Incarto n. 11.2006.108
Lugano, 30 gennaio 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.1528 (misure provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 novembre 2005 da
contro
AO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 25 settembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 19 agosto 2005 AO 1 (1953) ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere il divorzio dalla moglie AP 1 (1953). Nella sua risposta del 18 novembre 2005 quest'ultima ha aderito al principio del divorzio, postulando in via cautelare una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha tramutato così l'azione di divorzio unilaterale, il 21 novembre 2006, in istanza di divorzio comune con accordo parziale.
B. All'udienza del 10 febbraio 2006, indetta per discutere la provvigione ad litem, AO 1 si è opposto al versamento. AP 1 ha replicato, confermandosi nella richiesta. AO 1 ha duplicato, ribadendo la propria posizione. Il Pretore ha statuito con decreto cautelare del 25 settembre 2006, respingendo la domanda. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico dell'istante, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 100.– a titolo di indennità.
C. Contro il decreto appena citato AP 1 ha introdotto un appello del 4 ottobre 2006 nel quale chiede di condannare il marito a erogargli la provvigione ad litem, riformando in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Pendente causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC). L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere una provvigione di causa all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è, appunto, una misura provvisionale (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 137 CC con numerosi richiami; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 137). La procedura è pertanto quella sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC; RtiD I-2004 pag. 592 n. 71c). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem, in concreto, perché rispetto al proprio fabbisogno minimo AP 1 ha un margine utile di fr. 185.– mensili (recte fr. 115.–:
I CCA, sentenza inc. 11.2003.135 del 10 agosto 2006, consid. 7) e un capitale al risparmio di fr. 7000.– con cui può finanziare i suoi costi legali. L'appellante obietta che con una disponibilità tanto modesta non le è possibile rimunerare un avvocato, dovendo essa pur accantonare qualche economia per la vecchiaia. Quanto al capitale di fr. 7000.–, essa reputa iniquo destinarlo alla copertura dei costi processuali, sia perché nel frattempo AO 1 è stato liberato dall'obbligo di erogare il contributo provvisionale di fr. 1670.– mensili alla figlia N__________ (1986), divenuta maggiorenne, sia perché il marito ha uno stipendio “buono e regolare”, sia perché egli abita in una villetta propria, il cui valore è stimato in fr. 750 000.–, seppure l'immobile sia gravato di
ipoteche per fr. 465 000.–.
3. Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che questi sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale non sembri temeraria. Tale obbligo discende, per taluni autori, dal dovere coniugale di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal dovere coniugale di mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC; citazioni in: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 e 38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). Nella fattispecie l'interessata reputa la distinzione “scarsamente rilevante” (memoriale, nota 2 a piè di pag. 2), ma a torto. Ove fosse dovuta in virtù dell'art. 163 cpv. 1 CC, invero, la somma – una tantum o ripetuta – che un coniuge chiede all'altro di corrispondergli per stare in lite andrebbe considerata parte del contributo di mantenimento (Hausheer/Reusser/Geiser, loc. cit.). Non essendo necessario in tal caso far capo all'art. 159
cpv. 3 CC, non occorrerebbe nemmeno ricorrere all'istituto della provvigione ad litem. Ciò vale, ad esempio, nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c).
4. In concreto l'appellante postula lei medesima una provvigione ad litem. Ora, l'art. 159 cpv. 3 CC presuppone (tanto nella versione attuale quanto nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1987) che il coniuge richiedente abbia bisogno di “assistenza”. Tale condizione è data allorché il richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare una conveniente condotta processuale senza pregiudicare il proprio debito mantenimento (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 269 ad art. 145 vCC). Se può contare su capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere provvigioni, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (Bühler/Spühler, loc. cit.). Una provvigione può solo essere riconosciuta, per equità, laddove senza di essa il richiedente sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge continui a fruire di alti redditi (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 269 ad art. 145 vCC con rinvio a BJM 1981 pag. 33 seg.).
5. Con l'appellante si può convenire che un margine utile di fr. 185.– mensili (e a maggior ragione di fr. 115.– mensili) difficilmente basta per finanziare il patrocinio di un legale in un processo di divorzio, quand'anche sulle conseguenze accessorie i coniugi sembrino parzialmente d'accordo. L'appellante dispone però del capitale a risparmio di fr. 7000.– che non pretende di non poter usare. Certo, essa invoca l'equità, sostenendo che il marito versa in condizioni economiche migliori delle sue. Sotto il profilo dell'art. 159 cpv. 3 CC, tuttavia, ciò non è sufficiente. Tutt'al più
l'equità potrebbe entrare in linea di conto ove il marito beneficiasse di alti redditi, intendendosi con ciò introiti che nel 1981 raggiungevano fr. 10 000.– mensili (BJM 1981 pag. 33 consid. 2b). Non consta tuttavia che ciò sia il caso di AO 1, docente di scuola media con un guadagno (parzialmente ipotetico) calcolato da questa Camera in fr. 7759.– mensili (nella citata sentenza inc. 11.2003.135 del 10 agosto 2006, consid. 3). Il precetto di equità non giova dunque all'interessata. Privo di fondamento, l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.
6. Un'altra questione è sapere – come si è visto (consid. 3) – se l'appellante possa ottenere un sussidio per stare in lite alla stregua di una posta necessaria per il “debito mantenimento”, valendosi dell'art. 163 cpv. 1 CC. L'interrogativo esula tuttavia dall'attuale controversia. Non solo: l'appellante medesima fa valere che il marito si è visto liberare nel frattempo del contributo provvisionale dovuto alla N__________ (fr. 1670.– mensili), divenuta maggiorenne il 25 giugno 2004. Tale circostanza fa apparire superato il quadro delle entrate e delle uscite coniugali riassunto nella citata sentenza di questa Camera (inc. 11.2003.135 del 10 agosto 2006, consid. 7), seppure AO 1 affermi di versare tuttora a N__________ fr. 1000.– mensili (osservazioni all'appello, 2° foglio, lett. c). E nel caso in cui ottenesse una modifica del contributo provvisionale per sé in forza della mutata situazione, l'appellante potrebbe beneficiare già in tal modo di un margine utile rispetto al fabbisogno minimo che le potrebbe permettere di finanziare i costi del processo. Ciò posto, sarebbe superfluo esaminare se per stare in lite essa abbia diritto a un sussidio come posta necessaria per il “debito mantenimento” giusta l'art. 163 cpv. 1 CC. Congetture del genere non possono tuttavia essere approfondite nell'ambito della procedura in rassegna.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Delle modeste condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene conto, riducendo nella misura del possibile la tassa di giustizia. Quanto alle ripetibili, una parte vittoriosa ha diritto, seppure non patrocinata, a un'equa indennità per l'incomodo che le è occorso (Rep. 1990 pag. 213 in alto). Nel caso specifico tale indennizzo può equitativamente essere fissato, considerando il memoriale di osservazioni, in fr. 150.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 150.– a titolo di indennità.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.