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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.01.2007 11.2006.42

2 gennaio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,296 parole·~11 min·2

Riassunto

Modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne e modifica delle relazioni personali del figlio con il genitore non affidatario: competenza del giudice o dell'autorità tutoria?

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.42

Lugano 2 gennaio 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 117.2006/R.22.2006 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1  (Milano)  (patrocinato dall'  PA 1 )  

 a  

 CO 2    (patrocinata dall'  PA 2 ) e alla    Commissione tutoria regionale 6, Agno  

                                          riguardo alla figlia   (2004);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 aprile 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 24 aprile 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 20 agosto 2004 CO 2 (1976) ha dato alla luce una figlia, G__________, che AP 1 (1967), cittadino italiano domiciliato a __________ (__________), ha riconosciuto il 23 settembre 2004. L'8 novembre 2004 AP 1 ha firmato un contratto di mantenimento in virtù del quale si impegnava a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1500.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1650.– mensili fino alla maggiore età. Nella convenzione figurava inoltre quanto segue:

                                         I genitori di G__________ attualmente non convivono ma si ricongiungono regolarmente nel fine settimana, e prospettano prossimamente anche la convivenza, motivo per cui le relazioni personali vengono esercitate nella più ampia libertà durante il fine settimana e anche in virtù degli accordi che i genitori pattuiranno di volta in volta secondo le circostanze, nell'interesse della figlia. Tenuto conto della tenera età di G__________ e della concreta situazione non viene pertanto e altrimenti disciplinato il diritto alle relazioni personali impegnandosi i genitori a comunque adire la Commissione tutoria regionale in caso di contestazione o di modifica della situazione.

                                         Il contratto è stato approvato dalla Commissione tutoria regionale 4 il 10 gennaio 2005.

                                  B.   L'11 marzo 2005 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 6 perché il contributo di mantenimento fosse ridotto e il suo diritto di visita disciplinato. Non essendo stata raggiunta un'intesa, il 18 ottobre 2005 l'autorità tutoria ha comunica­to alle parti che in mancanza di accordo sulla modifica del contribu­to alimentare la competenza per ogni decisione, compresa la regolamentazione del diritto di visita, sarebbe spettata al giudice. Il 14 febbraio 2006 AP 1 ha convenuto quindi CO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere che il contributo di mantenimento fosse ridotto a un importo da determinare e che il suo diritto di visita fos­se stabilito in un pomeriggio ogni settimana, in un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 18.00 della domenica, in una settimana a Natale, in una alternativamente a Pasqua o a carnevale e in tre settimane durante le vacanze scolastiche estive. Tale causa è tuttora pendente (inc. DI.2006.330/345).

                                  C.   Con istanza del 23 febbraio 2006 CO 2 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 6 di fissare il diritto di visita paterno in un giorno la settimana fino ai tre anni della bambina, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle 17.00, e in un fine settimana ogni 15 giorni, oltre a 3 settimane durante le vacanze, dopo di allora. AP 1 ha contestato il 15 marzo 2006 la competenza dell'autorità tutoria, facendo valere che la medesima questione pendeva già davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Dopo un ulteriore scambio di atti, il 4 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale ha accertato la propria competenza e ha convocato le parti alla discussione del 28 aprile 2006.

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il

                                         18 aprile 2006 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma della decisione impugnata nel senso di accertare l'incompetenza dell'autorità tutoria a decidere la modifica del diritto di visita. Statuendo il 24 aprile 2006, la Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese.

                                  E.   AP 1 ha impugnato la decisione predetta con un appello del 25 aprile 2006 in cui chiede a questa Camera, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di accertare l'incompetenza dell'autorità tutoria a decidere la modifica del diritto di visita e di riformare in tal senso la decisione dell'autorità di vigilanza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è regolata dagli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

                                   2.   Le decisioni con cui un'autorità amministrativa accerta la propria competenza hanno natura incidentale o, tutt'al più, pregiudiziale (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3). Sono impugnabili, di conseguenza, solo ove siano suscettive di arrecare al ricorrente un dan­no “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm), ovvero un pre­giudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4). Nella fattispecie tale presupposto è dato, giacché in materia di competenza e di ricusazione le decisioni incidentali e pregiudiziali notificate separatamente dal merito non possono più essere impugnate più tardi al Tribunale federale (art. 92 cpv. 2 LTF). Qualora in concreto non si esaminasse l'appello, AP 1 si vedrebbe quindi sottrarre la possibilità di ricorrere in sede federale in tema di competenza. Identico orientamento ha già espresso nel passato questa Camera, del resto, in tema di ricusazione (sentenze inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 9, e inc. 11.2005.160 del 19 gennaio 2006, consid. 4). Ciò posto, giova esaminare il contenuto dell'ap­pello.

                                   3.   Litigiosa è, come detto, la competenza dell'autorità tutoria a disciplinare le relazioni personali tra genitore e figlio allorché sia pendente davanti al giudice una causa volta alla modifica del contributo di mantenimento. L'autorità di vigilanza l'ha conferma­ta, rilevando che la competenza del giudice prevista dall'art. 275 cpv. 2 CC si riferisce al caso in cui il tribunale sia chiamato a statuire sul contributo di mantenimento modificando una sentenza di separazione, di divorzio o di tutela dell'unione coniugale. Nella fattispecie i genitori della bambina non si sono mai sposati, di modo che la competenza del giudice non sussiste.

                                         L'appellante obietta che, sorgendo la necessità di modificare un contributo alimentare, spetta al giudice dirimere il litigio, che si tratti di modificare una sentenza di divorzio, di separazione, di protezione dell'unione coniugale o una mera convenzione di mantenimento ratificata dall'autorità tutoria. E siccome il giudice abilitato a decidere una modifica del contributo alimentare diviene competente – “per annessione” –  a regolare anche le relazioni personali tra genitore e figlio, in concreto l'autorità tutoria non è autorizzata a occuparsi del caso.

                                   4.   Per quanto riguarda anzitutto il contributo di mantenimento, l'art. 286 cpv. 2 CC prescrive che a istanza di un genitore o del figlio il giudice può, ove le circostanze siano notevolmente mutate, modificare o togliere il contributo per il minorenne. Competente per modificare o togliere, in caso di litigio, il contributo fissato per sentenza o per convenzione è dunque “il giudice”, intendendosi con ciò il giudice preposto a statuire sull'azione di mantenimento (art. 279 segg. CC). Ove i genitori del minorenne siano – o siano stati – sposati fra loro, per modificare o togliere il contributo in favore del figlio occorre intervenire sulle misure a protezione dell'unione coniugale o sulla sentenza di divorzio. Dandosi litigio, la competenza per modificare o togliere il contributo spet­ta in tal caso al giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale (il quale “adatta le misure alle nuove circostanze”: art. 179 cpv. 1 CC), rispettivamente al giudice per la modifica della sentenza di divorzio (art. 134 cpv. 3 seconda frase CC).

                                         Quanto alla disciplina del diritto di visita, l'art. 275 cpv. 1 CC dispone che com­petente in caso di litigio per “le misure in merito alle relazioni per­sonali” con il figlio è l'autorità tutoria al domicilio di quest'ultimo, eventualmente l'autorità tutoria del luogo di dimora. Poco importa che si tratti di disciplinare tali relazioni o di modificare relazioni già disciplinate. Anche qualora il diritto di visita sia fissato in una sentenza di divorzio, competente per la modifica o la soppressione in caso di litigio rimane l'autorità tutoria (art. 134 cpv. 4 seconda frase CC), salvo che litigiosa sia altresì l'attribuzione del figlio (nel qual caso la competenza spetta al giudice per la modifica della sentenza di divorzio: art. 315b cpv. 1 n. 2 CC combinato con gli art. 134 cpv. 3 seconda frase e 275 cpv. 2 CC). Analogo principio risulta applicarsi nel caso in cui occorra modificare misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. Meier/ Stettler, Droit de la filiation, vol. II, 3ª edizione, pag. 173 n. 308), salvo – una volta ancora – che litigiosa sia altresì l'attribuzione del figlio (nel qual caso vale quanto si è appena spiegato).

                                   5.   Nella fattispecie AP 1 si è rivolto il 14 febbraio 2006 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo la riduzione del contributo di mantenimento per la figlia e la regolamentazione del suo diritto di visita. Che competente per modificare o togliere il contributo di mantenimento litigioso fosse il giudice non fa dubbio (sopra, consid. 4). Il problema è di sapere se tale competenza attraesse, come asserisce l'appellante, anche quella di disciplinare il diritto di visita, la cui regolamentazione incombe per principio – si è visto dianzi – all'autorità tutoria.

                                         La risposta è affermativa nell'ipotesi in cui si tratti di genitori divorziati. L'art. 134 cpv. 4 prima frase CC prevede in effetti che, dovendo decidere su una modifica litigiosa del contributo di mante­nimento per un figlio minorenne, il giudice competente per la mo­difica della sentenza di divorzio “modifica se del caso anche le relazioni personali”. Identico principio vale nell'ipotesi in cui occorra intervenire su misure a protezione dell'unione coniugale. L'art. 275 cpv. 2 CC stabilisce che, ove modifichi il contributo di mantenimento (o l'attribuzione del figlio), il giudice preposto alla modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale è competente anche per disciplinare il diritto di visita. In circostanze del genere si verifica dunque l'attrazione di competenza evocata dall'appel­lante.

                                         Diversa è la situazione per quanto attiene a genitori che non siano mai stati sposati. In tale evenienza non esiste alcuna norma – come l'art. 134 cpv. 4 prima frase o l'art. 275 cpv. 2 CC – che abiliti il giudice chiamato a statuire sulla modifica litigiosa del contributo di mantenimento per un figlio minorenne a disciplinare anche le relazioni personali litigiose. Il giudice dell'art. 286 cpv. 2 CC, in altri termini, non si sostituisce mai all'autorità tutoria, la quale rimane competente giusta l'art. 275 cpv. 1 CC per regolare il diritto di visita ancorché quel giudice sia adito in vista di ottenere la modifica o la soppressione litigiosa di un contributo alimen­tare fissato per sentenza o per convenzione. Nulla induce a ravvisare in simile differenza di trattamento una disparità indebita o una lacuna legislativa, né l'appellante adombra una congettura siffatta, tanto meno ove si pensi che gli art. 134 e 275 CC sono stati riformulati di recente (RU 1999 pag. 1131 e 1136). Ne segue che in concreto l'appello, privo di fondamento, è destinato all'insuccesso. A scan­so di sovrapposizioni procedurali conviene in ogni modo trasmet­tere un esemplare della presente sentenza al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 4.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Seppure l'appellante possa versare in ristrettezze finanziarie (art. 3 cpv. 1 Lag), per vero, il memoriale di ricorso appariva privo di esito favorevole sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che non è stato oggetto di notifica. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'interessato, nondimeno, si tiene conto contenendo nella misura del possibile la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

–    ; –    ; – Commissione tutoria regionale 6, Agno. 

                                         Comunicazione a:

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

                                            vigilanza sulle tutele;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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