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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.05.2007 11.2006.19

23 maggio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,332 parole·~22 min·2

Riassunto

Protezione dell'unione coniugale

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.19

Lugano 23 maggio 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.62 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 10 marzo 2005 da

 AO 1 Bellinzona (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro

 AP 1 ora in Pregassona (patrocinato dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 febbraio 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 febbraio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1970) e AO 1 (1969) si sono sposati a __________ il 30 maggio 1996. Dal matrimonio sono nati A__________ (6 marzo 1999) e L__________ (30 novembre 2000). Il marito lavora come venditore per il __________ di __________, nella filiale di __________. La moglie lavora al 50% per la __________ di __________ come venditrice. I coniugi si sono separati di fatto nel settembre del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi prima dai propri genitori e poi, nel gennaio del 2005, in un appartamento a __________.

                                  B.   Il 10 marzo 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare per sé di fr. 500.– mensili dal 1° gennaio 2005 (più fr. 500.– per sei mesi di spese di patrocinio) e un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per ogni figlio.

                                  C.   All'udienza del 5 aprile 2005, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere separati, all'attribuzione dell'alloggio coniugale, all'affidamento dei figli e alla disciplina del diritto di visita, ma si è opposto alle pretese alimentari, offrendo un contributo per moglie e figli di complessivi fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi). Con decreto cautelare del 15 aprile 2005, emesso senza contraddittorio, il Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre e ha obbligato il convenuto a versare dal 1° aprile 2005 un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili per i figli (assegni familiari compresi). Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a introdurre memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande, il convenuto aumentando nondimeno il contributo alimentare offerto per moglie e figli a complessivi fr. 2000.– mensili (fr. 200.– per la moglie e fr. 900.– mensili per ogni figlio).

                                  D.   Statuendo il 6 febbraio 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha obbligato AP 1 a versare dal 1° aprile 2005 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie, più fr. 1050.– mensili per ogni figlio fino al 31 gennaio 2006 e fr. 1250.– mensili dopo di allora. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 400.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 febbraio 2006 nel quale chiede che, accordato al rimedio effetto sospensivo, il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 100.– mensili e quello per i figli a fr. 1050.– mensili ciascuno. Con decreto del 23 febbraio 2006 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2006 AO 1 propone di respingere l'appello e insta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

                                   2.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). In concreto il Segretario assessore ha rilevato che i figli, allora di quasi sette anni e cinque anni, non sono stati sentiti per la giovane età e per l'assenza di conflitto tra genitori sul loro conto (sentenza impugnata, consid. 2). Tale motivazione è pertinente solo per il secondogenito,  giacché l'ascolto è imperativo – per principio – in tutte le procedure a tutela dell'unione coniugale nell'ambito delle quali i figli abbiano compiuto sei anni (DTF 131 III 553 consid. 1.1). Poco importa l'accordo o il conflitto tra genitori. Se per quest'ultima volta si transige ancora al proposito, nonostante l'avvertimento già rivolto alla Pretura il 22 novembre 2004 (sentenza inc. 11.2004.118, consid. 3), ciò si deve al fatto che rinviando al Segretario assessore una causa cominciata nel marzo del 2005 si offenderebbe il principio della celerità, recando in definitiva maggior pregiudizio ai figli. Dovessero ravvisarsi però altri casi in cui l'audizione di figli dopo i sei anni di età sia stata trascurata indebitamente, la Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti in prima sede (art. 326 lett. a CPC per analogia) affinché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato al difetto, eventualmente per il tramite di uno specialista (cui il giudice può sempre far capo).

                                   3.   Riassunti i criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale, il Segretario assessore ha accertato le entrate del marito in fr. 5250.– netti men­sili fino al 31 gennaio 2006, imputandogli un reddito ipotetico di fr. 5700.– mensili dopo di allora. Quanto al fabbisogno minimo di lui, egli l'ha stabilito in fr. 2652.– mensili fino al 31 gennaio 2006 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 262.–, canone di locazione e spese accessorie fr. 1100.–, spese di trasferta fr. 40.–, onere fiscale fr. 150.– stimati) e in fr. 2702.– mensili dopo di allora (onere fiscale aumentato a fr. 200.–).

