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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.03.2008 11.2007.114

13 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,370 parole·~12 min·3

Riassunto

Spese della misura tutelare

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.114

Lugano 13 marzo 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 98.1998/R.55.2006 (curatela: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1   e la curatrice   CO 2  

alla  

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 25 giugno 2007 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 22 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale 8 ha istituito una curatela volontaria in favore di AP 1 (1979), designando come curatrice l'avv. dott. CO 2. Quest'ultima ha sottoposto il 27 febbraio 2006 alla Commissione tutoria il rendiconto del 2005, con una sua nota professionale di complessivi fr. 1634.– (fr. 1340.– di onorario e fr. 294.– di spese), chiedendo di porre tale onere a carico del Comune di __________ per tenere conto della precaria situazione economica in cui versa la curatelata.

                                  B.   Con decisione del 28 giugno 2006 la Commissione tutoria regionale ha approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario del 2005, stralciando fr. 30 357.– dai passivi della curatelata

                                         (attestati di carenza beni per fr. 5599.90, AVS di fr. 18.70, prestazioni assistenziali per fr. 24 677.30), ciò che ne ha rivalutato

                                         la sostanza del 2004 da un passivo di fr. 18 608.40 a un attivo

                                         di fr. 7159.10, riducendo la perdita d'esercizio da fr. 4662.80

                                         a fr. 73.10, per una sostanza netta, il 31 dicembre 2005, di fr. 7085.80 (dispositivo n. 1). La nota professionale della curatrice, di fr. 1634.–, è stata posta a carico di AP 1. Nella misura di fr. 600.– la curatrice è stata autorizzata ad attingere direttamente alla sostanza amministrata, mentre la differenza sarebbe stata anticipata dal Comune di __________ (dispositivo n. 2). In esito alla decisione la Commissione tutoria regionale non ha prelevato tasse né spese (dispositivo n. 3).

                                  C.   Il 4 luglio 2006 AP 1 e l’avv. dott. CO 2 sono insorte all'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando le mo­difiche apportate dalla Commissione tutoria al rendiconto e chiedendo di approvare quest'ultimo così com'era stato presentato dalla curatrice. Esse hanno chiesto inoltre di porre la mercede della curatrice interamente a carico del Comune di __________. Nelle sue osservazioni del 28 giugno 2006 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso, precisando di avere suddiviso il finanziamento della mercede in base a una propria tabella fondata sulla liquidità della curatelata al momento della decisione. Statuendo il 25 giugno 2007, l'Autorità di vigilanza ha “evaso il ricorso ai sensi dei considerandi” e “retrocesso l'incarto alla Commissione tutoria regionale per rettifica della decisione”. Non sono state prelevate tasse né spese.

                                  D.   Contro la decisione predetta AP 1 ha appellato il 13 luglio 2007 per ottenere l'accoglimento del ricorso introdotto all'Autorità di vigilanza e la conseguente riforma della decisione impugnata. La Commissione tutoria regionale non ha formulato osser­vazioni. Il 10 agosto 2007 AP 1 ha comunicato a questa Camera che l'appello deve intendersi vertere unicamente sul prelievo dalla propria sostanza di parte della mercede destinata alla curatrice, mentre per quanto riguarda l'approvazione del rendiconto ha dichiarato che “accetta il giudizio dell'Autorità di vigilanza, come inteso nei considerandi di appello, in merito alla modalità di contabilizzazione dei passivi”.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, nella misura in cui non è oggetto di desistenza l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nel dispositivo della decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha – come detto – “evaso il ricorso ai sensi dei considerandi” e “retrocesso l'incarto alla Commissione tutoria regionale per rettifica della decisione”. A prima vista simile dispositivo parrebbe connotare una mera decisione incidentale (di rinvio). In realtà si evince dai considerandi che l'Autorità di vigilanza ha sì ritornato gli atti alla Commissione tutoria regionale perché fossero inseriti nell'inventario della curatelata i debiti risultanti dagli attestati di carenza beni, esclusi quelli verso l'Ufficio del sostegno sociale, ma ha anche respinto le contestazioni mosse alla chiave di riparto relativa al finanziamento della mercede chiesta dalla curatrice (fr. 600.– da prelevare subito dalla sostanza della curatelata, il resto anticipato dal Comune di __________). Su tal punto essa ha statuito in via definitiva, sicché il giudizio impugnato si rivela una decisione parziale. E il problema legato al finanziamento della mercede può essere deciso senza riguardo all'approvazione del rendiconto (che forma oggetto del rinvio per nuova decisione alla Commissione tutoria regionale). A tale proposito conviene quindi giudicare l'appello senza indugio (sulla rilevanza della distinzione ai fini del giudizio si veda l'art. 91 lett. a LTF).

