Incarto n. 11.2005.16
Lugano 14 febbraio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.165.1999 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 21 febbraio 2003 dalla
Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco
nei confronti di
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 gennaio 2005 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
12 gennaio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 febbraio 2003 la Commissione tutoria regionale 15 ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente) nei confronti di AP 1 (1945). A sostegno della richiesta essa ha addotto che, nonostante l'istituzione di una curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e di una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), la gestione dell'interessato appariva problematica, sia per lo stato psico-fisico di lui sia per l'abuso di sostanze alcoliche. Chiamato dall'autorità di vigilanza a esprimersi, AP 1 non ha presentato osservazioni.
B. Il 31 marzo 2003 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni del soggetto, con particolare riguardo a un' eventuale infermità o debolezza di mente e a possibili problemi di alcolismo, e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto del
3 dicembre 2004 all'autorità di vigilanza il Servizio psico-sociale ha rilevato – in sintesi – che la sindrome psico-organica di cui è affetto AP 1 non è tanto grave da denotare infermità mentale, ma la sindrome di dipendenza da alcolici è tale da impedire all'interessato di provvedere alle sue esigenze (quanto meno durante le crisi), onde la necessita di durevole protezione e assistenza. Inoltre AP 1 può mettere a repentaglio l'incolumità altrui, poiché durante le crisi assume comportamenti impulsivi e aggressivi.
C. Con decisione del 12 gennaio 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 370 CC (alcolismo). La Commissione tutoria regionale 15 è stata invitata a designare un tutore non appena la decisione sarebbe passata in giudicato. In esito alla decisione non sono state prelevate tasse né spese. Il 21 gennaio 2005 RI 1 è insorto a questa Camera con un appello nel quale chiede di annullare la citata impugnata. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, richiamata anche dall'art. 39 LAC). L'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere e, se è capace di discernimento, può anche farsi patrocinare da un legale (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 9 e 11 ad art. 397 CC). Ove egli insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420 CC). Tempestivo, sotto questo profilo lo scritto in esame può dunque essere trattato alla stregua di un appello.
2. L'autorità di vigilanza ha interdetto l'appellante per abuso di bevande alcoliche (art. 370 CC) fondandosi sul rapporto allestito il 3 dicembre 2004 dal Servizio psico-sociale di __________ (doc. 5), nell'intento di salvaguardare gli interessi del tutelando, oltre che la sicurezza di lui e quella degli altri, minacciata durante i momenti di crisi dovuti a intossicazione etilica. L'appellante si oppone alla tutela, sostenendo che alle difficoltà nella gestione economica provvede da tempo un curatore di amministrazione, sicché “non vedo le motivazioni addotte a sostegno di un intervento così grave per la mia persona”.
3. Secondo l'art. 370 cpv. 1 CC è soggetta a tutela – tra l'altro –
ogni persona maggiorenne che, “per abuso di bevande spiritose”, espone sé medesima al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l'altrui sicurezza. L'abuso di “bevande spiritose” non consiste in ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare quantità eccessive di alcolici (Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 2ª edizione, pag. 155 n. 360), in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 segg. ad art. 370 CC). I motivi di intervento devono fondarsi su un bisogno speciale di protezione, come il rischio di esporre sé stessi o i familiari al pericolo di cadere nel bisogno, la necessità di durevole assistenza o la messa in pericolo della sicurezza altrui (art. 369 e 370 CC).
4. La tutela tocca l'interessato nella sua libertà personale; deve rispettare perciò i principi di proporzionalità e sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, Berna 2001, pag. 339, n. 860 segg.). L'interdizione giusta gli art. 369 e 370 CC costituisce la misura più incisiva prevista dalla legge (se ne veda la scala in: Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862, pag. 340; Schnyder/ Murer, op. cit., n. 33 ad art. 367 CC). Va pertanto pronunciata solo se una misura meno radicale appare insufficiente (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 1994 pag. 246 consid. 2a).
a) Nella fattispecie risulta dal referto peritale che l'interdicendo è affetto da una sindrome psico-organica e da una sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche (ICD 10-F10.2) con episodiche, ma gravi impregnazioni etiliche. Stando al perito, tale stato di cose è ormai cronico, nel senso che a un abuso regolare e controllato di alcol si alternano intossicazioni gravi. Sempre a parere del perito, se la sindrome psico-organica compromette solo parzialmente le funzioni intellettive superiori (non senza ripercussioni negative sulla capacità critica e di giudizio), durante le crisi il soggetto non è in grado nemmeno di provvedere ai propri interessi, né dal punto di vista personale né da quello gestionale, onde la necessità di durevole assistenza e protezione. L'interessato poi, noto per empiti aggressivi, nei momenti di alterazione etilica accentua tali comportamenti, con possibili rischi per la propria e l'altrui sicurezza (perizia del 3 dicembre 2004, risposte n. 1 a 4).
b) Nel suo scritto l'interessato nemmeno si confronta con le argomentazioni esposte dall'autorità di vigilanza, il che basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 302 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). A parte ciò, l'appellante neppure spiega perché gli accertamenti del Servizio psico-sociale non sarebbero pertinenti. Certo, è possibile che con l'aiuto del curatore egli riesca ad amministrare i propri interessi in modo da non cadere nel bisogno. Per tacere del fatto però che nei momenti di crisi da intossicazione etilica egli diventa ingestibile e che in tali frangenti la curatela non basta più (referto, pag. 6 in alto), ciò che l'appellante non contesta, rimane
l'esigenza di cure, assistenza e protezione durevoli. Si rendesse conto di ciò, l'interessato cercherebbe almeno di non far precipitare la situazione. In realtà, egli dimostra di non rendersi conto per nulla dei suoi problemi, al punto da negarli recisamente e da accusare altri di persecuzione (referto, pag. 4 in fine). Del resto egli non segue alcuna terapia ambulatoriale e continua ad abusare di alcolici, onde la prognosi negativa espressa a livello medico (perizia, risposta n. 2).
c) Siccome l'appellante non può essere lasciato a sé stesso, la curatela combinata (art. 392 e 393 CC) – misura meno incisiva, ma che non ha fini di assistenza personale, salvo ove sia volontaria (si confronti l'art. 394 con l'art. 392 CC) – non è sufficiente. Tanto meno ove si pensi che i rapporti con il curatore sono difficili e aspri. Intollerante a consigli, limiti e spese, l'appellante giunge anche a minacciare il curatore medesimo (perizia, pag. 3). Né può entrare in linea di conto l'inabilitazione (art. 395 CC), poiché essa mira solo accessoriamente all'assistenza personale (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 336 n. 868), essendo volta anzitutto a garantire una corretta amministrazione del patrimonio. Ciò posto, non si può dire che nella fattispecie l'istituzione di una tutela contrasti con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che informano il diritto tutorio. Infondato, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
5. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso si rinuncia tuttavia, in via eccezionale, a prelevare spese. Non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, cui non ha provocato costi presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ;
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria