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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.2005 11.2005.38

29 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,605 parole·~33 min·3

Riassunto

Ripristino della custodia parentale dei genitori. Diritto di visita dei genitori e degli ex affilianti

Testo integrale

Incarto n. 11.2005.38

Lugano 29 settembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 125.1995/R.55.2004 e R.98.2004 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1    

alla  

Commissione tutoria regionale 7,  

                                         riguardo alla figlia S__________ (1991);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 7 marzo 2005 presentato da AP 1 contro le decisioni emesse il 14 e il 18 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 22 febbraio 1996 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha privato i coniugi AP 1 della custodia parentale sulla figlia S__________, nata il 3 settembre 1991, disponendo il collocamento di quest'ultima presso i coniugi __________ (a quel tempo a __________). Ha delegato inoltre al Servizio medico-psicologico di __________ un'inchiesta sulla situazione della bambina e sui suoi rapporti con i genitori. Il 26 giugno 1996 l'autorità tutoria ha poi nominato alla bambina un curatore (art. 308 cpv. 1 CC), conferendo l'incarico prima al dott. __________, poi a __________ e infine, il 10 giugno 1999, a PI 1, tutore ufficiale. Inoltre la Delegazione tutoria ha regolato a più riprese il diritto di visita dei genitori. Questa Camera ha avuto modo di statuire sulla della custodia parentale, sul collocamento e sulla disciplina delle relazioni personali fra genitori e figlia con sentenze del 20 maggio 1997 (inc. 11.1997.48), 22 marzo 2000 (inc. 11.1998.196) e 14 dicembre 2001 (inc. 11.2001.41). Un appello del 26 agosto 2003 sul diritto di visita dei genitori sarà trattato ancora con sentenza odierna (inc. 11.2003.109).

                                  B.   Il 22 giugno 2004 la Commissione tutoria regionale 7 ha revocato l'affidamento di S__________ ai coniugi __________, trasferitisi nella Svizzera orientale, ha confermato la privazione della custodia parentale e ha collocato S__________ in internato dal 9 agosto 2004 presso il foyer “__________” a __________ (con obbligo di frequentare la Scuola media di __________) a spese dei genitori. La vigilanza sul collocamento è stata conferita al Servizio sociale di L__________. Il diritto di visita dei genitori è stato fissato in due ore e mezzo ogni tre settimane (sotto sorveglianza) e gli educatori sono stati abilitati – d'intesa con il curatore – a fissare le visite della famiglia __________ alla ragazza. La Commissione tutoria non ha prelevato spese né assegnato ripetibili.

                                  C.   Contro la citata decisione AP 1 sono insorti il 19 luglio 2004, anche in rappresentanza della figlia, alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per essere reintegrati immediatamente nella custodia parentale o almeno, in subordine, per non dover pagare le rette del foyer “__________” e per veder attribuire agli educatori, d'intesa con il curatore, la regolamentazione del loro diritto di visita (inc. R.55.2004). In via cautelare essi hanno chiesto di annullare il collocamento  della ragazza al foyer, con ordine all'autorità tutoria di emanare una nuova decisione conforme agli art. 397e cpv. 1 e 314a cpv. 1 CC, e di conferire agli educatori la facoltà di disciplinare il loro diritto di visita. Nelle sue osservazioni del 26 luglio 2004 la Com­missione tutoria ha postulato il rigetto delle domande cautelari. Statuendo il 30 luglio 2004, l'autorità di vigilanza ha respinto

                                         l'istanza cautelare, salvo togliere agli operatori del foyer la facoltà di fissare congedi alla ragazza presso la famiglia __________ e ordinare all'autorità tutoria di pronunciarsi sui diritti di visita a tale famiglia. La decisione sulle tassa di giustizia e spese è stata demandata al merito.

                                  D.   Il 14 agosto 2004 S__________ e __________ (madre di AP 1) si sono rivolti all'autorità di vigilanza per ottenere che in via cautelare S__________ continuasse a frequentare la scuola media di __________, alloggiando presso la nonna materna in permanenza o – quanto meno – durante i giorni di scuola. Con decisione del 26 agosto 2004 l'autorità di vigilanza ha respinto la domanda con l'argomento che la competenza per adottare simili provvedimenti spetta all'autorità tutoria. Adita con appello del 27 agosto 2004 da __________ e S__________, il 9 settembre 2004 questa Camera ha annullato tale decisione e ha rinviato gli atti all'autorità di vigilanza per­ché esaminasse l'istanza cautelare (inc. 11.2004.99). Statuendo nuovamente il 17 dicembre 2004, l'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza. Un appello del 7 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro simile decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 21 febbraio 2005 (inc. 11.2005.15).

