Incarto n. 11.2006.89
Lugano, 24 maggio 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.719 (divorzio su richiesta comune, ora separazione su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 ottobre 2001 da
)
e
Maria AO 1 nata , (ora patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° settembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
l'11 luglio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1961) e AO 1 (1968), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________) il 31 gennaio 1991. Dal matrimonio sono nati D__________ (1° ottobre 1987), P__________
(3 agosto 1990) ed E__________ (6 agosto 1991). I coniugi si sono separati di fatto nel marzo del 2001 e il 31 ottobre successivo hanno sottoposto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio con accordo completo, postulando l'assistenza giudiziaria. Sentiti i figli, il Segretario assessore ha constatato che dal luglio del 2003 il primogenito sarebbe andato ad abitare con il padre, mentre la convenzione sugli effetti del divorzio prevedeva l'affidamento dei tre ragazzi alla madre. Ha disposto perciò un secondo ascolto dei figli, avvenuto nel giugno del 2003. Convocati in Pretura il 19 gennaio 2004, i coniugi hanno concordato l'affidamento di D__________ al padre e disciplinato il diritto di visita della madre, ma non si sono più intesi sul contributo alimentare per i figli. Il Segretario assessore ha preso atto di conseguenza che la procedura di divorzio era quella su richiesta comune con accordo parziale.
B. All'udienza del 27 febbraio 2004 le parti sono state sentite separatamente e insieme. È risultato così che nel novembre del 2003 AP 1, operaio della __________ di __________, era divenuto durevolmente inabile al lavoro, ciò che con ogni verosimiglianza rendeva inattuabile la regolamentazione previdenziale stipulata nella convenzione sugli effetti del divorzio. Ciò posto, il Segretario assessore ha assegnato ai coniugi un termine di 10 giorni per comunicargli se intendessero commutare l'azione di divorzio in azione di separazione. Entrambi hanno accettato, sicché l'8 marzo 2004 il Segretario assessore ha convertito la procedura in azione di separazione con accordo completo (recte: parziale), ha accertato l'omologabilità della convenzione (senza la disciplina sul “secondo pilastro”) e ha fissato ai coniugi il termine bimestrale di riflessione, invitandoli a demandargli la decisione sul contributo alimentare per P__________ ed E__________ (unico punto litigioso), come pure a presentare entro 10 giorni un memoriale contenente le rispettive motivazioni e conclusioni a tale riguardo.
C. Nel suo memoriale del 17 marzo 2004 AO 1 ha chiesto un contributo alimentare per P__________ ed E__________ di fr. 500.– mensili ciascuno fino al 16° compleanno e di fr. 550.– mensili fino alla maggiore età o alla “fine della formazione professionale (25 anni al massimo)”. Nel proprio memoriale del 22 marzo 2004 AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo. All'udienza del 18 maggio 2004, indetta per la discussione, le parti hanno ribadito le loro domande, postulando vicendevolmente l'edizione di documenti atti a comprovare i rispettivi redditi. Entrambe hanno confermato nel frattempo la volontà di separarsi e il contenuto della convenzione stipulata a suo tempo. Acquisiti agli atti i documenti oggetto di edizione, il Segretario assessore ha dichiarato chiusa l'istruttoria il 30 luglio 2004 e ha indetto il dibattimento finale per l'11 ottobre 2004. In tale circostanza AO 1 ha riaffermato il proprio punto di vista sulla scorta di un riassunto scritto, mentre AP 1 ha offerto un contributo alimentare fino alla maggiore età di fr. 500.– mensili in favore di ciascun figlio.
D. Statuendo con sentenza dell'11 luglio 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha pronunciato la separazione dei coniugi e ha omologato la convenzione da loro stipulata. In favore di P__________ ed E__________ egli ha fissato un contributo alimentare indicizzato di fr. 1020.– mensili ciascuno, oltre agli eventuali assegni familiari. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1 e AO 1 sono stati ammessi entrambi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 1° settembre 2006 per ottenere che, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, sia ricalcolato il suo reddito e il suo fabbisogno minimo sulla scorta dei nuovi documenti acclusi al proprio memoriale. Egli chiede
inoltre che la moglie sia tenuta a esibire “tutti i conteggi di salario percepiti dal 1° gennaio 2006 ad oggi e la distinta di tutte le spese ammesse dal diritto esecutivo”, postulando in definitiva la riduzione dei contributi alimentari in favore dei due figli a fr. 380.– mensili ciascuno. Il 21 settembre 2006 egli ha poi fatto seguire alla Camera la documentazione a sostegno della sua domanda di assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Litigioso rimane – come in prima sede – l'ammontare dei contributi di mantenimento per i due figli minorenni. Il principio della separazione, l'affidamento di P__________ ed E__________ alla madre, l'attribuzione dell'autorità parentale a quest'ultima, il diritto di visita del padre, la rinuncia a contributi alimentari da parte della moglie, l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie stessa, la liquidazione del regime matrimoniale e la pronuncia della separazione dei beni, non impugnati, sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC applicabile per analogia alla procedura di separazione in virtù dell' art. 117 cpv. 2 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 15 ad art. 117/118 CC; Frankhauser in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art. 148 CC).
2. Nella fattispecie il Segretario assessore ha rilevato che AP 1 è durevolmente inabile al lavoro dal novembre 2003 e che, licenziato dalla __________ (presso cui era alle dipendenze come operaio) per la fine di aprile 2004, riscuote indennità dalla __________ e dalla cassa malati __________ per circa fr. 5130.– mensili complessivi. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 3086.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari sull'abitazione fr. 583.20, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 614.10, franchigia della cassa malati fr. 33.35, partecipazione alle spese di malattia fr. 60.–, assicurazione dello stabile fr. 35.45, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 7.25, assicurazione dell'automobile fr. 231.–, imposta di circolazione fr. 22.15, onere fiscale fr. 200.–).
Per quel che è di AO 1, portinaia di un palazzo a __________ e cassiera ausiliaria della __________ a __________, il Segretario assessore ne ha accertato il reddito netto in fr. 2700.– mensili, cui ha aggiunto fr. 1011.– mensili di assegno integrativo, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2632.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, pigione fr. 826.–, premio della cassa malati fr. 374.45, assicurazione dell'automobile fr. 56.85, imposta di circolazione fr. 25.–, onere fiscale fr. 100.–). Relativamente infine al fabbisogno in denaro dei due figli minorenni, il primo giudice l'ha stimato in fr. 1562.50 mensili ciascuno ispirandosi alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento del Canton Zurigo (tabella del 2005). Preso atto in ultima analisi che il marito ha un margine utile sul proprio fabbisogno minimo (fr. 2040.– mensili arrotondati), egli ha suddiviso tale disponibilità in parti uguali tra i due figli (fr. 1020.– mensili ciascuno).
3. L'appellante postula la riduzione dei contributi alimentari per P__________ ed E__________ a fr. 380.– mensili ciascuno, affermando in base a tutta una serie di documenti nuovi che nel frattempo la sua situazione finanziaria è notevolmente mutata. Fa valere che la propria inabilità lucrativa (per problemi lombari) è in realtà del 50%, che dal maggio del 2005 al luglio del 2006 egli ha lavorato come manovale al 50% per la ditta __________ di __________, che parallelamente ha percepito indennità di disoccupazione e di invalidità fino al 30 settembre 2006, ma che per finire il suo reddito medio complessivo tra gennaio e settembre del 2006 non ha superato fr. 4348.52 mensili (invece dei fr. 5130.– accertati dal Segretario assessore). Circa il relativo fabbisogno minimo, calcolato dal primo giudice in fr. 3086.50 mensili, l'appellante sostiene ch'esso ammonta a fr. 3588.60 mensili e che in simili circostanze il suo margine disponibile è di soli fr. 759.96 mensili (per rapporto ai fr. 2040.– circa constatati dal Segretario assessore), onde l'impossibilità di erogare a ogni figlio contributi alimentari più elevati di fr. 380.– mensili. Per definire “con più precisione” tali contributi egli chiede in ogni modo di richiamare dalla moglie tutti i conteggi di stipendio dal 1° gennaio 2006 “e la distinta delle spese ammesse dal diritto esecutivo”.
4. Fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili in seconda sede nelle cause di divorzio, separazione, nullità del matrimonio e in quelle vertenti sulla modifica di sentenze di divorzio o di separazione (art. 138 cpv. 1 CC), purché siano addotti – nel Cantone Ticino – “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC). Scopo della norma è “che la sentenza tenga conto quanto possibile delle reali ed effettive condizioni di fatto” (FF 1996 I 152 in alto). L'eventualità che gli elementi nuovi potessero già essere allegati davanti al primo giudice influisce se mai sugli oneri del processo, nel senso che i costi inutili provocati da chi agisce tardivamente vanno a carico del responsabile, ma nulla muta alla proponibilità degli
elementi medesimi (Leuenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 138 con richiami). Ciò premesso, la documentazione e le offerte di prova nuove cui l'appellante àncora le sue richieste di giudizio sono ricevibili. Quanto merita più attenta disamina è, nel caso specifico, l'operato del Segretario assessore.
5. La fattispecie posta alla base di una sentenza civile deve trovare riscontro – per principio – nella situazione che esiste al momento del giudizio (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 377 segg.; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 210, n. 102). La questione di sapere fino a quando sia concretamente possibile addurre fatti o mezzi di prova davanti al giudice dipende dal diritto cantonale. L'art. 138 cpv. 1 CC nulla muta al proposito, giacché riguarda solo la procedura di secondo grado (FF 1996 I 152 in alto; Leuenberger, op. cit., n. 5 ad art. 138 CC con rinvii). Ora, nel Cantone Ticino fatti e mezzi di prova possono essere allegati, in una causa di separazione o divorzio su richiesta comune con accordo parziale (come nel caso in esame), fino all'“udienza di discussione” che fa seguito allo scadere del termine bimensile di riflessione (art. 422b cpv. 2 CPC). Se il giudice li ammette, inoltre, elementi nuovi possono ancora essere addotti “entro 30 giorni dall'assunzione delle prove” (art. 423a cpv. 1 CPC, cui rinvia l'art. 422b cpv. 3). La sentenza deve poi essere pronunciata “entro tre mesi dalla data fissata per il dibattimento finale, anche se le parti non si sono presentate” (art. 283 CPC). Tutto ciò mira a far sì che il pronunciato tenga conto – per quanto possibile – delle reali ed effettive condizioni di fatto esistenti al momento del giudizio.
6. Nel caso precipuo il dibattimento finale ha avuto luogo l'11 ottobre 2004, ma il Segretario assessore ha statuito solo l'11 luglio 2006. Certo, il termine di tre mesi fissato dall'art. 283 CPC per l'emanazione delle sentenze è meramente ordinatorio, né la procedura ticinese permette al giudice di riaprire l'istruzione dopo il dibattimento finale. Di norma il giudice deve quindi statuire, anche a distanza d'anni, sulla base delle risultanze dell'incarto (Rep. 1985 pag. 299 in alto). Se non che, da quando l'art. 138 cpv. 1 CC ha introdotto l'obbligo – per i Cantoni – di ammettere fatti e mezzi di prova nuovi (oltre che nuove conclusioni, se fondate su fatti o mezzi di prova nuovi) in seconda sede nelle cause di divorzio, separazione, nullità del matrimonio e in quelle vertenti sulla modifica di sentenze di divorzio o di separazione, tale principio non può più valere senza limiti. Qualora nelle procedure citate il giudizio del Pretore segua a grande distanza il dibattimento finale, per vero, l'emanazione della sentenza sulla base di risultanze istruttorie obsolete renderebbe il pronunciato senza senso e il sindacato di prima sede si esaurirebbe in un vacuo esercizio di giurisdizione. Entrambi i coniugi potendo addurre fatti e prove nuove in appello, questa Camera si troverebbe in simili frangenti a giudicare essa medesima nel merito come un tribunale di primo grado sulla base una fattispecie parzialmente o completamente evoluta rispetto a quella vagliata dal primo giudice. Ciò porterebbe a una totale distorsione del sistema, già per la circostanza che sul piano cantonale non sussisterebbe più alcuna autorità di ricorso.
È vero che, qualora adducano fatti o mezzi di prova nuovi in appello, le parti perdono in ogni caso un grado di giurisdizione, anche se il primo giudice statuisce in tempi brevi. A prescindere dalla circostanza però che l'allegazione di elementi nuovi in appello non è la regola (mentre diviene la regola ove trascorra molto tempo fra il dibattimento finale e l'emanazione della sentenza), in simili condizioni il primo giudice non porta alcuna responsabilità. La perdita di un grado di giurisdizione è, nelle circostanze descritte, un effetto ineluttabile correlato alla facoltà di recare nuovi elementi in appello. Il sistema si distorce tuttavia allorché il giudice medesimo sia all'origine di tale fenomeno, ritardando – sia pure per un sovraccarico di lavoro indipendente dalla sua volontà –
l'emanazione della sentenza. Accomodandosi di statuire su basi vetuste, in una situazione del genere egli induce le parti a ricorrere in appello per ottenere sulla base di elementi nuovi una sentenza che rifletta in qualche modo la situazione al momento del giudizio. Così facendo, tuttavia, egli preclude loro un grado di giurisdizione. Ne segue che, ove si trovi a statuire con oggettivo ritardo, il primo giudice non può disconoscere il tempo trascorso. Deve assumere la responsabilità della remora e consentire alle parti di aggiornare i dati.