                                   3.   Per quel che riguarda la mercede della curatrice, l'Autorità di vigilanza ha ricordato che le spese di una curatela vanno in linea di principio a carico del pupillo. Essa ha accertato inoltre che la situazione finanziaria di AP 1 non è “così disastrosa come preteso dalle ricorrenti, ritenuta la non considerazione dei debiti assistenziali”, mentre il fatto che in precedenza l'ente pubblico avesse anticipato l'onorario della curatrice in luogo e vece della curatelata ancora non costituiva un diritto acquisito. Sulla scorta di ciò essa ha confermato la chiave di riparto adottata dalla Commissione tutoria regionale per il finanziamento della mercede.

                                   4.   L'appellante ricorda anzitutto di percepire prestazioni dall'Ufficio del sostegno sociale e sottolinea di essere insolvente, come dimostrano i vari attestati di carenza beni a suo carico. Contesta poi l'applicazione di una tabella, “sconosciuta alla curatrice e all'appellante, così come all'Autorità di vigilanza sulle tutele, (…) che stabilisce una partecipazione alle spese da parte del curatelato sulla base di scaglioni di importi attivi liquidi”, la quale costituirebbe per di più una disparità di trattamento nell'addebito delle spese di curatela tra Comuni e curatele diverse. Essa non nega di avere accantonato in quattro anni circa fr. 3000.–, ma obietta che quel piccolo capitale è destinato a coprire spese impreviste, principalmente mediche, tant'è che mai in passato sono state date disposizioni alla curatrice di usare tale somma. Soggiunge dipoi che, dandosi una sostanza passiva come quella figurante nel rendiconto, il saldo attivo di una singola posta non può costituire un attivo liquido né una sostanza attiva. Per finire essa chiede che l'onorario della curatrice sia anticipato dalla Commissione tutoria regionale e in seguito, sulla base delle convenzioni stipulate fra Comuni e autorità tutorie, poste a carico del Comune di domicilio.

                                   5.   Sul finanziamento della mercede chiesta dalla curatrice la decisione impugnata si pone invero ai limiti inferiori delle esigenze minime di motivazione, giacché le poche righe con cui l'Autorità di vigilanza dichiara di approvare la chiave di riparto adottata dalla Commissione tutoria regionale si esauriscono in una semplice affermazione. La ricorrente ad ogni modo non se ne duole. Pacifico è altresì che l'obbligo imposto alla curatelata di finanziare la mercede della curatrice nella misura di fr. 600.– attingendo a un proprio conto è dovuto al fatto che tale conto denota un saldo  attivo di circa fr. 3000.–. La questione è pertanto di sapere se in proposito la decisione impugnata resista alla critica.

                                         a)   Un curatore ha diritto a una mercede fissata dall'autorità tutoria secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo (art. 417 cpv. 2 CC e 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Inoltre, giusta l'art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, i costi di gestione della misura tutoria (mercede, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Se costoro non vi fanno fronte, tali costi sono anticipati dalla Commissione tutoria (cpv. 2), riservato il diritto di questa di ricuperare l'importo entro 10 anni (cpv. 3). I costi anticipati dall'autorità tutoria e non ricuperati dal pupillo, o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono addebitati al Comune di domicilio della persona interessata (art. 3 cpv. 3 del regolamento in materia di tutele e curatele).

