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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.08.2011 11.2006.72

24 agosto 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,036 parole·~15 min·4

Riassunto

Curatela di rappresentanza: delega dell'esecuzione concreta della misura a terzi ausiliari

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.72

Lugano 24 agosto 2011/lw    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 132.2004/R.30.2004 e R.79.2005 (curatela di rappresentanza) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1  

alla  

   Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona, alla  Commissione tutoria regionale 4, Paradiso, a CO 3 e CO 4  (patrocinate dall' PA 2) e all' PA 3 , curatore di CO 2 (1922-2006), già in,  

come pure nella procedura d'interdizione promossa il 28 giugno 2004 da AP 1 davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele nei confronti della stessa CO 2;

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 luglio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 3 (1953), CO 4 (1956) e AP 1 (1959) sono figli di __________ (1920) e di CO 2 (1922). In seguito a problemi di salute, nel 2000 i coniugi, domiciliati a __________, si sono trasferiti a __________, in un appartamento posto sopra quello della figlia CO 3. Il 23 giugno 2003 __________ è deceduto e fra gli eredi sono sorte divergenze in merito al pagamento delle persone che assistevano la vedova. Affetta da gravi problemi fisici e non più autosufficiente, quest'ultima abbisognava di cure e assistenza a domicilio da parte di personale badante e della figlia CO 3.

                                  B.   Il 18 marzo 2004 CO 2 “con il sostegno” delle figlie CO 3 e CO 4, ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 4 l'istituzione di una curatela per rappresentarla nella successione del marito e attingere ai fondi necessari per il pagamento del personale curante. Il 23 marzo 2004 AP 1 ha sollecitato a sua volta l'istituzione di una tutela in favore della madre, rivolgendosi alla Commissione tutoria regionale 14, che con decisione del 31 marzo 2004 ha respinto la richiesta per difetto di competenza territoriale. Con decisione provvisionale del 7 giugno 2004, emessa senza contraddittorio, il presidente della Commissione tutoria regionale 4 ha istituito in favore di CO 2 una curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e ha designato in qualità di curatore l'avv. PA 3, con l'incarico di rappresentare la curatelata nella successione del marito, procurandole i mezzi per ottenere cure e assistenza.

                                  C.   Preso atto delle proposte del curatore, con decisione intimata il 7 ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale 4 ha ratificato la decisione presidenziale del 7 giugno 2004, respingendo un'istan­za di revoca del provvedimento presentata il 17 giugno 2004 da  . Essa ha approvato inoltre una convenzione stipulata da CO 2 con i figli AP 1, CO 3 e CO 4 che prevedeva, fra l'altro, il versamento in favore della madre di fr. 500 000.– a titolo di anticipo sulla successione del marito. Contestualmente la Commissione tutoria regionale 4 ha avallato la proposta del curatore di stanziare a CO 3 una diaria di fr. 260.– per finanziare le cure e l'assistenza a domicilio della madre.

                                  D.   Il 19 ottobre 2005 AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele anche contro la decisione appena citata, chiedendo che fosse annullata o – in subordine – che i costi delle cure fossero corrisposti direttamente ai fornitori delle prestazioni per il tramite del curatore e non per il tramite di una diaria a CO 3. Con decisione provvisionale del 28 dicembre 2005 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha abilitato l'avv. PA 3 a versare a CO 3 una diaria di fr. 200.– per il sostentamento della madre, oltre a un acconto per le spese già sostenute. Un appello del 18 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 28 febbraio 2006 (inc. 11.2006.16).

                                  E.   Statuendo con decisione del 20 giugno 2006, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso del 19 ottobre 2005 (dispositivo n. 2). La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1 con obbligo di rifondere a CO 2, CO 3 e CO 4 fr. 300.– per ripetibili (dispositivo n. 4).

