Incarto n. 11.2005.92
Lugano 7 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.95 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 febbraio 2003 da
AO 1 (patrocinata dall' RA 2) in sostituzione processuale delle figlie V__________ (1987) e C__________ __________ (1988)
contro
AP 1 (patrocinato dall' RA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 luglio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 giugno 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22 gennaio 1993, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1959) e AO 1 (1957), omologando una convenzione che prevedeva l'affidamento delle figlie V__________ (nata il 27 aprile 1987) e C__________ (nata il 6 giugno 1988) alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 600.– mensili per ciascuna di loro (compresi gli assegni familiari) “fino al raggiungimento della maggiore età, rispettivamente fino a indipendenza economica”.
B. AO 1 è madre anche di T__________, avuta nel 1981 da una sua precedente relazione. Il 23 luglio 1993 essa si è risposata con __________ __________ e dal 1997 lavora a tempo parziale (25%) per la __________ di __________, attiva nel settore della vendita e manutenzione di impianti di riscaldamento, ditta della quale presiede il consiglio di amministrazione. AP 1 si è risposato il 12 ottobre 2002 con __________ __________ (1969), dalla quale ha avuto un figlio (F__________, nato il 4 maggio 1996), e dal 2003 è ispettore sinistri alle dipendenze della __________.
C. Il 5 febbraio 2003 AO 1 ha promosso causa contro AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l'aumento a fr. 1200.– mensili del contributo alimentare per ogni figlia (compresi agli assegni familiari), la partecipazione del convenuto nella misura di tre quarti alle spese straordinarie per le figlie e una provvigione ad litem di fr. 2500.–. Identica richiesta essa ha formulato in via provvisionale, chiedendo inoltre che il convenuto fosse tenuto a versare fr. 820.– come partecipazione alle spese straordinarie per l'anno 2002. All'udienza del 17 marzo 2003, indetta per la discussione cautelare e di merito, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 7 dicembre 2004 l'istante ha ribadito le sue richieste, salvo ridurre la richiesta di contributo a fr. 1000.– mensili per ciascuna figlia. Il convenuto si è confermato nelle sue posizioni.
D. Statuendo il 23 giugno 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha fissato il contributo di mantenimento per ciascuna figlia a fr. 800.– mensili indicizzati (oltre agli assegni familiari, percepiti direttamente dalla madre) dal febbraio del 2003 “fino al raggiungimento della loro maggiore età, rispettivamente fino a indipendenza economica”. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 5 luglio 2005 per ottenere che l'istanza sia interamente respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 17 agosto 2005 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla vecchia legge, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. in fine CC). Come ha rilevato il Pretore, trattandosi di modificare una tale sentenza in materia di contributi alimentari per figli minorenni, si applicano le disposizioni sugli effetti della filiazione (l'art. 134 cpv. 2 CC rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). La procedura è quella degli art. 425 segg. CPC, governata dal principio inquisitorio illimitato (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 e 20 alle osservazioni generali agli art. 276–293 CC), nella quale il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto). La sentenza del Pretore è appellabile entro dieci giorni a norma dell'art. 428 CPC.
2. La modifica di una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per figli minorenni può essere chiesta, oltre che dal debitore, dal figlio o anche dal genitore detentore della custodia (art. 289 cpv. 1 CC; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 60 ad art. 286 CC). Quest'ultimo, tuttavia, agisce come sostituto processuale del figlio minorenne (Hegnauer, op. cit., n. 56 ad art. 286 CC). Wullschleger sosteneva il medesimo punto di vista (Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 ad art. 286), ma ha poi cambiato idea, affermando che parti all'azione di modifica sul solo contributo alimentare per figli minorenni sono i genitori (FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC). Tale inversione di tendenza non appare confortata da alcuna motivazione. Non è il caso dunque che questa Camera torni sulla propria giurisprudenza (RtiD II-2004 pag. 602 consid. 2). Ciò posto, con le precisazioni anzidette la legittimazione attiva di AO 1 può reputarsi data.
3. Premesso che il contributo di mantenimento per un figlio minorenne può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione durevolmente diversa, in concreto il Pretore ha accertato che al momento in cui era stata sottoscritta la convenzione di divorzio (ottobre del 1992) il convenuto guadagnava fr. 5800.– lordi mensili, più fr. 470.– per indennità di trasferta, fr. 100.– per spese e fr. 380.– mensili per assegni familiari, mentre il suo fabbisogno minimo ammontava a fr. 4400.– mensili. Al momento del divorzio (gennaio del 1993) egli percepiva fr. 6300.– lordi tredici volte l'anno, oltre alle indennità testé citate, agli assegni familiari, a una gratifica annua di fr. 1560.– e a un premio fedeltà di fr. 690.– annui. Quanto alla situazione del convenuto alla litispendenza dell'azione di modifica (febbraio del 2003), il primo giudice ha appurato entrate per fr. 8503.– lordi mensili, senza gli assegni familiari riscossi direttamente dalla madre, a fronte di un fabbisogno minimo di 4530.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 1200.–, spese accessorie fr. 328.90, premio della cassa malati fr. 229.–, imposte fr. 505.50, assicurazione RC dell'automobile fr. 105.30, imposta di circolazione fr. 50.75, leasing dell'autovettura fr. 450.–, assicurazione dello stabile fr. 49.20, assicurazione dell'economia domestica fr. 20.10, assicurazione RC fr. 9.10, assicurazione sulla vita fr. 482.–). Constatato poi che nel 2002 il convenuto aveva guadagnato fr. 9100.– lordi mensili e nel 2001 fr. 8812.– lordi mensili, il Pretore ha escluso che l'aumento di stipendio fosse dovuto solo all'adeguamento al carovita. In tali circostanze egli ha ritenuto che, pur tenendo conto degli obblighi finanziari nei confronti del figlio nato dal nuovo matrimonio, il convenuto sia in grado di contribuire al sostentamento delle figlie versando fr. 800.– mensili per ognuna di esse (assegni familiari a parte).
4. I requisiti che giustificano una modifica del contributo per figli minorenni sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Al riguardo basti rammentare che la modifica è giustificata indipendentemente dalla prevedibilità del cambiamento (DTF 128 III 310 consid. 5b, 120 II 292 consid. 4b, 178 consid. 3a; Hegnauer, op. cit., n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). Nella sua entità il contributo va poi commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla sostanza e ai redditi del minorenne, senza trascurare le eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 CC). Esso non può eccedere in ogni modo la disponibilità del debitore, il quale non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).
5. L'appellante contesta che dalla pronuncia del divorzio fatti imprevedibili abbiano provocato un aumento del fabbisogno in denaro delle figlie, le quali a suo avviso hanno condotto una vita normale e non hanno scelto un percorso scolastico fuori norma, mentre le condizioni di salute della figlia minore erano già note alle parti. Così argomentando, tuttavia, l'appellante disconosce che le circostanze suscettibili di giustificare una modifica del contributo di mantenimento non si riconducono solo alle condizioni del figlio, ma anche a quelle del genitore (Hegnauer, op. cit., n. 75 ad art. 286 CC). In concreto poco importa quindi che la situazione delle figlie non sia mutata apprezzabilmente. Importa che, rispetto al momento del divorzio, si sia modificata in modo rilevante e duraturo la situazione economica del convenuto. Quanto al fatto poi che egli abbia condotto una vita normale e che la sua situazione finanziaria non sia cambiata in maniera imprevedibile, tale criterio non è – come detto (sopra, consid. 3) – pertinente sotto il profilo dell'art. 286 cpv. 2.
6. L'appellante non contesta il suo reddito accertato dal Pretore in fr. 7340.40 mensili netti, ma rimprovera al primo giudice di non avere vagliato l'intera sua situazione finanziaria, né quella della controparte. Giova esaminare quindi i maggiori oneri da lui fatti valere.
a) Il convenuto afferma di dover sopportare, a causa della sua professione, costi per vestiti e pranzi fuori casa. Ci si potrebbe domandare anzitutto se tali pretese, avanzate per la prima volta in appello, siano ricevibili. Comunque sia, in caso di contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; recentemente: I CCA, sentenza 11.2005.136 del 21 dicembre 2005, consid. 7). In concreto l'appellante non indica neppure per ordine di grandezza a quanto ammonterebbero tali spese. In proposito l'appello si rivela dunque, già di primo acchito, irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Quanto al principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (sopra, consid. 1), esso non esonera il genitore dal rispettare le norme di procedura. L'appellante non può pertanto valersene.
b) L'appellante si duole che il Pretore non abbia incluso nel suo fabbisogno minimo l'ammortamento ipotecario di fr. 166.– mensili relativo all'abitazione da lui acquistata dopo il divorzio. L'ammortamento ipotecario non è tuttavia un costo dell'alloggio, come sembra credere l'appellante, bensì un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF 127 III 292 in alto; da ultimo: I CCA sentenza 11.2003.156 del 5 maggio 2006, consid. 5c). E siccome il fabbisogno in denaro delle figlie risulta parzialmente scoperto, a ragione il Pretore ha espunto tale posta dal fabbisogno minimo del debitore.
c) L'appellante sostiene che il primo giudice ha trascurato il suo maggior onere fiscale “causato dalle aliquote progressive”. L'argomentazione cade nel vuoto già per il fatto che il Pretore ha riconosciuto l'importo esposto dal convenuto medesimo (fr. 505.50 mensili: doc. 1). Per di più, l'appellante non indica a quanto ascenderebbe il preteso aggravio fiscale, ciò che renderebbe una volta ancora l'argomentazione inammissibile (sopra, consid. a).
d) Quanto al leasing dell'autovettura contratto in pendenza di causa, ammesso dal primo giudice fino a concorrenza di fr. 450.– mensili, l'appellante rivendica l'intero onere di fr. 742.15 mensili, che definisce non è eccessivo e necessario per l'esercizio della sua professione. Ora, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che la quota mensile di un leasing va riconosciuta fino al termine del contratto, sempre che il coniuge (o l'ex coniuge) non abbia modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il mezzo non risulti inutilmente dispendioso (I CCA, sentenza 11.2004.100 del 29 giugno 2005, consid. 7c con riferimenti). In concreto si evince che l'interessato ha firmato, un mese dopo essere stato convenuto in giudizio, un contratto di leasing per una Lancia __________, che gli costa fr. 742.10 mensili (doc. 1, foglio 10). Tale canone appare eccessivo, le figlie ritrovandosi con il fabbisogno in denaro parzialmente scoperto. E la circostanza non poteva sfuggire al convenuto, contro cui già pendeva l'azione di modifica. Egli avrebbe dovuto quindi accomodarsi di un'automobile più economica o di un buon veicolo d'occasione. Nelle contingenze del caso, non gli si può riconoscere più di quanto ha stabilito il primo giudice.
e) Il convenuto lamenta altresì che nella fattispecie sia stato ignorato il figlio F__________, nato dal suo secondo matrimonio. La censura è infondata. Il Pretore ha limitato l'aumento del contributo in favore di V__________ e C__________ tenendo conto anche degli obblighi finanziari nei confronti del terzo figlio (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Si ricordi poi che verso un padre comune tutti i figli hanno diritto a un identico livello di vita e a contributi alimentari proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). Con un reddito netto di fr. 7340.40 mensili (doc. 2.1 e 2.2) e un fabbisogno minimo di fr. 4530.–, l'interessato conserva, una volta dedotto il contributo alimentare di fr. 800.– mensili per ogni figlia, una disponibilità di circa fr. 1200.– mensili con cui può sussidiare il mantenimento di F__________. Non si ravvisa quindi alcuna disparità di trattamento tra i figli minorenni.
f) Quanto al fatto che l'appellante sia in procinto di divorziare dalla seconda moglie, allo stato attuale delle cose l'asserzione rimane tale. Del resto, nella misura in cui dovrà far fronte a un aumento dei costi per crearsi un'economia domestica propria, il convenuto potrà sempre instare – a sua volta – per una modifica del contributo in favore delle figlie.
7. Per quel che attiene alla situazione delle figlie, l'appellante assevera che il Pretore ha disconosciuto il guadagno conseguito da C__________ (fr. 400.– mensili fino al 31 agosto 2005 e fr. 500.– in seguito) e da V__________ (fr. 680.– mensili dal 1° settembre 2005). Le argomentazioni sono ricevibili, ancorché nuove (FamPra.ch 2003 pag. 435 consid. 2), ma sono contestate e non trovano riscontro agli atti. Sia come sia, per giurisprudenza costante l'eventuale provento che il figlio minorenne ritrae dal proprio lavoro non è integralmente posto in deduzione dal contributo alimentare. Salvo casi di particolare ristrettezza familiare, l'equo contributo per il proprio mantenimento ammonta al massimo a un terzo del guadagno (RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6). Visto in che misura il fabbisogno in denaro delle figlie (fr. 1790.– mensili, come tale indiscusso) rimane scoperto nel caso in esame, anche imputando alle figlie un terzo del reddito proprio l'appellante non trarrebbe dunque alcun beneficio.
8. Al Pretore l'appellante fa carico inoltre di non avere considerato che AO 1 lavora solo al 25%, guadagnando solo fr. 1200.– netti mensili, mentre potrebbe aumentare il suo grado d'occupazione almeno al 50%. In realtà l'appellante dimentica che, seppure raddoppiasse la sua capacità lucrativa, con un reddito di fr. 2400.– netti mensili l'interessata sarebbe in grado tutt'al più di sopperire a sé medesima. Per di più, già nella situazione attuale essa deve sovvenire a circa la metà del fabbisogno in denaro delle figlie, non coperto dai contributi alimentari. E quand'anche l'istante lavorasse a tempo pieno, il miglioramento della sua situazione andrebbe anzitutto in favore dei figli il cui fabbisogno non risulta interamente coperto dai contributi (sentenza del Tribunale federale 5C.27/2004 del 30 aprile 2004, consid. 4.2 con rimando a DTF 108 II 83; I CCA, sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 9). L'asserto dell'appellante manca perciò di qualsiasi consistenza.
9. L'appellante chiede infine di togliere dal dispositivo della sentenza la locuzione “rispettivamente fino all'indipendenza economica [delle figlie]”, sia perché l'obbligo contributivo nei loro confronti decade con la maggiore età, sia perché tale espressione è troppo vaga e può essere fonte di litigio. Sta di fatto però che già la convenzione di divorzio prevedeva l'obbligo di mantenimento anche dopo la maggiore età delle figlie (doc. C, clausola n. 3). E davanti al Pretore il convenuto non ha sollecitato modifica di sorta. La domanda volta alla soppressione del contributo alimentare dopo la maggiore età delle figlie è dunque nuova. Non essendo fondata su fatti o mezzi nuovi (art. 138 cpv. 1 seconda frase CC), essa riesce di conseguenza irricevibile.
10. Se ne conclude che, in quanto proponibile, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria