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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.08.2006 11.2005.147

4 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,636 parole·~18 min·3

Riassunto

Notifica di atti giudiziari all'estero: trasmissione diretta negli Stati Uniti

Testo integrale

Incarto n. 11.2005.147

Lugano 4 agosto 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA 11.2004.108 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 12 ottobre 2004 da

AO 1 (rappresentato dal curatore e patrocinato dall'avv. RA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. RA 2);  

giudicando ora sul decreto cautelare del 21 ottobre 2005 con cui il Pretore ha parzialmente accolto un'istanza di misure provvisionali presentata dall'attore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 novembre 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 21 ottobre 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 9 aprile 2003 __________ (1967) ha dato alla luce un figlio, AO 1, cui il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico – tra l'altro – di accertarne la paternità e salvaguardarne il diritto al mantenimento. __________ ha conferito all'avv. PA 2, il 12 ottobre 2004, il mandato di promuovere in nome del minorenne un'azione di paternità e di mantenimento.

                                  B.   Il 12 ottobre 2004 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché fosse accertata la paternità di AP 1 (1967), cittadino italiano residente a __________, con obbligo per quest'ultimo di versargli un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili, oltre al medesimo importo capitalizzato sull'anno precedente l'inoltro dell'azione. In via provvisionale egli ha chiesto un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili dal novembre del 2004. Statuendo inaudita parte il 15 ottobre 2004, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare all'attore un contributo di fr. 1400.– mensili (senza gli assegni familiari).

                                  C.   Nel memoriale di risposta del 17 febbraio 2005 AP 1 ha contestato la regolare notifica degli atti giudiziari, postulandone l'annullamento. Quanto all'accertamento della paternità, egli si è rimesso alle risultanze della perizia giudiziaria e per il resto ha proposto di respingere la petizione, offrendo in subordine un contributo alimentare in fr. 100.– mensili dal novembre del 2004 e sollecitando la regolamentazione del suo diritto di visita. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno ribadito i loro punti di vista. La causa è tuttora in fase istruttoria.

                                  D.   All'udienza del 24 febbraio 2005, indetta per la discussione cautelare, le parti hanno concordato l'esecuzione di una perizia del DNA, il convenuto opponendosi alle altre richieste, ma offrendo in via subordinata il noto contributo alimentare di fr. 100.– mensili. Esperita l'istruttoria, nell'ambito della quale la perizia ha dimostrato la paternità di AP 1 con un tasso di probabilità pari al 99.999%, alla discussione finale cautelare del 2 maggio 2005 le parti hanno riaffermato le loro domande.

                                  E.   Con decreto cautelare del 21 ottobre 2005 il Pretore ha posto a carico di  AP 1 un contributo provvisionale per il figlio di fr. 1060.– mensili (senza l'assegno famigliare, percepito direttamente dalla madre) dal 1° novembre 2004. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste per due quinti a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili ridotte.

                                  F.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 3 novembre 2005 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio – l'annullamento del giudizio impugnato, compresi tutti gli atti giudiziari che lo precedono, o – in subordine – la riforma del medesimo nel senso di fissare il contributo alimentare in fr. 234.20 mensili. Con decreto dell'8 novembre 2005 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2005 AO 1 postula il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellante contesta anzitutto la notifica della petizione e degli atti di causa successivi, facendo valere che l'invio per plico raccomandato con ricevuta di ritorno offende le forme previste dai trattati internazionali riservati dall'art. 122 seconda frase CPC. Ora, in concreto il convenuto risiede negli Stati Uniti e la notificazione di atti giudiziari negli Stati Uniti è disciplinata dalla Conven­zione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 15 novembre 1965 (CLA65: RS 0.274.131). La trasmissione di atti giudiziari può dunque avvenire, sempre che lo Stato di destinazione non vi si opponga, anche per vie alternative a quella ordinaria (art. 2 a 7), ossia per via diplomatica o consolare diretta (art. 8), per via diplomatica o consolare indiretta (art. 9) e per via diretta tramite la posta o ufficiali giudiziari (art. 10). Gli Stati Uniti non hanno dichiarato di opporsi all'applicazione degli art. 8, 9 e 10 CLA65 (si vedano le riserve e le dichiarazioni in calce alla Convenzione: RS 0.274.131, pag. 46). L'invio di atti giudiziari per posta dal tribunale svizzero direttamente al destinatario (art. 10 lett. a CLA65) è quindi possibile.