                                  E.   Frattanto, il 2 dicembre 2004, la Commissione tutoria regionale 7 ha regolamentato il diritto di visita della famiglia __________ in un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 18.00 (salvo modifica degli orari in ragione delle attività del foyer). La tassa e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico dei genitori. Contro tale decisione AP 1, per sé e per conto della figlia, sono insorti l'11 dicembre 2004 alla Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere che il diritto di visita della famiglia __________ sia ridotto a due fine settimana in dicembre 2004, due singole giornale intere nel gennaio 2005, una giornata intera più mezza giornata nel febbraio, una giornata intera nel marzo e una mezza giornata il mese da aprile 2005, mentre quello dei genitori sia portato a una giornata intera in dicembre 2004, due singole giornate intere nel gennaio 2005, un fine settimana più una giornata intera nel febbraio, due fine settimana nel marzo e due fine settimana più una giornata intera il mese da aprile 2005 (R.98.2004). Nelle rispettive osservazioni del 20 e 23 dicembre 2004 e 5 gennaio 2005 la Commissione tutoria, il curatore e __________ e __________ hanno proposto di respingere il gravame.

                                  F.   Statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2004, con decisione del 14 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha annullato il dispositivo n. 2 della decisione 2 dicembre 2004 che addebitava fr. 100.– per tasse e spese a AP 1, fissando il diritto di visita dei genitori da sabato 19 febbraio a domenica sera 20 febbraio 2005 e da sabato 20 marzo a domenica sera 21 marzo 2005, incluso il pernottamento. Il diritto di visita della famiglia __________ è stato confermato. Non sono state riscosse tasse o spese. Il 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha statuito poi sul ricorso del 19 luglio 2004, respingendolo con riferimento alla decisione appena citata sui diritti di visita e annullando il dispositivo sull'addebito delle rette del foyer, la questione essendo stata decisa separatamente il 12 gennaio 2005. Non sono state prelevate tasse o spese.

                                  G.   Contro le due decisioni testé menzionate AP 1 sono insorti con un appello del 7 marzo 2005 nel quale chiedono di confermare la revoca dell'affidamento ai coniugi __________, di ripristinare la loro custodia parentale, di regolare il diritto di visita alla famiglia __________ in una domenica ogni due mesi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per complessive otto giornate dall'aprile 2005 al giugno 2006 e di sostituire il curatore PI 1 con il dott. __________. La commissione tutoria non ha formulato osservazioni, mentre __________ e __________ propongono di respingere il ricorso e di confermare un diritto di visita quindicinale in loro favore.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile. Quanto ai documenti prodotti dagli appellanti, essi sono ammissibili (art. 424a cpv. 2 CPC). Gli appellanti chiedono inoltre che siano richiamati dal Ministero pubblico gli atti di un procedimento penale relativi a una denuncia da loro sporta contro il curatore. Dato tuttavia che, come si vedrà oltre (consid. 8), la richiesta di sostituire il curatore dovrà in ogni modo essere respinta, tali atti non appaiono di rilievo ai fini del giudizio.

                                   2.   Nella decisione del 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha dato atto, statuendo sul ripristino della custodia parentale, di un graduale riavvicinamento fra genitori e figlia, grazie in particolare a un programma elaborato dai responsabili del foyer. Essa ha ritenuto tuttavia che il legame fra la ragazza e gli appellanti fosse ancora troppo debole e che, sebbene la situazione fosse migliorata, i tempi non erano ancora maturi per un ripristino della custodia parentale, tanto più che S__________ aveva dichiarato di non auspicare cambiamenti. L'autorità di vigilanza ha confermato pertanto la privazione della custodia parentale sulla base dell'art. 310 cpv. 1 CC. Gli appellanti obiettano, in sintesi, che durante le visite la figlia ha espresso il desiderio di abitare con loro e sottolineano come essa abbia reagito bene al collocamento nel foyer e al cambiamento della sede scolastica, ciò che non fa temere per un nuovo trasferimento. Rammentate le ragioni allegate a suo tempo per motivare la privazione della custodia, essi fanno notare come, dopo la partenza dei genitori affidatari per la Svizzera tedesca, la misura non può più fondarsi sull'art. 310 cpv. 3 CC e che l'autorità di vigilanza non ha addotto elementi atti a rendere verosimile un grave pericolo per la ragazza nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC.

                                   3.   L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minorenne sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione della custodia parentale l'autorità tutoria decide parimenti il collocamento del figlio, che dev'essere consono alla personalità e alle sue esigenze di lui (Hegnauer, op. cit., pag. 215 n. 27.41). Modificandosi le circostanze, il provvedimento va adattato alla nuova situazione (art. 313 cpv. 1 CC; Hegnauer, op. cit., pag. 218 n. 27.50). Determinante è il corretto sviluppo fisico e psichico del figlio (cfr. 310 cpv. 3 CC), il quale –in particolare – non va tolto inopinatamente dall'ambiente in cui ha vissuto per anni e si è integrato. Il distacco va preparato coscienziosamente, prima estendendo ad esempio il diritto di visita (sentenza del Tribunale federale 5P.249/1997 del 25 agosto 1997, consid. 3; Girard, La réglementation du placement des mineurs dans le nouveau droit suisse de la filiation, tesi, Neuchâtel 1983, pag. 124).