                                         Per quel che è della moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 1550.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2513.85 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 292.– [già dedotta la quota di fr. 408.– compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 400.–, spese di trasferta fr. 175.–, indennità per pasti fuori casa fr. 200.–, imposta di circolazione fr. 35.30, assicurazione RC dell'automobile fr. 62.15, assicurazione RC privata fr. 48.15, assicurazione dell'economia domestica fr. 51.25). Il fabbisogno in denaro di A__________ e L__________ è stato valutato per entrambi in fr. 1586.50 mensili. Constatato un ammanco di fr. 1538.85 mensili nel bilancio coniugale fino al 31 gennaio 2006 e di fr. 1138.85 dopo di allora, il Segretario assessore ha lasciato al convenuto il fabbisogno minimo, suddividendo il resto in proporzione tra moglie e figli, onde un contributo di fr. 500.– mensili per la prima e uno di fr. 1050.– mensili per ogni figlio sino al 31 gennaio 2006, aumentato a fr. 1250.– mensili in seguito.

                                   4.   L'appellante sostiene che il proprio reddito, accertato dal primo giudice in fr. 5250.– mensili, non supera in realtà fr. 5024.10, poiché la tredicesima mensilità va calcolata solo sul salario di base. Dal 1° febbraio 2006 non si giustificherebbe inoltre di aumentare tale guadagno a fr. 5700.– mensili, il Segretario assessore fondandosi su un'ipotesi di miglioramento priva di riscontri probatori.

                                         a)   Dagli atti risulta che il convenuto lavora dal 1° febbraio 2005 quale consulente di vendita per il __________, nella filiale di __________. Il contratto prevede una retribuzione mensile di fr. 5000.– lordi durante il periodo d'introduzione

                                               (fr. 2200.– più fr. 2800.– di provvigioni teoriche) e uno stipen­dio di base di fr. 2200.– mensili in seguito, oltre a provvigioni secondo le condizioni applicabili ai consulenti di vendita, più la tredicesima calcolata sullo stipendio di base (doc. 11, punto 6). Dal febbraio al luglio del 2005 l'interessato ha percepito mensilmente fr. 4852.55 netti (doc. 13). Come il Segretario assessore abbia potuto calcolare, durante il periodo d'introduzione, una tredicesima fr. 400.– mensili non è quindi dato di capire. Dato uno stipen­dio di base di fr. 2200.–, la relativa quota consistente in un dodicesimo dello stipendio di base senza indennità e senza deduzioni del “secondo pilastro”, risulta di fr. 170.– mensili. A un esame sommario come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale, il reddito netto dell'appellante dal 1° aprile 2005 va pertanto accertato in fr. 5025.– mensili netti (arrotondati).

                                         b)   Dal 1° febbraio 2006 il Segretario assessore ha fissato il guadagno in fr. 5700.– netti mensili, somma che l'appellante censura per la mancanza di riscontri probatori. Così argomentando tuttavia egli sorvola sulla motivazione addotta dal primo giudice, il quale si è fondato sulla deposizione di __________, responsabile delle risorse umane del __________. Questi ha dichiarato che, dopo il periodo d'introduzione (un anno), al salario di base (fr. 2200.– mensili) si aggiungono le provvigioni e che un buon venditore d'automo­bili guadagna tra fr. 85 000.– e fr. 95 000.– lordi annui (sentenza, pag. 3 in fondo). Perché tale motivazione sarebbe criticabile l'appellante non spiega. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Per di più, __________ ha effettivamente dichiarato che un buon venditore d'automobili riesce a percepisce almeno fr. 85 000.– annui lordi (deposizione del 29 settembre 2005: verbali, pag. 17). L'appellante ha un'esperienza ultradecennale nel settore (interrogatorio formale del 19 settembre 2005, risposta n. 8). Nulla induce a ritenere pertanto, almeno a un sommario esame, che con le sue capacità egli non sia in grado di guadagnare i fr. 5700.– mensili netti stabiliti dal primo giudice.

                                         c)   La moglie afferma che il reddito del marito è ancora più alto di quello stimato dal Segretario assessore, dovendo tale guadagno essere calcolato sulla media di quanto il convenuto ha percepito negli anni precedenti, tanto più che l'assicurazione contro la disoccupazione si è dipartita da un guadagno assicurato di fr. 6372.– mensili. L'argomentazione non può trovare accoglimento. Che negli anni passati il guadagno del marito fosse maggiore è possibile. Nel caso di lavoratori dipendenti, nondimeno, decisivo è per principio lo stipendio netto percepito al momento del giudizio, compresa la tredicesima e le eventuali indennità supplementari, se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Non consta, né l'interessata pretende, che il marito abbia omesso deliberatamente di conseguire un maggior reddito in vista della causa o che abbia rinunciato a un lavoro più redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri obblighi di famiglia. A un esame di verosimiglianza non sussistono ragioni, dunque, per scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice.

                                   5.   Per quanto attiene al suo fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso raggiunge fr. 3012.– mensili, il Segretario assessore avendo trascurato di riconoscergli un'indennità di fr. 220.– per i pasti fuori casa, un'indennità di fr. 100.–  per spese di trasferta e un'indennità di fr. 200.– per le imposte su tutto l'arco del periodo contributivo. Le tre doglianze vanno trattate singolarmente.

                                         a)   Il Segretario assessore non ha riconosciuto al convenuto indennità per pasti fuori casa, rimproverandogli di non avere precisato il motivo per cui non potrebbe rientrare a casa sul mezzogiorno (sentenza, pag. 5 a metà). L'argomentazione trascende nel formalismo. L'appellante abita a __________ e lavora a __________, sicché mal si comprende come potrebbe

                                               rientrare a domicilio durante la pausa del mezzogiorno, quand'anche il datore di lavoro gli conceda una vettura di servizio. Nelle circostanze descritte si giustifica pertanto di inserire nel fabbisogno minimo del convenuto un'indennità di fr. 220.– mensili, pari a quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75, cifra II/4 lett. b).

                                         b)   In merito alle spese di trasferta il Segretario assessore ha rilevato che il datore di lavoro mette a disposizione gratuita del dipendente un veicolo di servizio durante tutta la settimana, di modo che ha riconosciuto spese nel fabbisogno minimo limitate a fr. 40.– mensili (sentenza, pag. 5 a metà). L'appellante non spiega come mai tale indennità non sarebbe sufficiente per il solo esercizio del diritto di visita, il quale – contrariamente a quanto egli asserisce – non risulta più ampio di quello generalmente accordato dai tribunali ticinesi (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela inammissibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).

                                         c)   Quanto all'onere fiscale, l'appellante chiede di aumentarlo da fr. 150.– a fr. 200.– mensili, salvo omettere qualsiasi motivazione e limitarsi a rinviare a quanto indicato nel memoriale conclusivo. Il fatto è che, dandosi debitori senza risorse finanziarie sufficienti per far fronte interamente ai loro obblighi alimentari (come in concreto), per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale le imposte vanno tralasciate (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Dal fabbisogno minimo dell'appellante l'onere fiscale va quindi stralciato d'ufficio. Esso ammonta così, in definitiva, a fr. 2725.– mensili (arrotondati).

                                   6.   L'appellante sostiene che il reddito della moglie non ammonta a fr. 1550.– mensili, come ha stabilito dal Segretario assessore, bensì ad almeno fr. 1750.– mensili, dovendosi aggiungere allo stipendio di base la tredicesima mensilità, i supplementi a titolo di conteggio definitivo, i bonus e le ore supplementari. L'argomentazione è fondata. AO 1 lavora per la __________ di __________ con un grado d'occu­pazio­ne del 49.36%, corrispondenti a 19.74 ore settimanali, con una retribuzione oraria di fr. 23.86 lordi (doc. F e R). Il Segretario assessore si è limitato a considerare il salario da lei percepito nel gennaio del 2005, di fr. 1550.70 netti (scheda allegata al doc. F), dimenticando che la lavoratrice percepisce la tredicesima, oltre a bonus non meglio definiti, e svolge ore supplementari (schede di salario dall'ottobre 2004 al febbraio 2005 allegate al doc. R). Ne discende che, perlomeno a un sommario esame, il reddito del­l'istante risulta di fr. 1750.–, come adduce l'appellante.

                                   7.   Sostiene l'appellante che il fabbisogno minimo della moglie va ridotto a fr. 1921.– mensili perché di fatto essa non paga locazione alcuna, perché dal premio della sua cassa malati va tolta la copertura complementare e perché non si giustifica di riconoscere indennità per pranzi fuori casa a chi esercita un'attività al 50%. L'assunto è parzialmente provvisto di buon diritto, come si vedrà in appresso.

                                         Dagli atti risulta che la moglie occupa, insieme con i figli, un appartamento in proprietà del suocero, il quale ha dichiarato di non riscuotere pigione alcuna poiché “la signora non ha soldi e preferisco che tenga bene i bambini” (deposizione __________ dell'8 agosto 2005: verbali, pag. 8). Ora, nel fabbisogno minimo di un coniuge va compreso in effetti – e di regola – l'equivalente della pigione che l'interessato dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo. Ciò si giustifica, in particolare, ove costui sia tornato ad abitare dai genitori (RtiD I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5 con riferimento; I CCA, sentenza inc. 11.2004.145 del 23 settembre 2005, consid. 3b) o si dimostri eccezionalmente persimonioso, accontentandosi di un alloggio inadeguato (Rep. 1995 pag. 142 in alto). Tale principio vale solo però – con ogni evidenza – nel caso in cui quel coniuge non disponga di un'abitazione idonea. Lo scopo è di rispettare, soprattutto dal profilo qualitativo, il precetto della parità logistica. Niente di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie: l'istante continua a vivere nell'alloggio coniugale, traendo anzi vantaggio dal fatto che la partenza del marito ha liberato parte degli spazi. Ritenere in simili circostanze che l'interessata non disponga di un alloggio adeguato è insostenibile (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.1996.120 del 12 giugno 1997, consid. 1b). La quota della locazione va stralciata così dal suo fabbisogno minimo. Dovesse la situazione modificarsi apprezzabilmente, essa potrà sempre chiedere al giudice di adeguare i contributi alimentari alle mutate circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).

                                         Quanto al premio cassa malati e all'indennità per pasti fuori casa, le contestazioni sono nuove e come tali improponibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il fabbisogno minimo della moglie va fissato così, in definitiva, a fr. 2225.– mensili (arrotondati).

                                   8.   Circa il fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante assevera che nella situazione di ristrettezza in cui si trova la famiglia va ricono­sciuto solo quello di fr. 1095.– mensili indicato (a suo dire) dalle raccomandazio­ni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, da cui dedurre la quota di locazione (fr. 204.–), inesistente. Egli ritiene inoltre che, pur considerando il supplemento da pagare per la custodia alla “famiglia diurna”, il fabbisogno non ecceda fr. 1200.– mensili per figlio, senza che si debbano aggiungere ancora spese per la baby sitter, per altro non documentate.

                                         In concreto non è dato di capire a quale edizione delle citate raccomandazioni l'appellante si riferisca. Sia come sia, le cifre indica­te nelle tabelle relative alle edizioni dal 2000 in poi – diversamente da quelle che figuravano ancora nelle raccomandazioni del 1996 – sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare alme­no l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi). I principi testé riassunti sono anche stati debitamente pubblicati (sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; sentenza inc. 11.2000.5 del 23 gen­naio 2003, con­sid. 11b riprodotto in: RtiD II-2004 pag. 567).

                                         Nella fattispecie il Segretario assessore ha applicato correttamente la tabella dell'edizione 2005 e l'ha adattata al caso specifico tenendo conto del costo dell'alloggio effettivo, riducendo la posta per cura e educazione e aggiungendo i costi della famiglia diurna con la mercede versata alla baby sitter. Su un punto tale calcolo va nondimeno rettificato: come si è detto per la madre (consid. 7), anche nel fabbisogno in denaro dei figli non si giustifica di riconoscere una quota per l'alloggio, nella fattispecie gratuito. Tenuto conto che le contestazioni sui costi della famiglia diurna e della baby sitter sono nuove, e dunque improponibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il fabbisogno in denaro per ogni figlio ascende a fr. 1385.– mensili arrotondati.

                                   9.   Nelle circostanze descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

                                         Dal 1° aprile 2005 al 31 gennaio 2006

                                         reddito del marito (consid. 4d)                                    fr. 5025.–

                                         reddito della moglie (consid. 6)                                   fr. 1750.

                                                                                                                         fr. 6775.– mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 5c)                   fr. 2725.–

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 7)                 fr. 2225.–

                                         fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 8)        fr. 1385.–

                                         fabbisogno in denaro di L__________ (consid. 8)        fr. 1385.–

                                                                                                                         fr. 7720.– mensili.

                                         Il reddito coniugale non essendo sufficiente a coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore della moglie e dei figli vanno ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimenti; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Ber­na 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), il debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:

                                         disponibilità del marito:

                                         fr. 5025.– (reddito) ./. fr. 2725.– (fabbisogno minimo) = fr. 2300.–

                                         ammanco della moglie:

                                         fr. 2225.– ./. fr. 1750.– = fr. 475.–

                                         somma dovuta a moglie e figli:

                                         fr. 475.– + fr. 1385.– + fr. 1385.– = fr. 3245.–

                                         contributo per la moglie:

                                         fr. 475.– x (2300 : 3245) = fr. 340.– mensili

                                         contributo per A__________ e L__________:

                                         fr. 1385.– x (2300 : 3245) = fr. 980.– mensili, assegni familiari compresi.

                                         Dal 1° febbraio 2006 in poi

                                         reddito del marito (consid. 4b)                                    fr. 5700.–

                                         reddito della moglie (consid. 6)                                   fr. 1750.

                                                                                                                         fr. 7450.– mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 5c)                   fr. 2725.–

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 7)                 fr. 2225.–

                                        fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 8)        fr. 1385.–

                                         fabbisogno in denaro di L__________ (consid. 8)        fr. 1385.–

                                                                                                                         fr. 7720.– mensili.

                                         disponibilità del marito:

                                         fr. 5700.– (reddito) ./. fr. 2725.– (fabbisogno minimo) = fr. 2975.–

                                         ammanco della moglie:

                                         fr. 2225.– ./. fr. 1750.– = fr. 475.–

                                         somma dovuta a moglie e figli:

                                         fr. 475.– + fr. 1385.– + fr. 1385.– = fr. 3245.–

                                         contributo per la moglie:

                                         fr. 475.– x (2975 : 3245) = fr. 435.– mensili

                                         contributo per A__________ e L__________:

                                         fr. 1385.– x (2975 : 3245) = fr. 1270.– mensili, assegni familiari compresi.

                                         In ultima analisi l'appello merita accoglimento entro tali limiti, con relativa modifica della sentenza impugnata. Certo, il contributo alimentare per i figli fissato dal Segretario assessore era inferiore. Tuttavia, in virtù del principio inquisitorio illimitato, questa Camera deve intervenire d'ufficio, il giudice di ogni grado non essendo vincolato in materia di filiazione né alle allegazioni dalle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146).

                                10.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione di fr. 300.– mensili del contributo alimentare tra l'aprile del 2005 e il gennaio del 2006, ma di soli fr. 25.– mensili dopo di allora. Nel complesso si giustifica perciò che sopporti quattro quinti degli oneri e che rifonda alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

                                         Di per sé l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante senza oggetto. Vista la situazione finanziaria del convenuto, si giustifica nondimeno di ammettere già sin d'ora l'istante a tale beneficio per il caso in cui l'incasso dell'indennità si rivelasse difficile o impossibile (DTF 122 I 322). La somma che essa sarà riuscita a riscuotere andrà poi dedotta dalla nota professionale soggetta a tassazione.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile, ove si consideri la differenza capitalizzata tra i fr. 2200.– mensili offerti dal convenuto e le somme fissate dal primo giudice (da fr. 2600.– a fr. 3000.– mensili), fermo restando che i contributi in favore dei figli si estingueranno alla maggiore età, mentre in difetto di scadenze prevedibili quello per la moglie va – nel dubbio – calcolato a vita.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         4. AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamen­te entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari dal 1° aprile 2005 al 31 gennaio 2006:

                                             fr. 340.– mensili per la moglie stessa,

                                             fr. 980.– mensili per la figlia A__________, assegni familiari compresi, e

                                             fr. 980.– mensili per il figlio L__________, assegni familiari compresi.

                                         5. AP1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamen­te entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi ali­mentari dal 1° febbraio 2006 in poi:

                                             fr.   435.– mensili per la moglie stessa,

                                             fr. 1270.– mensili per la figlia A__________, assegni familiari compresi, e

                                             fr. 1270.– mensili per il figlio L__________, assegni familiari compresi.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b) spese                        fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti per quattro quinti a carico di AP 1 e per il rimanente a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2.

                                 IV.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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