Incarto n. 11.2006.147
Lugano 13 maggio 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.213 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 30 novembre 2005 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2)
e
AP 1 (patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 novembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1954) e AO 1 (1955) si sono sposati ad__________ il 19 settembre 1981. Dal matrimonio sono nati V__________, il 17 febbraio 1987, e Y__________, il 13 novembre 1990. Il marito è maître d'hôtel all'Albergo “__________” ad __________. La moglie è venditrice a tempo parziale in un negozio a __________. Con sentenza del 28 ottobre 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando una convenzione sugli effetti secondo cui i figli erano affidati alla madre (riservato il diritto di visita del padre), mentre AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 800.– mensili fino al 31 dicembre 2003 e uno per i figli di fr. 1200.– mensili (compreso l'assegno familiare) per ciascuno di loro fino alla maggiore età.
B. Il 30 novembre 2005 i coniugi hanno sottoposto al Pretore un'istanza comune di divorzio con accordo parziale (sullo scioglimento del matrimonio, sull'affidamento dei figli alla madre, sulla liquidazione del regime dei beni e sul riparto degli averi di previdenza). Sull'eventuale contributo alimentare per la moglie essi hanno demandato la decisione al giudice. AO 1 ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La causa è rimasta sospesa dal 3 aprile al 13 giugno 2006 per trattative. Il 13 giugno 2006 AO 1 ha inoltrato al Pretore un memoriale sulla conseguenza del divorzio rimasta litigiosa, chiedendo un contributo alimentare per sé di fr. 800.– mensili. Nel suo allegato del 14 giugno 2006 AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo. All'udienza del 12 settembre 2006 i coniugi hanno riaffermato la volontà di divorziare, di demandare al giudice la decisione sulla conseguenza oggetto di disaccordo, rinunciando sia al dibattimento finale sia a conclusioni scritte. Il 3 novembre 2006 il Pretore ha sentito Y__________. Dopo il termine bimestrale di riflessione AP 1 ha ribadito la sua posizione con lettera del 13 novembre 2006. Altrettanto ha comunicato la moglie il giorno successivo.
C. Statuendo con sentenza del 20 novembre 2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato Y__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 565.– mensili dal dicembre 2005 al giugno del 2019 per la moglie e di fr. 1200.– mensili per Y__________ (assegno familiare compreso) fino alla maggiore età o al temine della formazione e ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire a quella della moglie fr. 74 928.40. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2050.– sono state poste per un quinto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte fr. 4500.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'11 dicembre 2006 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare per la moglie sia soppresso. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La procedura di divorzio è quella ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC, sicché la sentenza del Pretore può essere appellata nel termine di venti giorni (art. 423b cpv. 1 CPC). Sotto questo profilo l'appello, tempestivo, è ricevibile. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
2. Quanto al contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha rilevato anzitutto che il contributo versato da AP 1 alla figlia V__________ non poteva essere considerato, poiché la ragazza era già maggiorenne al momento dell'introduzione della causa. Ciò premesso, accertato un matrimonio di lunga durata, egli ha ritenuto che la moglie avesse diritto di mantenere – di principio – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. A tal fine egli ha stimato quel tenore di vita calcolando il fabbisogno minimo di lei in fr. 3274.40 mensili, quello del marito in fr. 5001.75 mensili e il fabbisogno in denaro di Y__________ in fr. 1200.– mensili. Appurato poi il reddito del marito di fr. 7310.– mensili e imputato alla moglie un guadagno di fr. 2709.10 mensili, il primo giudice ha considerato che per mantenere un livello di vita corrispondente almeno al fabbisogno minimo, la moglie abbisogna di fr. 565.– mensili. Onde l'obbligo per il marito di versare tale importo fino al pensionamento di lei.
3. L'appellante censura una violazione del principio dispositivo, facendo carico al Pretore di avere fissato il contributo alimentare per la moglie sulla base di un tenore di vita avuto durante la comunione domestica non fatto valere dall'interessata. Così argomentando, egli trascura però che per decidere circa l'erogazione di un contributo alimentare, compreso l'ammontare e la durata, il giudice deve applicare d'ufficio i criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tra cui figura il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la vita in comune (n. 3 CC). Ciò posto, trattandosi – come in concreto – di un matrimonio di lunga durata (21 anni di vita in comune: dal 1981 al 2002), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – in effetti – il tenore di vita goduto durante la comunione domestica (RtiD II-2004 pag. 581 consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.128 del 22 febbraio 2008, consid. 3a). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno di loro deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui.
In concreto appare dubbio che il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio fosse quello indicato dal Pretore, ove appena si consideri che il fabbisogno della moglie di fr. 3274.40 mensili si riferisce alla situazione di lei dopo la separazione di fatto, quando i coniugi dovevano già finanziare due economie domestiche separate. Quale fosse il fabbisogno minimo della moglie – e quale fosse la mezza eccedenza a disposizione di
lei – prima della separazione non è dato di sapere (si veda un esempio di calcolo circostanziato in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). Sia come sia, che AO 1 nulla abbia addotto sul livello di vita condotto dai coniugi durante la comunione domestica è vero, ma è altrettanto vero che all'atto pratico essa postula unicamente la copertura del proprio fabbisogno minimo, senza pretendere che durante la vita in comune quel fabbisogno fosse più elevato. Per il resto, non avendo il Pretore fissato il contributo dopo il pensionamento della moglie, la questione di sapere se vi sia un nesso fra il tenore di vita durante la comunione domestica e l'art. 125 cpv. 2 n. 8 CC può rimanere indecisa.
4. Secondo l'appellante il Pretore ha trascurato che la moglie, attiva da anni nel settore della vendita e agevolata dalla perfetta conoscenza dell'italiano e del tedesco, non ha mai mostrato di volersi impegnare nella ricerca di un impiego a tempo pieno. Egli soggiunge che, dopo avere profittato di un contributo alimentare di fr. 800.– mensili fino al 31 dicembre 2003 in virtù della convenzione di separazione, essa ha aspettato la litispendenza della causa di divorzio per rivendicare un nuovo contributo, agendo in malafede e ai limiti della temerarietà. A suo parere costei è perfettamente in grado di far fronte autonomamente al suo fabbisogno, ciò che giustifica la soppressione di qualsiasi contributo.
a) Il diritto della moglie a un contributo alimentare giusta l'art. 125 cpv. 1 CC sussiste nella sola misura in cui l'interessata non sia in grado di finanziare da sé quel livello di vita, “inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”, facendo capo alle sue risorse (clean break). Al proprio fabbisogno minimo l'interessata deve quindi provvedere anzitutto da sé (DTF 129 III 8 consid. 3.1). L'entità di un obbligo di mantenimento dipende invero dalle necessità del coniuge richiedente, ma anche dal grado di autonomia che si può pretendere da lui per sopperire al proprio “debito mantenimento”, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). E di regola il reddito di una parte è quello effettivo.
Se tuttavia, dando prova di buona volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
b) Nella fattispecie il Pretore ha computato all'interessata, cinquantunenne al momento del giudizio, un reddito ipotetico per un'attività a tempo pieno, rimproverandole di non avere dimostrato particolare solerzia nel cercare una simile occupazione. E in base ai parametri previsti dal contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio (adeguati al 2006) per una persona non qualificata, egli ha stimato tale guadagno in fr. 2709.60 mensili (sentenza impugnata, pag. 7). Perché tale apprezzamento non sarebbe corretto l'appellante non spiega. Tanto meno ove si pensi che, per giurisprudenza, ove un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa, sussiste la presunzione che dopo i 45 anni egli non possa più reinserirsi in un comparto professionale (sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 4.2 con rimando).
c) Quanto all'ammontare del reddito potenziale, l'appellante non pretende che – salvo padroneggiare il tedesco – AO 1 disponga di una formazione particolare. Né si comprende come la mera padronanza del tedesco permetterebbe all'interessata di guadagnare fr. 3275.– netti mensili, senza dimenticare che l'appellante medesimo aveva biasimato la moglie per “avere rifiutato un impiego a tempo pieno presso __________ reputando lo stipendio offerto (fr. 2700.– mensili netti) troppo basso” (memoriale del 14 giugno 2006, pag. 3). Nelle condizioni descritte non è dato a divedere perché l'importo stimato dal Pretore sarebbe criticabile.
d) Relativamente alla partecipazione finanziaria dei figli alle spese dell'economia domestica, auspicata dall'appellante, questa Camera ha già avuto modo di ribadire che l'eventuale partecipazione di figli maggiorenni conviventi è destinata a coprire i costi supplementari dell'economia domestica causati dalla loro coabitazione ed equivalgono a un rimborso delle spese, non a un reddito del genitore (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). D'altro lato, nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.165 del 10 aprile 2007, consid. 5). Ciò vale a maggior ragione per i figli minorenni. Al riguardo l'appello non merita ulteriore disamina.
e) Per quel che riguarda infine l'asserita malafede della moglie nel chiedere un contributo alimentare dopo il divorzio nonostante l'obbligo del marito cessasse, in virtù della convenzione sugli effetti della separazione, il 31 dicembre 2003, è appena il caso di ricordare che un contributo alimentare può essere eccezionalmente negato o ridotto solo ove appaia “manifestamente iniquo” (nell'accezione dell'art. 125 cpv. 3 CC), ovvero integri gli estremi dell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 103 ad art. 125 CC; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 37 ad art. 125). In concreto non risulta che la moglie si sia deliberatamente posta in uno stato di necessità (art. 125 cpv. 3 n. 2 CC), né che al momento di firmare la convenzione sugli effetti della separazione essa intendesse rinunciare a contributi dopo il divorzio. Certo, essa non ha mostrato zelo nel cercare un'attività lucrativa a tempo pieno, ma a parte il fatto che a ciò non era tenuta, il figlio cadetto non avendo ancora raggiunto il sedicesimo anno di età (DTF 115 II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii), essa si è vista computare in ogni modo un reddito ipotetico. Lamentare abusi in condizioni del genere è quindi, a dir poco, fuori luogo.
5. L'appellante sostiene che il Pretore non poteva stralciare dal suo fabbisogno il contributo alimentare versato alla figlia V__________, sebbene questa fosse già maggiorenne al momento in cui è stata introdotta l'azione di divorzio. La doglianza è infondata. Come ha rilevato il Pretore, il giudice della separazione o del divorzio può fissare contributi solo per figli minorenni. Il contributo per maggiorenni è disciplinato esclusivamente dall'art. 277 cpv. 2 CC. Tutt'al più il giudice della separazione può estendere la durata del contributo per minorenni oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), sempre che i minorenni fossero tali al momento dell'istanza. Inoltre egli può tenere conto del contributo per figli maggiorenni se entrambi i genitori sono d'accordo (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a; v. anche RtiD I-2007 pag. 671 n. 18c).
Nel caso specifico i coniugi erano invero d'accordo, tanto sul principio quanto sull'ammontare del contributo per V__________, né risultava il minimo indizio circa eventuali disaccordi della figlia su tale modo di procedere o sull'entità del contributo in suo favore. Sta di fatto però che il sostentamento del coniuge prevale su quello di un figlio maggiorenne (DTF 132 III 211 consid. 2.3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.1999.148 dell'8 agosto 2005, consid. 11). L'appellante non può pretendere, in altri termini, di assicurare il fabbisogno in denaro di V__________ senza che risulti coperto il fabbisogno minimo del coniuge. Prima deve risultare garantito il fabbisogno minimo della moglie e quello in denaro del figlio minorenne, poi entra in considerazione il mantenimento della figlia maggiorenne. Anche su questo punto il giudizio del Pretore resiste pertanto alla critica.
6. In merito al fabbisogno minimo della moglie l'appellante afferma di non averlo contestato poiché “non prestava il fianco a censure”. Rileva però che esso comprende anche la quota per il costo dell'alloggio che secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo andrebbe inclusa nel fabbisogno in denaro dei figli. Ora, è pacifico che secondo le raccomandazioni testé citate, cui questa Camera si ispira per giurisprudenza costante (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), un terzo del costo dell'alloggio sopportato dal genitore affidatario va inserito nel fabbisogno in denaro del primo figlio e un quarto nel fabbisogno in denaro del secondo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). La differenza costituisce il costo dell'alloggio del genitore e va inserito nel fabbisogno minimo di lui (cfr. RtiD I-2007 pag. 742 consid. 8b).
Se non che, nel caso in esame non è dato di capire – né l'appellante spiega – quale conclusione deriverebbe concretamente da ciò. Anzi, l'appellante medesimo riconosce che, sia l'intera locazione inserita nel fabbisogno minimo della moglie o suddivisa per quote tra lei e i figli, “gli scenari portano al medesimo risultato” (appello, pag. 10). Del resto, egli non propone – per avventura – di aumentare il contributo alimentare per Y__________ a fr. 1500.– mensili. Quanto all'eventuale partecipazione supplementare della madre al fabbisogno in denaro del figlio, basti ricordare che essa non è in grado nemmeno di sopperire al proprio fabbisogno minimo (neppure con il reddito ipotetico stimato dal Pretore).
7. L'appellante chiede, in subordine, di restringere il contributo alimentare per la moglie “in un lasso di tempo estremamente limitato”. A prescindere dal fatto però che manca qualsiasi domanda in tal senso (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), la pretesa è di un'irricevibile vaghezza. Per di più, non si intravede come AO 1, alla quale è stato già imputato un reddito ipotetico per un'attività lucrativa al 100%, possa nel tempo migliorare la propria situazione fino a sovvenire autonomamente al proprio fabbisogno minimo prima del pensionamento. Destituito di consistenza, anche in proposito l'appello è votato così all'insuccesso.
8. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.
9. Circa i mezzi d'impugnazione esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che riguarda unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. E nella fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare (interamente litigioso) dovuto alla moglie.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
–;.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.