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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.07.2007 11.2007.111

30 luglio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·928 parole·~5 min·6

Riassunto

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.111

Lugano 30 luglio 2007/rgc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.149 (nomina di rappresentante a comunione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 25 maggio 2007 da

  AO 1 , e   AO 2,  (patrocinate dall'  PA 1 )  

contro

AP 1 e AO 3, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 14 luglio 2007 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 10 lu­glio 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ (1919), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 24 gennaio 2005, lasciando come eredi la moglie AO 3 nata  __________ (1933) con i figli AO 1 (1962), AO 2 (1963) e AP 1 (1969);

                                         che il 25 maggio 2007 AO 1 e AO 2 si sono rivolte al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria;

                                         che all'udienza del 9 luglio 2007, indetta per la discussione,

                                         AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, subordinatamente di designare in qualità di rappresentante una persona

                                         estranea al novero degli eredi;

                                         che AO 3 ha scritto al Pretore il 20 giugno 2007 esprimendo la sua contrarietà alla nomina di un rappresentante, ma non si è costituita in giudizio;

                                         che, statuendo il 10 luglio 2007, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato quale rappresentante della comunione ereditaria l'avv. __________ di __________;

                                         che il 14 luglio 2007 AP 1 ha comunicato all'avv. __________ di contestare la figura del rappresentante;

                                         che l'avvocato __________ ha fatto proseguire la lettera al Pretore per competenza;

                                         che il Pretore ha invitato AP 1 a precisare se lo scritto dovesse considerarsi alla stregua di un ricorso;

                                         che AP 1 ha risposto affermativamente il 24 luglio 2007, invitando il Pretore a trasmettere lo scritto al Tribunale d'appello;

                                         che l'appello non ha formato oggetto d'intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la nomina di un rappresentante dell'eredità (art. 602 cpv. 3 CC) si chiede con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 12 e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC), impugnabile entro dieci giorni;

                                         che sotto questo profilo l'appello (“ricorso”) è dunque proponibile;

                                         che un appello deve contenere – tra l'altro – le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), come pure i “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

                                         che in concreto l'appello si esaurisce nella frase “Comunico che contesto e contemporaneamente rinuncio alla figura del rappresentante”;

                                         che, ciò premesso, l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare la riforma della decisione impugnata nel senso di veder respingere l'istanza volta alla nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria;

                                         che, nondimeno, il Pretore ha accolto la richiesta con riferimento “all'esposizione dei fatti dell'istanza e degli scritti versati agli atti dai convenuti”;

                                         che con tale argomentazione l'appellante non si confronta, né accenna ai motivi per cui la sentenza impugnata andrebbe riformata, né tanto meno allude – per ipotesi – a ragioni che imporrebbero di designare la persona di un altro rappresentante;

                                         che, totalmente privo di motivazione, l'appello sfugge pertanto a ogni esame (art. 309 cpv. 5 CPC);

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che la tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta, la sentenza attuale risolvendosi in una dichiarazione di inammissibilità (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);

                                         che non è il caso invece di attribuire ripetibili alle istanti, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

                                         che per quanto riguarda gli eventuali rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile riguardo a esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio è dato indipendentemente dal valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF);

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– , ; –    ; – , .

                                         Comunicazione:

                                         –  , ;

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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