                                   4.   Nella fattispecie la partenza definitiva della famiglia affidataria dal Ticino giustifica senz'altro un riesame della situazione. E pro­prio in virtù di tale fatto l'art. 310 cpv. 3 CC, secondo cui l'autorità tutoria può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lun­go tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato, non trova più diretta applicazione. Ciò non toglie che al ripristino della custodia parentale possano ostare altre gravi ragioni suscettibili di mettere a repentaglio lo sviluppo della ragazza (art. 310 cpv. 1 CC). Occorre verificare se, come reputa l'autorità di vigilanza, ciò sia il caso.

                                         a)   __________, direttore del foyer “__________”, ha dichiarato che tra l'agosto e l'ottobre del 2004 il legame della ragazza con la famiglia naturale risultava “debole” e “carico di paure”. In seguito la situazione è evoluta, tanto che nel gennaio del 2005 S__________ è stata autorizzata a trascorrere interi fine settimana dai genitori. A suo avviso, nondimeno, è “opportuno evitare accelerazioni eccessive”. Dato il “vissuto antecedente molto conflittuale e che ha generato paure, realtà fram­mentate, fragilità” e “rabbie in S__________ e nei sistemi familiari”, come pure “l'età delicata di S__________”, “decisioni e/o tempi inadeguati potrebbero condurre a resistenze, blocchi” e “regressioni nell'evoluzione” della ragazza, “soprattutto nei suoi rapporti con i genitori e la famiglia allargata”. S__________ avendo vissuto “a tempo pieno e per tanti anni in una famiglia affidataria”, bisogna lasciarle “il tempo per 'mentalizzare' e riassestare le immagini, i modelli che per anni ha interiorizzato nel suo universo psichico”. Per l'educatore, se la buona evoluzione troverà conferma, il rientro definitivo della figlia in famiglia potrebbe avvenire “alla conclusione dell'obbligo scolastico (giugno 2006)” (doc. 23: rapporto del 26 gennaio 2005).

                                         b)   Secondo gli appellanti il parere dell'operatore non è di peso, giacché non sussistono pericoli oggettivi. Per di più – a loro avviso – il direttore del foyer si è distanziato dall'aspetto giuridico del problema, avendo egli interesse a tenere la ragazza nell'istituto per evitare di perdere un ospite e per prepararne la partenza. Se nulla osterà al rientro della figlia in famiglia nel giugno del 2006, già oggi non incomberebbe più rischio concreto. L'argomentazione non può essere condivisa. Le misure a protezione del figlio degli art. 307 segg. CC mirano a proteggere il minorenne da minacce al suo sviluppo fisico, psichico e morale (Hegnauer, op. cit., pag. 206 n. 27.14; Breitschmid in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 18 ad art. 307 CC). Ogni minaccia per l'equilibrio evolutivo della minore va quindi tenuta in considerazione, e tale valutazione poggia necessariamente su una prognosi (Hegnauer, loc. cit.). In concreto l'opinione dell'educatore, le cui competenze non sono revocate in dubbio, trova riscontro nel fatto che ancora nell'ottobre 2004 S__________ mostrava forti resistenze verso i genitori. Che l'operatore giudichi maturi i tempi per un ritorno della figlia dai genitori nel giugno del 2006 (“se verranno ulteriormente confermate le relazioni positive tra S__________ e la propria famiglia”: doc. 23, pag. 3 in fondo) ancora non significa che ciò debba avvenire oggi. A ragione poi il direttore del foyer lascia l'apprezzamento giuridico del caso alle autorità tutorie. Tenuto conto inoltre della notoria scarsità di posti in istituti del genere, non appare verosimile che egli intenda trattenere la ragazza per garantire la piena occupazione della struttura. Infine i genitori non possono seriamente rimproverare all'operatore di voler preparare per tempo la figlia al rientro in famiglia dopo anni e anni di separazione.

                                         c)   Gli appellanti osservano che la figlia ha reagito bene al trasferimento al foyer e al cambiamento di scuola, ciò che indurrebbe a non temere per un immediato rientro in famiglia. S__________ – essi continuano – sta meglio nell'istituto che con la famiglia affidataria, ma il ritorno a casa è la soluzione migliore. Se non che, tale circostanza è già stata considerata dall'educatore (doc. 23, pag. 2 in alto), il quale tuttavia ha ritenuto prematuro il ripristino della custodia parentale per il grave conflitto di lealtà tra famiglie in cui la ragazza si è trovata coinvolta (loc. cit., a metà). E, del resto, è sicuramente verosimile che il rientro in famiglia sarà più impegnativo per lei che il soggiorno nell'istituto, dove essa è al riparo da pressioni e conflitti.

                                         d)   Soggiungono gli interessati che “la teoria degli educatori è molto diversa dalla pratica del genitore medio”, nel senso che la maggior parte dei genitori educa i figli in modi tollerati dalla legge anche se disapprovati dagli educatori, e che non tutto quanto è vietato nel foyer – come ad esempio guardare la televisione per più di un ora al giorno o praticare giochi violenti – è necessariamente illegale. Il direttore del foyer ha invero richiamato la madre “a tenere presente l'età della ragazza nei programmi serali-notturni”, ma a parte auspicare un maggior coinvolgimento del padre egli non mette in dubbio le capacità genitoriali degli appellanti (lettera del 21 giugno 2005 prodotta in appello il 28 giugno 2005). Tali asserti cadono nel vuoto. L'opposizione al ripristino immediato della custodia parentale da parte degli educatori non si fondano su divergenze educative, ma sull'esigenza di lasciare alla ragazza il tempo necessario per elaborare e approfondire le sue relazioni con i genitori, riallacciate solo di recente (loc. cit.). Le capacità educative di un “genitore medio” evocate dagli appellanti non sono in discussione.

