Incarto n. 11.2007.110
Lugano 22 febbraio 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 166.2004 (autorizzazione alla vendita di fondi) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 18, Faido
e alla tutrice CO 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 30 giugno 2007 presentato da AP 1 contro le due decisioni emanate l'11 giugno 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 settembre 2005 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato, su istanza della Commissione tutoria regionale 18, l'interdizione di AP 1 (1923). Un appello presentato da quest'ultimo contro tale provvedimento è stato respinto da questa Camera con sentenza del 25 novembre 2005 (inc. 11.2005.132). La Commissione tutoria regionale ha poi designato in veste di tutrice, il 20 febbraio 2006, la lic. iur. CO 2. AP 1 è proprietario di numerosi fondi, tra cui le particelle n. 2357 RFD di __________ (edificio con terreno annesso, 63 m²) e la particella n. 22 RFD di __________, sezione di __________ (prato sfalciato, 2276 m²), che sono oggetto di pignoramento da parte dell'Ufficio esecuzioni del Distretto di Leventina.
B. Il 2 giugno 2005 e il 24 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale, interpellata in tal senso dalla tutrice e da terzi che intendevano acquistare fondi del tutelato, ha invitato l'Autorità di vigilanza a commissionare una perizia sul valore dei medesimi. Il perito ha stimato il valore venale della particella n. 2357 RFD di __________ in fr. 60 000.– e quello particella n. 22 RFD di __________, sezione di __________, in fr. 5500.–. Allegando impellenti obblighi finanziari del tutelato, la tutrice ha chiesto il 12 marzo 2007 l'autorizzazione di alienare a trattative private le due particelle a un prezzo inferiore a quello stimato dall'esperto.
C. La Commissione tutoria regionale ha consentito Il 15 marzo 2007 alla vendita a trattative private della particella di __________ per fr. 40 000.– a __________ e della particella di __________ per
fr. 3000.– a __________, riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza. Con decisioni separate dell'11 giugno 2007 l'Autorità di vigilanza ha consentito alle richieste. Il 26 giugno 2007 il notaio __________ di __________ ha rogato la compravendita per fr. 3000.– della particella n. 22 RFD di __________, sezione __________, da AP 1, rappresentato dalla tutrice, a __________.
D. Contro le decisioni appena citate AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 30 giugno 2007 nel quale chiede di non autorizzare le vendite a trattative private. Nelle sue osservazioni del 12 settembre 2007 CO 2 propone di respingere l'appello. La Commissione tutoria regionale 18 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. Un appello deve contenere l'indicazione esatta della decisione impugnata (art. 309 cpv. 2 lett. c CPC). Nella fattispecie l'interessato menziona una sola delle decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza e parrebbe trascurare la seconda, relativa alla particella n. 22 RFD di __________, sezione __________ (appello, pag. 1 in fondo e pag. 2 in alto). Ne acclude però copia della pagina 4. Inoltre nell'introduzione dell'appello egli evoca esplicitamente entrambe le proprietà e nella motivazione censura l'autorizzazione all'alienazione di tutt'e due gli immobili, chiedendo nelle conclusioni di non autorizzare “le vendite” (pag. 1 in alto e pag. 3). In circostanze siffatte è fuori dubbio che egli intenda contestare davanti alla Camera ambedue le decisioni (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 309).
3. Giusta l'art. 404 CC i fondi di un tutelato non possono essere
alienati se non nel caso in cui gli interessi di lui lo esigano e secondo le istruzioni dell'autorità tutoria (cpv. 1); la vendita ha luogo agli incanti pubblici e l'aggiudicazione dev'essere approvata dall'autorità tutoria, la quale deciderà sollecitamente (cpv. 2); eccezionalmente la vendita può avvenire a trattative private, con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza (cpv. 3). La legge non precisa se quest'ultima, autorizzando un'alienazione a trattative private, debba approvare anche il relativo contratto e il prezzo di acquisto. Certo è che essa deve verificare l'opportunità di un simile modo di procedere, esaminando tutte le circostanze del caso e confrontare il contratto (compreso il prezzo di vendita) con il prevedibile risultato di un pubblico incanto. Per tale motivo l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza è rilasciata, di regola, sotto forma di ratifica dell'atto di compravendita. Dandosi vendita a trattative private, in definitiva, l'autorità tutoria dà il proprio consenso se, tenuto conto della situazione del tutelato, le condizioni della vendita, e in particolare il prezzo, risultino nell'interesse del tutelato medesimo. Quanto all'Autorità di vigilanza, essa approva l'alienazione se le condizioni di vendita, e segnatamente il prezzo, appaiono accettabili per rapporto al presumibile introito di
un'asta pubblica (RDAT II-2001 pag. 287 consid. 3).
4. Nelle decisioni impugnate l'Autorità di vigilanza ha richiamato anzitutto una sua prassi, secondo cui una vendita a trattative private può essere autorizzata qualora il prezzo di stima immobiliare (ossia il valore venale) sia raggiunto. Ciò premesso, essa ha approvato la vendita dei due fondi a trattative private poiché il perito aveva ritenuto accettabili le offerte di fr. 3000.–, rispettivamente di fr. 40 000.– formulate dai possibili acquirenti, non senza rilevare – con la Commissione tutoria regionale e la tutrice – l'esigenza di onorare impegni assunti dal tutelato e le difficoltà di vendere quelle particelle.
