Incarto n. 11.2005.65
Lugano 23 dicembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2004.947 (pubblicazione di contratto successorio) della Pretura di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 17 novembre 2004 dall'
AO 1
nella successione fu __________, nata __________ (1913), già in __________, deceduta a __________ il 18 ottobre 2004,
riguardante gli eredi legittimi AP 1 (patrocinato dagli PA 3 AO 2 (patrocinati dalle PA 1 ) AO 3 AO 4 e AO 6 ;
premesso che __________ è deceduta a __________ il 18 ottobre 2004;
ricordato che il notaio AO 1 ha introdotto il 17 novembre 2004 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza volta a pubblicare un estratto del contratto successorio stipulato il 21 dicembre 1998 dai coniugi AP 1 e __________;
rilevato che il Pretore supplente ha chiesto il 28 gennaio 2005 al notaio __________, comparso in luogo e vece del notaio AO 1, di pubblicare l'intero contratto e, visto il rifiuto opposto da quest'ultimo, ha annullato l'udienza;
rammentato che il notaio AO 1 ha confermato il
3 marzo 2005 di rifiutare la pubblicazione integrale del contratto;
visto che il Pretore supplente ha ribadito la propria decisione con ordinanza del 19 aprile 2005;
preso atto che contro tale ordinanza AP 1 ha presentato un appello del 29 aprile 2005, chiedendo di limitare la pubblicazione del contratto “alle disposizioni che riguardano la defunta signora __________”;
accertato che AO 5 e AO 2 hanno proposto il
3 giugno 2005 di respingere l'appello, mentre il notaio, come pure AO 3, AO 4 e AO 6 non hanno formulato osservazioni;
constatato che il 20 settembre 2005 AP 1 ha comunicato a questa Camera l'esistenza di trattative per definire amichevolmente il contenzioso;
appurato che con lettera del 21 dicembre 2005 le parti hanno comunicato congiuntamente alla Camera la loro volontà di vedere tolto l'appello dai ruoli “con spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate”;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va stralciata dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 1 CPC;
ritenuto che in materia di spese e ripetibili non v'è motivo di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente deciso;
precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, non solo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di AP 1, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – ; – ; – ; – , ; – , ; – , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria