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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.2008 11.2005.26

29 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,605 parole·~23 min·2

Riassunto

Scioglimento di comproprietà: intempestività della richiesta?

Testo integrale

Incarto n. 11.2005.26

Lugano 29 febbraio 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.10 (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 13 marzo 2003 da

AA 1 , e AA 2  (patrocinati dall' PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1)  

nella quale è intervenuta accessoriamente, come denunciata in lite a sostegno degli attori

                                         PI 1,

                                         (patrocinata dall'avv. PA 2, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 febbraio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 febbraio 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 aprile 2005 presentato da AA 1, AA 2 e PI 1 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                   A.   __________ (1908), domiciliato a __________, è deceduto nel 1978, lasciando la moglie PI 1 (1911) con i due figli R__________ (1940) e AP 1 (1941). In seguito a divisione dell'eredità la particella n. 2891 RFD di __________ è stata intestata il 13 giugno 1980, un mezzo ciascuno, a R__________ e AP 1. PI 1 si è riservata l'usufrutto a vita sulla comproprietà (iscritto nel registro fondiario solo nel luglio del 1995). Con atto pubblico del 14 luglio 1995 R__________ ha poi donato la sua quota ai figli AA 1 (1970) e AA 2 (1972) in ragione di un mezzo ciascuno. Sul fondo, di complessivi 1422 m², sorgono due case d'abitazione, l'una al numero civico __________4 di via __________, con un locale piscina e relativa terrazza, e l'altra – più modesta – al numero civico __________2 (“dépendance”), con tre autorimesse.

                                  B.   Nel frattempo, il 6 luglio 1995, l'usufruttuaria PI 1 ha concesso in locazione a AA 2 due camere nella casa di via __________ 4 e un'autorimessa nella casa di via __________ 2. La pigione è stata pattuita in fr. 6000.– annui e la scadenza del contratto fissata il 30 giugno 2045. Il 5 giugno 2000 le medesime parti hanno stipulato inoltre un contratto per la locazione dell'intera abitazione di via __________ 4, oltre all'autorimessa nell'altro immobile, per una pigione annua di fr. 12 000.– e scadenza il 30 giugno 2020. La “dépendance” era già stata locata da PI 1 a terzi nel luglio del 1995.

                                  C.   AA 1 e AA 2, interessati ad acquisire l'intera proprietà della particella n. 2891, hanno sottoposto sin dal novembre del 1999 a AP 1 varie proposte per rilevare la quota di lui, ma invano. Il 13 marzo 2003 AA 1 e AA 2 hanno quindi promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, postulando lo scioglimento della comproprietà e instando perché si attuasse la divisione “mediante vendita a trattative private tra i comproprietari o secondo altra modalità da stabilire dal Pretore”. Con risposta del 4 giugno 2003 il convenuto ha proposto di respingere la petizione o, in subordine, di ordinare lo scioglimento della comproprietà mediante vendita ai pub­blici incanti, previa cancellazione dell'usufrutto e scioglimento del contratto di locazione stipulato da PI 1 con AA 2. Contestualmente egli ha denunciato la lite a PI 1, che il 4 luglio 2003 ha dichiarato di intervenire a sostegno degli attori. Il giorno stesso questi ultimi hanno replicato, ribadendo le loro domande e chiedendo che in caso di vendita della comproprietà l'usufrutto fosse cancellato – dietro pagamento all'usufruttuaria di un'indennità stabilita dal Pretore e prelevata sul prezzo di aggiudicazione – e il contratto di locazione sciolto. Il convenuto ha duplicato l'8 settembre 2003, confermando la propria posizione.

                                  D.   L'udienza preliminare ha avuto luogo il 19 novembre 2003 e

                                         l'istruttoria, limitata allo scioglimento della comproprietà nel suo principio (art. 650 cpv. 1 CC) con particolare riferimento alla tempestività della richiesta (art. 650 cpv. 3 CC), è terminata il

                                         6 luglio 2004. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 29 ottobre 2004 gli attori e PI 1 hanno confermato la richiesta di scioglimento. Nel proprio allegato dell'8 novembre 2004 AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione, ribadendo l'intempestività della domanda. Statuendo il 3 febbraio 2005, il Pretore ha accolto la petizione sul principio dello scioglimento della comproprietà, demandando l'istruttoria e la decisione sul modo della divisione ad avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere agli attori fr. 13 000.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 9 febbraio 2005 nel quale chiede che la petizione sia respinta o, in subordine, che lo scioglimento della comproprietà sia ordinato previa cancellazione dell'usufrutto che la grava, da sostituire con un usufrutto sul ricavo netto della vendita del fondo, ad esclusione di qualsiasi altra forma di indennizzo in capitale. Nelle loro osservazioni dell'8 aprile 2005 AA 1, AA 2 e PI 1 propongono di respingere l'appello e con appello adesivo postulano l'addebito al convenuto anche dei costi peritali (non menzionati dal Pretore nel dispositivo sulle spese), sollecitando la rifusione di fr. 16 900.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 2005 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.  

Considerando

in diritto:                 1.   Con la petizione del 13 marzo 2003 gli attori hanno promosso simultaneamente due azioni: l'una fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azione di divisione”), intesa a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà, e l'altra sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione. All'udienza preliminare del 19 novembre 2003 il convenuto ha chiesto che si decidesse anzitutto sul principio dello scioglimento, da lui censurato siccome intempestivo (art. 650 cpv. 3 CC), e con ordinanza sulle prove del 27 novembre 2003 il Pretore ha limitato l'istruttoria di conseguenza. Il giudizio appellato è circoscritto perciò al sindacato sulla prima azione.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore è giunto alla conclusione che gli attori non hanno chiesto lo scioglimento della comproprietà intempestivamente. In primo luogo egli ha rilevato che l'usufrutto a vita sulla particella n. 2891 riservatosi da PI 1 a suo tempo non precludeva agli attori la possibilità di esercitare tale diritto. Del resto – egli ha soggiunto – né la vendita di un fondo a terzi né la divisione di un fondo in natura pregiudicano l'iscrizione di una servitù personale, senza dimenticare che la stessa denunciata in lite si è detta pronta a rinunciare all'usufrutto contro versamento di un indennizzo. Eventuali difficoltà nella vendita dell'immobile dovute all'esistenza dell'usufrutto sarebbero state da considerare se mai, a mente del Pretore, nel giudizio sul modo della divisione. Quanto ai contratti di locazione stipulati da PI 1, il primo giudice ha ricordato che il conduttore AA 2 ha dichiarato di rinunciare al suo in caso di scioglimento della comproprietà, mentre quello stipulato con terzi per l'uso della “dépendance” può essere disdetto con preavviso di sei mesi, sicché non incombono rischi di risarcimento. Per finire – secondo il Pretore – qualora l'immobile fosse venduto libero da usufrutto, dopo versamento alla beneficiaria di un indennizzo pari alla capitalizzazione del valore della servitù, le parti – chiamate ad assumere proporzionalmente tale indennizzo – si troveranno poste sullo stesso piano.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   3.   Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, “a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento, inoltre, non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). La richiesta è intempestiva se comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli altri comproprietari o alcuni di essi. L'intempestività deve risultare da fatti e circostanze oggettive, in rapporto con il bene da dividere. Il giudice decide secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli interessi dei comproprietari coinvolti (DTF 98 II 345 in alto; SJ 1993 pag. 531 consid. 3; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 328 n. 1185 e 1185a con rimandi). Il Pretore ha già riportato una diffusa casistica di dottrina e giurisprudenza nella sentenza impugnata (consid. 5). Basti rammentare in questa sede che la questione dell'intempestività non può, comunque sia, ostacolare durevolmente lo scioglimento di una comproprietà (Brunner/ Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 20 ad art. 650).

                                   4.   Nell'appello il convenuto esordisce ricordando di avere sempre sostenuto che l'azione di scioglimento è intempestiva, avendo la madre PI 1 optato nella successione del marito per l'usufrutto della particella n. 2891, ciò che i figli hanno accettato “prendendo in conto di lasciare indiviso il fondo fino alla morte dell'usufruttuaria” (memoriale, punto 2). Il Pretore ha ritenuto, da parte sua, che la scelta della vedova non ostava al diritto dei figli di chiedere lo scioglimento della comproprietà, né implicava una rinuncia per atti concludenti all'esercizio di tale diritto. Su questo punto l'interessato non pretende di rimettere in discussione la sentenza appellata, tant'è che nell'appello non trae alcuna conseguenza dal suo assunto e passa la motivazione del Pretore sotto silenzio. Al riguardo non giova perciò attardarsi oltre.

                                   5.   L'appellante si duole che il Pretore non abbia ravvisato nell'usufrutto di PI 1 un motivo di intempestività giusta l'art. 650 cpv. 3 CC. Egli rimprovera al primo giudice di avere dato per scontato il fatto che costei sia disposta a rinunciare alla servitù dietro versamento di un'indennità pari alla capitalizzazione del valore dell'usufrutto, mentre essa ha sempre preteso il versamento di almeno fr. 250 000.–. Ciò appare tanto meno legittimo – egli sottolinea – ove si consideri che nessuna norma legale o nessun principio dottrinale abilita un usufruttuario, nell'ambito dello scioglimento di una comproprietà, a esigere il riscatto dell'usufrutto in suo favore contro pagamento in contanti (memoriale, punto 5).

                                         In realtà l'argomentazione cade nel vuoto. Certo, un usufruttuario non può imporre al proprietario del bene il riscatto della servitù né, tanto meno, fissare unilateralmente l'ammontare dell'indennità pretesa. Ma il Pretore non ha affermato che PI 1 abbia un diritto del genere. Ha rilevato semplicemente che l'usufrutto di lei non rende la richiesta di scioglimento intempestiva perché al momento in cui si tratterà di stabilire – giudicando l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC – il modo della divisione, egli potrà ordi­nare la vendita del fondo previa cancellazione della servitù contro versamento di un indennizzo calcolato capitalizzando il valore residuo del diritto. Ciò che metterà attori e convenuto sullo stesso piano, ha soggiunto il Pretore, poiché l'indennizzo sarà messo a loro carico in proporzione alle rispettive quote (consid. 6 in fine). Con tale metodo di tacitazione il convenuto è sostanzialmente d'accordo (“Avesse l'usufruttuaria accettato il principio incondizionato della capitalizzazione del valore residuo dell'usufrutto, il convenuto avrebbe anche potuto aderire al principio dello scioglimento della comproprietà”: memoriale, punto 5.2). A ragione il Pretore ha ritenuto pertanto che l'esistenza dell'usufrutto in sé non configuri un motivo di intempestività a norma dell'art. 650 cpv. 3 CC.

                                   6.   Sostiene l'appellante che la richiesta di scioglimento è intempestiva anche perché non è dato di sapere “se l'immobile potrà essere realizzato, rispettivamente venduto senza un aggravio di servitù di usufrutto (che lo renderebbe commercialmente invendibile)”. Tutto dipenderà – egli continua – “dal libero arbitrio dell'usufruttuaria, che potrà continuare a imporre la sua volontà a senso unico, pur di favorire in tutti i modi i nipoti” (memoriale, punto 6.1). Se non che, così argomentando l'appellante disconosce una volta ancora quanto ha addotto il Pretore, ovvero che al momento in cui si tratterà di fissare il modo della divisione (nel quadro dell'art. 651 cpv. 2 CC) egli potrà ordi­nare la vendita del bene previa cancellazione dell'usufrutto contro versamento alla beneficiaria di un indennizzo calcolato capitalizzando il valore residuo del diritto (sentenza impugnata, loc. cit.). Perché in simili circostanze la richiesta di scioglimento sarebbe nondimeno intempestiva l'appellante non spiega. Insufficientemente motivato, in proposito l'appello risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   7.   Insiste l'appellante nel sostenere che la richiesta di scioglimento è intempestiva anche perché tutto si ignora sul modo in cui la comproprietà sarà sciolta: se con vendita all'asta, con licitazione tra comproprietari o con vendita a trattative private. Se si pensa poi che gli attori e l'usufruttuaria hanno ripetutamente dichiarato di voler conservare l'immobile nel patrimonio di famiglia, mal si capisce come il Pretore possa dare per acquisita la realizzazione del fondo (memoriale, punto 6.2). L'asserto non è destinato a miglior sorte del precedente. Il solo fatto che al momento di chiedere lo scioglimento di una comproprietà non si conosca il modo in cui lo scioglimento sarà attuato è insito nel sistema stesso degli art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC, i quali prevedono due azioni distinte (sopra, consid. 1). Allo scioglimento della comproprietà, in altri termini, non può ostare la mera incertezza sul modo in cui questa sarà sciolta, salvo vanificare la portata stessa dell'art. 650 cpv. 1 CC. Perché appaia intempestiva nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC la richiesta deve implicare concretamente oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per l'uno o l'altro comproprietario (sopra, consid. 3). Quelli prospettati dall'appellante sono solo generici timori per il modo in cui potrà concludersi l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC.