                                         È vero che la Svizzera ha dichiarato di opporsi, da parte sua, tanto all'applicazione dell'art. 8 quanto dell'art. 10 CLA65 (RS 0.274.131, pag. 47; v. al proposito DTF 131 III 448). In base al principio della reciprocità previsto dall'art. 21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (RS 0.111), la Svizzera dovrebbe quindi astenersi dal notificare atti all'estero facendo capo a vie non ammesse in Svizzera. È altrettanto vero però che lo Stato di destinazione può rinunciare a valersi della reciprocità. E gli Stati presenti alla riunione della Commissione speciale dell'Aia dell'ottobre-novembre 2003 – tra di essi figuravano, appunto, gli Stati Uniti – hanno dichiarato di non invocare tale principio nei confronti di Stati che hanno formulato riserve alle vie di trasmissione alternative (Ufficio federale di giustizia, Guida all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e penale: ‹www.rhf.admin.ch› o ‹www.ofj.admin.ch›, commento all'art. 10 lett. a CLA65). Nelle relazioni internazionali un tribunale svizzero può dunque inviare per posta un atto giudiziario diretta­mente al destinatario negli Stati Uniti, senza passare per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia. A torto l'appellante contesta dunque tale modalità di notifica.

                                         Invero gli Stati presenti alla citata riunione della Commissione speciale dell'Aia non hanno espresso un'opinione uniforme sulle esigenze relative alle traduzioni, sicché l'Ufficio federale di giustizia raccomanda, in caso di notifiche secondo l'art. 10 lett. a CLA65, di allegare una traduzione degli atti nella lingua dello Stato di destinazione, oppure di compilare almeno la rubrica

                                         “Elementi essenziali dell'atto” del modulo secondo la CLA65 nella lingua dello Stato di destinazione, per evitare problemi al momento del riconoscimento della decisione (Guida all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e penale, loc. cit.). Non consta che la Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud abbia seguito tali raccomandazioni e in concreto non si possono escludere dunque future difficoltà esecutive (rischio particolarmente acuto negli Stati Uniti e in Giappone: Jaques, Appunti sulla notifica di atti giudiziari all'estero e dall'estero in materia civile e commerciale, in: RtiD I-2006 pag. 792 nota 51). Resta il fatto dal profilo giuridico che la notifica della petizione e degli atti di causa successivi non è viziata per ciò soltanto. Su questo punto l'appello si rivela pertanto infondato.                    

                                   2.   Il Pretore ha accertato il reddito del convenuto, specializzando in ematologia all'Università di Yale, in fr. 3915.– mensili netti (US$ 3058.60 al cambio di fr. 1.28). Nondimeno, al convenuto il Pretore ha imputato un reddito ipotetico di fr. 7169.– lordi mensili, pari al guadagno che lui conseguiva prima di specializzarsi. Quanto al fabbisogno minimo, il Pretore lo ha calcolato in fr. 2660.– men­sili (US$ 2078.40), addizionando il minimo esistenziale svizzero del diritto esecutivo (fr. 1100.–, pari a US$ 859.40), la locazione (fr. 1260.–, pari a US$ 985.00) e le “altre spese ammissibili come al doc. 18” (fr. 300.–, pari a US$ 234.00).

                                         Per quel che è della madre del bambino, ricercatrice all'80% per l'Istituto di ricerca in biomedicina di __________, il Pretore ne ha accertato il reddito di fr. 5087.– lordi mensili, senza appurarne il fabbisogno minimo. Rammentato infine che il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne va stabilito in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, il Pretore ha stabilito quello di Andrea in fr. 1767.– mensili (fr. 1950.–, meno l'assegno familiare di fr. 183.– percepito dalla madre). Ciò posto, egli ha suddiviso l'onere di mantenimento del figlio tra i genitori in proporzione ai rispettivi redditi, addebitandone il 40% alla madre e il 60% al convenuto, tenuto a versare un contributo alimentare di fr. 1060.– mensili.

                                   3.   L'appellante rimprovera al Pretore di avergli imputato un reddito virtuale, senza specificarne l'importo né i parametri, benché egli lavori da tempo per la __________ di __________, nel __________. Il convenuto dà atto che nel 2002, per conseguire una specializzazione e ridurre le distanze con il figlio, si è trasferito in __________, dove ha guadagnato più di quanto percepiva negli __________. Rientrato negli __________ dopo la fine della specializzazione, egli è tornato a lavorare per il citato ateneo, ricevendo uno stipendio inferiore a quello __________, ma superiore a quello che percepiva prima di recarsi in Europa. Il guadagno in __________ era dunque frutto di un lavoro temporaneo, a termine, che non giustifica sicuramente il computo di un reddito ipotetico.

                                   4.   I criteri per la fissazione di contributi alimentari per figli minorenni sono già stati evocati dal Pretore (decreto impugnato, pag. 3). Al riguardo basti rammentare che l'ammontare dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III 414 a metà, 127 III 70 consid. 2c con rinvii di giurisprudenza; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC).

                                         a)   Per principio il reddito di una parte con obblighi di mantenimento è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, essa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, per altro, carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase).

                                         b)   Dagli atti risulta che l'appellante, medico ricercatore, ha lavorato dal 2001 fino al 14 ottobre 2002 negli __________, per poi trasferirsi fino al 31 dicembre 2003 in __________, dove ha esercitato la sua attività per vari datori di lavoro. Rientrato negli Stati Uniti, dal 1° luglio 2004 egli lavora al reparto di ematologia nella __________, continuando la sua specializzazione. Dalle dichiarazioni fiscali risulta che egli ha percepito un reddito lordo annuo di US$ 34 777.00 nel 2001 (doc. 24), di US$ 30 976.78 nel 2002 (doc. 22), di US$ 67 209.00 nel 2003 (doc. 21), di US$ 21 882.00 nel 2004 (doc. 20) e di US$ 42 648.00 nel 2005 (doc. 15 e 16). Per l'anno accademico 2005/06 il guadagno annuo lordo risulta di US$ 45 048.00 (doc. 37).

                                         c)   Il Pretore reputa – come detto – che il convenuto possa ragionevolmente guadagnare quanto percepiva in __________ nel 2003, ovvero US$ 67 209.00 (fr. 5600.– lordi mensili). Rimane da sapere in che veste. Al momento del giudizio il convenu­to lavorava da oltre un anno per l'__________ con un reddito lordo di US$ 45 048.00 annui (doc. 37). Quale altra attività gli permetterebbe concretamente di guadagnare il reddito imputatogli, il Pretore non dice né l'attore indica. Cer­to, a 39 anni v'è da domandarsi fin quando il convenuto intenda ancora specializzarsi. Comunque sia, dopo la parentesi lavorativa in __________ il reddito di lui è aumentato. Nulla obbligava il convenuto, del resto, a rimanere per forza in Europa, né risulta che negli __________ egli potesse trovare un posto di lavoro con stipendi a livello __________.

                                         d)   Quanto alla __________, essa ha confermato l'assunzione del convenuto il 12 febbraio 2004, con inizio dell'attività il 1° luglio successivo (doc. 15). Nulla induce a ritenere pertanto che il rientro negli __________ fosse inteso a pregiudicare gli interessi del figlio né, tanto meno, che il convenuto abbia omesso deliberatamente di conseguire un maggior reddito in vista della causa, promossa contro di lui nell'ottobre del 2004. Non si ravvisano dunque indizi suscettibili di confortare un suo eventuale disimpegno lucrativo, ovvero che egli abbia rinunciato a un lavoro più redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri obblighi familiari.

                                         e)   In definitiva, per lo meno nel quadro di un giudizio sommario come quello che presiede a un giudizio cautelare, non soccorrono gli estremi per imputare all'appellante un reddito più elevato di quello attuale (doc. 37). Men che meno ove si consideri che, come si vedrà in appresso, il fabbisogno in denaro del figlio risulta coperto (v. Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 54 segg. ad art. 285). Naturalmente la questione andrà riesaminata con pieno potere cognitivo al momento in cui il Pretore statuirà nel merito. Per il momento, con le deduzioni operate dal primo giudice e non contestate dall'appellante, il reddito mensile netto del convenuto risulta di US$ 3058.60, ossia fr. 3915.–.

