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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2008 11.2005.25

7 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,830 parole·~24 min·2

Riassunto

Modifica di sentenza di divorzio

Testo integrale

Incarto n. 11.2005.25

Lugano 7 marzo 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.24 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 28 aprile 2003 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1)  

contro  

AA 1 (patrocinata dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 febbraio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 gennaio 2005 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 marzo 2005 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 17 gennaio 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1937) e AA 1 (1940). In materia di contributi alimentari la convenzione sulle conseguenze accessorie omologata con la sentenza prevedeva:

                                         II. ALIMENTI

2.1   Il signor AP 1 continuerà a versare alla signora AA 1, come finora, una pensione alimentare mensile anticipata di fr. 1200.– (milleduecento).

2.2   Detto contributo, attualmente di fr. 1374.30, verrà adeguato all'indice nazionale dei prezzi al consumo all'inizio di ogni anno, prendendo quale base di calcolo l'indice in vigore il 1° gennaio 1990, pari a punti 119.1.

2.3   È esplicitamente riservata la facoltà per le parti di chiedere la modifica della rendita ex art. 153 cpv. 2 CC, segnatamente al momento dell'entrata in età AVS per entrambe.

                                  B.   Nel febbraio del 1997 AP 1 è stato posto anticipatamente in pensione. Gli ex coniugi hanno sottoscritto il 7 luglio 1997 un accordo in virtù del quale le clausole n. 2.1 e 2.2 della convenzione citata sono stati modificati come segue:

                                         II. ALIMENTI

2.1   A partire dalla mensilità di febbraio 1997 il signor AP 1 verserà alla signora AA 1 una pensione alimentare mensile anticipata di fr. 600.– (seicento).

2.2   Detto contributo è fisso, ovvero non soggetto ad adeguamenti all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

                                         Il 13 febbraio 2003 è deceduto a __________ __________ __________, lasciando quali uniche eredi, in parti uguali, le figlie AA 1 e __________. Dal marzo del 2003 anche AA 1 beneficia di una rendita AVS e di una pensione.

                                  C.   Il 28 aprile 2003 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la soppressione del contributo alimentare per l'ex moglie. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere un miglioramento della situazione finanziaria della convenuta, che dal marzo 2003 percepisce la rendita AVS accanto a quella della cassa pensione, svolge ancora un'attività lucrativa limitata, vive in concubinato e, con la morte del padre, ha ereditato una sostanza rilevante. Al contrario di lui che – afferma – con il pensionamento ha visto degradare sensibilmente la propria situazione patrimoniale. Nella sua risposta del 30 luglio 2003 AA 1 ha proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo il 20 gennaio 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 115.– a carico dell'attore, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 4500.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'8 febbraio 2005 nel quale chiede che la sua petizione sia accolta, il contributo a suo carico soppresso e il giudizio del Segretario assessore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2005 AA 1 propone di respingere il ricorso e con appello adesivo chiede che l'indennità per ripetibili in suo favore sia portata a fr. 13 000.–. AP 1 non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello principale

                                   1.   La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalle vecchie nor­me, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondate a ragione sui medesimi principi.

                                   2.   Il Segretario assessore ha rilevato anzitutto che né la sentenza di divorzio del 17 gennaio 1994 né il successivo accordo del 7 lu­glio 1997 specificano se il contributo litigioso fosse dovuto in base all'art. 151 cpv. 1 o all'art. 152 vCC. Egli ha rilevato che la mancanza, nella sentenza di divorzio, di ogni accenno a un'eventuale colpa del marito non era determinante per escludere una rendita a norma dell'art. 151 vCC. D'altro canto – egli ha soggiunto – nemmeno vi erano motivi per ritenere che al momento del divorzio la moglie fosse indigente secondo l'art. 152 vCC. Considerato poi che l'interessato medesimo riconosceva, in una lettera del 10 gennaio 1997 inviata all'ex moglie, che nel commisurare il contributo al momento del divorzio si era tenuto conto anche di diritti di quest'ultima alla partecipazione della previdenza professionale di lui, il Segretario assessore ha attribuito alla prestazione carattere misto, fondato per la maggior parte sull'art. 151

                                         cpv. 1 vCC e in minor misura sull'art. 152 vCC.    

                                         Dipartendosi dal presupposto quindi che la riduzione della rendita da fr. 1200.– a fr. 600.– mensili decisa nel 1997 abbia toccato, in entrambi i casi, solo l'aspetto di contributo a scopo di manteni­mento (ravvisabile per l'art. 151 cpv. 1 vCC nei menzionati “diritti patrimoniali”), il primo giudice ha concluso che i fr. 600.– rimasti rappresentano quella parte della prestazione “originariamente destinata a compensare il pregiudizio subìto dalla ex moglie per le sue aspettative previdenziali nell'ambito di un matrimonio durato 32 anni”. Quella parte di rendita – egli ha continuato – è di principio irriducibile, tranne nel caso (estraneo alla fattispecie) in cui il pagamento condurrebbe alla rovina del debitore. Nelle circostanze descritte il Segretario assessore ha pertanto respinto la petizione, precisando che non era nemmeno stata comprovata l'attuale convivenza della convenuta con un terzo, mentre il pensionamento per lei aveva comportato una riduzione delle entrate. A suo parere, infine, il reddito della sostanza ereditata non giustificava la soppressione della residua pensione alimentare e la mancanza di indicazioni circa il reddito della convenuta al momento dell'ultima modifica (1997) non consentiva alcun raffronto con la situazione attuale, irrilevante essendo quello fra le sostanze dei due ex coniugi.

                                   3.   L'appellante sostiene che, contrariamente all'opinione del Segretario assessore, il contributo stabilito nella sentenza di divorzio era fondato esclusivamente sull'art. 152 vCC, non avendo altrimenti alcun senso che le parti si fossero esplicitamente riservate la facoltà di chiederne una riduzione secondo l'art. 153 cpv. 2 vCC. Del resto – egli sottolinea – nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non v'è il minimo riferimento all'art. 151 vCC, che in ogni modo non modificherebbe lo scopo di solo mantenimento insito nella rendita in questione.

                                         a)   L'art. 153 cpv. 2 vCC prescriveva che il coniuge tenuto a fornire una rendita a titolo di alimenti poteva domandare la soppressione o la riduzione dell'obbligo quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero all'importo della rendita. La disposizione si applicava sia alle rendite fondate sull'art. 152 vCC sia a quelle ancorate all'art. 151 cpv. 1 vCC, purché fossero dovute a scopo di mantenimento. Non erano riducibili invece le rendite volte a compensare aspettative – ereditarie o pensionistiche – perdute in seguito del divorzio né le rendite in riparazione del torto morale (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 153 vCC; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 13 ad art. 153 vCC; Hinderling/ Steck, Das Schweizerische Ehescheidungs­recht, Zurigo 1995, pag. 355 in fondo con rimandi alla nota 21). Ove la natura della rendita non fosse stata a suo tempo specificata, spettava al giudice adito con un'azione di riduzione accertarla pregiudizialmente (DTF 104 II 243 consid. 5). L'onere di provare la natura riducibile della rendita incombeva all'attore (Bühler/Spühler, op. cit., n. 16 in fine ad art. 153 vCC).   

                                         b)   Nella fattispecie il divorzio è stato pronunciato giusta l'art. 142 cpv. 1 vCC e la convenzione sulle conseguenze accessorie non indica su quale norma fosse basata la rendita concordata (doc. A). Ora, come ha rilevato anche il Segretario assessore, il fatto che il giudice del divorzio non abbia accertato una colpa del coniuge debitore ancora non esclude che la rendita potesse fondarsi sull'art. 151 cpv. 1 vCC (DTF 104 II 244). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, pertanto, nulla conforta l'ipotesi che la rendita litigiosa fosse di mera indigenza (art. 152 CC), destinata a garantire il solo fabbisogno minimo della beneficiaria. Tanto meno ove si pensi che, come ha riconosciuto lo stesso attore, al momento di fissare il contributo alimentare erano state prese in considerazione anche le aspettative della convenuta quanto alla previdenza professionale da lui accumulata durante il matrimonio (doc. 1, terzo foglio: lettera del 10 gennaio 1997). Ciò indizia se mai l'eventualità che la rendita fissata al momento del divorzio costituisse, almeno in parte, un indennizzo fondato sull'art. 151 cpv. 1 vCC.

                                         c)   Comunque si risolva la questione, nella clausola n. 2.3 della nota convenzione le parti si sono esplicitamente riservate la facoltà di postulare una modifica della rendita a norma dell'art. 153 cpv. 2 vCC. Esse non hanno previsto – per avventura – l'intangibilità di una determinata quota del contributo siccome destinata a scopi previdenziali né hanno fissato limitazioni di sorta. Del resto l'art. 153 cpv. 2 vCC era di indole dispositiva, sicché le parti potevano accordarsi come meglio credevano sulla modificabilità di una pensione alimentare (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 1 ad art. 153; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 19 ad art. 153 vCC). Quanto alla clausola in sé, essa è perfettamente chiara e non lascia spazio a interpretazioni, né è stata toccata dalle modifiche stipulate dalle parti il 7 luglio 1997 (doc. B). In circostanze del genere la modificabilità della rendita non può essere esclusa a priori in ragione della sua natura. Resta da verificare se siano dati in concreto i presupposti per una diminuzione o, finanche, una soppressione della rendita.

                                   4.   L'appellante allega in primo luogo un peggioramento delle proprie condizioni economiche, argomentando che dopo il pensionamento egli percepisce una rendita di fr. 33 972.– annui, cui si aggiunge una rendita AVS di fr. 19 980.– (doc. E e F), per complessivi fr. 53 952.– l'anno, somma che nemmeno raggiunge il 60% delle sue entrate precedenti. Fa notare invece che la situazione dell'ex moglie è notevolmente migliorata, avendo la stessa percepito nel 2003 una rendita AVS di fr. 21 072.– (doc. 7) rispetto al salario netto di fr. 11 939.– incassati nel 2001 lavorando alle dipendenze della Bucherer AG (doc. 8). Aggiungendo alla rendita AVS quella di fr. 7248.–  data dalla pensione (doc. 9), l'ex moglie riscuote complessivi fr. 28 320.– annui, senza dimenticare i proventi di un'attività accessoria da lei stessa riconosciuta (doc. D). L'appellante rimprovera inoltre al Segretario assessore di

                                         avere trascurato l'importo di oltre fr. 630 000.– ereditato dalla convenuta e critica il calcolo del relativo reddito, che lungi dal situarsi attorno ai fr. 896.– mensili accertati dal Segretario assessore supera a suo avviso i fr. 1780.– mensili. L'attore conclude affermando che, contrariamente a quanto reputa il primo giudice, la relazione avuta dall'ex moglie con __________ non può non incidere sulla rendita alimentare, non necessariamente dovuta a vita.

                                         a)   Una soppressione o una riduzione di un contributo alimentare in virtù dell'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che l'eventuale diminuzione di reddito o l'eventuale aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Occorreva, dunque, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi, del resto, anche nel nuovo diritto del divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).

                                         b)   Nella misura in cui invoca una contrazione delle proprie entrate dopo il pensionamento, l'appellante dimentica che tale circostanza era già stata presa in considerazione quando, nel luglio del 1997, gli ex coniugi hanno convenuto la riduzione della rendita a fr. 600.– mensili (doc. B), appunto con effetto retroattivo dal febbraio 1997 (inizio del pensionamento anticipato). Le nuove condizioni finanziarie in cui versano le parti vanno dunque confrontate con quelle del luglio 1997. Poco importa poi che la riduzione non sia stata decisa per sentenza, giacché la modifica di una rendita giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC era possibile in ogni tempo per convenzione, senza dover essere omologata per forza dal giudice (Lü­chin­ger/ Geiser, op. cit., n. 28 ad art. 153 vCC; Bühler/Spühler, op. cit., n. 7 ad art. 153 vCC).

                                         c)   Dagli atti risulta che nel 1997 l'interessato percepiva complessivamente fr. 57 528.– annui dalla cassa pensione del suo datore di lavoro (inclusi fr. 23 556.– annui di rendita ponte, sostitutiva della rendita AVS), ossia fr. 4794.– mensili (doc. 2). Nel febbraio del 2002 egli ha raggiunto l'età AVS (doc. E), sicché dal 2003 riceve fr. 1706.– mensili di rendita AVS e fr. 2960.– mensili dalla cassa pensione (doc. H), per complessivi fr. 4666.– mensili. La contrazione delle entrate è stata quindi di soli fr. 128.– mensili. Tutto si ignora, invece, sull'entità della sua sostanza nel 1997 e sui redditi della medesima. Viceversa risulta che alla fine del 2002 egli possedeva l'appartamento dove vive, acquistato nel luglio di quell'anno per fr. 220 000.– e gravato di un mutuo ipotecario di fr. 120 000.– (doc. I e K). Egli disponeva inoltre di un piccolo avere su conto bancario (fr. 16 722.50), che gli fruttava redditi trascurabili (doc. O).

                                                Quanto al suo fabbisogno, l'attore ha esposto oneri mensili di fr. 389.95 per il premio di cassa malati (doc. M), fr. 300.– per gli interessi ipotecari (doc. K), fr. 215.10 per contributi condominiali (doc. J) e fr. 118.– per i costi d'automobile (petizione, pag. 4), questi ultimi contestati dalla convenuta. Aggiungendo un onere fiscale di fr. 460.– mensili stimati (doc. F) e fr. 1100.– mensili per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, si arriva a un importo complessivo di fr. 2583.– mensili. Se non che, ancora una volta tutto si ignora sui dati risalenti al luglio del 1997. Né si può presumere che questi siano rimasti immutati, se solo si considera che prima del 1997 l'attore viveva in un appartamento condotto in locazione e che fino ai 65 anni era tenuto a versare i contributi sociali alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

                                         d)   Per quanto attiene alle entrate della convenuta, accanto alle rendite mensili percepite dall'AVS (fr. 1756.–) e dalla cassa pensione (fr. 604.–), l'appellante afferma doversi considerare anche il reddito prodotto dai fr. 612 829.30 che l'ex moglie ha ereditato dal padre, capitale che a un tasso del 3.5% frutta interessi per oltre fr. 1780.– mensili (contro i soli fr. 896.– sti­mati dal Segretario assessore, il quale si è fondato su un saggio del 2% e un capitale di fr. 537 829.–). Non risultano invece redditi da attività accessoria, apparentemente interrotta nel marzo del 2003 (doc. D). Sia come sia, sostenere che tale situazione è notevolmente migliore rispetto a quella del 2001 significa, per l'appellante, omettere nuovamente di tenere conto che decisivo è il raffronto con la situazione al momento in cui la rendita è stata modificata l'ultima volta (sopra, consid. b). Sapere quale fosse il reddito conseguito dall'ex moglie nel 2001 non è di alcun rilievo per il giudizio. Determinanti sono le entrate nel luglio del 1997, di cui invano si cercherebbe un riferimento agli atti. Ciò vale anche per il fabbisogno dell'interessata, la quale ha sì esposto le proprie necessità attuali, di circa fr. 2600.– mensili (risposta, pag. 7), ma nulla risulta sugli oneri che essa doveva affrontare nel 1997.

                                         e)   In definitiva dagli atti si evince unicamente che l'ex moglie ha ricevuto dall'eredità paterna un capitale di fr. 537 829.30 (doc. 5° richiamato, pag. 16), che i suoi redditi si situano ora attorno ai fr. 3256.– mensili e che il suo fabbisogno ammonta a circa fr. 2600.– mensili, mentre l'attore dispone di fr. 4666.– mensili per rapporto a un fabbisogno di fr. 2465.– mensili. Nel 1997 i redditi di lui erano leggermente più alti (fr. 4794.– mensili), ma tutto si ignora sul suo fabbisogno. Parimenti non è dato di sapere quale fosse la situazione economica dell'ex moglie nel 1997, né tanto meno quale fosse il tenore di vita garantito dalla rendita concordata a quel momento (RtiD I-2004 pag. 594 n. 74c). Inoltre mancano gli elementi perché questa Camera possa valutare, secondo equità (art. 4 CC), se e in che misura la convenuta possa essere tenuta a erodere il proprio capitale (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4). Ora, spettava all'attore che chiede la soppressione del contributo dimostrare che nella fattispecie sussistono i presupposti dell'art. 153 vCC (Bühler/Spühler, op. cit., n. 54 ad art. 153 vCC). E nel caso in esame un confronto tra la situazione delle parti al momento in cui hanno ridotto la rendita a fr. 600.– e la situazione attuale non è seriamente possibile. Su questo punto l'appello si rivela destinato all'insuc­cesso.

                                   5.   Da ultimo l'appellante assevera che, per quanto riguarda __________, l'ex moglie ha interrotto la relazione con lui dopo otto anni, proprio ad avvenuta introduzione della petizione, restituendo anche al convivente quanto da lui versato a titolo di partecipazione alle spese dell'economia domestica. Ma ciò non ha impedito ai due di trascorrere qualche serata assieme anche in seguito, onde il sospetto dell'appellante che la fine della relazione sia stata programmata a meri fini di causa. L'interrogativo cade nel vuoto. È vero che secondo giurisprudenza un concubinato qualificato poteva comportare la soppressione di una rendita di mantenimento. Una semplice convivenza, tuttavia, non bastava. Un concubinato qualificato richiedeva una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge. L'esistenza di tali requisiti era presunta, nondimeno, ove la convivenza durasse almeno da cinque anni (Lüchin­ger/Geiser, op. cit., n. 20 e 21 ad art. 153 vCC). Il nuovo diritto non ha mutato orientamento (RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd).

                                         Estremi come quelli appena riassunti non si ravvisano nella fattispecie. Intanto, se da un lato la relazione sentimentale fra la convenuta e __________ si è protratta effettivamente otto anni (verbale del 14 gennaio 2004, pag. 1, risposta n. 1 dell'interrogatorio formale), la convivenza è durata poco più di un anno, giacché in precedenza __________ doveva accudire a tre figli e viveva per conto suo (loc. cit., pag. 3 verso l'alto). Inoltre, a prescindere dal fatto che quella relazione è ormai terminata, dagli atti risulta che le reciproche prestazioni finanziarie durante la convivenza erano basate su un rapporto di scambio: la convenuta pagava vitto e alloggio, mentre il convivente partecipava ai costi del telefono, al vitto e all'alloggio con circa fr. 300.–/400.– mensili (op. cit., pag. 3 in mezzo). Non si può dire pertanto che da tale breve convivenza la convenuta abbia tratto vantaggi economici analoghi a quelli di un matrimonio (RtiD I-2007 pag. 735 consid. gg). Anche sotto tale profilo l'appello manca di consistenza.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   6.   La convenuta non contesta il valore litigioso di fr. 144 000.– fissato dal Segretario assessore. Anzi, lo ritiene corretto. Essa si duole che l'indennità per ripetibili in suo favore sia stata stabilita in soli fr. 4500.– allorché in casi del genere (valori di causa compresi tra fr. 50 000.– e fr. 200 000.–) l'onorario secondo l'art. 9 cpv. 1 TOA va da un minimo di fr. 8640.– (6%) a un massimo di fr. 14 400.– (10%), cui occorre ancora aggiungere le spese. Chiede quindi che, facendo capo al tasso medio dell'8%, le ripetibili vengano fissate in almeno fr. 13 000.–, spese comprese.

                                         a)   Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'uf-ficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (BU 65/2007 pag. 727), ma in difetto di una norma transitoria in tal senso (“Si rinuncia a introdurre una norma transitoria perché i casi non sono numerosi e perché è opportuno lasciare alla giurisprudenza delle autorità coinvolte la definizione di tale questione”: messaggio del Consiglio di Stato n. 5866 del 12 dicembre 2006, terzultima frase) nulla induce ad applicare siffatta disciplina per prestazioni eseguite da un avvocato fra il 2003 e il 2005. L'indennità per ripetibili va pertanto stabilita facendo capo,

                                               orientativamente, alla abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 vCPC), fermo restando che in tale ambito il primo giudice fruisce di ampia latitudine. L'indennità per ripetibili da lui fissata può dunque essere censurata solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (richiami in: Cocchi/ Trez­zi­ni, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).

                                         b)   Nella sua giurisprudenza questa Camera si è tenuta finora, calcolando le ripetibili dovute alla parte vittoriosa in una causa volta alla riduzione di contributi alimentari, alla prassi del Consiglio di moderazione, il quale applicava per analogia l'art. 14 cpv. 1 vTOA (RtiD II-2004 pag. 605 in basso con riferimenti). Il Consiglio di moderazione ha poi riconsiderato tale prassi, precisando che un'azione tendente alla riduzione o soppressione di contributi alimentari non può assimilarsi a una causa di stato nel senso dell'art. 14 cpv. 1 TOA. L'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di sentenze di divorzio in materia di contributi alimentari va definito pertanto in conformità all'art. 9 cpv. 1 TOA, ovvero secondo il valore litigioso (CdM, sentenza inc. 19.2004.9 dell'11 settembre 2006, consid. 5). Tra l'aliquota mini­ma e quella massima prevista da tale norma la rimunerazione del legale va poi stabilita di caso in caso secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esi­to della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA).

