Incarto n. 11.2006.107
Lugano, 11 ottobre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa AG.2006.26 (assistenza giudiziaria intercantonale in materia civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con atto rogatorio del 6 settembre 2006 dal
Tribunale distrettuale Moesa, Roveredo (GR)
(rappresentato dal presidente)
nella causa di divorzio (misure provvisionali) che oppone
AO 1 ( PA 2 ) a AO 2 ( PA 3 )
e che vede coinvolta in qualità di terzo cui sono chieste informazioni a norma dell'art. 170 cpv. 2 CC
AP 1 ( PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro il “decreto” emesso l'11 settembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di misure provvisionali in una causa di divorzio promossa il 22 agosto 2006 da AO 1 contro il marito AO 2, il presidente del Tribunale distrettuale Moesa si è rivolto il 6 settembre 2006 al Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse alla AP 1, succursale di __________, di trasmettergli entro 20 giorni ogni informazione sui depositi e gli utili conseguiti da AO 1, direttamente o come beneficiaria economica, dal 2000 in poi. Con decreto dell'11 settembre 2006 il Pretore, “ritenute adempiute le condizioni poste dagli art. 206 segg. e 211 segg. CPC per l'edizione da terzi”, ha ordinato alla banca di trasmettere al Tribunale distrettuale Moesa entro 20 giorni le informazioni richieste.
B. Contro il “decreto” del Pretore la AP 1 è insorta con un appello del 2 ottobre 2006 volto all'annullamento dell'ordine, previo conferimento all'appello dell'effetto sospensivo. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le commissioni rogatorie intercantonali sono disciplinate dal Concordato sull'assistenza giudiziaria in materia civile, del 15 aprile 1975 (RL 3.3.2.1.2). L'autorità richiesta applica la legge del proprio Cantone (art. 2 del Concordato). Competente per eseguire le rogatorie è, nel Cantone Ticino, il Pretore (elenco allegato alla vecchia pubblicazione del Concordato, in: RS 274). Trattandosi di eseguire una commissione rogatoria confederata avente per oggetto una richiesta d'informazioni da terzi fondata sull'art. 170 cpv. 2 CC, il Pretore applica pertanto la procedura ticinese. Ciò significa che nell'ambito di una causa di divorzio pendente egli attua la richiesta per via di edizione, nelle forme degli art. 211 segg. CPC (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000 pag. 141 consid. 2). Che la richiesta verta sul rilascio di informazioni scritte anziché sulla produzione di documenti poco importa, la procedura ticinese non prevedendo norme specifiche nel caso in cui il giudice del divorzio intenda assumere “rapporti scritti di terzi” (art. 419a cpv. 2 CPC). Giova procedere dunque per analogia (art. 163 in principio CPC).
2. La procedura ticinese stabilisce che una domanda di edizione nei confronti di terzi dev'essere intimata al destinatario (art. 211 cpv. 2 CPC), al quale va assegnato “un termine non superiore a 20 giorni per formulare le proprie osservazioni” (art. 211 cpv. 3 seconda frase CPC). Ove si dica disposto all'edizione, il terzo si vede semplicemente fissare dal giudice un termine entro cui produrre i documenti. Ove si opponga, il giudice statuisce sull'obbligo di edizione mediante decreto (“decisione di edizione”: art. 213a CPC). Contro tale decreto il terzo può insorgere con appello, sempre che la causa sia appellabile (Rep. 1991 pag. 479 consid. a). Se la causa non è appellabile, il terzo non parrebbe disporre di rimedi giuridici, almeno sul piano cantonale (il ricorso per cassazione sembrerebbe esperibile solo contro sentenze finali di merito: cfr. Rep. 1999 pag. 244 n. 72).
3. Nella fattispecie il Pretore ha creduto con ogni evidenza che la AP 1 fosse disposta all'edizione, verosimilmente perché nelle cause di divorzio gli istituti di credito sogliono ottemperare alle richieste d'informazione fondate sull'art. 170 cpv. 2 CC. Di conseguenza egli ha fissato alla banca un termine entro cui fornire direttamente al Tribunale distrettuale Moesa le informazioni richieste. Certo, mal si intravede come egli abbia potuto designare il suo atto alla stregua di un “decreto”, i provvedimenti che disciplinano il procedimento – comprese le assegnazioni di termine – costituendo semplici ordinanze (art. 94 prima frase CPC). Sta di fatto che il “decreto” impugnato non è sicuramente una “decisione di edizione” nel senso dell'art. 213a CPC. A prescindere dal fatto ch'esso non è stato nemmeno comunicato alle parti, l'ordine non è corredato della benché minima sanzione in caso di inosservanza. Non si vede quindi come potrebbe configurare una “decisione di edizione”, la quale contiene per legge la comminatoria dell'art. 292 CP (art. 213 CPC). L'atto in questione è e rimane pertanto una mera ordinanza, che come tale non può essere appellata (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che in concreto l'appello della AP 1 va dichiarato irricevibile.
4. Il terzo che, senza consentire all'edizione, si vede fissare il termine dell'art. 213a CPC per produrre quanto richiesto non è leso per ciò solo nei suoi diritti. Qualora non intenda conformarsi all'ordine, è sufficiente che comunichi al giudice la propria opposizione, illustrandone i motivi (analogamente al terzo che, vistosi assegnare il termine per formulare osservazioni giusta l'art. 211 cpv. 3 seconda frase CPC, comunica di non aderire all'edizione). Sulla fondatezza di tale resistenza il giudice decide poi con decreto (“decisione di edizione”: art. 213a CPC), provvisto di comminatoria penale nel caso in cui respinga l'opposizione. Ciò premesso, nulla osta a che l'appello della AP 1 sia trattato come opposizione all'edizione e trasmesso come tale al Pretore per competenza (art. 126 CPC). Su di esso il Pretore statuirà – come detto – mediante formale decreto (“decisione di edizione”).
5. Si ricordi ad ogni buon conto che – per lo meno nel diritto ticinese – il terzo opponente non può contestare i presupposti dell'edizione. Egli non può, in altri termini, far valere diritti che spettano solo all'attore o al convenuto, sostituendosi a loro (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 211). Può solo difendere i suoi propri interessi giuridicamente protetti, invocando – ad esempio – l'intervenuta prescrizione dell'art. 962 CO o il pericolo di esporsi a un danno, rispettivamente di incorrere in sanzioni per la divulgazione dei documenti. Trattandosi di informazioni scritte, valgono per analogia i medesimi principi. Si aggiunga inoltre che il terzo, ove sia una banca, non può valersi del segreto previsto dall'art. 47 LBCR se è chiamato a fornire informazioni giusta l'art. 170 cpv. 2 CC (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 28 ad art. 170 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 46 ad art. 170 CC con richiamo a Stettler/Germani, Droit civil III, 2ª edizione, pag. 168 n. 245; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 3 al § 160; Leuch/Marbach/ Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5ª edizione, n. 2a ad art. 246).
Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare all'appellante, poi, al momento di formulare osservazioni a una domanda di edizione (art. 211 cpv. 3 seconda frase CPC) una banca può chiedere al giudice di essere abilitata a togliere dai documenti i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa o di essere autorizzata a selezionare determinate informazioni o di essere ammessa a produrre i documenti in estratto (sentenza inc. 11.2005.144 del 28 novembre 2005, consid. 5). Al momento di ricevere i documenti, infine, il giudice può ancora – d'ufficio – togliere i nomi di persone fisiche o giuridiche non coinvolte, selezionare determinate informazioni o acquisire i documenti in estratto (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 24 ad art. 170 CC con rinvio; Aepli, Zur Auskunftspflicht der Bank nach Art. 170 Abs. 2 ZGB in: Familie und Recht/Famille et Droit, Festgabe/Mélanges Bernhard Schnyder, Friburgo 1995, pag. 8). Tale “doppio filtro” permette di contemperare adeguatamente gli interessi del coniuge istante, quelli del coniuge convenuto, quelli di persone estranee alla lite e – per quanto riguarda l'istituto di credito – il segreto bancario (Stanislas, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in: SJ 121/1999 II 436 con riferimenti). Nulla impedisce di applicare gli stessi criteri trattandosi di rilasciare informazioni scritte al giudice del merito o di una rogatoria intercantonale.
6. L'emanazione del presente giudizio rende la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto. Quanto agli oneri processuali, essi seguirebbero la soccombenza dell'appellante, il cui rimedio giuridico si rivela improponibile. Dato nondimeno che la banca può essere stata indotta a piatire in buona fede dall'erronea designazione dell'atto impugnato (“decreto”), si rinuncia equitativamente al prelievo di tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). L'inammissibilità dell'appello esclude altresì l'attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato come rimedio giuridico, l'appello è irricevibile.
2. Trattato come opposizione alla domanda di edizione, l'appello è trasmesso al Pretore perché statuisca con decreto nel senso dei considerandi.
3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione:
– ; – ; – ).
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Tribunale distrettuale Moesa, Roveredo (GR).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria