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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.06.2007 11.2005.79

11 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,392 parole·~7 min·2

Riassunto

appello diventato senza interesse

Testo integrale

Incarto n. 11.2005.79

Lugano 11 giugno 2007/rgc        

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa IU.2004.366 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 18 ottobre 2004 da

 AO 1   (ora patrocinati dall'  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 1 ),

giudicando ora sulla sentenza (recte: decreto, rispettivamente ordinanza) del 27 maggio 2005 con cui il Segretario assessore ha respinto in luogo e vece del Pretore la mancanza di presupposti processuali eccepita dal convenuto;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte: decreto, rispettivamente ordinanza) emessa il 27 maggio 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con istanza del 18 ottobre 2004 AO 1, proprietari della particella n. 1553 RFD di __________, si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, lamentando l'eccessiva altezza di una siepe posta sulla contigua particella n. 994, appartenente a AP 1 (inc. IU.2004.366);

                                         che all'udienza del 4 aprile 2005 AP 1 ha proposto di dichiarare l'atto irricevibile, sostenendo di non capire se si trattasse di un'azione possessoria o petitoria, censurando la mancanza di precise domande, criticando l'omessa indicazione del valore litigioso e proponendo – comunque fosse – di respingere l'istanza nel merito; 

                                         che, statuendo il 27 maggio 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto le eccezioni, salvo assegnare agli istanti un termine di 30 giorni per indicare il valore litigioso;

                                         che la tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste per un terzo a carico degli istanti e per il resto a carico del convenuto, mentre l'attribuzione di ripetibili è stata rinviata al merito;

                                         che contro il giudizio appena citato AP 1 ha introdotto un appello del 10 giugno 2005 volto a ottenere l'annullamento del medesimo e il rinvio degli atti al primo giudice “per l'ulteriore corso della procedura nel senso dei considerandi”;

                                         che un parallelo ricorso per cassazione introdotto lo stesso giorno da AP 1 è stato dichiarato irricevibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello con sentenza dell'8 luglio 2005, un giudizio in materia di presupposti processuali non potendo essere impugnato con siffatto rimedio (inc. 16.2005.73);

                                         che nelle loro osservazioni del 24 agosto 2005 AO 1 concludono per il rigetto dell'appello;

                                         che nel frattempo, preso atto del valore litigioso indicato dagli istanti (superiore a fr. 8000.–), con ordinanza del 14 giugno 2005 il Segretario assessore ha assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni, prorogato il 12 agosto 2005, per ripresentare l'atto introduttivo della causa nelle forme della petizione;

                                         che il 24 agosto 2005 AO 1 hanno inoltrato una petizione con cui hanno chiesto al Pretore di condannare AP 1 a potare la siepe a confine fino all'altezza di 2.50 m (inc. OA.2005.596);

                                         che con decreto del 4 ottobre 2005 il Segretario assessore, preso atto della petizione, ha stralciato dai ruoli la causa promossa il 18 ottobre 2004, ha posto le spese di fr. 90.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e ha obbligato il convenuto a rifondere alle controparti fr. 50.– di indennità;

                                         che nelle circostanze descritte rimane da giudicare l'appello pendente;

e considerando

in diritto:                        che, come si è appena spiegato, in pendenza di appello la causa inc. IU.2004.366 è stata stralciata dai ruoli, sicché il ricorso è divenuto senza interesse giuridico;

                                         che la procedura di appello va quindi, a sua volta, stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);

                                         che qualora una causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per analogia, in ma­teria di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale (I CCA, sentenze inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996, consid. 6; inc. 36/93 del 1° giugno 1993, consid. 1 e 2; precetto menzionato anche in: Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351);

                                         che, di conseguenza, il tribunale sta­tui­sce al riguardo con motivazione sommaria, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”;

                                         che nella fattispecie occorre valutare sommariamente, in altri ter­mini, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la procedura di ricorso non andasse stralciata dai ruoli; 

                                         che, secondo l'appellante, nella fattispecie l'istanza disattendeva ele­mentari requisiti di forma, gli istanti avendo omesso di indicare addirittura le domande e il valore litigioso;

                                         che, così argomentando, egli si limita a ripetere quanto avrebbe dovuto fare il Segretario assessore nelle circostanze descritte, ma non spende una parola sulle motivazioni del giudizio impugnato;

                                         che in effetti, secondo il Segretario assessore, “le domande apparivano sufficientemente indicate e chiaramente desumibili dall'istanza laddove gli istanti chiedono il taglio della siepe lasciata crescere non all'altezza massima prevista dalla LAC ma all'altezza di 2.5 m, come per altro già richiesto in via bonale al convenuto”;

                                         che inoltre, sempre a parere del Segretario assessore, il rigetto dell'istanza in ordine per mancata formulazione della richiesta di giudizio sarebbe trascesa nel formalismo eccessivo, sia perché i litisconsorti procedevano senza l'ausilio di un patrocinatore, sia perché la domanda era chiaramente desumibile dal contenuto dell'istanza e dai documenti prodotti;

                                         che con tali motivazioni AP 1 non si confronta (anzi, le ignora), di modo che con ogni verosimiglianza l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

                                         che ciò avrebbe reso superfluo interpellare il primo giudice per sapere se all'appello fosse stato conferito effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), sui presupposti processuali il giudice statuendo mediante “decreto” (art. 100 cpv. 1 CPC);

                                         che per di più, nella misura in cui ha impartito agli istanti un termine entro cui precisare il valore litigioso, il Segretario assessore ha emanato un “provvedimento disciplinante il procedimento”, cioè un'ordinanza (art. 94 CPC);

                                         che le ordinanze sono inappellabili (art. 95 cpv. 1 CPC), onde la verosimile irricevibilità dell'appello anche sotto tale profilo;

                                         che in ultima analisi, non fosse stralciato dai ruoli, l'appello sarebbe verosimilmente stato dichiarato inammissibile per intero;

                                         che gli oneri processuali vanno pertanto addebitati al convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alle controparti, patrocinate da un legale, un'equa indennità per ripetibili;

                                         che la tassa di giustizia va in ogni caso ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 LTG per analogia);

                                         che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, il Segretario assessore avendolo determinato nel frattempo in fr. 9000.– (ordinanza del 12 agosto 2005);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 800.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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