
Lugano 11 ottobre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.33 (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'11 marzo 2005 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ora in
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 luglio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 1158 RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina a sud-ovest con una stradina comunale, oltre la quale si trova la particella n. 1157, su cui si trova una proprietà per piani di due appartamenti (n. 6021 e 6022), entrambi in proprietà di AO 1. Dal 5 dicembre 2008 essi sono gravati di usufrutto in favore di __________.
B. Con petizione dell'11 marzo 2005 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, lamentando immissioni eccessive provenienti da un'apertura nella facciata della proprietà per piani che “dà sfogo direttamente ad emissioni di fumo e di vapori probabilmente dovuti alla (...) cucina” di AO 1. Egli ha chiesto così che fosse ordinato a AO 1 di far cessare le immissioni moleste, “e meglio di provvedere all'otturazione dell'apertura di scarico operata sulla parete est del suo edificio”. Nella sua risposta del 14 giugno 2005 AO 1 ha postulato il rigetto della petizione.
C. L'udienza preliminare si è tenuta il 14 marzo 2006 e l'istruttoria si è conclusa il 5 febbraio 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 aprile 2007 AP 1 ha ribadito le domande di petizione, soggiungendo che “spetta al giudice determinare le misure da adottare nel caso concreto per porre fine alla turbativa”. Nel proprio allegato conclusivo, del 26 aprile 2007, AO 1 ha sollecitato una volta ancora il rigetto dell'azione. Statuendo con sentenza del 9 luglio 2007, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.– con le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità d'inconvenienza di fr. 400.–.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 agosto 2007 per ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. In una breve lettera del 26 settembre 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 9 luglio 2007 ed è pervenuta al patrocinatore dell'appellante il giorno successivo. Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 23 agosto 2007, e tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC ticinese) l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. Nelle controversie relative a diritti di vicinato il valore litigioso è quello che tali diritti hanno per il fondo del convenuto o la svalutazione cagionata al fondo dell'attore, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). Nella fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in fr. 8000.–, su indicazione dell'attore (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Tale indicazione non appare manifestamente inattendibile, né il convenuto l'ha contestata. Anche sotto questo profilo l'appello in rassegna è pertanto ammissibile (art. 36 cpv. 1 vLOG).
3. Il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 684 CC vieta soltanto immissioni oggettivamente intollerabili, mentre le altre rimangono lecite, quand'anche siano soggettivamente fastidiose. Ciò posto, il primo giudice ha ricordato che solo la testimone __________ ha narrato di odori sgradevoli provenienti dalla proprietà per piani del convenuto prima dell'ora di pranzo o di cena. Se non che – egli ha rilevato – in una zona abitativa è “normale la fuoriuscita di odori dagli appartamenti durante la preparazione dei pasti”. Quanto al testimone __________ egli ha dichiarato di non avere avvertito, in un'occasione in cui si è trovato sui luoghi, alcuna esalazione. Odori o rumori dovuti alla ventola d'aspirazione (ad almeno 5 m dal fondo dell'attore) non sono stati accertati nemmeno durante i sopralluoghi esperiti durante l'istruttoria. Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che eventuali odori o rumori dovuti alla preparazione di cibi nella cucina del convenuto non eccedano quanto si sia usualmente tenuti a sopportare in aree abitate. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.
4. L'art. 679 CC prevede che chiunque sia danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in particolare, l'art. 684 cpv. 2 CC vieta eccessi pregiudizievoli, come emissioni di fumo o fuliggine, emanazioni moleste, rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale. Sapere se le immissioni siano pregiudizievoli dipende dall'intensità delle medesime, che va definita secondo criteri oggettivi. Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nei medesimi frangenti. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico – e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte le circostanze del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2004.137 del 21 agosto 2008, consid. 3 con richiami).
5. L'appellante sostiene che il carattere eccessivo delle emissioni è provato dalla testimonianza di __________, alla quale il Pretore non ha prestato sufficiente attenzione. Costei ha dichiarato che “dal foro di ventilazione della casa AO 1 escono cattivi odori, ossia odori di cucina che a me danno molto fastidio”, precisando che “a volte questi odori li sento anche in casa poiché ho l'abitudine di aprire spesso le finestre”. Essa ha confermato che tali esalazioni la infastidiscono, sia quando è sul terrazzo, sia quando è nel giardinetto, “prima dell'ora di pranzo o prima della cena”, non potendo “dire con esattezza per quanto tempo durino (...): dipende dal tempo impiegato per cucinare”. Essa si è detta inoltre importunata dal rumore del ventilatore (deposizione del 5 febbraio 2007: verbali, pag. 3). Tale deposizione è chiara. Riflette però il convincimento soggettivo di una persona singola, non quello oggettivo di una persona media posta nelle medesime condizioni. Altri testimoni che confortino le impressioni di __________ non risultano. Nemmeno il perito ha riscontrato odori o rumori esagerati. Certo, egli non ha escluso che immissioni possano raggiungere la proprietà dell'attore (perizia, risposta al quesito n. 2), ma ciò ancora non basta per ritenere che si tratti di immissioni eccessive. __________, del resto, ha dichiarato di non avere avvertito alcun odore molesto durante una sua visita all'attore (deposizione del 5 febbraio 2007: verbali, pag. 2). In simili condizioni non si può dire pertanto che AO 1 trascenda nell'esercizio del suo diritto di proprietà (art. 679 CC) o cada in “eccessi pregiudizievoli” a detrimento del convenuto (art. 684 cpv. 1 CC). In proposito l'appello si rivela privo di fondamento.
6. Al Pretore l'appellante rimprovera di avere disatteso le conclusioni del perito, il quale consigliava di aggiungere “una curva da 90° lunga almeno 60 cm al foro esistente in facciata” (appello, n. 1 pag. 3 con riferimento alla perizia del 7 dicembre 2005, pag. 1). La doglianza non può essere condivisa. È vero che le azioni fondate sull'art. 679 CC e sull'art. 684 cpv. 2 CC non richiedono – per loro indole – una formulazione precisa delle domande. Basta che l'attore definisca le cause e gli effetti della molestia; spetta poi al giudice determinare, caso per caso, i provvedimenti opportuni (I CCA, sentenza inc. 11.2008.57 del 15 marzo 2010, consid. 5, con richiamo a DTF 102 Ia 96 e Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 230 n. 1922a; v. anche Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 124 ad art. 679 CC). Sta di fatto che in concreto il Pretore ha escluso immissioni pregiudizievoli nel senso degli art. 679 e 684 cpv. 2 CC. Egli non aveva motivo dunque per ordinare l'accorgimento tecnico suggerito dal perito, seppure esso potesse apparire utile.
7. L'appellante si duole che il Pretore non ha tenuto conto, relativamente alla tollerabilità delle immissioni, delle norme di diritto pubblico, segnatamente dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb. La censura cade nel vuoto. Non perché il diritto pubblico vada trascurato nel determinare la liceità di immissioni a norma degli articoli 679 e 684 cpv. 2 CC, ma perché il principio della prevenzione enunciato dall'art. 11 cpv. 2 LPAmb – invocato dall'appellante – non trova applicazione nel settore del diritto privato (DTF 126 III 225 consid. 3c). Al riguardo l'appello è destinato di conseguenza, una volta, ancora al'insuccesso.
8. Infine l'appellante critica l'indennità d'inconvenienza (fr. 400.– ) che il Pretore ha riconosciuto a AO 1, facendo valere che quest'ultimo non era rappresentato da un legale (appello, n. 3 pag. 4). Così argomentando, egli disconosce però la giurisprudenza cantonale, che riconosce un'indennità per l'incomodo anche alla parte vittoriosa che non è provvista di un avvocato (RtiD II-2005 pag. 680 n. 14c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2009.2 del 17 novembre 2010 consid. 11c). Nel caso specifico il convenuto ha redatto tre scritti (due risposte e un memoriale conclusivo), ha partecipato a quatto udienze e a due sopralluoghi. Un'indennità di fr. 400.– appare quindi giustificata.
9. Gli oneri e le ripetibili dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 1 ha presentato osservazioni all'appello limitate a una lettera di una decina di righe. Non ha sopportato dunque incomodi tali da giustificare un'indennità d'inconvenienza, per altro non richiesta.
10. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 8000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.