                                  F.   Contro la decisione predetta AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 luglio 2006 nel quale chiede che siano annullati i dispositivi n. 2 e 4, come pure la decisione del 12 settembre 2005 (intimata il 7 ottobre 2005) della Commissione tutoria regionale 4 nella misura in cui autorizza il curatore di CO 2 a elargire a CO 3 fr. 260.– giornalieri per il sostentamento, le cure e l'assistenza a domicilio della pupilla. Nelle sue osservazioni del 14 agosto 2006 il curatore ribadisce la congruità della diaria, ma dichiara di rimettersi al giudizio della Camera. CO 3 e CO 4 hanno proposto il 17 agosto 2006 di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito. CO 2 è deceduta in pendenza di appello, il 1° ottobre 2006.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti gior­ni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999). La procedura applicabile era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, l'appello in esame è dunque proponibile.

                                   2.   L'appellante è legittimato a ricorrere, già per il fatto che, come discendente, egli è abilitato a sollecitare misure tutorie in favore della madre (art. 37 della citata legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 387, n. 1014a con rimandi). Anche sotto questo profilo l'appello in rassegna è dunque ricevibile.

                                   3.   Nelle loro osservazioni all'appello CO 3 e CO 4 sostengono di non capire che cosa voglia l'appellante né tanto meno su quali argomenti giuridici egli fondi le sue censure, onde – a parer loro – l'irricevibilità dell'appello. Ora, si conviene che l'appello è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio, non cassatorio, di modo che un appellante non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare le sue proprie conclusioni (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 e 13 ad art. 309). Dalla motivazione del ricorso si evince senza equivoco, nondimeno, che l'appellante chiede di finanziare il mantenimento e l'assistenza della madre attraverso pagamenti ai fornitori delle prestazioni per mezzo di pagamenti eseguiti dal curatore sulla scorta di documenti giustificativi e non per il tramite di una diaria fissa stanziata alla sorella CO 3. Né si può affer­mare che il ricorso manchi di motivazione, tant'è che le stesse CO 3 e CO 4 hanno preso posizione sul merito. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.

                                   4.   Litigiosa è la decisione emessa il 12 settembre 2005 dalla Commissione tutoria regionale 4 nella misura in cui approvava gli intendimenti del curatore, autorizzato a versare a CO 3 una diaria di fr. 260.– per coprire i costi di cura e assistenza a domicilio della madre. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dato atto che la gestione delle misure tutorie è di esclusiva responsabilità degli organi di tutela, ma ha ricordato che questi ultimi possono delegare taluni compiti ad ausiliari. Nella fattispecie essa ha ritenuto che il curatore potesse affidare a CO 3 il pagamento dei costi per l'assistenza e il mantenimento della madre, a condizione che verificasse l'uso dei mezzi conformemente al loro scopo e la congruità della diaria, liquidando eventuali conguagli a fine anno.

                                   5.   L'appellante asserisce che il versamento di una diaria è un metodo adottato dal curatore solo per eludere norme tributarie e disposizioni in materia di contributi sociali, passibile finanche di multe e condanne. A suo parere il curatore deve verificare il fondamento di una pretesa prima di tacitare creditori del pupillo, mentre nel caso in esame la diaria, stimata in base al costo ipotetico di degenza in una casa di riposo con assistenza medica, non è stata oggetto nemmeno di un preventivo. L'appellante critica altresì che il curatore paghi in aggiunta alla diaria le prestazioni del servizio cure a domicilio e della fisioterapista. Egli dichiara di non opporsi al versamento di un importo fisso attorno ai fr. 1100.– mensili per le spese di vitto e vestiario, ma ripete che gli altri costi devono essere pagati direttamente dal curatore ai fornitori delle prestazioni sulla scorta di una documentazione completa, occorrendo chiarire per altro anche l'uso della rendita AVS percepita dalla madre. Quanto alla figura dell'ausiliario degli organi di tutela, egli contesta che i compiti delegati a terzi possano estendersi alla gestione del patrimonio del pupillo.