                                         b)   Nella fattispecie l'autorità tutoria, accertato che al momento dell'approvazione del rendiconto la pupilla disponeva di liquidità, ha obbligato quest'ultima a finanziare con sostanza propria una quota della mercede della curatrice (fr. 600.–) in applicazione della seguente tabella:

                                                sostanza                                            a carico del pupillo

                                               da fr.       0.– a fr. 1999.–        0%        niente

                                               da fr. 2000.– a fr. 2999.–         10%       min. fr.   200.–   max fr.   299.90

                                               da fr. 3000.– a fr. 3999.–         20%       min. fr.   600.–   max fr.   799.80

                                               da fr. 4000.– a fr. 4999.–         30%       min. fr. 1200.–   max fr. 1499.70

                                               da fr. 5000.– a fr. 5999.–         40%       min. fr. 2000.–   max fr. 2399.60

                                               Ora, che un'autorità tutoria faccia capo a direttive per determinare la proporzione in cui un pupillo provvisto di sostanza propria possa essere chiamato a usare tale sostanza – rispettivamente possa essere dispensato dall'attingere a tale sostanza – per finanziare i costi di un provvedimento tutelare  è senz'altro ammissibile (v. Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 416; Plädoyer 2/2000 pag. 57; RDT 52/1997 pag. 5 a metà). Tali direttive non esonerano però l'autorità tutoria da un corretto esercizio del potere d'apprezzamento, nel senso che l'uso di una tabella non deve surrogare un'ade­guata ponderazione della singola fattispecie e della situazione concreta.

                                         c)   In concreto l'appellante beneficia di indennità di disoccupazione, rispettivamente di prestazioni assistenziali, e fatica verosimilmente a coprire il proprio fabbisogno minimo. È assodato poi che a suo carico esistono attestati di carenza beni per complessivi fr. 5599.90, con un ulteriore debito di complessivi fr. 24 677.30 verso l'Ufficio del sostegno sociale. Resta il fatto, non contestato, che essa dispone di un attivo liquido di circa fr. 3000.– “accantonato dal 2002 al 2005”. Perché con tale sostanza essa non dovrebbe partecipare ai costi della curatela non è dato di capire. Certo, essa allega che quel piccolo capitale è destinato a “coprire eventuali spese primarie extra, tipo mediche e non, che potrebbe avere”. Ciò non basta tuttavia per dimostrare che il contributo immediato richiesto nella fattispecie dalla Commissione tutoria regionale poggi su uno scorretto o inadeguato uso del potere di apprezzamento.

                                               Diversa sarebbe la situazione nel caso in cui emergesse la necessità, per l'appellante, di affrontare in tempi brevi spese prevedibili e in qualche modo necessarie. Nel caso specifico tuttavia non si desume nulla del genere. Che l'interessata “soffra di problemi legati ai polmoni e di problemi psicofisici ancora non risolti (vedi rapporto morale)” è possibile, ma non sostanzia ancora l'ipotesi di costi incombenti. Tanto meno risulta – o l'appellante asserisce – che taluni creditori abbiano preteso il rimborso di loro spettanze. Anzi, salvo due persone fisiche, i creditori di lei sono enti pubblici o parastatali, e principalmente il Cantone Ticino, cui l'appellante deve imposte arretrate e multe (doc. D). Nulla conforta l'eventualità pertanto che, privilegiando nella situazione descritta il pagamento di una quota dell'onorario esposto dalla curatrice per rapporto ad altri debiti, la Commissione tutoria regionale abbia esercitato impropriamente la sua latitudine di valutazione o sia caduta in una disparità di trattamento.

                                               Si seguisse l'opinione dell'appellante, del resto, ogni curatelato avrebbe il diritto di conservare per principio denaro liquido fino a concorrenza di circa fr. 3000.–. Perché si imporrebbe tale limite rispetto a quello di fr. 1999.– applicato dalla Commissione tutoria regionale, tuttavia, essa non spiega. Nemmeno essa adduce che – per avventura – un minimo siffatto si dedurrebbe dalla legge, dalla giurisprudenza o da precetti costituzionali. Quanto alla circostanza che in passato la Commissione tutoria regionale non abbia preteso una partecipazione immediata ai costi della curatela, ciò ancora non configura – come rileva l'Autorità di vigilanza – un diritto acquisito, né poteva destare legittime aspettative in tal senso. Se ne conclude in ultima analisi che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e

                                         avendo ricorso senza l'ausilio di un patrocinatore. Non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, già per il fatto che davanti alla Camera essa è rimasta silente.

                                   7.   In merito ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nella fattispecie il valore litigioso non supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è oggetto di desistenza, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. Per il resto l'appello è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; –; 

                                         Comunicazione a:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                     – avv. dott..

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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