                                         c)   In concreto il Segretario assessore ha calcolato il valore litigioso in fr. 144 000.– cumulando venti annualità della rendita litigiosa, sulla scorta dell'art. 7 cpv. 3 CPC (sentenza impugnata, consid. 9). In realtà, oggetto del litigio non era una prestazione di durata incerta o perpetua (art. 7 cpv. 3 CPC), bensì vitalizia, di modo che occorreva definire il valore in capitale “secondo le tavole e i tassi di capitalizzazione in uso” (art. 7 cpv. 2 CPC). Invalse al proposito sono le tavole di Stauffer/Schätzle (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 279 n. 8.3 ad art. 36). E applicabile alla fattispecie era la tavola n. 25 (Schätzle/Weber, Manuel de capitalisation, 5ª edizione, pag. 263). Al momento della litispendenza l'ex marito

                                               avendo 66 anni e l'ex moglie 63, il fattore di capitalizzazione era di 12.97 per una rendita di fr. 7200.– annui, onde un valore litigioso di fr. 93 384.– (Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 347 tavola 25).

                                         d)   Ciò posto, dandosi un valore litigioso di fr. 93 384.–, secondo l'art. 9 cpv. 1 vTOA la retribuzione del patrocinatore variava dal 6 al 10% del valore medesimo. Nella fattispecie il patrocinio si è rivelato relativamente semplice, ma ha pur sempre comportato la redazione di tre memoriali (allegato di risposta, domande per una rogatoria nella Svizzera romanda e allegato conclusivo), la partecipazione a tre udienze (udien­za preliminare, escussione di un testimone e interrogatorio formale della convenuta), la necessaria corrispondenza, qualche colloquio o conferenza con la cliente. Ne segue che il primo giudice avrebbe dovuto far capo almeno all'aliquota del 7%. All'onorario di fr. 6500.– (arrotondati) egli avrebbe ancora dovuto aggiungere, poi, l'IVA del 7.6% (fr. 494.–) e le spese presunte, per un totale di circa ai fr. 7500.– complessivi. L'indennità di fr. 4500.– da lui fissata risulta dunque insufficiente. La questione è di sapere se, oltre che inadeguata, essa configuri un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento.

                                         e)   Stando all'esame del carteggio processuale l'opera svolta dal legale può valutarsi complessivamente attorno alle 25 ore di lavoro (una dozzina d'ore per lo studio della pratica e la stesura dei memoriali, sette-otto ore per la preparazione e la partecipazione alle tre udienze, il resto per la corrispondenza, i colloqui e le conferenze). L'onorario di fr. 6500.– retribuisce tale dispendio di tempo alla tariffa di fr. 260.– orari (in una causa analoga il Consiglio di moderazione ha avuto modo di definire adeguata, per un mandato assolto tra il 1995 e il 1997, una tariffa di fr. 250.– orari: sentenza inc. 19.1997.25 del 4 dicembre 1997, consid. 4). L'indennità fissata dal Segretario assessore rimunera tale dispendio alla tariffa di fr. 180.– l'ora, ciò che è senz'altro idoneo per i patrocini d'ufficio nei casi di assistenza giudiziaria (DTF 132 I 213 consid. 8), ma è insostenibile per un mandato di fiducia nel quadro di una causa come quella descritta. Costitutiva su questo punto di un eccesso d'apprezzamento, la sentenza impugnata va riformata e l'indennità per ripetibili portata, in parziale accoglimento dell'appello adesivo, a fr. 7500.–.

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                   7.   Gli oneri dell'appello principale seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alla convenuta

                                         un'equa indennità per ripetibili. Quanto all'appello adesivo, la tassa di giustizia e le spese sono commisurati alla circostanza che il ricorso verteva solo sull'indennità per ripetibili. La convenuta vedendo accogliere la sua richiesta per tre quinti, si giustifica che sopporti due quinti degli oneri processuali. La rimanenza andrebbe a carico dell'attore, il quale tuttavia non ha formulato osservazioni e non può considerarsi soccombente (Rep. 1987 pag. 137 consid. 4). Ne discende che la tassa di giustizia e le spese vanno ridotte di conseguenza, senza assegnazione di ripetibili.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                   8.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), come detto (consid. 6c) il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia              fr. 1000.–

                                         b)  spese                                fr.     50.–

                                                                                         fr. 1050.–

                                         sono posti a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 115.–, da anticipare da AP 1, restano a carico di lui, con obbligo di rifondere a AA 1 fr. 7500.– per ripetibili.

                                   4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta  fr. 150.–                

                                         b)  spese                                fr.   50.–

                                                                                          fr. 200.–

                                         sono posti a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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