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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.02.2011 11.2006.112

8 febbraio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,293 parole·~16 min·3

Riassunto

Diritto di risposta

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.112

Lugano 8 febbraio 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.264 (protezione della personalità: diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 25 settembre 2006 da

 AO 1  

contro

AP 1  , );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 ottobre 2006 presentato AP 1 contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.      Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Sul periodico __________, pubblicato otto volte l'anno dall'AP 1, è apparso, nell'edizione di settembre 2006, il seguente articolo (pag. 30):

                                         Il Consiglio della stampa accoglie il reclamo di Jäggli

                                         Secondo il Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità, ma attacco personale, frontale, sulla base di fatti manipolati in modo tale da sorreggere la tesi di fondo che redattore e editore di __________ e __________, __________ e AO 1, volevano sostenere nelle edizioni rispettivamente di dicembre 2005 e gennaio 2006.

                                         La tesi era che nel 1999 l'allora direttore del Laboratorio cantonale, __________, “oggi presidente dell'AP 1” (così sottolineato nell'articolo), avrebbe autorizzato la vendita in Ticino di pillole a base di pinne di squalo proibito da Berna, senza informare l'autorità federale. Una tesi manifestamente inveritiera che giornalista e editore della rivista hanno volutamente gonfiato per fini ben lontani dalla ricerca della verità.

                                         Il Consiglio svizzero della stampa, al quale __________ ha prontamente ricorso, ha dato pienamente ragione all'ex direttore del Laboratorio e accusato

                                         __________ e AO 1 di aver omesso informazioni importanti alla comprensione della vicenda da parte del lettore e di non aver informato l'interlocutore dell'uso che sia su __________ sia su __________ (editi entrambi da AO 1) sarebbe stato fatto delle sue affermazioni scritte e orali. Tutto questo unito a una serie di altre scorrettezze, ha portato il Consiglio svizzero della stampa a sentenziare che con questi articoli le due riviste hanno violato almeno cinque direttive della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista.

                                  B.   Il 21 settembre 2006 AO 1, firmandosi editore di __________ e dell'__________, ha invitato AP 1 a pubblicare sul successivo numero della __________ il testo in appresso:

                                         Diritto di risposta

                                         1. In merito a due articoli di __________ e __________ sull'operato dell'ex chimico cantonale __________, __________ di settembre 2006 ha scritto che “secondo il Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità”. Ciò è falso. Il Consiglio della stampa non ha contestato la completezza delle ricerche di __________ e __________, precisando che “sono stati interpellati tutti i protagonisti, si sono consultate le autorità federali, si è consultata varia documentazione”.

                                         2. __________ ha scritto che secondo il Consiglio della stampa c'è stato un “attacco personale, frontale”. Ciò è falso.

                                         3. __________ ha scritto che secondo __________ e __________, il presidente dell'AP 1 __________, quando era direttore del Laboratorio cantonale, “avrebbe autorizzato la vendita in Ticino di pillole a base di pinne di squalo proibite da Berna”. Ciò è falso. Berna non ha mai proibito la vendita di tali pillole. __________ e __________ hanno scritto che __________ ha autorizzato la vendita di pillole illecite in quanto non autorizzate da Berna.

                                         4. __________ ha scritto che il Consiglio della stampa ha dato pienamente ragione a __________. Ciò è falso. L'accusa di mescolare fatti e commenti è stata respinta. Mentre le accuse di gonfiare ad arte la questione degli squali in via di sparizione e di equivocare tra la funzione di ex chimico cantonale e quella di presidente dell'AP 1 non sono state nemmeno esaminate.

                                         AO 1

                                         editore di __________ e __________

                                  C.   Con lettera del 23 settembre 2006 indirizzata a AO 1 AP 1 ha rifiutato di pubblicare la risposta, asserendo trattarsi di una mera “querelle giornalistica”. L'associazione si era detta disposta nondimeno a far comparire, nel periodico, una propria versione della risposta, così formulata:

                                         L'articolo intitolato “Il Consiglio della stampa accoglie il reclamo di __________” pubblicato sul numero di settembre della __________ è stato criticato dall'editore di __________ AO 1. __________ mantiene la sua versione dei fatti e invita i lettori interessati a leggere la sentenza emanata dal Consiglio svizzero della stampa su: www.__________.

                                  D.   Due giorni più tardi AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza di “pubblicazione di risposta” perché AP 1 fosse condannata a pubblicare sul successivo numero della __________ il suo testo del 21 settembre 2006. All'udienza del 3 ottobre 2006, indetta per la discussione, la convenuta ha postulato il rigetto dell'istanza. L'istante ha ribadito in replica il proprio diritto, ma non si è opposto al suggerimento del Pretore di modificare il testo, sostituendo la formulazione “Ciò è falso” con “Ciò non è vero” e aggiungendo alla fine del punto 1 la dicitura “(vedi www.__________)”. A tale soluzione si è opposta genericamente la convenuta in duplica. Non dovendosi assumere prove, la discussione finale ha avuto luogo seduta stante.