                                         e)   In merito all'opinione della figlia, gli appellanti asseriscono che il desiderio di non tornare subito dai genitori da lei manifestato davanti alla Commissione tutoria era certamente influenzato dalla presenza della madre affidataria e si dolgono che l'autorità di vigilanza non abbia proceduto a una nuova audizione. Inoltre essi giudicano poco attendibile la confidenza della figlia al direttore del foyer, nel senso di voler rimanere nell'istituto, essa avendo la tendenza a compiacere i suoi interlocutori, e fanno valere che durante i diritti di visita la ragazza ha più volte formulato il desiderio di tornare con loro. Ora, dato il miglioramento intervenuto dopo l'ottobre 2004 nelle relazioni con i genitori è possibile che l'opinione espressa dalla figlia il 22 giugno 2004 sia ormai superata (doc. 43). Nel suo rapporto del 26 gennaio 2005 l'educatore medesimo ha fatto notare tuttavia che la reazione positiva della ragazza a nuove situazioni “sembra basarsi sul compiaci­mento delle persone che ha di fronte, soprattutto se queste sono adulte”. Fra gli obiettivi del progetto educativo studiato nel foyer vi è, dunque, quello di aiutarla “a sviluppare maggiormente le capacità di espressione dei suoi bisogni, dei suoi desideri e delle sue paure nei confronti delle persone che la circondano, anche se queste sono in contrapposizione con le aspettative degli altri (ed evitare quindi atteggiamenti che la portano a compiacere le altre persone)” (doc. 23 pag. 2). D'altro canto gli stessi genitori riconoscono che, sebbene la figlia abbia espresso loro il desiderio di tornare in famiglia, altre volte essa ha comunicato al direttore del foyer di non sentirsi ancora pronta (cfr. anche doc. 13: lettera 24 febbraio 2005 di __________, prodotta con l'appello), e confermano che la figlia tende a lasciarsi influenzare dagli adulti. Tutto ciò posto, una nuova audizione della ragazza da parte dell'autorità di vigilanza (o in appello) non avrebbe avuto senso, poiché non avrebbe fugato i dubbi di un'opinione indotta.

                                         f)    Gli appellanti rivendicano, accanto all'interesse proprio della figlia, il loro diritto ad accudirla. Essi ricordano che la privazione della custodia parentale può essere decretata solo in caso di pericolo, ove i genitori non siano in grado di farvi fronte (ciò che in concreto essi contestano), e solo ove al pericolo non possa ovviarsi con misure meno incisive. Di per sé l'opinione è pertinente. Nella scelta del provvedimento appro­priato l'autorità tutoria deve attenersi a criteri di sussidiarietà, complementarità e proporzionalità, intervenendo solo quando i genitori non siano in grado di provvedere essi medesimi e scegliendo le misure che ne limitino i diritti allo stretto indispensabile (Breitschmid, op. cit., n. 6–8 ad art. 307 CC; Hegnauer, op. cit., pag. 206 n. 27.10 a 27.12). Quanto prevedono gli art. 307 segg. CC segue un ordine di incisività (Breitschmid, op. cit., n. 2 ad art. 307 CC): l'assistenza tramite persone o uffici idonei, gli ammonimenti e le istruzioni ai genitori (art. 307 CC) sono le misure meno restrittive, mentre la curatela (art. 308 CC), la privazione della custodia parentale (art. 310 CC) e la privazione dell'autorità parentale (art. 311 seg. CC) sono quelle più gravi. I genitori hanno senz'altro diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma il bene del figlio è preminente (DTF 130 III 588 consid. 2.1 con rimandi; FF 1994 pag. 27 n. 326).

                                               Nella fattispecie, come si è visto (consid. a), l'educatore di riferimento ritiene che lo sviluppo psichico della figlia, dati i trascorsi e la difficile età adolescenziale, potrebbe essere compromesso nel caso di un rientro affrettato in famiglia. Gli appellanti pretendono di poter gestire da sé soli l'eventualità, ma proprio tale riluttanza all'aiuto di specialisti qualora si verificassero le difficoltà prospettate dall'educatore (“resistenze, blocchi, regressioni dell'evoluzione”: doc. 23, pag. 3 in fondo), le quali superano già come tali le capacità educative di genitori medi, lascia perplessi e inquieti. Sotto questo profilo la decisione impugnata non offende pertanto il principio della sussidiarietà né quello della complementarietà. Circa la proporzionalità della misura, al citato pericolo per lo sviluppo psichico della minorenne non è possibile ovviare – contraria­mente a quanto reputano gli appellanti – con meri ammonimenti o istruzioni ai genitori (art. 307 cpv. 3 CC). Tali provvedimenti mirano infatti a colmare semplici lacune nella cura o nell'educazione (come l'obbligo di far seguire al figlio terapie mediche o di iscriverlo a scuole speciali o all'apprendistato: Hegnauer, op. cit., pag. 207 n. 27.16), mentre in concreto il problema è più profondo, dovendosi ricostruire la relazione genitori-figlia dopo anni di separazione (sopra, consid. a). Per quanto attiene alla designazione di persone o uffici di controllo (art. 307 cpv. 3 CC) o alla nomina di un curatore educativo (art. 308 cpv. 1 CC), tali provvedimenti si applicano in caso di dubbi sulle capacità educative dei genitori (Hegnauer, op. cit., pag. 208 n. 27.17) o per prevenire pericoli dovuti a incapacità, inesperienza, infermità, assenza dei genitori, mancanza di cure o violazione di doveri parentali (Hegnauer, op. cit., pag. 208 n. 27.19). Tali ipotesi sono