                                   5.   L'appellante chiede che il suo fabbisogno minimo sia portato da US$ 2078.40 (fr. 2560.35) a US$ 2619.02 (fr. 3352.35) mensili per tenere conto del costo dell'alloggio (US$ 990.00), dei pasti fuori casa e di altre spese professionali (US$ 390.62), come pure delle imposte (US$ 145.00) e dei costi per l'esercizio del diritto di visita (fr. 1215.–). Le singole voci di spesa vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   La richiesta intesa a vedersi riconoscere l'importo di US$ 990.00 mensili per la locazione (invece di US$ 985.00) è nuova, e come tale improponibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il Pretore avendo riconosciuto l'importo esposto dal convenuto medesimo nel riassunto scritto del 24 febbraio 2005 (pag. 6).

                                         b)   Circa le spese per i pasti fuori casa, il convenuto non ha reso verosimile né che gli orari irregolari della sua attività gli impediscano di rientrare durante la pausa di mezzogiorno, né che gli manchi il tempo per pranzare a casa. Invano egli si vale, al proposito, di vaghe presunzioni di notorietà.

                                         c)   Quanto ai costi per il vestiario, l'interessato non ha reso verosimili spese specifiche (il minimo esistenziale del diritto esecutivo già comprende i costi ordinari), né egli appartiene – come ricercatore – a una categoria professionale che si presume dover sopportare maggiori spese di abbigliamento (come le persone di servizio, i viaggiatori e i rappresentanti di commercio: FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. c).

                                         d)   Le imposte annue di US$ 1740.00 riguardanti il 2004 (doc. 20) poggiano in realtà su un'autocertificazione riguardante la dichiarazione del 2005 (doc. 16). Per di più, confrontando le due stime prospettate dal convenuto, quella del 2005 appare poco attendibile già per il fatto che ai fini del 2004, per rapporto a un reddito dichiarato di US$ 21 946.00 annui, egli espone un onere fiscale di US$ 209.00 annui, mentre per l'anno successivo, con un reddito annuo di US$ 42 698.00, l'onere ascende a US$ 1740.00 annui. A un esame di verosimiglianza, dunque, non si giustifica riconoscere all'appellante più di US$ 35.00, ovvero fr. 45.– mensili.

                                         e)   L'appellante chiede che nel suo fabbisogno minimo siano computate le spese presumibili per l'esercizio del diritto di visita, di complessivi fr. 1215.– mensili. Ora, i costi del diritto di visita rientrano effettivamente nel fabbisogno minimo del genitore non affidatario (I CCA, sentenze inc. 11.2002.34 del

                                               10 luglio 2000, consid. 5 con riferimenti). In concreto non risulta però che i genitori abbiano fissato un diritto di visita, né che l'autorità tutoria, cui è stato demandato il compito (verba­le del 22 agosto 2005), abbia statuito al riguardo. Sia come sia, nulla è reso verosimile circa i costi concreti legati all'esercizio del diritto (spese di viaggio e di soggiorno, frequenza degli incontri ecc.), non bastando al riguardo il preventivo di spesa allestito dal convenuto medesimo (doc. 19). Dovessero concretarsi le circostanze, in ogni modo, l'interessato potrà sempre chiedere una modifica del contributo (art. 286 CC).

                                         f)    In definitiva, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di US$ 2113.40, ossia fr. 2705.– mensili. La sua disponibilità ammonta pertanto a US$ 945.20, corrispondenti a fr. 1210.– mensili.

                                   6.   L'appellante sostiene che il contributo di mantenimento non va stabilito in funzione del reddito lordo dei genitori, bensì in base alle loro disponibilità una volta dedotti i rispettivi fabbisogni mini­mi. La critica è pertinente. Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Questa Camera ha già avuto modo di spiegare da anni al Pretore che per suddividere l'onere di mantenimento del figlio tra genitori (art. 285 cpv. 1 CC) occorre accertare il rispettivo margine di disponibilità mensile, non solo il rispettivo reddito (sentenze inc. 11.1995.159 del 1° marzo 1996, consid. 1; sentenza inc. 11.1995.196 del 13 marzo 1997, consid. 6a; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2002.2 del 31 dicembre 2002, consid. 12f, massimata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 26, pag. 17). Nella fattispecie, pertanto, bisogna vagliare anche la situazione in cui si trova la madre del bambino.

                                         a)   Dagli atti risulta che __________ lavora all'80% per l'Istituto di ricerca in biomedicina a __________ con uno stipendio annuo di fr. 61 049.95 lordi (doc. R). Operate le usuali deduzioni sociali, in difetto di ogni precisazione e per cauto apprezzamento si può supporre un guadagno mensile netto di circa fr. 4500.–. Dalla dichiarazione d'imposta del 2003 risulta altresì un reddito da comunione ereditaria, indivisione e comproprietà di fr. 58 236.– annui (doc. Si). Non è dato di sapere a che cosa tale introito si riferisca né se esso sia ancora attuale. Il fabbisogno in denaro del bambino risultando – come si vedrà oltre – coperto, non incombe a questa Camera indagare. Neppure l'appellante, del resto, chiede di conteggiare tale entrata come reddito dell'interessata. Tutto ignorandosi al proposito, appare ragionevole in sede cautelare prescindere da tale reddito. Ai fini del giudizio di merito, nondimeno, la questione andrà esaminata con pieno potere cognitivo.

                                         b)   Quanto al fabbisogno minimo, l'interessata ha presentato un elenco delle spese annue in cui figura il costo della baby-sit­ter, il premio per la cassa malati sua e del figlio, il premio per l'assicurazione dell'automobile, il costo del telefono, i conteg­gi di una carta di credito e la dichiarazione d'imposta 2003B (doc. S). Ora, per prassi invalsa, il fabbisogno minimo si calcola in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui si aggiungono le spese correnti, in particolare la locazione e le spese accessorie, i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, le spese professionali e le imposte (Rep. 1994 pag. 142; DTF 114 II 394 consid. 4b).

                                               Il minimo esisten­ziale del diritto esecutivo per genitore affidatario, nel quale rientrano le spese telefoniche (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I; DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto), ammon­ta a fr. 1250.– mensili. Quanto alla locazione, manca ogni dato, ma il convenuto riconosce fr. 1000.–, che appaiono ragionevoli. Il premio del­la cassa malati ascende a fr. 529.60 mensili (doc. Sc). Le spese d'automobile, che si giustificano siccome l'interessata abita a __________ e lavora a __________, ammontano a fr. 110.50 mensili (doc. Sd), cui si aggiungono fr. 200.– mensili per le trasferte. Sulla base della dichiarazione fiscale, il carico tributario può verosimilmente presumersi in fr. 600.– mensili (‹www.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_ sostanza.jsp›). Le spese della baby sitter, come pure il premio della cassa malati per il figlio, rientrano invece nel fabbisogno in denaro di AO 1. Ne segue che il fabbisogno minimo di __________ risulta di fr. 3690.– mensili (arrotondati). La disponibilità finanziaria di lei ammonta pertanto a fr. 810.– mensili.

                                   7.   L'appellante non contesta il fabbisogno in denaro del bambino, valutato dal Pretore sulla base delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Can­ton Zurigo (edizione 2005) in fr. 1767.– mensili. Invero occorrerebbe adattare la posta per cura e educazione (fr. 695.–), tenendo conto del costo effettivo della baby-sitter, che nella fattispecie accudisce AO 1 mentre la madre è al lavoro (fr. 5850.– annui: doc. Sa). Tuttavia, non risultando il fabbisogno in denaro stabilito dal primo giudice manifestamente inadeguato, non è il caso che questa Camera intervenga d'ufficio (Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b, 1995 pag. 145 consid. 4).

                                   8.   In definitiva, tenuto conto dei margini di disponibilità mensili del padre (consid. 5f) e della madre (consid. 6), il contributo alimen­tare a carico del convenuto risulta il seguente:

                                         disponibilità del padre                                      fr. 1210.–

                                         disponibilità della madre                                   fr.   810.–

                                         disponibilità complessiva                                  fr. 2020.–

                                         fabbisogno in denaro di AO 1                            fr. 1767.–

                                         contributo a carico del padre

                                         (1767 x 1210 : 2020)                                        fr. 1060.– mensili (arrotondati)

                                         Ne discende che l'appello, nel risultato, è destinato all'insuccesso.

                                10.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia             fr. 400.–

                                         b) spese                               fr.   50.–

                                                                                       fr. 450.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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