                                   8.   Secondo l'appellante il Pretore ha dato erroneamente per certo che allo scioglimento della comproprietà l'usufruttuaria potrà esigere il riscatto della servitù dietro indennizzo una tantum in contanti, mentre tutto quanto essa può pretendere è che l'usufrutto sussista sul ricavo netto della vendita del fondo (eventualità sempre avversata tanto da lei quanto dagli attori). Il che costituirebbe un grave pregiudizio nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC (memoriale, punto 6.3). Si ragionasse tuttavia alla stregua del convenuto, una comproprietà gravata di usufrutto non potrebbe mai essere sciolta a causa dello svantaggio consistente nel dover tacitare l'usufruttuario che, per ordine del giudice, si vedesse riscattare la servitù nel quadro dell'art. 651 cpv. 2 CC. Una simile opinione non può manifestamente essere condivisa. Quanto al fatto che in concreto il Pretore non potrebbe – secondo l'appellante – ordinare alcun riscatto perché l'usufrutto di PI 1 si àncora sull'art. 473 CC, a parte il fatto che nessun testamento agli atti conforta l'ipotesi di un usufrutto fondato sull'art. 473 CC, mal si comprende quale grave scapito possa invocare l'appellante. Egli medesimo riconosce che, sciolta la comproprietà immobiliare, l'usufrutto dell'art. 473 CC potrebbe continuare a gravare il ricavo netto della vendita del fondo (tant'è che formula un'esplicita richiesta subordinata in tal senso: sotto, consid. 10). E in siffatta ipotesi egli non ravvisa alcuno svantaggio considerevole per sé. Gli estremi dell'art. 650 cpv. 3 CC sono quindi lungi dal verificarsi.

                                   9.   Infine l'appellante fa valere che lo stato in cui si trova oggi l'immo­bile non giustifica lo scioglimento immediato della comproprietà, men che meno ove si pensi che la carente manutenzione degli edifici si riconduce proprio alle negligenze dell'usufruttuaria (memoriale, punto 6.3). Con simile argomentazione però il convenuto perde completamente di vista il principio dell'art. 650 cpv. 1 CC, che assicura il diritto alla cessazione della comproprietà in ogni tempo, senza riguardo dalle condizioni in cui versa il bene da dividere. Per tacere del fatto che il Pretore non ha accolto l'azione di scioglimento per via delle condizioni in cui versa la particella n. 2891. Anche al riguardo l'appello è votato perciò al rigetto.

                                10.   In via subordinata l'appellante chiede che, dovendosi proprio sciogliere la comproprietà, si ordini a PI 1 di cancellare previamente l'usufrutto, obbligandola ad accettare l'usufrutto sul ricavo netto della vendita del fondo, “ad esclusione di qualsiasi altra forma di indennizzo in capitale”. Ora, a prescindere dalla circostanza che la richiesta è nuova, e come tale irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il convenuto dimentica una volta di più che l'oggetto dell'azione odierna consiste solo nell'accertamento circa l'inesistenza di impedimenti alla cessazione della comproprietà (sopra, consid. 1). In che modo la comproprietà andrà sciolta è oggetto dell'altra azione, fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC. Oltre i limiti del giudizio, la richiesta subordinata va dichiarata irricevibile anche per tale ragione.

                                11.   Da ultimo l'appellante insorge contro l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili, lamentando altresì che il Pretore abbia omesso di statuire sull'addebito relativo ai costi della perizia. Egli contesta anzitutto la sua totale soccombenza, sottolineando che la richiesta di almeno fr. 250 000.– a titolo di indennizzo avanzata da PI 1 e dagli attori per la rinuncia all'usufrutto “non ha assolutamente trovato accoglimento”. Il che rende iniqua anche l'indennità di fr. 13 000.– per ripetibili dovuta agli attori, il giudizio essendosi limitato allo scioglimento della comproprietà nel suo principio.