                                  E.   Con sentenza del giorno stesso il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato all'AP 1 di pubblicare sul successivo numero della __________ la risposta con le modifiche da lui prospettate all'udienza. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere all'istante fr. 250.– a titolo di indennità.

                                  F.   Insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 13 ot­tobre 2006 a questa Camera, AP 1 chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – di respingere l'istanza e di riformare di conseguenza il giudizio impugnato. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile con decreto presidenziale del 18 ottobre 2006. Nelle sue osservazioni del 13 novembre 2006 AO 1 ha concluso poi per la reiezione dell'appello, subordinatamente per la condanna dell'associazione a pubblicare una risposta elaborata dal Tribunale d'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La procedura volta alla pubblicazione di un diritto di risposta è retta in concreto dagli art. 429a segg. CPC ticinese. Introdotto nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 429e cpv. 1 CPC ticinese, l'appello in esame è tempestivo.

                                   2.   Secondo gli art. 28l cpv. 4 vCC e 429e cpv. 2 CPC ticinese l'appello contro una sentenza che ordina la pubblicazione di una risposta non ha effetto sospensivo. L'impresa responsabile del mezzo di comunicazione è tuttavia legittimata a ricorrere anche se la risposta ordinata dal primo giudice è stata nel frattempo pubblicata (DTF 114 II 386 consid. 3). Dottrina unanime riconosce inoltre all'impresa che è stata tenuta a diffondere una risposta e che esce vittoriosa da una procedura di ricorso il diritto di informare il pubblico dell'esito del giudizio (Tercier, Le nouveau droit de la person­nalité, Zurigo 1984, n. 1724; Hotz, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung, Berna/Stoccarda 1987, pag. 116; Pedrazzini/ Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4ª edizione, pag. 171 n. 6.4.4.5.7b).

                                   3.   Il Pretore ha ordinato la pubblicazione della risposta offerta da AO 1 con una modifica, prospettata già in sede di discussione, consistente nel sostituire le affermazioni “Ciò è falso” con “Ciò non è vero”. A mente sua, rimproverare all'editore di un periodico di non cercare la verità, ma di attaccare personalmente e frontalmente un terzo può creare nel pubblico un'im­magine sfa­vorevole della persona. Ciò che – ha epilogato il Pretore – tocca la sfera intima dell'interessato.

                                   4.   L'appellante contesta anzitutto la legittimazione dell'istante, sostenendo che questi non agisce a titolo personale, bensì come editore di due periodici (appello, n. 2 e 3). L'appellato ribadisce di procedere in difesa della sua personalità. Il Pretore ha semplice­mente sorvolato la questione. Considerato il presumibile esito del giudizio, il problema può per ora rimanere irrisolto. Andrà affrontato nel caso in cui l'appello dovesse essere rigettato, a conferma della risposta presentata da AO 1. Qualora invece il diritto di risposta dovesse essere respinto, risulterà superfluo interrogarsi sulla legittimazione attiva dell'istante.

                                   5.   Secondo l'appellante l'articolo che ha dato origine al diritto di risposta litigioso verteva sull'esito di un pubblico dibattito dinanzi a un'autorità e non lascerebbe spazio perciò a un diritto di risposta (appello, n. 4.1). AO 1 contesta simile opinione, affermando – in sintesi – che il Consiglio svizzero della stampa non è un'autorità pubblica, bensì un'organizzazione privata. Anche tale quesito può, per adesso, rimanere aperto. Ove l'appello dovesse essere respinto, si tornerà sul tema.

                                   6.   L'appellante reputa che AO 1 non possa dirsi “toccato” dall'articolo in oggetto, poiché anche il __________ si era occupato del caso, finanche con titoli meno pacati rispetto a quelli della __________. Inoltre, stante la maggiore tiratura di quel giornale, l'interessato avrebbe dovuto chiedere prima un diritto di risposta al __________. Pretendere in simili circostanze un diritto di risposta sulla __________ costituirebbe abuso di diritto (appello, n. 4.2). AO 1 obietta che per sapere se egli sia toccato o no dalla pubblicazione della __________ bisogna analizzare quel testo, e non altri.

                                         a)   Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con la propria esposizione dei fatti (art. 28g cpv. 1 CC). Non occorre che la personalità di chi intende rispondere sia lesa in modo illecito; basta che siano “toccati” l'onore, la sfera privata, la vita familiare, il credo politico, la fede religiosa, i trascorsi personali e così via. D'altro lato un'asserzione non pertinente diffusa per opera di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico non dà diritto necessariamente a una risposta; la pubblicazione deve recare alla persona un danno d'immagine, mettendone in dubbia luce la reputazione sociale o professionale (I CCA, sentenza inc. 11.2004.127 del 15 marzo 2005, consid. 2).

                                         b)   In concreto la questione di sapere se AO 1 agisca come editore o come privato può – come detto – rimanere indecisa. Determinante è che, comunque sia, nell'articolo pubblicato sulla __________ il suo nome figurava in prima persona, accanto a quello di __________, come quello di chi sosteneva “la tesi di fondo”, secondo cui “nel 1999 l'allora direttore del Laboratorio cantonale, __________, “oggi presidente dell'__________” (...), avrebbe autorizzato la vendita in Ticino di pillole a base di pinne di squalo proibito da Berna, senza informare l'autorità federale”. AO 1 non era messo in causa quindi come semplice editore di due periodici, ma come la persona che si valeva di due periodici per offendere – contrariamente alla verità – __________. Ciò può arrecare un danno d'immagine anche a un privato e può giustificare un diritto di risposta. Su questo punto l'asserto dell'appellante non può essere seguito.

                                   7.   A parere dell'appellante il Pretore non avrebbe dovuto concedere a AO 1 alcun diritto di risposta, poiché l'articolo apparso sulla __________ non conteneva – contrariamente all'opinione del Pretore – un'esposizione di fatti (appello, n. 5.1 e 5.2). Ora, la questione di sapere se il principio del “fatto contro fatto” sia stato rispettato nel caso specifico va esaminata concretamente, scorrendo i quattro punti della risposta.

                                         a)   Il primo punto, modificato dal Pretore, è il seguente:

                                               1. In merito a due articoli di __________ e __________ sull'operato dell'ex chimico cantonale __________, __________ di settembre 2006 ha scritto che “secondo il Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità”. Ciò non è vero. Il Consiglio della stampa non ha contestato la completezza delle ricerche di __________ e __________, precisando che “sono stati interpellati tutti i protagonisti, si sono consultate le autorità federali, si è consultata varia documentazione”.

                                               L'articolo della __________ esordiva invero con la seguente affermazione: “Secondo il Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità”. In realtà il Consiglio svizzero della stampa non aveva accertato che non v'era stata ricerca della verità. Aveva ravvisato la violazione della direttiva 1.1 della Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei giornalisti, ma non tanto perché AO 1 non avesse indagato sui fatti (aveva anzi elogiato le ricerca giornalistica), quanto perché egli ne aveva enfatizzato la portata (“problematico è però l'uso che è stato fatto delle informazioni raccolte: consid. 1a). “Si deve perciò constatare, per concludere” – aveva epilogato il Consiglio svizzero della stampa – che __________, soprattutto dando un titolo esagerato all'articolo, ha violato la Direttiva 1.1 della Dichiarazione” (consid. 1a in fine).

                                               L'affermazione unilaterale della __________ giustificava dunque una risposta. Il problema è che la risposta di AO 1 era altrettanto unilaterale e, soprattutto, incompleta. Il Consiglio svizzero della Stampa aveva pur sempre constatato in effetti – ciò che AO 1 sottaceva – che l'informazione su __________ non era corretta, ma ingigantita, e dunque parzialmente “montata”. Ciò imponeva una formulazione più equilibrata della risposta, che tuttavia non competeva al Pretore. Il giudice può invero correggere o emendare un testo (DTF 130 III 8 consid. 3.2), ma non riscriverlo (DTF 119 II 108 consid. 3e, 117 II 4 consid. 2c). Al proposito l'istanza di AO 1 non poteva quindi essere accolta.

                                         b)   Il secondo punto della risposta, emendato anch'esso dal Pretore, è il seguente:

                                               2. __________ ha scritto che secondo il Consiglio della stampa c'è stato un “attacco personale, frontale”. Ciò non è vero.

                                               Non è vero in effetti che secondo il Consiglio svizzero della stampa AO 1 avrebbe mosso “un attacco personale, frontale” a __________. L'appellante sostiene che ogni lettore, leggendo la decisione del Consiglio svizzero della stampa, avrebbe tratto identica conclusione. L'assunto non può essere condiviso. Il Consiglio svizzero della stampa ha sì ritenuto che gli articoli di AO 1 denotassero “ripetute forzature” e potessero “trarre in inganno il lettore”, ma non che AO 1 avesse diretto “un attacco personale, frontale” a __________. D'altro lato il Consiglio svizzero della stampa ha accertato però che “l'equivoco è (...) giocato (...) sulla manipolazione dei fatti” (decisione citata, consid. 2). Se AO 1 non ha quindi attaccato frontalmente né personalmente __________, egli ha nondimeno forzato i fatti, manipolandoli fino a generare un equivoco. Di ciò non v'è traccia nella risposta, che una volta ancora andrebbe integrata per fugarne la perentoria unilateralità. Ma – come si è spiegato – ciò non era compito del Pretore. Anche in proposito l'appello non può dunque trovare accoglimento.

                                         c)   Il terzo punto della risposta, corretto nello stesso modo dal Pretore, è il seguente:

                                               3. __________ ha scritto che secondo __________ e __________, il presidente dell'AP 1 __________, quando era direttore del Laboratorio cantonale, “avrebbe autorizzato la vendita in Ticino di pillole a base di pinne di squalo proibite da Berna”. Ciò non è vero. Berna non ha mai proibito la vendita di tali pillole. Spendere Meglio e L'Inchiesta hanno scritto che Jäggli ha autorizzato la vendita di pillole illecite in quanto non autorizzate da Berna.

                                               L'appellante assume che nel linguaggio corrente “proibito” e “non autorizzato” siano espressioni analoghe (appello, punto 3). AO 1 reputa per contro che la differenza terminologica sia “il punto centrale dibattuto” (osservazioni, pag. 6 in fondo). Il che è senz'altro possibile per le parti in causa. Mal si intravede per contro che cosa avrebbe potuto desumere un comune lettore dalla risposta di AO 1 e quale distinzione avrebbe potuto trarre dal fatto che le pillole a base di pinne di squalo non andassero vendute non perché “proibite”, ma perché “non autorizzate” dall'autorità federale. Per ammettere un diritto di risposta sarebbe occorso un testo più chiaro e comprensibile di primo acchito anche a un estra­neo che non conoscesse gli antefatti. Onde, una volta di più, l'esigenza di una riformulazione che non incombeva al Pretore.

                                         d)   Il quarto punto della risposta, su cui il Pretore è intervenuto come in precedenza, è il seguente:

                                               4. __________ ha scritto che il Consiglio della stampa ha dato pienamente ragione a __________. Ciò non è vero. L'accusa di mescolare fatti e commenti è stata respinta. Mentre le accuse di gonfiare ad arte la questione degli squali in via di sparizione e di equivocare tra la funzione di ex chimico cantonale e quella di presidente dell'AP 1 non sono nemmeno state esaminate.

                                                L'appellante ritiene che AO 1 cavilli, mentre l'interessato fa notare che dinanzi al Consiglio svizzero della stampa __________ ha ottenuto ragione solo in parte. Non a torto. Il Consiglio svizzero della stampa infatti non ha dato “pienamente ragione a __________”. Ha accolto il ricorso di __________, ma solo in linea di principio (“in linea principale”). D'altro lato la risposta di AO 1, così com'è redatta, fa credere che dinanzi al Consiglio svizzero della stampa __________ sia uscito praticamente sconfitto, tanto da vedersi respingere una doglianza e non trattare le altre. Anche su questo punto la risposta andava pertanto riformulata con un minimo di imparzialità, compito che non spettava al Pretore. Se ne conclude che, seppure per ragioni diverse da quelle espo­ste dall'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto respingere l'istanza volta all'ottenimento del diritto di risposta.

                                   8.   Nelle osservazioni all'appello AO 1 propone che, fosse da accogliere l'impugnazione della convenuta, quest'ultima sia tenuta a pubblicare sulla __________ una risposta elaborata dal Tribunale d'appello. La domanda cade nel vuoto già per il fatto che – come si è ripetuto – il giudice può intervenire puntualmente sul testo di una risposta, correggendolo o modificandolo, ma non è abilitato a riformularlo o a riscriverlo. Non spetta dunque al Tribunale d'appello redigere un testo nuovo.

                                   9.   La tassa di giustizia e le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). In materia di ripetibili valgono i criteri che l'appellata già conosce siccome illustrati in una sentenza che la riguardava (inc. 11.2004.127 del 15 marzo 2005, consid. 9 pubblicato in: RtiD II-2005 pag. 680). Ciò giustifica in via equitativa un'indennità di fr. 250.–. Il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado va riformato di conseguenza.

                                10.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una causa sul diritto di risposta è una contestazione civile di carattere non patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5C.693/2008 del 16 marzo 2009, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 135 III 385). Ciò posto, la via giudiziaria è quella del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF), senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  L'istanza è respinta.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 250.– a titolo di indennità.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 250.– a titolo di indennità.

                                   III.   Intimazione a:

– , ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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