Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2006 11.2006.7

22 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,445 parole·~7 min·4

Riassunto

Provvisionale di divorzio

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.7

Lugano, 22 febbraio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.1444 (divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 30 novembre 2004 da

 AO 1   (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 2 ),  

giudicando ora sul decreto cautelare del 9 gennaio 2006 con cui il Pretore ha disciplinato in via provvisionale il contributo alimentare per l'attrice;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 9 gennaio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (24 luglio 1940) e AO 1 (14 febbraio 1942) si sono sposati a __________ il 17 agosto 1968. Dal matrimonio è nato M__________ (14 maggio 1981), tuttora agli studi. I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 2001. Con petizione del 30 novem­bre 2004 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, la pronuncia del divorzio, postulando – tra l'altro – un contributo alimentare di fr. 3044.– mensili per sé fino all'età di 64 anni, ridotto in seguito della rendita AVS ma con l'aggiunta di metà della rendita di cassa pensione riscossa dal marito. In via provvisionale essa ha sollecitato il versamento del contributo alimentare di fr. 3044.– mensili retroattivamente dal 1° novembre 2004. Statuendo il 1° dicembre 2004 senza contraddittorio, il Pretore ha condannato AP 1 a erogare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 3000.– mensili.

                                  B.   All'udienza del 3 febbraio 2005, indetta per la discussione provvisionale, AP 1 ha proposto di sopprimere immediatamente il contributo. Entrambe le parti hanno offerto prove. Nel corso dell'istruttoria provvisionale, con decreto cautelare del

                                         25 febbraio 2005 il Pretore ha poi ridotto il contributo litigioso a fr. 2285.– mensili. Alla discussione finale del 25 maggio 2005

                                         l'istante non è comparsa, limitandosi a far pervenire un riassunto scritto di quello stesso giorno nel quale confermava in fr. 3000.– mensili (subordinatamente riduceva a fr. 2552.05 mensili) dal

                                         1° novembre 2004 l'ammontare del contributo provvisionale richiesto. AP 1 ha postulato “la reiezione in ordine di tutte le allegazioni di fatto contenute nell'allegato di controparte”. Con decreto cautelare del 9 gennaio 2006 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza provvisionale, obbligando il convenuto a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 2400.– mensili dal 1° novembre 2004. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 900.– per ripetibili ridotte.

                                  C.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 16 gennaio 2006 per ottenere che il contributo provvisionale sia ridotto a fr. 2050.– mensili, sempre dal 1° novembre 2004. Nella sua risposta del 13 febbraio 2006 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo insta perchè il contributo alimentare sia aumentato a fr. 2667.– mensili (in subordine addirittura a fr. 3287.– mensili) dal 1° novembre 2004 al 31 luglio 2005, a fr. 2712.– mensili (in subordine addirittura a fr. 3142.– mensili) dal 1° agosto al 31 ottobre 2005 e a fr. 2712.– mensili dopo di allora. L'appello adesivo non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello principale

                                   1.   Il Pretore ha accertato nella fattispecie il reddito del marito in fr. 5499.– netti mensili e quello della moglie in fr. 520.–, onde entrate coniugali per complessivi fr. 6019.–. Circa i fabbisogni minimi, egli ha calcolato quello del marito in fr. 2860.– mensili e quello della moglie in fr. 2665.–, per un totale di fr. 5525.–. Constatata un'eccedenza di fr. 494.– mensili, egli l'ha divisa a metà, ottenendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 2392.– mensili, che ha arrotondato a fr. 2400.–. Il primo giudice non ha trascurato che “posteriormente alla discussione finale il marito ha maturato l'AVS e dal 1° agosto 2005 percepisce una rendita semplice di fr. 2150.– (oltre a una completiva di fr. 645.– per la moglie e di fr. 860.– per M__________) e a una prestazione di vecchiaia LPP annua di fr. 25 350.–, pari a fr. 2122.80 mensili”. Se non che, egli ha soggiunto, rispetto al periodo precedente tale reddito complessivo risulta “sostanzialmente invariato, motivo per cui l'alimento stabilito per la moglie dovrà continuare ad essere versato nella misura sopra stabilita” (sentenza, pag. 4 in basso).

                                   2.   L'appellante critica proprio la conclusione testé accennata, lamentando un errore di computo. Egli fa valere che sommando la sua rendita AVS (fr. 2150.– mensili) a quella completiva per la moglie (fr. 645.– mensili) e alla sua rendita di cassa pensione (fr. 2112.50) si ottiene un totale di fr. 4907.50 mensili, il quale non può dirsi “sostanzialmente invariato” rispetto al reddito anteriore di fr. 5499.– mensili. Rifacendo il calcolo con lo stesso metodo adottato dal Pretore, egli sottolinea così che il contributo provvisionale per la moglie risulta di fr. 2050.– mensili, non di fr. 2400.– mensili.

                                   3.   Si conviene con l'appellante principale che, definendo “sostanzialmente invariato” il reddito di lui dal 1° agosto 2005 (raggiungimento dell'età AVS) per rapporto alle entrate precedenti, il Pretore è caduto in un apprezzamento insostenibile. Né deve trarre in inganno la rendita completiva AVS per M__________ (fr. 860.– mensili) evocata dal primo giudice, la quale costituisce un reddito del figlio maggiorenne e non del convenuto. Del resto tale rendita non era stata inclusa – giustamente – nel reddito del convenuto nemmeno prima dell'agosto del 2005 (decreto cautelare del 25 febbraio 2005, pag. 1 in fondo). In definitiva, i dati accertati dal Pretore non attestano quindi, da sé soli, uno stato di fatto “sostanzialmente invariato” per rapporto al reddito che il convenuto aveva prima di maturare il diritto alla rendita AVS.

                                   4.   Le considerazioni appena espresse nulla mutano alla circostanza, in ogni modo, che fino al 1° agosto 2005 il reddito del convenuto fosse quello – non controverso – accertato dal Pretore. Prima di allora non si scorgono quindi ragioni per ridurre il contributo provvisionale impugnato. Dal 1° agosto 2005 in poi la situazione potrebbe anche essere diversa. Sta di fatto però che le cifre cui si riferisce il Pretore per dimostrare – a torto – un reddito complessivo “sostanzialmente invariato” si evincono tutte da documenti prodotti dal convenuto il 24 ottobre 2005, dopo la discussione finale (del 25 maggio 2005): la rendita AVS di fr. 2150.– mensili e la rendita completiva AVS per la moglie di fr. 645.– risultano dal doc. 12, la rendita della cassa pensione di fr. 2122.80 (recte: fr. 2112.50) dal doc. 13b. Nessuno dei due atti è passato al vaglio del contraddittorio e nessuno dei due può dunque essere usato ai fini dell'attuale giudizio (art. 83 cpv. 1 e 84 CPC). I documenti potranno se mai sorreggere un'istanza di modifica, ma la questione non può essere valutata né tanto meno anticipata già in questa sede. Ne segue che, destinato all'insuccesso nel suo intero, l'appello principale dev'essere respinto.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   5.   Le misure provvisionali chieste in pendenza di divorzio o di separazione (art. 137 cpv. 2 CC) sono trattate dal Pretore con la procedura degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC). L'appello adesivo è nondimeno escluso (art. 419c cpv. 3 CPC). Manifestamente irrito, il memoriale dell'istante va dichiarato senza indu­gio improponibile.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccom­benza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello principale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla concisione che sarebbe stata sufficiente per rispondere con efficacia alle sintetiche argomentazioni dal convenuto. Non si pone invece problema di ripetibili quanto all'appello adesivo, il quale non ha formato oggetto di intimazione (art. 313bis CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello principale è respinto e il decreto impugnato è confer­mato.

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 750.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è irricevibile.

                                   4.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2006.7 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2006 11.2006.7 — Swissrulings