                                               estranee al caso concreto, giacché la capacità educativa degli appellanti di per sé non è messa in discussione (consid. d), quantunque essi sottovalutino lo sforzo psichico richiesto alla figlia per rientrare in famiglia (consid. c). Un organismo di controllo servirebbe tutt'al più a monitorare eventuali pericoli nello sviluppo della ragazza, ma non eviterebbe a quest'ultima, già provata dalle vicissitudini trascorse, altre sofferenze. In definitiva, il rifiuto di ripristinare immediatamente la custodia parentale dei genitori non trasgredisce pertanto il precetto della sussidiarietà, né quello della complementarietà o della proporzionalità.

                                         g)   Per quel che è delle recriminazioni espresse dagli appellanti sugli avvenimenti che hanno portato nel 1996 alla privazione della custodia parentale e sui successivi contrasti con i coniugi affidatari e le istituzioni coinvolte, esse non giovano ai fini del giudizio. Oggetto dell'odierna sentenza è sapere se sia possibile ripristinare subito la custodia parentale senza mettere in pericolo lo sviluppo fisico, psichico e morale della figlia dopo il lungo periodo di separazione fisica e affettiva dalla famiglia d'origine e il grave conflitto di lealtà vissuto negli anni. Le dure critiche alla famiglia affidataria, agli operatori sociali e alle autorità tutorie, fossero anche minimamente fondate, nulla mutano alla situazione attuale né servono a corroborare il rapporto tra la figlia e i genitori, che nell'ottobre 2004 era ancora “debole” e “carico di paure” (doc. 23, pag. 2; doc. 6 allegato 1). Certo, frattanto la situazione è migliorata anche per il comportamento assunto dai genitori, ma costoro non possono pretendere di recuperare in pochi mesi una relazione tanto com­promessa. Così come stanno le cose oggi, prima del giugno del 2006 non appaiono date le premesse per reintegrare gli appellanti nella custodia (sopra, con­sid. a).

                                   5.   Per quanto riguarda il collocamento di S__________ nel foyer “__________” a __________, gli appellanti lamentano che l'autorità di vigilanza non abbia spiegato loro perché sia stato scelto un istituto a 20 chilometri dal loro domicilio anziché un foyer nel __________. La carenza di strutture per il collocamento di adolescenti in genere è tuttavia una circostanza notoria e risaputa. In appello poi gli interes­sati non contestano più la designazione del foyer, né accennano alla disponibilità di posti in istituti più vicini. Su questo punto l'appello non merita quindi altra disamina.

                                   6.   Nella decisione del 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha ritenuto superata la questione legata al diritto di visita dei genitori, che la Commissione tutoria regionale aveva fissato in una volta ogni due mesi sotto sorveglianza. Rinviando alla sua decisione del 14 febbraio precedente, essa ha confermato l'estensione del diritto di visita disciplinata dal curatore dopo un incontro con gli interessati del 13 gennaio 2005 (da sabato 19 a domenica sera 20 febbraio 2005 e da sabato 20 a domenica sera 21 marzo 2005, con pernottamento), salvo precisare che ogni altra modifica avrebbe dovuto essere decisa dall'autorità tutoria. Gli appellanti si dolgono che le loro relazioni personali non siano state regolate oltre quei fine settimana e che, nonostante svariate richieste, la Commissione tutoria regionale si è rifiutata di adattare la disciplina alla nuova situazione, delegando il compito al curatore e ai responsabili del foyer. Postulano pertanto l'adozione di una disciplina minima.

                                         a)   Dagli atti emerge che, fino al collocamento di S__________ nel foyer, le visite dei genitori avvenivano ogni due mesi – sotto sorveglianza – al punto d'incontro della __________ a __________ (doc. 6, allegato 7). In seguito al miglioramento della situazione, dopo alcuni incontri mensili presso il foyer di __________ (doc. 17), la ragazza ha cominciato a trascorrere dai genitori una giornata intera (doc. 21) e poi il fine settimana, pernottamento compreso (doc. 22, 23, lettera del curatore del 20 aprile 2005, prodotta in appello il 2 giugno 2005), oltre a cenare con i genitori due sere ogni mese e a tenere colloqui telefonici ogni settimana (doc. 21, allegato 1). Durante l'estate del 2005 S__________ ha passato due settimane (non consecutive) di vacanza in famiglia, ha cenato due volte al foyer con i genitori e, in settembre, ha fruito di due diritti di visita di due giorni (con pernottamento) ogni due settimane (lettera del curatore del 20 giugno 2005, prodotta in appello il 30 giugno 2005). Interpellata ogni volta dagli educatori, S__________ ha dato il suo accordo alla definizione delle relazioni personali con i genitori (lettera del direttore del foyer del 21 giugno 2005, prodotta in appello il 30 giugno 2005).

