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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2006 11.2006.95

15 settembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·617 parole·~3 min·2

Riassunto

Misure di protezione dell'unione coniugale: irricevibilità di appello tardivo.

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.95

Lugano 15 settembre 2006/rgc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.1078 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 agosto 2005 da

 AO 1   (patrocinata dall' PA 1 )  

contro

 AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 settembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 agosto 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che AP 1 (1949) e AO 1, nata __________ (1966), si sono sposati a __________ il 21 gennaio 2002;

                                         che al momento di sposarsi la moglie era già madre di P__________ (1988), D__________ (1990) e I__________ (1993), avuti da un precedente matrimonio e a lei affidati;

                                         che dal nuovo matrimonio sono nati S__________ (2000) e So__________ (2002);

                                         che, adito da AO 1, con sentenza del 17 agosto 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato S__________ e So__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha stabilito un contributo mensile fr. 1116.– per la moglie e di fr. 800.– per ciascun figlio, ponendo le spese e la tassa di giustizia di fr. 450.– a carico del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili;

                                         che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello (“ricorso”) del 7 settembre 2006 nel quale contesta la decisione del Pretore e chiede “una verifica attenta della sentenza”;

                                         che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

                                         che in esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

                                         che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata venerdì 18 agosto 2006, è stata ritirata dall'istante lunedì 21 agosto 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.69001.016431176 – R Svizzera);

                                         che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 22 agosto 2006 ed è scaduto giovedì 31 agosto 2006;

                                         che nelle circostanze descritte il “ricorso”, consegnato alla posta di Cadro venerdì 8 settembre 2006 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta manifestamente tardivo;

                                         che nel suo memoriale l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

                                         che, di conseguenza, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che tuttavia l'appellante risulta sprovvisto di formazione giuridica e avere agito da sé solo, senza far capo a un legale, sicché appare equo rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse o spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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