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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.04.2006 11.2005.166

10 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,396 parole·~12 min·2

Riassunto

interdizione per debolezza di mente: lieve ritardo mentale

Testo integrale

Incarto n. 11.2005.166

Lugano 10 aprile 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 171.1.1990 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 ottobre 2001 dalla

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona  

nei confronti di

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 dicembre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 21 novembre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (3 febbraio 1979) è il terzogenito di __________ e di __________ nata __________. Dopo avere seguito scuole speciali a __________, __________ e __________, dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 2000 egli ha frequentato, in internato, l'__________ di __________, dove ha conseguito un diploma di falegname empirico. Da allora AP 1 vive con i genitori e un fratello a __________, svolgendo attività saltuarie.

                                  B.   Il 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha presentato nei confronti di RI 1 un'istanza di interdizione alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, fondata sull'art. 369 CC (infermità o de­bolezza di mente). A sostegno della richiesta essa ha allegato un rapporto del 7 settembre 2001 in cui la psicologa __________ attestava, unitamente al dott. __________, di avere visitato un soggetto ¿debile, che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante¿, e di ritenere ¿estremamente necessario istituire misure di protezione¿. Chiamato dall'autorità di vigilanza a esprimersi, con osservazioni del 7 novembre 2001 RI 1 ha contestato gli estremi per l'istituzione di una tutela.

                                  C.   Il 18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni psichiche di RI 1, con particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla necessità di misure di protezione. Un appello presentato il 5 febbraio 2002 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza del 7 marzo 2002 (inc. 11.2002.17). Constatato che AP 1 rifiutava di dar seguito alla convocazione del Servizio psico-sociale, con decisione del 3 gennaio 2005 l'autorità di vigilanza ha ordinato all'interdicendo di presentarsi lunedì 24 gennaio 2005 alle ore 15.00 al citato Servizio per l'esecuzione della perizia, comminandogli l'accompagnamento forzato in caso di renitenza. Adita da AP 1, con sentenza del 14 gennaio 2005 questa Camera ha respinto in quanto ammissibile un appello del 10 gennaio 2005 contro tale decisione (inc. 11.2005.5).

                                  D.   Nel suo referto del 25 ottobre 2005 il Servizio psico-sociale ha poi rilevato ¿ in sintesi ¿ che l'interdicendo presenta un lieve ritardo mentale (ICD 10 F 70) con prognosi negativa, ciò che necessita di un'adeguata supervisione e protezione dei suoi interessi economici e personali. Sentito in persona il 10 novembre 2005, AP 1 si è limitato a confermare l'opposizione al provvedimento formulata dal padre. Con decisione del 21 novembre 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente e ha invitato la Commissione tutoria regionale 14 a designare un tutore non appena la decisione fosse passata in giudicato. Essa non ha prelevato tasse né spese.

                                  E.   Contro la decisione predetta AP 1 è insorto il 10 dicembre 2005 a questa Camera con un appello nel quale chiede di annullare la decisione impugnata. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque proponibile.

                                   2.   L'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente (art. 369 CC) fondandosi sul rapporto redatto il 25 ottobre 2005 dal Servizio psico-sociale di __________, dal quale risulta che l'appellante è affetto da un lieve ritardo mentale (doc. 25). Essa ha rilevato che tale insufficienza non consente all'interessato di curare i propri interessi personali e richiede ampio sostegno. L'assistenza prestata dai familiari poco rispetta le potenzialità e l'autonomia del soggetto, al quale non è mai stata trovata un'occupazione. L'interdicendo è apparso inoltre assoggettato al padre, che di fatto ha gestito l'intera procedura, lasciando che il figlio avallasse i suoi atti.

                                         L'appellante sostiene da parte sua che le circostanze addotte dall'autorità tutoria a fondamento della domanda d'interdizione si sono rivelate inconsistenti. Egli afferma dipoi che un ritardo mentale lieve non significa debolezza di mente, tanto meno ¿

                                         egli soggiunge ¿ ove si consideri che l'asserita insufficienza non è stata validamente accertata, il perito non avendo eseguito valutazioni testistiche, ma essendosi limitato a test psicologici del 1996. L'appellante contesta altresì di non poter provvedere alle proprie necessità e di avere bisogno di aiuto, sottolineando che egli ha sempre vissuto in modo tranquillo, senza creare problemi a nessuno, senza importunare il prossimo e senza necessitare interventi dell'autorità per la sua protezione.

                                   3.   I presupposti di una tutela per infermità o debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC) sono già stati ricordati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 2). Non occorre pertanto ripetersi. Basti rammentare che il provvedimento deve attenersi ai principi di proporzionalità e sussidiarità, nel senso che fra più misure ugual­mente efficaci nel caso specifico l'autorità deve adottare quella meno gravosa (RDAT II-2003 pag. 175). L'interdizione degli art. 369 e 370 CC costituisce l'intervento più incisivo previsto dalla legge (se ne veda la scala in: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, n. 862, pag. 340; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 33 ad art. 367 CC). Va pertanto pronunciata solo se una misura meno radicale appare insufficiente (Schnyder/Murer op. cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 1994 pag. 246 consid. 2a).

                                   4.   Contrariamente a quanto reputa l'appellante, dagli atti traspaiono indizi sufficienti per dubitare circa lo stato mentale di lui. Per tacere del fatto che perplessità erano già state espresse da questa Camera nella sentenza del 7 marzo 2002 (inc. 11.2002.17), in concreto la psicologa __________ ha accertato come l'interes­sato sia ¿un ragazzo debile, che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante¿, che ammette ¿d'avere paura di far del male alle perso­ne che incontra per strada poiché colto da momento di estrema rabbia in cui delle voci gli direbbero di aggredire soprattutto donne che portano gli stivali¿, che ¿è trasandato nel modo di vestire, come pure nella propria pulizia personale¿ (referto del 7 settembre 2001, doc. D). Nelle circostanze descritte l'autorità ha disposto a ragione una verifica dello stato mentale per mezzo di una ¿relazione¿ medica, come prevede l'art. 374 cpv. 2 CC (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 12 ad art. 374 CC con riferimenti; Schnyder/Murer, op. cit., n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 4ª edizione, pag. 182 n. 397).

                                   5.   Per quanto concerne i disturbi intellettivi, secondo il dott. __________, del Servizio psico-sociale di __________, l'appellante presenta una debolezza dovuta a ¿ritardo mentale lieve (ICD 10 F 70)¿, con prognosi negativa (doc. 25). E per debolezza di mente si intende appunto ¿ in senso giuridico ¿ un ritardo psichico come la debilità, l'imbecillità o l'idiozia (Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 23 ad art. 369 CC; Desche­naux/Steinauer, op. cit., pag. 28 n. 89). Una diagnosi analoga era già stata formulata del resto, il 7 settembre 2001, dalla psicologa __________ (doc. D). Invero quest'ultima, con il dott. __________, è stata denunciata dall'appellante per violazione del segreto professionale. A prescindere dal fatto però che la procedura è terminata il 4 febbraio 2002 con un decreto di non luogo a procedere da parte del Procuratore pubblico e che un'istanza di promozione dell'accusa formulata dall'interdicendo il 25 febbraio 2002 è stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali il 24 giugno 2004 (sentenza inc. 60.2002.55), la diagnosi dei due professionisti non è in discussione. Certo, l'appellante si duole che il perito si sia fondato su un test psicologico del 1996, ormai superato, ma l'argomento sfiora il pretesto, ove appena si pensi che altri esami specialistici non sono stati eseguiti proprio perché egli ¿ su invito del padre ¿ li ha rifiutati (referto, pag. 3 in alto). Ne segue che, per quel che è del ritardo mentale, la decisione dell'autorità di vigilanza non presta il fianco alla critica.

                                   6.   In merito agli altri presupposti ¿ alternativi (Langenegger, op. cit., n. 25 ad art. 369 CC) ¿ dell'art. 369 cpv. 1 CC, ovvero l'incapacità di provvedere ai propri interessi, la necessità di durevole assistenza o protezione e la messa in pericolo della sicurezza altrui, il dott. __________ ha scorto nell'appellante limitate capacità intellettive, una ridotta capacità logica e di giudizio, difficoltà nel valutare le conseguenze delle proprie azioni, influenzabilità e difficoltà di gestione dei propri interessi economici e personali, scarsa coscienza delle proprie difficoltà e pericolo di essere sfruttato e manipolato. Secondo lo specialista, tenuto conto del quadro clinico con prognosi negativa, l'interdicendo necessita di un'adeguata ¿supervisione¿ e protezione a salvaguardia dei suoi interessi economici e personali, onde l'opportunità di una tutela (doc. 25, pag. 3). L'appellante contesta ¿ come detto ¿ di non poter provvedere ai propri interessi, di avere bisogno durevole assistenza o protezione e di mettere in pericolo la sicurezza altrui, facendo valere di condurre un'esistenza semplice, con l'aiuto e il sostegno della famiglia. A tale riguardo l'autorità di vigilanza ha reputato nondimeno che l'assistenza dei familiari poco rispetta le potenzialità e l'autonomia residua dell'interdicendo, al quale non è mai stato trovato nemmeno un lavoro. Il completo assoggettamento al padre, che di fatto ha gestito l'intera procedura di tutela, corroborerebbe tale circostanza.

                                         a)   Si è già spiegato che una debolezza di mente non basta per giustificare un'interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 9 ad art. 369 CC). A tal fine occorre che essa pregiudichi la capacità di provvedere ai propri interessi, comporti una necessità di durevole assistenza o protezione oppure implichi una mes­sa in pericolo della sicurezza altrui (Schnyder/Murer, op. cit., n. 26 e 68 ad art. 369 CC). Per sapere se ciò sia il caso ci si deve dipartire non da considerazioni teoriche, ma dalle circostanze effettive in cui  si trova il soggetto (Langeneg­ger, op. cit., n. 4 ad art. 369 CC).

                                         b)   In concreto il perito e l'autorità di vigilanza ritengono che l'interdicendo abbisogni di un'adeguata ¿supervisione¿ e protezione a salvaguardia dei suoi interessi economici e personali. Il fatto è che tale opinione non trova alcun riscontro agli atti, i quali non contengono il benché minimo accertamento oggettivo. Anzi, se nell'istanza di interdizione del 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale accen­nava ancora a trasandatezza, trascuratezza e pericolosità, nella sua ¿relazione¿ dell'ottobre 2005 il perito ha rilevato che l'appellante gli è apparso curato nell'igiene personale e nell'abbigliamento (doc. 25, pag. 2), privo di qualsivoglia pericolosità per gli altri (pag. 5, risposta n. 2.3). Né consta che nel frattempo siano giunte all'autorità tutoria segnalazioni di com­portamenti anomali da parte dell'interessato. Per di più, la ¿relazione¿ non accenna a pericoli concreti per la salute o per il patrimonio dell'appellante. Nulla è dato di sapere sulla situazione economica di lui, sul suo rapporto con il denaro o sulla capacità di gestire le sue risorse. L'appellante ha senz'altro bisogno di aiuto per le ¿faccende amministrative importanti¿ (doc. 28), ma ciò solo non basta a giustificare una tutela. E il fatto che l'appellante non lavori ancora non significa che, almeno in certa misura, non sia capace di provvedere ai propri interessi. Quanto al bisogno d'assistenza, nulla è dato di sapere circa le sue attuali condizioni di vita o di salute. L'assoggettamento al padre, infine, è un fattore negativo, ma non di rischio finché il padre non versi in un conflitto d'interessi, al cui riguardo tutto si ignora.

                                         c)   Ciò posto, gli atti non consentono di appurare se il caso in esame richieda davvero una tutela (o, eventualmente, misure meno incisive). Si impone pertanto di ritornare il fascicolo all'autorità di vigilanza perché accerti sulla base di dati oggettivi ¿ e non solo sulla base dell'impressione espressa dal perito o sulla base di proprie impressioni ¿ l'incapacità di provvedere ai propri interessi o la necessità di durevole assistenza o protezione. Che l'appellante non abbia chiesto un'istruttoria poco importa, la procedura di tutela essendo governata dal principio inquisitorio, sicché l'autorità chiarisce le circostanze rilevanti di propria iniziativa senza vincolo alle allegazioni delle parti né alle prove offerte (v. anche Geiser, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 373 CC). Al limite questa Camera potrebbe assumere prove essa medesima. A parte il fatto però che ciò toglierebbe all'interessato un grado di giurisdizione, in concreto non si tratta solo di integrare l'uno o l'altro accertamento. Si tratta di istruire per la prima volta un insieme di fatti determinanti per il futuro, giudicando poi come un'au­torità di prima sede. Il che non è manifestamente compito della Camera civile di appello. Nella situazione illustrata non rimane, in definitiva, che annullare la decisio­ne impugnata e ritornare gli atti all'autorità di vigilanza perché statuisca di nuovo dopo avere svolto le indagini che si impongono e compiuto i necessari accertamenti. L'appello va dunque accolto in tal senso.

                                   7.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'autorità tutoria non può tuttavia essere considerata soccombente, non avendo postulato la reiezione dell'appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa. Del resto l'appellante esce vittorioso sul principio, ma nulla si può anticipare sull'esito cui giungerà l'autorità amministrativa dopo avere debitamente aggiornato i dati. In ultima analisi si giustifica dunque di rinunciare al prelievo di spese e all'attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

¿    ;  ¿  .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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