Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.02.2009 11.2006.23

27 febbraio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,146 parole·~11 min·5

Riassunto

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale dell'artigiano o dell'imprenditore: appello divenuto senza oggetto

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.23

Lugano, 27 febbraio 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.1600 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 2 dicembre 2005 dalla

AP 1   (patrocinata   RA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato , );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 febbraio 2006 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa il 10 febbraio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 è proprietario della particella n. 122 RFD di __________ (2731 m²), frazione di __________, su cui sorge un capannone con tettoia locato il 1° luglio 2005 alla __________ di __________. Intenzionata a ricavare nel capannone spazi per uffici, la ditta ha commissionato il 7 luglio 2005 alla AP 1 l'esecuzione di pareti divisorie e di un soffitto ribassato in metallo. I lavori sono terminati il 15 settembre 2005 e il 23 settembre successivo la AP 1 ha trasmesso alla __________ una fattura di complessivi fr. 32 328.51, facendo seguire

                                         il 28 settembre 2005 copia di una polizza assicurativa a valere come certificato di garanzia per la durata di due anni. La committente non avendo pagato alcunché, il 2 dicembre 2005 essa ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 122 per la somma di fr. 32 328.50 oltre interessi. Con decreto cautelare del 5 dicembre 2005, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta.

                                  B.   All'udienza del 24 gennaio 2006, indetta per discutere l'iscrizione provvisoria, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza e di revocare il decreto cautelare del 5 dicembre 2005. Non si è tenuta istruttoria. Statuendo il 10 febbraio 2006, il Pretore ha respinto l'istanza e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare l'iscrizione provvisoria. Egli ha rilevato, in sintesi, che i lavori della AP 1 non risultavano essere stati eseguiti con l'accordo del convenuto. Per di più, appariva dubbio che tali opere fossero divenute parte inte­grante dell'immobile e fossero state ultimate nei tre mesi precedenti

                                         l'iscrizione provvisoria. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico della AP 1, tenuta a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 800.– per ripetibili. Il Pretore ha stabilito nondimeno che la sentenza sarebbe stata comunicata all'ufficiale del registro fondiario solo “ad avvenuta crescita in giudicato”.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta con un appello del 22 febbraio 2006 per ottenere l'accoglimento della propria istanza, la conferma dell'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore in via cautelare e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 31 marzo 2006 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. L'istante avendo sollecitato il 20 gennaio 2009 l'ema­nazione della sentenza, il presidente di questa Camera ha fissato all'istante medesima un termine di 10 giorni per documentare con un estratto del registro fondiario (o con una dichiarazione dell'ufficiale) che l'iscrizione provvisoria sussisteva così com'era stata decretata in via cautelare dal primo giudice il 5 dicembre 2005. La AP 1 ha reso noto il 20 gennaio 2009 di avere constatato che l'iscrizio­ne provvisoria dell'ipoteca legale non figura più nel registro fondiario.

Considerando

in diritto:                  1.   L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già per mezzo di un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e 22 cpv. 4 RRF). La procedura volta all'ottenimento di un'iscrizione provvisoria è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). In tale ambito il Pretore può disporre l'iscrizione già in via cautelare, senza contraddittorio (art. 371 CPC). La sentenza con cui egli statuisce poi sull'istanza come tale è appellabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC), ma l'appello non ha effetto sospensivo, “salvo che il presidente della Camera non disponga altrimenti” (art. 370 cpv. 3 CPC). Se ordina l'iscrizione provvisoria, in ogni modo, il Pretore deve fissare – di regola – un termine all'artigiano o imprenditore per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC; DTF 101 II 76 consid. 4).

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto l'istanza di iscrizione provvisoria (dispositivo n. 1) e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'iscrizione cautelare (dispositivo n. 2). Ora, l'art. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili diventa­no esecutive il giorno dopo quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro di una procedura di camera di consiglio divengono esecutivi, perciò, il giorno dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare appello (art. 370 cpv. 2 CC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugual­mente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo – come detto – che all'appello sia accordato effetto sospensivo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 12).

                                   3.   L'istante reputa di avere chiesto l'effetto sospensivo “in termini impliciti” con l'appello. A parte il fatto però che il memoriale non allude per nulla a un'eventuale inibizione degli effetti legati al­l'esecutività della sentenza impugnata, l'istante dimentica che la concessione dell'effetto sospensivo è una particolare forma di provvedimento cautelare. Chi intende ottenerlo deve quin­di formulare una richiesta espressa e motivata (art. 376 cpv. 1 CPC per analogia; l'unica eccezione riguarda l'art. 108 CPC e le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 809 nota 880). Avesse conferito all'appello effetto sospensivo d'ufficio, il presidente della Camera avrebbe non solo vanificato il senso e lo scopo dell'art. 370 cpv. 3 CPC, ma avrebbe violato anche il principio dispositivo.

                                   4.   Ciò posto, in concreto la sentenza del Pretore è divenuta esecutiva il giorno dopo la scadenza del termine per impugnarla. Resta il fatto che nel dispositivo n. 4 il Pretore medesimo aveva deciso di comunicare l'ordine di cancellazione all'ufficiale del registro fondiario solo “ad avvenuta crescita in giudicato”. Contro la sentenza l'istante aveva presentato appello. E siccome l'appello è un rimedio giuridico ordinario, la sentenza del Pretore non aveva acquisito forza di giudicato (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 71 nota 11), per quanto esecutiva fosse. Come mai, in simili circostanze, l'iscrizione cautelare sia stata ugual­mente cancellata non è dato di sapere. Sta di fatto che la radiazione è stata eseguita e che l'appello dell'istante inteso a ottenere la conferma dell'iscrizione provvisoria iscritta in via cautelare è divenuto ormai senza oggetto. Deve così essere stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

                                   5.   Qualora una lite divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico

                                         fa stato per analogia, ai fini delle spese e delle ripetibili, l'art. 72 della legge federale sulla procedura civile (I CCA, sentenza inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996, consid. 6 con rinvii; v. anche: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). Tale norma dispone che in simili eventualità il tribunale,

                                         udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “te­nendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Ove una causa divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico, in altri termini, il giudice valuta sommariamente, per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili, quale sarebbe stato il presumibile esito del processo (cfr. RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7). Tale principio trova nondimeno i propri limiti ove la mancanza d'interesse sia dovuta al comportamento di una parte. Chi rende una procedura senza oggetto o senza interesse, in effetti, è chiamato per principio a rispondere dei costi (I CCA, sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid. 4).

                                   6.   Nel caso in esame ci si può domandare se, omettendo di chiedere il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, l'istante non si sia accomodata del rischio legato alla possibilità che – per un motivo o per l'altro – l'ufficiale cancellasse ugualmente l'iscrizione provvisoria, nonostante il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata. Avesse postulato il beneficio dell'effetto sospensivo, invero, con ogni verosimiglianza essa l'avrebbe ottenuto (da ultimo: I CCA, decreto presidenziale inc. 11.2008.56 del 10 luglio 2008). E in tale eventualità l'ipotesi di una cancellazione sarebbe risultata pressoché esclusa, quand'anche la Pretura avesse comunicato inavvertitamente la sentenza appellata all'ufficiale del registro fondiario. Nelle condizioni descritte v'è seriamente da interrogarsi, di conseguenza, se l'istante non debba essere chiamata a sopportare gli oneri e le ripetibili di appello già per tale ragione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid. 4). In ogni modo, si fosse pure di altro avviso e si valutasse – a un sommario esame – quale sarebbe stato il verosimile esito dell'appello ove la causa non fosse diventata priva d'oggetto, i termini della questione non muterebbero.

                                   7.   In concreto il Pretore aveva respinto l'istanza perché  – come si è accennato – i lavori svolti dalla AP 1 non risultavano essere stati eseguiti con l'accordo del convenuto (RtiD I-2004 pag. 489 consid. 10 con rinvio). Certo, l'istante pretendeva il contrario, ma – ha rilevato il Pretore – il convenuto negava recisamente e nessun indizio smentiva il suo diniego. Nell'appello la ditta ribadiva la propria tesi, salvo confortare le sue doglianze con la sola prolissità dell'esposto. Nella misura in cui si doleva che il Pretore non avesse assunto alcuna prova, in effetti, essa dimenticava di non avere notificato alcun mezzo istruttorio all'udienza del 24 gennaio 2006, limitandosi a confermare l'istanza sulla scorta dei documenti prodotti. Allorché proponeva l'escussione di un testimone in appello, essa disconosceva addirittura che davanti al secondo grado di giurisdizione non sono ammissibili fatti, prove né eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Laddove poi asseriva che il convenuto non potesse avere ignorato l'esecuzione dei lavori, essa prospettava semplici illazioni, senza indicare alcun elemento concreto che rendesse verosimile un qualsivoglia assenso. Anzi, si fosse condivisa l'opinione dell'appellante, ogni proprietario immobiliare avrebbe corso il rischio di vedersi gravare il fondo di ipoteche legali per il solo fatto di non avere impedito a un conduttore l'esecuzione di opere edili commissionate in nome proprio e per proprio conto. Ciò non sarebbe stato conforme all'orientamento della giurisprudenza né, tanto meno, della dottrina (citate in: RtiD I-2004 pag. 489 consid. 10). Ne segue che, a un sommario esame, l'appello sarebbe verosimilmente stato destinato all'insuccesso quand'anche non fosse divenuto privo d'oggetto.

                                   8.   In definitiva, nulla induce a scostarsi dal principio per cui l'istante abbia a sopportare gli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC), il convenuto avendo introdotto osser­vazioni all'appello per il tramite di un legale. La tassa di giustizia va nondimeno ridotta per tenere conto del fatto che la procedura termina con un mero decreto di stralcio (art. 21 LTG per analogia).

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

                                         sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett.  b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2006.23 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.02.2009 11.2006.23 — Swissrulings