5. Relativamente al terreno di __________ l'appellante si duole che il perito incaricato dall'Autorità di vigilanza abbia stimato il valore del fondo in fr. 60 000.–, mentre la vendita è stata autorizzata per soli fr. 40 000.–. Egli chiede così di verificare che non sussista un legame di parentela fra la tutrice e l'acquirente, ribadendo che quelle condizioni di vendita ledono i suoi interessi.
a) Con risoluzione del 15 marzo 2007 la Commissione tutoria regionale ha autorizzato la tutrice ad alienare la particella n. 2357 RFD di __________, posta nella frazione di __________ (doc. 12). Tale decisione non essendo stata impugnata (art. 420 cpv. 2 CC; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 42 ad art. 421/422), il principio della vendita ha assunto carattere definitivo (art. 404 cpv. 1 CC). Ai fini del presente giudizio occorre esaminare soltanto se l'Autorità di vigilanza abbia approvato a ragione la vendita a trattative private (Guler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 404 CC).
b) Dal fascicolo processuale risulta che il perito incaricato dall'Autorità di vigilanza (la ditta __________ di __________) ha stimato il valore venale dell'immobile in fr. 60 000.– (doc. 10, pag. 3). La tutrice ha proposto di vendere il fondo a fr. 40 000.–, prezzo definito accettabile anche dal perito, essendo quella l'unica offerta di acquisto. Secondo la tutrice inoltre una vendita all'asta non avrebbe verosimilmente portato a un risultato migliore, tant'è che negli incanti di altri fondi del tutelato era già accaduto di ricavare meno del valore di stima (osservazioni, pag. 3; v. anche lettera del 12 marzo 2007: doc. 11). L'Autorità di vigilanza ha sostanzialmente aderito a tali motivazioni.
c) In realtà tutto si ignora nel caso specifico tanto sul prevedibile risultato di un'asta pubblica quanto sull'interesse commerciale del fondo. Intanto l'Autorità di vigilanza neppure accenna a quanto ci si potrebbe attendere di conseguire nell'ambito di un pubblico incanto, ciò che rende impossibile apprezzare l'adeguatezza del prezzo offerto. Oltre a ciò, salvo una generica nota dell'Autorità di vigilanza (doc. 13), nulla è dato di sapere sui motivi che hanno indotto il perito a definire accettabile una proposta di soli fr. 40 000.–, determinante essendo pur sempre l'ammontare del valore venale. Che occorra vendere il fondo con sollecitudine è senz'altro possibile (lettera della tutrice alla Commissione tutoria regionale, del 12 marzo 2007 12 marzo 2007: doc. 4), ma che l'urgenza sia tale da giustificare un'alienazione sotto costo di un terzo rispetto al valore venale non risulta. È vero che agli atti figura un'unica offerta (quella di fr. 40 000.– appunto, avanzata da __________, estraneo alla tutrice). Non consta però che l'oggetto sia stato messo infruttuosamente sul mercato al valore peritale, né che si siano intraprese serie ricerche per spuntare un prezzo migliore a trattative private (RDAT II-2001 pag. 288 consid. 5; Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag. 324).
Certo, la tutrice ha sottoposto l'offerta di fr. 40 000.– ai maggiori creditori dell'assistito, la __________ e la __________ assicurazioni, ricevendo il loro beneplacito alla vendita (doc. 11; lettere del 28 settembre e del 9 ottobre 2006 nel fascicolo della Commissione tutoria regionale). Diversamente da quanto prevede l'art. 143b LEF, tuttavia, nella prospettiva dell'art. 404 cpv. 3 CC simile approvazione non è decisiva e non basta per giustificare la conclusione che un pubblico incanto (o, per lo meno, una trattativa privata di mercato sulla base del valore peritale) non darebbe verosimilmente esito migliore. Nelle circostanze descritte mancano, in definitiva, elementi affidabili per affermare con ragionevole sicurezza che, sebbene nettamente inferiore al valore venale del fondo, il prezzo offerto torni a vantaggio del tutelato. In accoglimento dell'appello, alle condizioni indicate dalla tutrice l'autorizzazione alla vendita a trattative private non poteva quindi essere concessa.
