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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.02.2011 11.2006.14

8 febbraio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·721 parole·~4 min·2

Riassunto

Stralcio dell'appello per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.14

Lugano 8 febbraio 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa 10/2005 RF (registro fondiario: ricorso contro l'operato dell'ufficiale) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, che oppone

 RI 1   (patrocinato da  PA 1 )  

alla  

Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario   e all'   Ufficio dei registri del Distretto di Lugano   riguardo all'iscrizione di un diritto di prelazione concernente la particella n. 727 RFD di __________, sezione __________;

                                         premesso che mediante contratto del 30 maggio 1995 __________ ha concesso “individualmente e singolarmente” a RI 1, __________ e __________ un diritto di prelazione sulla sua particella n. 727 RFD di __________ per una durata di dieci anni, sempre rinnovabile di dieci anni in dieci anni, inoltrando lo stesso giorno istanza di iscrizione all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano;

                                         rilevato che __________ è deceduto il 10 novembre 2003;

                                         ricordato che con istanza del 29 aprile 2005 RI 1 ha rinnovato la richiesta di annotazione del diritto di prelazione, vedendosi assegnare il 22 giugno 2005 dall'ufficiale un termine per completarla;

                                         constatato che con decisione del 16 agosto 2005 l'ufficiale del registro fondiario ha respinto l'istanza, il termine fissato all'interessato essendo decorso infruttuoso;

                                         rammentato che un ricorso presentato da RI 1 contro tale decisione è stato respinto il 27 dicembre 2005 dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario;

                                         preso atto che RI 1 si è rivolto il 2 febbraio 2006 a questa Camera, chiedendo di annullare tale decisione e di ordinare all'ufficiale l'iscrizione del diritto di prelazione;

                                         considerato che la Divisione della giustizia si è limitata il 13 febbraio 2006 a proporre di respingere il ricorso, senza formulare osservazioni, così come ha fatto l'ufficiale del registro fondiario il 22 marzo 2006;

                                         appurato che con lettera del 2 febbraio 2011 RI 1 dichiara ora di ritirare il ricorso;

                                         ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);

                                         richiamato il principio per cui in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         considerato nondimeno che nella fattispecie – visto anche il lungo tempo trascorso – si giustifica, in via eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse o spese;

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, per altro neppure rivendicate, l'autorità di vigilanza e l'ufficiale del registro fondiario essendo intervenuti nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro del ricorso.  La causa è stralciata dai ruoli

                                         per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; – Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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