Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.02.2007 11.2006.152

13 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·650 parole·~3 min·1

Riassunto

Istanza di ricusazione divenuta senza oggetto.

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.152

Lugano, 13 febbraio 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.431 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 marzo 2006 dal

 IS 1   (patrocinato dagli avvocati dott. PA 2 )  

contro  

 CO 1   (patrocinata  PA 1 ),

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata dall'istante il 13 dicembre 2006  nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         premesso che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale l'istante ha formulato il 13 dicembre 2006 una domanda di ricusazione nei confronti del Pretore, il quale a un'udienza tenutasi quello stesso giorno avrebbe anticipato l'esito del giudizio, annunciando in particolare che non avrebbe inserito nel fabbisogno minimo del marito i debiti fiscali di lui ai fini del calcolo sui contributi alimentari;

                                         preso atto che nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2006 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e che il Pretore ha comunicato il 22 dicembre successivo, da parte sua, di non riconoscere alcun valido motivo di ricusazione;

                                         accertato che il Pretore della sezione 6, avv. Franca Galfetti Soldini, è passato il 1° gennaio 2007 alla sezione 3 della Pretura (Foglio ufficiale n. 101/2006 del 19 dicembre 2006, pag. 8341) e non si occuperà più della causa, la quale esula ormai dalla sua competenza per materia (art. 9 cpv. 2 lett. c e f del regolamento sulle Preture: RL 3.1.1.3);

                                         ricordato che con lettera del 5 febbraio 2007 il presidente della Camera ha segnalato tale evento alle parti, comunicando loro che l'istanza di ricusazione era divenuta senza oggetto;

                                         considerato che nelle circostanze descritte CO 1 ha dichiarato il 7 febbraio 2007 di rinunciare a ripetibili, purché la controparte aves­se fatto altrettanto, e che il 9 febbraio 2007 l'istante ha espresso identica rinuncia;

                                         stabilito che l'istanza di ricusazione, caduca, va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC) e che nella fattispecie rimane da statuire unicamente sull'addebito della tassa di giustizia;

                                         rammentato che tale addebito seguirebbe la verosimile soccombenza dell'una o dell'altra parte nel caso in cui la procedura di ricusazione non fosse divenuta priva d'oggetto (art. 72 PC per

                                         analogia; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 CPC);

                                         ritenuto nondimeno che in concreto si può equitativamente rinunciare a tale disamina, non solo per ragioni di economia processuale, ma anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nell'evitare un inasprimento dei loro rapporti (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   L'istanza di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2006.152 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.02.2007 11.2006.152 — Swissrulings