7. Il caso in rassegna è un esempio flagrante di quanto si è appena illustrato. L'appellante fa valere in effetti che dal dibattimento finale in poi (ovvero dall'11 ottobre 2004) la sua situazione finanziaria è notevolmente mutata e a sostegno di ciò produce la serie di documenti in appresso:
– una dichiarazione del 25 maggio 2006 in cui l'ex datore di lavoro __________ conferma ch'egli è stato alle sue dipendenze con un grado d'occupazione del 50% dal maggio del 2005 fino al luglio del 2006 (doc. C);
– una dichiarazione del 2 giugno 2006 in cui la Cassa disoccupazione __________ attesta ch'egli ha avuto diritto alla riscossione di indennità dal 9 maggio 2005 al 30 settembre 2006 (doc. D);
– una lettera del 9 agosto 2006 in cui la “__________” Compagnia d'assicurazioni dichiarava di riconoscergli un'incapacità lucrativa a decorrere dal 6 febbraio 2004 e una rendita d'invalidità dal 6 febbraio 2006 (doc. E);
– sei certificati di salario della ditta __________ per i mesi da gennaio a luglio del 2006 (doc. F);
– otto conteggi della cassa disoccupazione __________ inerenti alle indennità di disoccupazione percepite dall'appellante da gennaio ad agosto del 2006 (doc. G);
– un certificato di assicurazione 2006 della Cassa malati __________ (doc. H);
– una polizza di libero passaggio della __________ con una lettera accompagnatoria del 25 luglio 2006 in cui figura il premio annuo dovuto dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2007 (doc. I);
– un certificato del 13 aprile 2006 in cui la filiale __________ a __________ attesta l'entità di interessi ipotecari (doc. J);
– una lettera del 23 agosto 2006 in cui la filiale __________ a __________ ribadisce all'appellante di non potergli più concedere finanziamenti (doc. K);
– due lettere, senza data, della __________ in cui figura l'ammontare del premio relativo della polizza dell'automobile dal 1° gennaio al 30 giugno 2006 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2006 (doc. L).
Tali documenti richiederebbero, già a un sommario esame, di ricalcolare il reddito e il fabbisogno minimo dell'appellante. Ciò imporrebbe tuttavia di aggiornare anche il reddito e il fabbisogno minimo della moglie (come l'appellante medesimo propone). A tal punto occorrerebbe ridefinire altresì il fabbisogno in denaro dei figli sulla scorta dell'edizione 2007 della tabella relativa alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RDT 61/2006 pag. 324). Dato il lungo tempo trascorso, infine, è verosimile che occorra ripetere l'audizione dei figli. Sull'unico punto demandato al Segretario assessore per il giudizio (contributi alimentari in favore di P__________ ed E__________), in altri termini, la sentenza di primo grado sarebbe da rifare. E non perché le parti abbiano tardato nel produrre documenti (gli atti acclusi all'appello sono tutti del 2006), ma perché tra il dibattimento finale e l'emissione del giudizio è intercorso un anno e nove mesi. Ora, la Camera civile di appello non è un nuovo giudice naturale d'istanza unica preposto a statuire nel merito ogni qual volta una causa di stato rimanga giacente in prima sede dopo il dibattimento finale. Per quanto riguarda i contributi alimentari in favore di P__________ ed E__________, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice perché statuisca di nuovo sulla base di dati aggiornati, conferendo alle parti il diritto di esprimersi.
8. Resta la questione di sapere quanto tempo una causa di divorzio, separazione, nullità del matrimonio oppure una causa intesa alla modifica di sentenze di divorzio o di separazione possa attendere in sofferenza, una volta chiuso il dibattimento finale, prima che occorra aggiornare i dati. La risposta non è assoluta, come non va interpretato con criteri assoluti il principio di celerità sgorgante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 124 I 142 in alto con riferimenti). Dandosi un lasso di un anno e nove mesi – come nella fattispecie – e dovendosi presumibilmente riprendere per intero i calcoli dei redditi e dei fabbisogni (per tacere dell'eventuale nuovo ascolto dei figli), è manifesto che il primo giudice non può più dare per attendibili i dati in suo possesso, tanto meno in presenza di figli minorenni. Altri processi andranno valutati, se mai, di caso in caso. Per quel che è della fattispecie, l'appello merita dunque parziale accoglimento, il dispositivo n. 2.4 della sentenza impugnata sul contributo alimentare per i due figli minorenni dev'essere annullato e gli atti rinviati al Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ciò rende necessario annullare anche il dispositivo n. 5 sulle spese e le ripetibili, al cui proposito il Segretario assessore giudicherà nuovamente secondo l'esito della futura decisione.
9. Gli oneri del pronunciato odierno seguirebbero il precetto dell'art. 148 cpv. 2 CPC, ma le particolarità del caso giustificano di non prelevare tasse né spese. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni alla controparte. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa si rivela legittima (come in prima sede). L'indigenza del soggetto (art. 3 cpv. 1 Lag) appare in effetti verosimile (documentazione prodotta a questa Camera il 21 settembre 2006), così come in certa misura appariva provvisto di buon diritto l'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). D'altro lato non si poteva pretendere che l'interessato, sfornito di cognizioni giuridiche, procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nemmeno che rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).
10. Relativamente agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 640.– mensili, pari alla differenza litigiosa dei contributi alimentari per ogni figlio minorenne, capitalizzati dall'11 luglio 2006 fino alla maggiore età dei ragazzi) raggiunge la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, i dispositivi n. 2.4 e 5 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
4. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.