                                         b)   A ragione gli appellanti ribadiscono che la Commissione tutoria non ha mai adattato la disciplina del diritto di visita alla nuova situazione, limitandosi a ricevere comunicazione dal curatore degli incontri stabiliti in accordo con i responsabili del foyer. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare però che l'autorità tutoria non può abdicare alle proprie responsabilità e delegare al curatore il compito di stabilire in sua vece il diritto di visita (sentenza del 22 marzo 2000, consid. 5). Alla Commissione tutoria regionale va ripetuto che il curatore può bensì essere incaricato di sorvegliare lo svolgimento delle visite fissate dall'autorità e di regolarne le modalità pratiche (DTF 118 II 242 consid. 2d). Nella fattispecie l'inadempienza dell'autorità tutoria non può essere tollerata, tanto me­no ove si consideri che negli ultimi tempi la situazione si è modificata in modo considerevole, sia perché è venuta a cadere la necessità di una sorveglianza sia per l'aumentata frequenza delle visite. La Sezione degli enti locali essendosi limitata a rinviare al giudizio dell'autorità tutoria, questa Camera deve intervenire d'ufficio essa medesima in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c).

                                         c)   Ciò posto, nel caso specifico non si scorgono ragioni per derogare all'assetto adottato negli ultimi mesi dal curatore su indicazione dei responsabili del foyer e con l'accordo della ragazza. Conviene dunque fissare come regolamentazione minima un diritto di visita da esercitare ogni due settimane dal sabato alle ore 11 fino alla domenica alle ore 21.30, con pernottamento dai genitori, oltre a una serata ogni due settimane dalle ore 18 alle 20, di regola al foyer. Evidentemente il curatore potrà adattare date e orari di caso in caso alle circostanze specifiche, di concerto con i responsabili del foyer, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del­l'interessata. Anzi, qualora trovasse una disciplina migliore di quella minima adottata in questa sede, egli si rivolgerà alla Commissione tutoria regionale perché abbia a modificare stabilmente la regolamentazione (art. 313 cpv. 1 CC). Per quanto attiene ai periodi delle vacanze scolastiche, conviene fissare una settimana durante quelle di Natale e una settima­na alternativamente durante quelle di carnevale o Pasqua, mentre non pare il caso di fissare vacanze estive, secondo il prevedibile andamento delle cose gli appellanti potendo essere reintegrati nella custodia parentale alla fine del corrente anno scolastico. Dovesse la prognosi rivelarsi fallace e la situazione peggiorare, il curatore si rivolgerà alla Commissione tutoria regionale perché stabilisca il diritto di visita dei genitori anche durante l'estate.

                                   7.   Gli appellanti contestano il diritto di visita da parte dei coniugi __________, proponendo di  limitarlo a una domenica ogni due mesi, dalle ore 9.00 alle 18.00, la prima volta nell'aprile del 2005 e l'ultima nel giugno del 2006. Reputano che al compimento del 15° anno di età S__________ potrà decidere autonomamente e assicurano che, da parte loro, si atterranno a tale volontà. Essi sostengono che __________ li disprezza e tenta di ostacolare il rientro di S__________ in famiglia. Riducendo i contatti con gli ex affidatari, il ritorno della figlia risulterà agevolato, tanto più che da quando la ragazza soggiorna nel foyer accetta di buon grado gli incontri con loro. Ora, nella propria decisione del 22 giugno 2004 la Commissione tutoria regionale aveva stabilito che le visite della famiglia __________ sarebbero state fissate, sentita S__________, dagli educatori di riferimento in collaborazione con il curatore (sopra, lett. D ed E). Con decisione del 30 luglio 2004 l'autorità di vigilanza ha annullato tale dispositivo, invitando la Commissione tutoria a statuire essa medesima sulle relazioni personali. Il 2 dicembre 2004 la Commissione tutoria ha fissato così le visite dei coniugi __________ in un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato alle ore 10 fino a domenica alle 18, salvo modifica dettata dalle attività del foyer. Considerando il forte legame instauratosi fra S__________ e gli ex affidatari, l'autorità di vigilanza ha poi confermato tale decisione.

                                         a)   I principi che reggono il diritto alle relazioni personali di terzi (art. 274a CC) sono già stati esposti dall'autorità di vigilanza nella decisione del 14 febbraio 2005 (consid. 2). Basti rammentare che tale diritto spetta in primo luogo, se ciò è nell'interesse del figlio, a persone che con il minorenne hanno avuto relazioni d'indole genitoriale, come ad esempio gli affilianti (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 274a CC). Nella fattispecie S__________ ha vissuto con la famiglia __________ prima in affidamento volontario e poi, dal 1996, in affidamento coatto, in tutto per oltre una dozzina d'anni, dall'aprile del 1992 fino al luglio del 2004. E la relazione con tale famiglia ha per lei grande importanza (doc. 23, pag. 2). Dal dicembre del 2004 consta che la ragazza ha trascorso con gli ex affidatari un fine settimana ogni mese nella Svizzera orientale (doc. 21; lettera del curatore del 20 aprile 2005, prodotta in appello il 2 giugno 2005). Durante l'estate del 2005 ha passato inoltre due settimane in vacanza con loro (lettera del curatore del 20 giugno 2005, prodotta in appello il 30 giugno 2005).

                                         b)   Come detto (consid. 6a), negli ultimi mesi le relazioni di S__________ con i genitori hanno registrato progressi in senso qualitativo e quantitativo. I contatti con la famiglia __________, nonostante il forte conflitto di lealtà vissuto da S__________ (doc. 23, pag. 2), non hanno nuociuto alla ripresa di tali rapporti, né risulta che i coniugi __________ abbiano intralciato il progetto educativo attuato dagli operatori del foyer. Anzi, visto che il diritto di visita quindicinale loro fissato dalla Commissione tutoria regionale appariva difficilmente conciliabile con gli impegni di S__________ e le di lei visite ai genitori, essi non hanno nemmeno insistito per esercitare le loro prerogative. Che il manteni­mento di tali rapporti possa comportare sforzi di adattamen­to a S__________ e, al limite, tempi più lunghi per il rientro di lei nella famiglia d'origine è possibile, ma non decisivo. Conservare adeguate relazioni con gli ex affidatari risponde al bene della figlia, poiché ne salvaguardia l'identità e l'equilibrio interiore, piaccia o non piaccia agli appellanti. E siccome essenziale è il bene della figlia, allo stato attuale delle cose non si scorgono ragioni oggettive per recidere le relazioni personali fra S__________ e la famiglia __________.

                                         c)   Gli appellanti reiterano pesanti critiche ai coniugi __________, alle autorità tutorie, agli operatori e specialisti coinvolti affermando – in estrema sintesi – che dai genitori affilianti spesso la figlia stava male, che le decisioni delle autorità tutorie hanno causato a S__________ acute sofferenze, che __________ esercitava forti pressioni sul curatore e ha sempre ostacolato il loro diritto di visita, che il clima nella famiglia affidataria era negativo (tanto che __________ ha dovuto far capo a cure psichiatriche) e che analoghi disagi si verificavano in quella famiglia anche con un altro bambino in affidamento. A loro avviso da quando ha lasciato gli affidatari la figlia sta meglio e i rischi paventati da __________ non si sono mai avverati: né vendette, violenze o rapimenti, tant'è che oggi le loro visite si svolgono senza sorveglianza. Sta di fatto che codeste recriminazioni si esauriscono ormai in sterili polemiche, riferendosi esse alla situazione antecedente il collocamento di S__________ nel foyer, che non è più in discussione (sopra, consid. 4g). Non sono dunque di alcun interesse.

                                         d)   Rimane la necessità di aggiornare la disciplina del diritto di visita ai coniugi __________ stabilita dalla Commissione tutoria regionale nel dicembre del 2004. Gli incontri quindicinali appaiono ormai irrealistici, tenuto conto delle attività scolastiche ed extrascolastiche della ragazza, come pure delle visite ai genitori. Tenuto conto della situazione nel dicembre del 2004, appare congruo fissare il loro diritto di visita in un fine settimana ogni mese, dal sabato alle ore 11 fino alla domenica alle ore 21.30, pernottamento compreso. Anche in questo caso il curatore potrà adattare date e orari di caso in caso alle circostanze specifiche, di concerto con i responsabili del foyer, tenendo conto degli impegni di S__________. Anzi – si ripete – qualora trovasse una disciplina migliore di quella minima adottata in questa sede, egli si rivolgerà alla Commissione tutoria regionale perché abbia a modificare stabilmente la regolamentazione (art. 313 cpv. 1 CC). Per quanto attiene ai periodi delle vacanze scolastiche, conviene fissare una settimana durante quelle di Natale, una settimana alternativamente durante quelle di carnevale o Pasqua e due settimane durante quelle estive. Dovesse tale regime apparire inadeguato al bene di S__________, il curatore si rivolgerà alla Commissione tutoria regionale perché lo limiti o lo estenda di conseguenza (art. 313 cpv. 1 CC).

                                   8.   Gli appellanti chiedono da ultimo di sostituire il curatore __________ con il dott. __________, rimproverando al primo di avere ceduto più volte alle pressioni di __________ e della psicologa __________, di non avere rispettato le sentenze di questa Camera, di trovarsi – come dipendente del Can­tone – in un conflitto d'interessi, non potendo contraddire i suoi colleghi, e di non essere più in grado di svolgere il suo incarico con imparzialità dopo la loro denuncia nei suoi confronti. Inoltre, a parer loro, i motivi che hanno condotto alla destituzione del dottor __________ sono superati e S__________ ha un buon rapporto con lui, mentre è infastidita dall'attuale curatore. Se non che, formulata la prima volta in appello, la richiesta si rivela d'acchito irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. a e 424a cpv. 2 CPC). Né essa risulta correlata agli altri oggetti del giudizio (ripristino della custodia parentale, diritto di visita dei genitori e degli affilianti) in modo tanto stretto da imporre un giudizio unico. Quanto al principio inquisitorio illimitato, esso non obbliga a trattare per la prima volta richieste di giudizio davanti al terzo grado di giurisdizione. La domanda in esame andrà quindi sottoposta, dandosi il caso, all'autorità tutoria.

