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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2007 11.2007.127

15 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·534 parole·~3 min·7

Riassunto

Stralcio per mancato versamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.127

Lugano 16 ottobre 2007/rgc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.216 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 30 luglio 2007 da

 AO 1, (patrocinata dall'  PA 1, )  

contro  

 AP 1, ;

                                         visto l'appello del 20 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza del 6 agosto 2007 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato alla ditta __________, __________, di trattenere ogni mese dallo stipendio del convenuto, in ossequio a un decreto del 21 marzo 2005 con cui il Tribunale di __________ aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, l'importo di fr. 1680.– e di riversare tale somma su un conto bancario intestato a AO 1;

                                         ricordato che il 27 agosto 2007 l'appellante è stato invitato a depositare entro mercoledì 19 settembre 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti

                                         agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

                                         accertato che nessun versamento risulta essere finora intervenuto, né l'appellante consta avere introdotto – per avventura –

                                         un'istanza di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

                                         ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         rammentato che gli oneri processuali dello stralcio andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che nelle circostanze specifiche si può rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, date le verosimili difficoltà finanziarie in cui l'appellante si trova;

                                         considerato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione alla controparte, la quale non ha sopportato dunque alcun costo presumibile;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti­­-cipo.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                    3.   Intimazione:

–   ; –    . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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