6. Per quanto riguarda il fondo di __________ l'appellante si oppone alla vendita, adducendo che esso confina con un'altra sua proprietà (particella n. 26), sulla quale sorge un rustico parzialmente riattato. Questo subirebbe un pesante deprezzamento, giacché non sarebbe più possibile dotarlo di posteggi né di comode vie d'accesso. Inoltre non avrebbe più gli spazi indispensabili per la posa di una fossa settica o di un pozzo perdente. Reputa pertanto che la vendita della particella non sia nei suoi interessi.
a) La risoluzione del 15 marzo 2007 con cui la Commissione tutoria regionale ha autorizzato la tutrice a vendere il fondo (doc. 5) non è stata impugnata davanti all'Autorità di vigilanza. Ancora una volta il principio della vendita è passato così in giudicato, sicché nella misura in cui il tutelato contesta
l'alienazione, criticandone l'opportunità per la vicinanza del suo rustico, l'appello si rivela irricevibile. Oggetto del giudizio attuale è solo l'approvazione dell'Autorità di vigilanza per una vendita del fondo a trattative private in luogo dei pubblici incanti.
b) Dal carteggio risulta che la ditta __________ ha stimato il valore del fondo n. 22, un biotopo sui Monti di __________, in fr. 5500.– (doc. 3, pag. 4). La tutrice ha proposto di vendere l'appezzamento a fr. 3000.– poiché non sarebbero pervenute altre offerte e un'eventuale asta non porterebbe risultati migliori, tant'è che negli incanti di altri fondi del tutelato era già accaduto di ricavare meno del valore di stima (osservazioni, pag. 3; v. anche lettera del 12 marzo 2007: doc. 4). L'Autorità di vigilanza ha sostanzialmente condiviso tale punto di vista.
Ora, contrariamente alla fattispecie che precede, in concreto l'esiguo valore del terreno e la sua posizione discosta inducono effettivamente a presumere che un'asta pubblica, oltre a comportare per il tutelato spese di rilievo, si concluderebbe con un ricavo insoddisfacente. Dai pubblici incanti, in altri termini, non v'è da attendersi – con ogni verosimiglianza – un risultato più favorevole di quello conseguibile nel quadro di trattative private. Rimane il fatto (e su questo punto il caso si apparenta al precedente) che il fondo non consta avere formato oggetto di negoziati seri. L'unica offerta, di fr. 3000.–, è quella formulata dalla proprietaria della contigua particella n. 540. Quali altre iniziative siano state intraprese dalla tutrice nell'intento di conseguire un migliore ricavo rimane un'incognita. Il proprietario dell'altro fondo contermine (n. 21), ad esempio, non risulta nemmeno essere stato interpellato, per tacere di altri vicini. Nulla permette di concludere in ultima analisi, almeno sulla base degli atti, che a trattative private il ricavo di fr. 3000.– non possa essere in qualche modo migliorato. Prematura, l'autorizzazione di vendita a trattative private per fr. 3000.– dev'essere di conseguenza annullata e la tutrice invitata a verificare se nella zona non sussistano altri interessati all'acquisto, disposti a offrire una cifra meno lontana dal valore venale del fondo.
7. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 e 2 CPC). AP 1 ottiene causa vinta per quanto riguarda la vendita a trattative private della particella a __________ ed esce vittorioso, ancorché solo parzialmente, per quanto riguarda la vendita a trattative private della particella __________. Di per sé, la tassa di giustizia e le spese andrebbero quindi in larga misura a carico della Commissione tutoria regionale. Vista la particolarità del caso, nondimeno, appare equo rinunciare a ogni prelievo. L'appellante chiede l'attribuzione di ripetibili, ma la stesura del memoriale non gli ha provocato costi di rilievo, ove si consideri che l'esposto è relativamente stringato (tre pagine) e che egli non si è valso dell'intervento di un patrocinatore, né ha devoluto alla stesura dell'appello tempo altrimenti destinato all'esercizio di
un'attività professionale. Non si giustifica dunque di assegnargli indennità.
L'esito del presente giudizio impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri per la procedura di ricorso davanti all'Autorità di vigilanza, che non v'è ragione di addebitare al tutelato, salvo per quanto riguarda il costo della perizia commissionata dall'Autorità di vigilanza sul valore venale dei fondi. Si tratta invero di un referto che già la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto assumere e il cui costo non sarebbe sicuramente andato a carico dell'ente pubblico. Intanto perché mal si comprende come potesse la curatrice instare per un'approvazione di vendita a trattative private davanti all'Autorità di vigilanza senza essere in grado di rendere verosimile l'esistenza di un'offerta definita accettabile. In secondo luogo perché il referto sarebbe dovuto servire alla Commissione tutoria regionale già in precedenza, allo scopo di determinare quali fondi fosse opportuno vendere e in che ordine (Meier, op. cit., pag. 357 in fondo con rinvio alla nota 117).
8. Circa i rimedi esperibili avverso l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore del fondo a __________ supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Non invece il valore del fondo a __________.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che le decisioni impugnate sono così riformate:
1. Sulla base della documentazione agli atti la vendita a trattative private della particella n. 2357 RFD di __________ per fr. 40 000.– non è autorizzata.
2. La vendita a trattative private della particella n. 22 RFD di __________, sezione di __________, per fr. 3000.– sarà autorizzata al momento in cui la curatrice avrà documentato l'infruttuosa ricerca di offerte più vantaggiose.
3. Non si prelevano tasse né spese, tranne il costo della perizia sul valore venale dei fondi (fr. 737.–), che è posto a carico di AP 1.
II. Non si riscuotono tasse o spese di appello né si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione a:
–; –; –.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.