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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2005 11.2005.41

29 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,198 parole·~6 min·5

Riassunto

Decreto di stralcio per desistenza: appello contro il dispositivo sulle ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 11.2005.41

Lugano 29 dicembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Lardelli ed Epiney Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.1004.1033 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 settembre 2004 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 marzo 2005 presentato

                                         da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso l'11 marzo 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.      Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1946) ed AO 1 (1943) si sono sposati a __________ il 19 febbraio 1973. Dal matrimonio sono nati Ma__________ (1975) e Mo__________ (1979), ora maggiorenni. Il 2 settembre 2004 AO 1 ha promosso un'istanza a protezione dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata e l'attribuzione dell'appartamento coniugale a __________.

                                  B.   All'udienza del 7 ottobre 2004, indetta per discutere le domande provvisionali e l'istanza a protezione dell'unione coniugale, AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere separati. Si è opposto invece all'assegnazione dell'alloggio alla moglie, chiedendone a sua volta l'attribuzione. Non essendovi altre prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, mantenendo le loro posizioni.

                                  C.   L'11 marzo 2005 AO 1 ha dichiarato di ritirare l'istanza. Statuendo quel medesimo giorno, il Pretore ne ha preso atto e ha stralciato la causa dai ruoli. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico dell'istante, compensa­te le ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 21 marzo 2005 nel quale chiede che gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili e che il decreto di stralcio sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 14 aprile 2005 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella misura in cui il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, il decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile, tranne in ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1; Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il primo giudice ha statuito sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere autoritativo e può essere impugnato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello, tempestivo, riguarda appunto la questione delle ripetibili in una causa appellabile. Nulla osta quindi al suo esame.

                                   2.   L'appellante censura il fatto che il primo giudice abbia compensato le ripetibili, mentre a suo dire la controparte andrebbe reputata soccombente, avendo desistito dall'istanza a protezione dell'unione coniugale. Compensando le ripetibili, il Pretore avreb­be manifestamente abusato del suo potere d'apprezzamento, per di più senza motivazione alcuna, e avrebbe emanato una decisione in contrasto con l'addebito della tassa di giustizia e delle spese, poste interamente a carico dell'istante.

                                         a)   Il ritiro di un'azione dopo la notifica al convenuto e senza l'ac­cordo di quest'ultimo equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC). In tal caso la tassa di giustizia e le spese vanno poste, per principio, a carico di chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese mas­simato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 77). L'art. 148 cpv. 2 CPC prevede nondimeno che, dandosi “giusti motivi”, il tribunale può procedere secon­do criteri equitatitivi (cfr. anche l'art. 77 cpv. 3 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con rinvio; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148; appendice 2000/2004, n. 70 ad art. 148). Nella determinazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce, comunque sia, di ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato con appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

                                         b)   Nel caso specifico all'udienza del 7 ottobre 2004 il convenuto aveva dichiarato di aderire alla richiesta di vivere separati. Si è opposto invece all'assegnazione dell'alloggio alla mo­glie, rivendicandone a sua volta l'attribuzione nel riassunto scritto prodotto all'udienza. Preso atto poi, mesi dopo, che AO 1 ritirava l'istanza a protezione dell'unione coniugale, l'11 marzo 2005 il Pretore ha tolto la procedura dai ruoli. Così facendo, egli ha stralciato anche la richiesta del convenuto volta a ottenere l'assegnazione dell'alloggio coniugale, ma l'appellante non se ne duole né pretende – per ipotesi – che il primo giudice debba ancora statuire al proposito. Ciò legittima la conclusione che, per finire, entrambe le parti abbiano inteso recedere dalla lite, rinunciando alle loro contrapposte domande, onde la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore.

                                               Certo, la moglie ha desistito non solo dalla divisata attribuzione dell'alloggio coniugale, ma anche dalla postulata autorizzazione a vivere separati. Senza cadere nell'eccesso o nell'abuso, tuttavia, il Pretore poteva considerare che – in definitiva – la questione della vita separata non aveva dato adito alla minima discussione in udienza e non influiva apprezzabilmen­te, dunque, sull'indennità per ripetibili spettante al convenuto. Nel diritto di famiglia poi, verificandosi reciproca sconfitta delle parti, il giudice può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso del già citato art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC).

                                         c)   È esatto che il Pretore non ha ragionato negli stessi termini in materia di oneri processuali, giacché ha posto la tassa di giustizia e le spese interamente a carico della moglie. Per quanto tale soluzione non appaia un esempio di coerenza, ad ogni modo, il convenuto non può lamentare scapito di sorta. Nel caso in cui il Pretore si fosse attenuto allo stesso criterio applicato in tema di ripetibili, ritenendo trascurabile la prospettata autorizzazione a vivere separati e giudicando di rilievo solo la contesa assegnazione dell'alloggio coniugale, il convenuto si sarebbe trovato invero a sopportare la metà dei costi. Invece il Pretore ha finanche sorvolato sul fatto che non solo la moglie, ma anche il convenuto desisteva dalla procedura. Su tal punto il dispositivo del decreto di stralcio si rivela addirittura favorevole al convenuto, il quale non può

                                               evidentemente prevalersi di ciò per uscire avvantaggiato due volte.

                                   3.   Se ne conclude che, privo di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1

                                         fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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