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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.03.2008 11.2006.104

5 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,177 parole·~16 min·2

Riassunto

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.104

Lugano 5 marzo 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 31.2006 – R.68/73.2006 (protezione del figlio: privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1, , , e  AP 2, ora in  (già patrocinati dall'avv.,)  

alla  

Commissione tutoria regionale 8,; riguardo alle figlie S__________ (1998) e So__________ (2001);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.   Se devono essere accolti l'appello e il ricorso del 27 settembre 2006 presentati da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 18 settembre 2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai rimedi giuridici;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Dal matrimonio tra AP 2 e AP 1 (entram­bi del 1974) sono nate S__________, il 13 aprile 1998, e So__________, il 24 gennaio 2001. I coniugi si sono separati di fatto nel settembre del 2004 e le ragazze vivono con la madre. In seguito a segnalazioni dell'ispettore scolastico e a numerose assenze di S__________ dalla scuola, con decisione del 9 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale 8 ha affidato al Servizio sociale di __________ e all'Unità d'intervento regionale di __________ un'indagine socio-ambien­tale urgente sul nucleo familiare di AP 1 e AP 2. Il 20 febbraio 2006 questi ultimi sono insorti all'autorità di vigilanza, chieden­do l'annullamento della decisione. Statuendo il 28 febbraio 2006, l'autorità ha constatato che i coniugi non prospettavano alcun danno irreparabile in esito alla decisione impugnata e ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tasse né spese. Un appello presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione appena citata è stato respinto da questa Camera con sentenza del 10 aprile 2006 (inc. 11.2006.32).

                                  B.   Con decisione del 22 giugno 2006, emanata senza contraddittorio, la Commissione tutoria regionale ha privato provvisoriamente AP 1 e AP 2 della custodia parentale, ha collocato S__________ e So__________ nel Centro di pronta accoglienza e osservazione (__________) di __________, ha incaricato la dott. __________ di eseguire una valutazione dei nuclei ambientali in cui vivevano i genitori e ha sospeso i diritti di visita di questi ultimi. Statuendo dopo contraddittorio l'11 agosto 2006 sulla sospensione delle relazioni personali e il 22 agosto 2006 sulla privazione della custodia parentale, l'autorità tutoria ha confermato entrambi i provvedimenti, disponendo tra l'altro il collocamento delle ragazze all'Istituto __________ di __________. Il 18 agosto e il 4 settembre 2006 AP 1 e AP 2 sono insorti all'Autorità di vigilanza contro le predette decisioni provvisionali. Statuendo con giudizio unico del 18 settembre 2006, l'Autorità di vigilanza ha respinto i ricorsi, invitando la Commissione tutoria regionale a valutare un eventuale ripristino delle relazioni personali. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 e AP 2 è stata respinta.

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 27 settembre 2006 nel quale chiedono, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare il giudizio impugnato nel senso di reintegrarli nelle loro relazioni personali con le figlie, di annullare la privazione provvisionale della custodia parentale, di revocare il collocamento delle figlie in istituto e di ammetterli al beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza, come pure in appello. Il 4 ottobre 2006 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto, l'appello avendo tale prerogativa per legge. Invitata a presentare osservazioni, la Commissione tutoria regionale ha dichiarato il 12 ottobre 2006 di rimettersi “a quanto emerge dagli atti”.

                                         Nel frattempo, il 6 ottobre 2006, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato la propria decisione immediatamente esecutiva. Contro quest'ultima decisione AP 1 e AP 2 hanno introdotto un “appello con domanda di effetto sospensivo” volto a ottenere la restituzione dell'effetto sospensivo all'appello del 27 settembre 2006. Con decreto dell'11 ottobre 2006 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta, dichiarando che qualora la Commissione tutoria regionale non avesse emanato una decisione finale entro il 30 novembre 2006 egli avrebbe potuto restituire all'appello effetto sospensivo.

                                  D.   Con decisione del 28 novembre 2006 la Commissione tutoria regionale ha infine privato AP 1 e AP 2 della custodia parentale, ha collocato le figlie in internato nell'Istituto __________, ha sospeso i diritti di visita dei genitori e ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ di verificare la possibilità di un affidamento familiare. Un ricorso presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione appena citata è stato respinto il 26 gennaio 2007 dall'Autorità di vigilanza.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello in materia di privazione della custodia parentale

                                   1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella

                                         ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame era dunque ricevibile.

                                   2.   Con decisione del 27 gennaio 2007, passata in giudicato, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso di AP 1 e AP 2 contro la privazione definitiva della custodia parentale, così come sulla sospensione definitiva dei diritti di visita. Ciò posto, il problema di sapere se gli analoghi provvedimenti cautelari siano stati adottati a ragione o a torto è ormai un quesito senza portata pratica. L'appello pendente in materia cautelare va quindi dichiarato privo d'interesse giuridico e la procedura stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

                                   3.   Rimane da giudicare sugli oneri processuali e le ripetibili inerenti al decreto di stralcio. A tal fine giova ricordare che ove un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica, per analogia, l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Ciò significa che il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorrerebbe valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello in materia cautelare se non fosse intervenuta la decisione definitiva sulla privazione della custodia parentale. All'atto pratico tale apprezzamento si esaurirebbe nondimeno in un esercizio fine a sé stesso per le ragioni che seguono.

                                         a)   Quanto agli oneri processuali, le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a non prelevarne. Nell'ipotesi in cui l'appello fosse stato accolto, in effetti, gli appellanti sarebbero andati esenti da costi. Se invece l'appello fosse stato respinto, la tassa di giustizia (ridotta, la causa terminando in questa sede senza sentenza: art. 21 LTG per analogia) e le spese sarebbero state loro addebitate, ma per le difficoltà eco­nomiche in cui essi versano sarebbe verosimilmente apparso opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si sarebbe risolto con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC). Riguardo alla tassa di giustizia e alle spese dell'attuale giudizio non giova indagare oltre, pertanto, su quel che sarebbe stato il presumibile esito dell'appello.

                                         b)   In materia di ripetibili la situazione è relativamente diversa, nel senso che con l'appello gli interessati rivendicavano l'assegnazione di un'adeguata indennità. Solo chi postula a torto la reiezione di un ricorso può tuttavia essere condannato a corrispondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). Nella fattispecie la Commissione tutoria si è limitata a rimettersi, nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2006, “a quanto emerge dagli atti”. Comunque sia, non può quindi definirsi soccombente (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC). Una volta ancora non soccorre interrogarsi oltre, di conseguenza, sul verosimile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto senza oggetto.

                                   4.   Gli appellanti sollecitano il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede, adducendo di essere al beneficio di prestazioni assistenziali. Il che potrà anche essere vero, ma poco sussidia. Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale: decade pertanto ogni qual volta un richiedente venga meno come parte al processo, sia ch'egli desista dalla lite o acquiesca, sia che la causa diventi senza oggetto o senza interesse giuridico oppure si estingua in seguito a perenzione processuale. Se al momento in cui il litigio diventa caduco, in altri termini, l'interessato non ha ancora ottenuto – come nella fattispecie – il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza).

                                         Si aggiunga che, seppure non ci si volesse attenere rigorosamente alla giurisprudenza testé citata, gli appellanti non avrebbero potuto contare in alcun caso sull'assistenza giudiziaria. Quest'ultimo beneficio presuppone – cumulativamente – che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag), che non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). In concreto, si ammettesse pure l'indigenza degli appellanti e il fatto che, sforniti di cognizioni giuridiche, i coniugi non potessero procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) né rinunciare ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag), rimarrebbe da valutare sommariamente la probabilità di esito dell'appello. E una causa denota probabilità di buon esito solo quando le possibilità di vittoria sembrano superiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3).

                                         a)   I ricorrenti censuravano – in sintesi – l'insufficiente motivazione della decisione impugnata (con relativa violazione del diritto di essere sentiti), la disattenzione del principio di proporzionalità (una misura meno incisiva potendo senz'altro entrare in linea di conto) e la prevenzione della Commissione tutoria regionale nei loro confronti.

                                         b)   In realtà, contrariamente a quanto sostenevano gli appellanti, la decisione impugnata rispettava le esigenze minime di motivazione per un giudizio di verosimiglianza come quello sommario che presiedeva l'emanazione di misure provvisionali. L'Autorità di vigilanza non si limitava a considerazioni generiche o ad apprezzamenti d'insieme, ma enunciava le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essa rilevava, in particolare, che già nel giugno del 2006 era stato segnalato un preoccupante isolamento delle figlie dalla realtà e la mancata collaborazione – se non un vero ostruzionismo – da parte della madre. Soggiungeva altresì che il disagio delle bambine si evinceva anche dai rapporti allestiti dal Centro __________ e dal Servizio medico-psico­logico, le ragazze manifestando capacità relazionali e comportamenti disturbati in seguito a una grave situazione di incuria. L'Autorità di vigilanza ricordava dipoi che dai primi accertamenti della dott. __________ emergeva una situazione di grave isolamento e di interazioni familiari perverse, con grave abuso psicologico che permeava l'esistenza delle ragazze (decisione impugnata, pag. 5). Tali motivazione consentivano di capire quali fossero le ragioni sottese alla temporanea privazione della custodia parentale. Su questo punto l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto.

                                         c)   Quanto alla proporzionalità del provvedimento, le misure previste dagli art. 307 segg. CC sono informate al bene del figlio e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 307 CC). Nella scelta della misura appropriata al singolo caso l'autorità deve attenersi però ai principi di sussidiarietà, complemen­tarità e proporzionalità (Breitschmid op. cit., n. 6 a 8 ad art. 307 CC). Nel caso specifico, come detto, il bene delle figlie appariva a rischio, sicché a ragione l'autorità tutoria era intervenuta. Per di più, gli appellanti dimenticavano che gli indizi raccolti dall'autorità tutoria, accertati dai vari rapporti, denotavano non solo insufficienze educative, ma anche incapaci­tà genitoriali. Certo, essi contestavano tali rapporti accusando di scarsa professionalità tutti coloro che si stavano occupando delle figlie, ma ciò non faceva altro che indiziare ancor più la loro incapacità genitoriale, compresa quella di valutare il pericolo cui era esposto il bene delle figlie. E per evitare che la situazione potesse degradare in fenome­ni di disadattamento sociale, l'unico modo era quello di trasferire queste ultime in un ambiente protetto. La privazione cautelare della custodia parentale era quindi dolorosa, ma appariva necessaria. A un esame sommario, anche su questo punto l'appello sarebbe stato verosimilmente destinato all'insuccesso.

                                         d)   Circa l'asserita prevenzione della Commissione tutoria regionale, è vero che questa non aveva formulato alcuna prognosi sul rientro delle figlie dai genitori, ma dedurre da ciò che essa avesse già anticipato il giudizio finale era nondimeno affrettato. Che poi la Commissione tutoria abbia espresso “qualche dubbio” sulle capacità genitoriali ancora non significa ch'essa fosse prevenuta. Fosse vero il contrario, nessuna autorità potrebbe procedere a verifiche o accertamenti, giacché il solo fatto di nutrire un dubbio tradirebbe prevenzione. Per il resto i rimproveri mossi all'autorità tutoria erano successivi alle decisioni impugnate, sicché non potevano sostanziare prevenzione, tendenziosità o partito preso. In condizioni del genere il buon esito di un ricorso inteso a vedersi reintegrare nella custodia parentale poteva essere solo illusorio.

                                         e)   Per quel che riguarda la sospensione temporanea del diritto di visita, reintegrando i genitori nella custodia parentale, la questione sarebbe diventata senza oggetto. Ad ogni buon conto, le relazioni personali devono orientarsi esclusivamente all'interesse del figlio, unico bene da tutelare (Schwenzer in: Basler Kommentar, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi rinvii; cfr. anche DTF 123 III 451 consid. 3b con riferimento). In concerto al bene delle figlie gli appellanti non alludevano, né un cenno riservano ai motivi per cui la soppressione delle visite avrebbe potuto ledere in qualche modo l'interesse delle ragazze. Gli appellanti neppure si esprimevano sul rapporto redatto dal __________ il 2 agosto 2006, secondo cui “rispetto alle relazioni con i genitori riteniamo che le bambine vadano tutelate il meglio possibile. Per quanto attualmente oggettivabile sia sulla trascuratezza che sull'inadeguatezza genitoriale, sia sulle modalità di collaborazione manifestate, sia per il quadro psicologico dei singoli e quello familiare e dinamico che emerge, non riteniamo siano date le condizioni per uscire da un'ambiguità che risulterebbe dannosa e oltremodo confusiva per le minori”. In proposito l'appello si sarebbe rivelato una volta ancora, pertanto, destinato all'insuccesso. E difettando la probabilità di esito favorevole, non si sarebbe giustificato di accordare il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinanzi a questa Camera.

                                   II.   Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza

                                   5.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). La caducità dell'appello non comporta quella del ricorso in materia di assistenza giudiziaria, sul quale occorre dunque statuire.

                                   6.   Nella fattispecie l'autorità di vigilanza ha rifiutato ai richiedenti il beneficio dell'assistenza giudiziaria, rimproverando loro – da un lato – di non avere “prodotto documentazione alcuna a comprova dell'asserito stato di indigenza” e definendo il loro ricorso – dall'altro – sprovvisto sin dall'inizio di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). I ricorrenti affermano che rigettare la loro richiesta solo per la mancanza di documentazione a conforto trascende in un formalismo eccessivo. Quanto al fondamento del ricorso, essi sostengono che la conclusione dell'Autorità di vigilanza è arbitraria.

                                   7.   Intanto è appena il caso di rilevare che il ricorso del 18 agosto 2006 contro la sospensione temporanea dei diritti di visita non conteneva alcuna richiesta di assistenza giudiziaria. Solo in quello del 4 settembre 2006 contro la privazione provvisoria della custodia parentale gli appellanti hanno postulato tale beneficio.

                                         Ora, per quel che riguarda l'indigenza, spettava ai richiedenti allegare all'istanza del 4 settembre 2006 la documentazione necessaria (DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). L'autorità può invitare il richiedente a integrare atti incompleti, ma non le incombe di richiamare ai suoi obblighi un richiedente che ometta di produrre il benché minimo giustificativo. Sia come sia, si ammettesse pure l'indigenza dei richiedenti (art. 3 cpv. 1 Lag), alla luce di quanto si è illustrato (consid. 4) il ricorso all'Autorità di vigilanza non

                                         aveva alcuna possibilità di successo. A ragione tale Autorità ha rifiutato perciò il beneficio richiesto.

                                   8.   La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag), ciò che non si ravvisa in concreto. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, ove appena si consideri che il ricorso in questa sede appariva privo di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

                                  III.   Sui rimedi giuridici sul piano federale

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv, 2 lett. b. n. 7 LTF). Riguardo all'assistenza giudiziaria l'impugnabilità dell'odierna sentenza, d'in­dole incidentale, segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto.

                                   4.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   5.   La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai due rimedi giuridici presentati davanti a questa Camera è respinta.

                                   6.   Intimazione a:

; ,;.

                                         Comunicazione a:

                                     – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                     – avv., (dispositivi n. 3 e 5).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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