                                   9.   Gli appellanti invocano una violazione degli art. 9, 11, 13, 14, 35 e 36 Cost., oltre che dell'art. 8 CEDU. Il rispetto della vita familiare è in effetti garantito dal diritto costituzionale (art. 13 Cost.), la cui attuazione però è demandata al diritto civile (Auer/Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, pag. 193 n. 362). Quanto all'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto alla una vita privata e familiare senza indebite ingerenze dell'autorità pubblica, esso consacra – fra l'altro – il diritto del fanciullo di vivere con i propri genitori. Misure fondate sugli art. 307 segg. CC sono tuttavia lecite se giustificate dal pubblico interesse a tutela del bene del figlio minorenne e se sono rispettose della proporzionalità (FF 1994 V 31 seg.; RDAT II-1998 n. 42), condizioni che, come si è visto (consid. 4f), sono adempiute in concreto. Sull'argomento non giova pertanto dilungarsi.

                                10.   Se ne conclude che l'appello merita accoglimento nella misura in cui verte sulla regolamentazione del diritto di visita dei genitori e, per certi aspetti, dei coniugi __________. È destinato all'insuccesso, per contro, sul ripristino della custodia parentale e sulla sostituzione del curatore. Nel dispositivo n. 1 della decisione emessa il 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha annullato l'addebito     agli appellanti delle rette del foyer “__________” con rinvio al considerando n. 3. Tale questione è passata in giudicato, ma dovendosi riformulare il dispositivo occorre precisare che il punto n. 4 della decisione 22 giugno 2004 della Commissione tutoria è annullato.

                                11.   Data la soccombenza parziale (sul ripristino immediato della custodia parentale, sulla soppressione a termine del diritto di visita ai coniugi __________, sulla sostituzione del curatore), appare equo che gli appellanti sopportino la metà degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC). L'altra metà andrebbe a carico della Commissione tutoria e dei coniugi __________. La prima, tuttavia, si è astenuta dal postulare il rigetto dell'appello e non può essere considerata soccombente (Rep. 1987 pag. 135). Non è il caso dunque di porre oneri a suo carico. Quanto ai coniugi __________, sul­l'unico punto che li investe la loro resistenza all'appello si rivela per l'essenziale fondata, giacché essi conservano il loro diritto di visita, seppure con cadenza mensile invece che quindicinale. Appare equo pertanto rinunciare al prelievo della minima quota di spese che andrebbe a carico loro e attribuire loro un'indennità per ripetibili ridotte, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Davanti all'autorità di vigilanza non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. L'esito dell'appello non influisce su tale dispositivo, la mancata attribuzione di ripetibili non essendo per altro contestata dagli appellanti.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che:

                                         1.   Il dispositivo n. 2 della decisione emessa il 14 febbraio 2005 dall'autorità di vigilanza è così riformato:

Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione emanata il 2 dicembre 2004 della Commissione tutoria regionale 7 è modificato come segue:

__________ e __________ potranno visitare S__________:

– un fine settimana ogni mese, dal sabato alle ore 11 fino alla domenica alle ore 21.30, pernottamento compreso, riservati gli adattamenti che il curatore è abilitato a decidere di caso in caso;

–  una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente durante quelle di carnevale o Pasqua e due settimane durante quelle estive.

                                         2.   Il dispositivo n. 1 della decisione emessa il 18 febbraio 2005 dall'autorità di vigilanza è così riformato:

Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso del 19 luglio 2004 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della decisione emanata il 22 giugno 2004 della Commissione tutoria regionale 7 è annullato, mentre il dispositivo n. 6 è modificato come segue:

I genitori potranno visitare la figlia S__________:

– ogni due settimane, dal sabato alle ore 11 fino alla domenica alle ore 21.30, pernottamento compreso, riservati gli adattamenti che il curatore è abilitato a decidere di caso in caso;

– una serata ogni due settimane dalle ore 18 alle 20, di regola al foyer, riservati gli adattamenti che il curatore è abilitato a decidere di caso in caso;

– una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale e una settimana alternativamente durante quelle di carnevale o Pasqua.

                                         3.   Per il resto l'appello è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta      fr. 350.–            

                                         b)  spese                                     fr.   50.–

                                                                                              fr. 400.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ e __________, sempre con vincolo di solidarietà,     fr. 400.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   III.   Intimazione:

–   ; – , ; –  .

                                         Comunicazione:

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di       vigilanza sulle tutele;

                                         – , , .

terzi implicati

 PI 1      

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2005.38 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.2005 11.2005.38 — Swissrulings