                                         a)   Per quel che è della soccombenza, il convenuto dimentica che l'eventuale riscatto dell'usufrutto trascende i limiti di

                                               un'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC. Poco importa dunque l'entità della cifra formulata dall'usufruttuaria. Ora, gli attori hanno chiesto al Pretore di ordinare lo scioglimento della comproprietà e il convenuto vi si è opposto a torto. Non fa dubbio perciò che costui vada considerato soccombente. Quanto al fatto che egli si senta vittima di “un'autentica discriminazione”, “di un vero e proprio raggiro ordito a suo scapito”, tali impressioni soggettive non configurano “giusti motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CC) atti a sovvertire il principio della soccombenza. Ciò vale tanto per gli oneri processuali quanto per le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Per vero l'appellante parrebbe riconoscere – in via subordinata –un suo certo grado di soccombenza, il che comporterebbe una suddivisione degli oneri processuali e delle ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC, già citato). Il problema è che egli non indica minimamente quale dovrebbe essere in simile eventualità la chiave di riparto. E in caso di contestazioni patrimoniali un appellante non può limitarsi a contestare la sentenza del Pretore con pretese indeterminate, ma deve cifrare per quanto possibile le proprie conclusioni (Rep. 1993 pag. 228 con­sid. b, 1985 pag. 95 consid. 1). Su questo punto il ricorso non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

                                         b)   Più delicata e la questione legata alle spese peritali. Che il Pretore abbia omesso di giudicare al riguardo è indubbio, ancorché agli atti non figuri alcun decreto di tassazione sul­l'onorario del perito (art. 33 LTG). Se appena si considera tuttavia che con ordinanza del 5 febbraio 2004 (nel fascicolo “perizia”) gli attori erano stati invitati a depositare fr. 4200.– a titolo di anticipo, mentre il dispositivo sugli oneri della sentenza impugnata contempla spese per soli fr. 200.–, i costi della perizia non possono essere stati presi in considerazione. Sul relativo addebito quindi il Pretore non ha statuito, ciò che giustifica un titolo di revisione (art. 340 lett. a CPC). E la revisione di una sentenza appellabile si chiede con appello (art. 341 cpv. 1 CPC), sicché il motivo di revisione diventa motivo di appello (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo, 1981, pag. 224). Al riguardo questa Camera è chiamata così a giudicare in luogo e vece del Pretore, e per di più d'ufficio, poiché in materia di tasse e spese il giudice decide la prima volta di propria iniziativa (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 49 ad art. 148). La circostanza che il convenuto non abbia formulato richieste precise sull'addebito dei costi peritali non è pertanto di rilievo.

                                               Ciò posto, la perizia in questione non si è rivelata della benché minima utilità ai fini del giudizio sull'applicazione dell'art. 650 cpv. 3 CC. Era stata chiesta dagli attori, i quali sostenevano la necessità di sciogliere la comproprietà senza indugio perché gli stabili necessitavano di importanti lavori di manutenzione (sentenza impugnata, consid. 4). L'argomento non era però di alcun rilievo sotto il profilo dell'art. 650 cpv. 3 CC (sopra, consid. 9). Né può si rimproverare al convenuto di non essersi opposto al mezzo di prova, che in ogni modo il Pretore ha ammesso (ordinanza del 27 novembre 2003). Ai quesiti peritali insinuati dagli attori poi il convenuto ha formulato controquesiti, ma se li è visti respingere tutti (ordinanza del 3 febbraio 2004), come si è visto respingere il complemento di perizia postulato il 30 aprile 2004 (ordinanza del 6 luglio 2004). Non si può dire quindi egli abbia concorso in qualche modo all'assunzione di una prova superflua. Nelle circostanze descritte soccorrono “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) perché la spesa inutile sia posta a carico di chi l'ha provocata (cfr. anche l'art. 148 cpv. 3 CPC), ossia degli attori in solido. Al proposito l'appello merita dunque accoglimento.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                12.   Gli attori e la denunciata in lite lamentano a loro volta l'omissione del giudizio sull'addebito dei costi peritali, che chiedono di porre a carico del convenuto soccombente, postulando inoltre un aumento da fr. 13 000.– a fr. 16 900.– dell'indennità loro dovuta per ripetibili. V'è da domandarsi anzitutto se PI 1 possa intervenire a sostegno degli attori anche in appello. Certo, un denunciato in lite può addirittura intervenire per la prima volta in appello, alla stessa stregua di un interveniente accessorio (art. 60 cpv. 1 con rinvio all'art. 51 cpv. 2 CPC). Sempre a condizione però ch'egli abbia “un interesse giuridico proprio a che una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte” (art. 51 cpv. 1 CPC). Che ciò riguardi non solo il merito, ma anche gli oneri processuali e le ripetibili appare dubbio. Sia come sia, come denunciata in lite PI 1 non rischia – per lo meno in linea di principio – di sopportare il pagamento di spese o ripetibili né può vedersi riconoscere indennità a tal fine (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 30 ad art. 148 CPC; RtiD I-2007 pag. 717 n. 9c). La sua posizione non merita perciò di essere approfondita oltre.

                                13.   Per quanto riguarda i costi della perizia, non giova ripetersi (sopra, consid. 11b). Al proposito l'appello adesivo è destinato all'insuccesso. Per quel che è delle ripetibili, il Pretore le ha stabilite in fr. 13 000.– sulla base di un valore litigioso di fr. 260 047.–, che gli attori non contestano, ritenendolo anzi corretto. Essi si dolgono tuttavia che il Pretore abbia fissato l'indennità in loro favore applicando l'aliquota minima prevista dall'art. 9 cpv. 1 TOA per valori di causa compresi tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.– (dal 5 all'8%), chiedendo che si faccia capo al tasso medio del 6.5% e che si aggiunga al risultato l'IVA del 7.6%.

                                       a)   L'indennità per ripetibili va stabilita in effetti facendo capo, orientativamente, alla abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 vCPC; RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3). Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (BU 65/2007 pag. 727), ma in difetto di una norma transitoria in tal senso (“Si rinuncia a introdurre una norma transitoria perché i casi non sono numerosi e perché è opportuno lasciare alla giurisprudenza delle autorità coinvolte la definizione di tale questione”: messaggio del Consiglio di Stato n. 5866 del 12 dicembre 2006, terzultima frase) nulla induce ad applicare siffatta disciplina per prestazioni eseguite da un avvocato fra il 2003 e il 2005.

                                         b)   Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). Nel caso specifico gli attori non pretendono che il primo giudice sia caduto in simili estremi. Chiedono semplicemente a questa Camera di sostituire il proprio apprezzamento a quello del Pretore, ciò che basterebbe per dichiarare l'appello – non adeguatamente motivato – irricevibile. Comunque sia, si volesse anche prescindere da tale insufficienza formale, non si può dire sicuramente che, fissando l'indennità per ripetibili in fr. 13 000.–, il Pretore sia incorso nell'eccesso o nell'abuso. Intanto il primo giudice si è attenuto ai limiti tariffari, ciò che sembra escludere già a priori estremi del genere. Oltre a ciò, la somma in questione copre l'equivalente di 31 ore di lavoro retribuite fr. 350.– l'una (il nuovo regolamento del Consiglio di Stato prevede un massimo di fr. 250.– orari: art. 4 cpv. 2), spese per fr. 1000.– e fr. 900.– di IVA. L'aliquota del 5% applicata dal Pretore nella fattispecie potrà quindi apparire tecnicamente opinabile, ma nel risultato è lungi dall'integrare eccessi o abusi. Anche al proposito l'appello adesivo si rivela quindi destituito di buon diritto.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                14.   Gli oneri dell'appello principale seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto ottiene causa vinta sull'addebito dei costi peritali, ma esce sconfitto su tutto il resto. Nel complesso pressoché trascurabile, il suo grado di vittoria legittima una lieve moderazione della tassa di giustizia e delle ripetibili dovute alla controparte, ma nulla più. Gli oneri dell'appello adesivo vanno posti invece a carico degli attori in solido (art. 10 cpv. 1 LTG), soccombenti.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                15.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso dell'appello principale (fr. 260 047.–: sopra, consid. 13) supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. Non invece quello dell'appello adesivo (fr. 8100.–, compreso il verosimile costo della perizia giudiziaria).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         3.  La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà agli attori fr. 13 000.– complessivi per ripetibili. I costi della perizia giudiziaria sono posti a carico degli attori in solido.

                                   II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta   fr. 1400.–

                                         b)  spese                                  fr.     50.–

                                                                                           fr. 1450.–

                                         sono posti a carico del convenuto, che rifonderà agli attori fr. 3500.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                  III.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr. 200.–                      

                                         b)  spese                                  fr.   50.–

                                                                                           fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.

                                  V.   Intimazione:

–.,; –.,.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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