Incarto n. 11.2006.33
Lugano 24 novembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Celio e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 193.2005 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 2 maggio 2005 dalla
Commissione tutoria regionale 17, Acquarossa
contro
RI 1(patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 marzo 2006 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 6 marzo 2006 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 dicembre 2003 lo psichiatra e psicoterapeuta dott. __________ si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 17 chiedendo di adottare misure di tutela urgenti in favore di RI 1 (1949), in cura presso di lui per una sindrome bipolare e un disturbo della personalità, poiché le sue condizioni di salute, a fasi alterne, compromettevano la capacità di provvedere a sé stesso e all'amministrazione della propria sostanza, “portandolo ad effettuare operazioni finanziarie insensate”. Alla richiesta è stata allegato uno scritto del 22 dicembre 2003 dello psichiatra e psicoterapeuta dott. __________, che si stava occupando del paziente dal mese di novembre di quell'anno durante un suo ricovero presso la __________ di __________.
B. Il 12 gennaio 2004 la delegata del Comune di __________ ha rassegnato un rapporto alla Commissione tutoria regionale, segnalando che in un momento di euforia RI 1 “ha voluto irragionevolmente ingrandire il suo commercio stipulando contratti d'acquisto ed effettuando spese fuori misura”. Essa osservava come “non sia possibile creare una curatela perché la situazione è al momento insostenibile per chiunque”. Il 13 maggio 2004, RI 1 è stato ricoverato in modo coatto alla __________ di __________ in seguito all'aggravamento della sua sindrome psichiatrica. Il 30 dicembre 2004 i dottori __________ e __________ hanno segnalato alla Commissione tutoria regionale l'imminente congedo del paziente e la loro preoccupazione per la mancata adozione di misure a sua tutela. Il 18 marzo 2005 il dott. __________ __________ informava la Commissione tutoria regionale del rifiuto espressogli dal paziente di sottoporsi a una misura di protezione.
C. Dopo avere sentito in due occasioni RI 1, la Commissione tutoria regionale ha invitato, il 2 maggio 2005, l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione di RI 1 sulla base dell'art. 370 CC (cattiva amministrazione). Nelle sue osservazioni del 10 giugno 2005 RI 1 ha contestato la necessità di una misura tutelare nei suoi confronti. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha incaricato, il 23 agosto 2005, lo psichiatra e psicoterapeuta dott. __________ a esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità, debolezza di mente, rispettivamente la prodigalità o l'incapacità di amministrarsi di RI 1 così come la necessità di protezione. Nel suo referto del 18 ottobre 2005 lo specialista ha accertato che il paziente “è affetto da una sindrome affettiva bipolare e da un disturbo della personalità emotivamente instabile, tipo borderline”, osservando inoltre che “da un punto di vista personale il peritando appare abbastanza in grado di provvedere ai propri bisogni quotidiani. Presenta invece importanti carenze, ulteriormente accentuate nei periodi di ipertimia, nella gestione dei propri interessi”. Tali conclusioni sono state sostanzialmente riprese nella delucidazione scritta del 9 dicembre 2005 in cui l'esperto ha precisato che una curatela appariva insufficiente.
D. Sentito personalmente il 19 gennaio 2006 RI 1 ha ribadito la sua opposizione a qualsiasi misura tutelare sostenendo di essere in grado di determinarsi, di chiedere aiuto quando necessario e di saper prendere le decisioni giuste in merito alla gestione della sua economia, di modo che una tutela avrebbe rappresentato “un'eccessiva ingerenza nella sua libertà personale”. Statuendo il 6 marzo 2006, l'Autorità di vigilanza ha respinto l'istanza ma ha istituito in favore di RI 1 un'inabilitazione combinata (art. 395 cpv. 1 e 2 CC), invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona dell'assistente. Essa non ha prelevato tasse né spese.
E. Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto il 29 marzo 2006 a questa Camera con un appello nel quale chiede l'annullamento dell'inabilitazione combinata e l'abbandono di qualsiasi procedura tutelare nei suoi confronti. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2006 la Commissione tutoria regionale si è rimessa al giudizio di questa Camera. Il 16 agosto 2011 il giudice delegato ha incaricato lo psichiatra e psicoterapeuta dott. __________ di aggiornare il suo referto del 18 ottobre 2005. Sulla relazione del 27 settembre 2011 le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003, pag. 51 consid. 1). Tempestivo, di per sé l'appello in esame è dunque proponibile. La documentazione presentata dall'appellante l'11 settembre 2007, il 15 settembre 2008, il 3 aprile 2009 e il 15 marzo 2011 è ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC ticinese).
2. L'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'inabilitazione combinata fondandosi sui referti del dott. __________ del 18 novembre e del 5 dicembre 2005, secondo cui RI 1 è affetto da una sindrome affettiva bipolare e da un disturbo della personalità. Essa ha evidenziato che il trattamento ambulatoriale psichiatrico cui l'interessato è sottoposto “non incide sulle competenze operative gestionali del peritando, che appaiono irrimediabilmente compromesse”; inoltre “la psicopatologia di cui egli soffre nasconde l'insidia dell'instabilità ed in quanto tale il rischio sempre presente di bruschi viraggi in senso ipo o ipertimico”.
Ispirandosi inoltre al parere del 30 gennaio 2006 del medico curante dott. __________, secondo cui il paziente stava trascorrendo un periodo di discreto benessere psichico tale da permettergli di gestire la propria quotidianità, l'Autorità di vigilanza ha respinto la richiesta di interdizione istituendo, in virtù del principio di proporzionalità, un'inabilitazione combinata.
3. RI 1 sostiene che la misura tutelare è ingiustificata poiché non vi è più urgenza rispetto alla segnalazione del dott. __________, da cui sono trascorsi oltre due anni. Al contrario di precedenti terapie, soggiunge, quella a base di stabilizzatori dell'umore avviata durante la degenza alla __________ nel 2004, si è rilevata adeguata giacché gli permette di evitare quei picchi d'animo che gli avevano causato disagi. Egli assevera di essere in grado di capire quando ha bisogno di aiuto e di contatti con il medico curante o con il proprio patrocinatore e agisce di conseguenza. L'appellante richiama un certificato medico del 30 gennaio 2006 in cui il dott. __________ ha constatato che dalla sua segnalazione del 16 dicembre 2003 “le condizioni sono cambiate” nel senso che il paziente versa ora “in condizioni psichiche adeguate, appare più consapevole rispetto alla propria condizione morbosa, è attento nella cura ed inoltre (…) ha mostrato di saper gestire le problematiche socio-finanziarie, allora (…) difficili e precarie”. E poiché lo stesso medico considera “la richiesta del 2003 non più attuale e necessaria, qualora le condizioni di salute, di cura e gestione delle problematiche permanessero tali”, l'appellante ritiene che non sia più necessario adottare misure di protezione nei suoi confronti.
4. In pendenza di appello RI 1 ha presentato la seguente documentazione rilasciata dal proprio psichiatra curante dott. __________:
– certificato medico del 14 novembre 2006 in cui il medico fa stato di “una maggior stabilità del disagio presente, un'aderenza alla terapia migliore, un'assenza di eventi che mettono in pericolo l'integrità sociale e finanziaria della persona, con una migliorata capacità nella gestione in tali ambiti”. Per il medico nella misura in cui il paziente prosegue con tali impostazioni terapeutiche la sua richiesta del 2003 alla Commissione tutoria regionale è superata;
– certificato medico del 4 agosto 2007 in cui il medico ha appurato “una stabilizzazione del quadro psicopatologico” e ha indicato che il paziente “è apparso più cosciente ed equilibrato nella gestione dei propri interessi”, giungendo alla conclusione che una richiesta di “misure curatelari” non sia più necessaria;
– certificato medico del 5 settembre 2008 in cui il medico rileva che il paziente “dal profilo timico è apparso adeguato” e che “la migliore aderenza alla terapia farmacologica e l'efficacia della stessa mantengono il disturbo bipolare di cui egli è affetto sotto controllo”;
rapporto del 24 febbraio 2009 in cui il dott. __________ indica che dal 21 dicembre 2008 al 9 gennaio 2009 il paziente è stato ricoverato – su sua richiesta – alla __________ a seguito di uno stato sub-depressivo e che in seguito a una sua visita del 18 febbraio 2009 egli ha constatato “uno stato psichico compensato ed eutimico, con affettività sintona ed equilibrio del giudizio”. Per il medico curante il paziente mantiene una “buona aderenza alla terapia farmacologica che permette di tenere sotto controllo il disturbo bipolare di cui egli è affetto”;
rapporto 10 marzo 2011 in cui il dott. __________ comunica che nel mese di novembre 2010 il paziente è stato nuovamente ricoverato – su sua richiesta – alla __________ e conferma la precedente diagnosi indicando che il paziente “appare inoltre consapevole e critico della propria problematica”.
5. Nel suo referto del 27 settembre 2011 il dott. __________ – chiamato dal giudice delegato di questa Camera ad aggiornare le sue precedenti valutazioni – ha confermato il persistere della sindrome affettiva bipolare e del disturbo di personalità tipo borderline, soggiungendo però che tali psicopatologie sono comunque stazionarie e attualmente “in fase di sufficiente compenso”. Egli ha constatato un “significativo miglioramento”, intervenuto negli ultimi quattro anni, dello stato psicopatologico dell'interessato “come del resto confermatogli dallo psichiatra curante dott. __________”. In questo lasso di tempo, ha soggiunto, non si sono ripetuti episodi caratterizzati da atteggiamenti impulsivi e inadeguati e l'interessato non ha più manifestato crisi ipertimiche e comportamentali. Per lo specialista anche la capacità di critica e di giudizio del paziente era migliorata, ciò che gli ha permesso di raggiungere una sufficiente condizione di stabilità psichica, consentendogli altresì di “riguadagnare adeguati margini di funzionamento sociale”. Per il perito, RI 1 appare ora in grado di provvedere adeguatamente ai propri bisogni personali, e nel contempo in condizione di gestire con maggiore oculatezza le proprie risorse economiche facendosi consigliare, all'occorrenza, dal figlio bancario. In conclusione egli ritiene che “non sussistono pertanto più i presupposti per procedere all'adozione di misure tutelari a carico del peritando così come non si ravvisano condizioni che giustifichino l'adozione di altre misure di sostegno come la nomina di un curatore”.
6. Dato quanto precede, allo stato attuale delle cose si può ritenere che RI 1, ancorché tuttora affetto dalle psicopatologie all'origine della segnalazione del dicembre 2003 del dott. __________ alla Commissione tutoria regionale, sia in grado di compensarle sufficientemente attraverso l'apporto farmacologico e una migliorata capacità critica e di giudizio. L'evoluzione positiva delle condizioni di salute dell'interessato riscontrate periodicamente negli ultimi cinque anni dallo psichiatra curante e confermate dal perito permettono quindi di ritenere che egli non necessiti di una misura tutelare come l'inabilitazione combinata. Nelle circostanze descritte l'appello deve in definitiva essere accolto e la decisione impugnata riformata di conseguenza.
7. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza della Commissione tutoria regionale, la quale instando per l'interdizione di RI 1 ha assunto il ruolo di parte (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). In concreto, tuttavia, non va dimenticato che l'accoglimento dell'appello è dovuto al miglioramento delle condizioni dell'appellante intervenute in pendenza di appello. Al momento dell'introduzione della domanda di intervento, le condizioni dell'interessato erano state certificate dal suo psichiatra curante così come da altri specialisti che lo avevano avuto in cura durante i ricoveri ed erano state sostanzialmente confermate dal perito giudiziario. In questo senso concorrono indubbiamente giusti motivi per derogare al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Si giustifica pertanto di prescindere dal prelievo di tasse e spese e dall'assegnazione di ripetibili.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione o istituzione di un'assistenza, il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
pronuncia. I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1 La domanda di intervento è respinta e nei confronti di RI 1 non si adottano misure di protezione.
4. Annullato.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.