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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.09.2008 11.2006.73

16 settembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,080 parole·~5 min·5

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per transazione

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.73

Lugano 16 settembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.72 (avviso ai debitori) della Pretura del Distret-to di Riviera promossa con istanza del 14 luglio 2005 da

AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 3)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);

                                         premesso che il 14 luglio 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera, chiedendo – già in via cautelare –  di ordinare all'Ufficio dell'assicurazione invalidità, servizio del So- praceneri, una trattenuta di fr. 715.– mensili sulle rendite corrisposte a AO 1, somma da riversarle a titolo di pensione alimentare (art. 152 vCC) su un conto bancario a lei intesta­to in virtù di una sentenza del 29 giugno 2005 pronunciata da questa Camera (inc. 11.2003.22);

                                         ricordato che con decreto cautelare del 27 settembre 2005,

                                         emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato la trattenuta;

                                         accertato che con sentenza del 10 luglio 2006 il Pretore ha poi accolto l'istanza solo in parte, disponendo una trattenuta di fr. 400.– mensili e ponendo la tassa di giustizia con le spese (fr. 100.– complessivi), da anticipare dall'istante, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta il 21 luglio 2006 a questa Camera per ottenere, previo conferi-mento dell'assistenza giudiziaria, una trattenuta di fr. 715.– mensili;

                                         rammentato che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta con decreto del 27 luglio 2006 dal presidente di questa Camera;

                                         considerato che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

                                         constatato che con lettera del 30 luglio 2008 l'appellante comunica ora, anche a nome del convenuto, la firma di un “accordo extragiudiziale che pone definitivamente termine a ogni (…) diatriba” e chiede – producendo un esemplare della transazione – lo stralcio della causa dai ruoli;

                                         ritenuto che nel Cantone Ticino la transazione, come l'acquiescenza o la desistenza, pone fine essa medesima alla lite e “ha forza di giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC), nel senso che si sostituisce per volontà delle parti – in appello – alla sentenza impugnata;

                                         osservato che in materia di oneri processuali e ripetibili il giudice non si scosta senza necessità da quanto le parti medesime hanno liberamente stipulato nella transazione;

                                         rilevato, ad ogni modo, che in appello la tassa di giustizia va

                                         adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         stabilito che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, tale diritto è di natura altamente personale e decade nell'ipotesi in cui il richiedente venga meno come parte al processo, indipendentemente dal motivo;

                                         appurato pertanto che, qualora al momento in cui rinuncia alla lite un richiedente non abbia ancora ottenuto – come in concreto – il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la richiesta diviene sen- za interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza);

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                    I.   Si prende atto della seguente

                                         TRANSAZIONE

                                         I sottoscritti

                                         AO 1, __________

                                         (rappresentato dall'avv. PA 1, __________)

                                          e

                                          AP 1, __________

                                          (rappresentata dall'avv. PA 3, __________)

alfine di porre definitivamente termine ad ogni e qualsiasi vertenza che li vedono contrapposti convengono quanto segue:

1.  Il signor AO 1 verserà alla signora AP 1, sul conto n. __________ presso la __________ di __________, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'importo complessivo di fr. 34 000 (trentaquattromila).

2.   Non appena l'importo sarà stato versato

– la signora AP 1, per il tramite dell'avv. PA 3, ritirerà l'appello presen-    tato contro la decisione del 10 luglio 2006 dal Pretore di Riviera (N. Inc. Pretura DI.2005.72, N. Inc. TdA 11.2006.73)

–  il signor AO 1, per il tramite dell'avv. PA 1, ritirerà la petizione di cui all'incarto OA.2006.28 della Pretura di Riviera.

                                        Le spese relative alle procedure sopraccitate dovrebbero essere coperte integralmente dall'assistenza giudiziaria e dal gratuito patrocinio. Non lo fossero, le stesse andranno ripartite tra le parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

La signora AP 1 provvederà pure, sempre per il tramite dell'avv. PA 3, a ritirare ogni e qualsiasi esecuzione avviata a carico del signor AO 1. Le relative spese rimarranno a carico di chi le ha anticipate.

3.  Le parti dichiarano con la presente di aver posto un termine definitivo ad e qualsiasi vertenza in corso e di rinunciare in futuro a far valere, l'una nei confronti dell'altra, qualsivoglia pretesa. Esse si promettono pure vicendevolmente di assumere un atteggiamento rispettoso nei confronti della controparte qualora dovessero ancora incontrarsi in futuro.

                                         In fede

                                         AO 1

                                         AP 1

                                         __________, 2 luglio 2008

                                   II.   L'appello è stralciato dai ruoli per transazione.

                                   III.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 150.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 200.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                 IV.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata priva di interesse.

                                  V.   Il decreto cautelare emanato dal Pretore il 27 settembre 2005 è revocato.

                                 VI.   Gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, da anticipare dall'istante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                 VII.   Intimazione:

; . Comunicazione: – Pretura del Distretto di Riviera; – Ufficio dell'assicurazione invalidità, servizio del Sopraceneri (dispositivo V).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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