                                   6.   Sulle evocate questioni fiscali e assicurative l'appellante non fa che rinviare alle considerazioni esposte nel suo precedente appello del 18 gennaio 2006 (sopra, lett. E). Ciò non è ammissibile (Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 309 CPC; appendice 2000/2004, n. 36 ad art. 309). Né è dato a divedere in che modo la delega a terzi di compiti esecutivi del curatore, come quelli di provvedere materialmente al pagamento dei costi del personale badante, induca a eludere tali norme. Dall'esame degli atti non traspaiono elementi che alimentino sospetti concreti. Sull'argomento non giova perciò attardarsi.

                                   7.   Che in determinate situazioni gli organi di tutela possano far capo ad ausiliari per il disbrigo di mansioni specifiche non è posto in dubbio neppure dall'interessato. Quanto egli contesta è che il curatore possa delegare a terzi la gestione del patrimonio del pupillo. Ora, come ha ricordato l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione impugnata, consid. 5b), la portata di una siffatta delega non può essere determinata in astratto, ma dipende dalla singola misura e dalle circostanze concrete (Schny­der/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 26 ad art. 360 CC). Certo è che le autorità di tutela non sono abilitate a delegare le loro facoltà decisionali (Schny­der/Murer, op. cit., n. 44 ad art. 360 CC; Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8 a metà ad art. 360; RDT 2004 pag. 58). Per il resto, esse possono valersi come ausiliari anche di istituti di cura per anziani (Schnyder/Murer, op. cit., n. 101 ad art. 360 CC), come pure di privati idonei a fornire prestazioni adeguate al pupillo (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 98 ad art. 360 CC; Langenegger, loc. cit.).

                                         a)   Nel caso specifico l'appellante non contesta che fosse nell'interesse della madre essere assistita a domicilio da personale curante a lei noto e dalla figlia CO 3. I vantaggi di una simile sistemazione sono stati sottolineati anche dal dott. __________, medico geriatra che ha avuto modo di verificare l'adeguatezza delle cure ricevute dalla curatelata (doc. 28, allegato A nell'inc. n. 132/2004). D'altro lato è pacifico che tale soluzione comportava la necessità di delegare alla figlia CO 3 la responsabilità di organizzare il vitto, come pure le cure assistenziali e mediche della madre. L'interessato medesimo prospettava del resto, nell'appello, di corrispondere alla sorella un importo forfettario attorno ai fr. 1100.– mensili per coprire le spese di alimentazione e di vestiario. Per quanto attiene al pagamento del personale curante, la delega di tale compito a CO 3 appariva opportuna anche alla luce del fatto che, grazie alla sua presenza costante accanto alla madre, costei era senz'altro in grado – più che il curatore – di verificare l'esecuzione delle prestazioni. Inoltre il disbrigo di pratiche correnti da parte di un ausiliario consente economie sul costo della misura tutoria, il curatore vedendosi sgravato da compiti di ordinaria amministrazione. Nella fattispecie, poi, la retribuzione del personale curante da parte di CO 3 non appariva in contrasto con le finalità della curatela, che era quello di rappresentare la madre nella successione del marito e assicurarle i mezzi finanziari per il sostentamento e l'assistenza (doc. 6).

                                         b)   La delega di determinate mansioni ad ausiliari nulla toglie al fatto che la gestione delle misure tutorie rimanga sotto

                                               l'esclusiva responsabilità degli organi di tutela, i quali ne rispondono anzitutto civilmente (Schny­der/Murer, op. cit., n. 27 ad art. 360 CC). Che dunque la Commissione tutoria regionale abbia approvato il versamento di una diaria fissa a CO 3 – come ha rilevato l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione impugnata, consid. 5c) – nulla muta alla responsabilità del curatore, chiamato a controllare l'operato dell'ausiliaria e a verificare – in specie – che i mezzi erogati siano stati adoperati correttamente. Contrariamente a quel che sostiene l'appellante, il curatore non ha delegato a terzi la gestione del patrimonio della pupilla. Né egli ha affidato a CO 3 l'amministrazione della sostanza della madre. Ha stabilito semplicemente un importo giornaliero per far fronte ai costi della curatelata. Il suo obbligo di vigilare a che la diaria non sia destinata ad altri scopi rimane intatto, anche perché i suoi doveri di rendiconto sono identici a quelli di un tutore, per durata (art. 413 cpv. 2 e 423 cpv. 1 CC) e fine della misura (art. 451 CC; Desche­naux/Steinauer, op. cit., pag. 423 n. 1132).

                                   8.   Altra è la questione di sapere se sia adeguata la nota diaria di fr. 260.– comprensiva di tutte le prestazioni del personale e delle spese correlate all'appartamento, ma senza i costi del servizio a domicilio, la fisioterapista né le spese mediche o farmaceutiche non coperte dalla cassa malati. Dagli atti risulta che il curatore ha determinato l'importo dopo avere consultato il dott. __________, il quale ha stimato il costo di una casa per anziani, escluse le prestazioni mediche e farmaceutiche, in fr. 200.–/210.– giornalieri. A ciò il curatore ha aggiunto fr. 50.– per tenere conto del fatto che la curatelata, in buone condizioni economiche, è accudita a domicilio da persone care (doc. 9, allegato A). Quanto alla Commissione tutoria regionale, essa ha ricordato che negli istituti pubblici i costi giornalieri raggiungono anche fr. 240.–, mentre in quelli privati possono anche eccedere fr. 500.–, onde l'adeguatezza di fr. 260.– al giorno per curare a domicilio un'anziana con un patrimonio importante (doc. 1, allegato A, pag. 3 verso l'alto).

                                         a)   Non a torto l'appellante fa valere che, dal profilo dei costi, la situazione di un anziano in un istituto di cura non è necessariamente paragonabile a quella di una persona assistita a domicilio. Il curatore e la Commissione tutoria regionale non hanno mancato tuttavia di interrogarsi sui costi che avrebbe implicato una sistemazione alternativa della curatelata in una struttura, giungendo alla conclusione che in fatto di costi il ricovero non avrebbe garantito vantaggi. Anzi, la buona situazione economica della curatelata avrebbe precluso il beneficio di sussidi. Con il suo patrimonio, poi, CO 2 era senz'altro in grado di sopperire agli eventuali maggiori costi di un'assistenza a domicilio, i cui vantaggi erano chiari e assodati.

                                         b)   CO 3 e CO 4 rilevano che l'importo della diaria non è stato determinato in astratto, ma stabilito dal curatore dopo avere analizzato per mesi i costi anticipati dalla stessa CO 3 (osservazioni, pag. 5). Durante l'audizione davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele esse hanno presentato inoltre i giustificativi delle spese affrontate in favore della madre (doc. 14), che dalla ricapitolazione annessa al verbale risultavano a quel momento (16 dicembre 2005) superiori a fr. 157 000.– in due anni (dal novembre del 2003 esse non avevano più potuto attingere a fondi della successione paterna: doc. A in basso). Una spesa attorno a fr. 200.– giornalieri, oltre ai costi per il vitto e l'abbigliamento (che l'appellante medesimo quantifica in fr. 1100.– mensili) appariva dunque congrua, senza nemmeno considerare le prestazioni fornite in natura dalla stessa CO 3. Il che non esonerava il curatore – come detto (consid. 7b) – di verificare che la diaria risultasse utilizzata conformemente al suo scopo. Privo di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO 3 e CO 4, che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili. Non si giustifica invece di corrispondere ripetibili al curatore, che si è rimesso al giudizio della Camera, né alla Commissione tutoria regionale, che non è stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione dell'operato del curatore può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Il valore litigioso della misura contestata, che raggiungeva per il solo anno 2006

                                         fr. 70 200.–, supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 3 e CO 4 fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –; –,

–,; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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