Incarto n. 11.2005.145
Lugano 11 novembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 327.1997/R.50.2005 (protezione del figlio: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 , e AP 2
alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
riguardo al figlio S__________ (1997);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 26 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
14 ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) presentato il 27 ottobre 2005 da AP 2 contro la medesima decisione;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 22 luglio 1997 AP 1 (1971), a quel tempo sposata, ha avuto un figlio – S__________ – da AP 2 (1966);
che con risoluzione del 24 luglio 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha privato AP 1 della custodia parentale, disponendo il collocamento del figlio prima all'Ospedale __________ di __________ e poi alla __________, sempre a __________;
che in seguito AP 1 è stata reintegrata nella custodia parentale;
che AP 2 e AP 1 si sono sposati il 9 marzo 1999;
che il 19 dicembre 2002 la Commissione tutoria regionale 14, accertati problemi di tossicodipendenza a carico dei genitori, ha provvisoriamente tolto a questi ultimi la custodia parentale, ha collocato il figlio durante la settimana al Centro __________ a __________ e durante il fine settimana e le vacanze all'Istituto __________ di __________, ha conferito ai genitori un diritto di visita sorvegliato secondo le modalità stabilite dall'Istituto __________ e dal Servizio medico-psicologico di __________, fissando quello durante le imminenti ferie natalizie;
che la Commissione tutoria regionale ha poi designato a S__________, il 14 luglio 2004, una curatela educativa (art. 308 cpv. 2 CC), nominando __________ come curatore;
che il 18 febbraio 2005 la Commissione stessa ha accordato ad AP 2 un diritto di visita sorvegliato ogni mercoledì dalle ore 13.30 alle 16.00 e a AP 1 un analogo diritto di visita il venerdì dalle ore 17.30 alle 18.30, da esercitare presso la __________ a __________;
che con risoluzione del 5 aprile 2005 la Commissione ha deciso di sospendere tale diritto di visita per tre mesi, i genitori non dimostrando sufficiente stabilità di coppia, ma ha autorizzato due telefonate settimanali al figlio da parte di ognuno di essi in forma sorvegliata;
che il 19 luglio 2005 la Commissione ha prorogato la sospensione del diritto di visita per altri sei mesi, riducendo la frequenza delle telefonate a una per settimana;
che contro tale decisione AP 1 è insorta il 29 luglio 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando un diritto di visita di qualche ora settimanale, da esercitare il sabato presso l' Istituto __________;
che in pendenza di procedura, il 28 settembre 2005, il dott. __________ (del Servizio medico-psicologico di __________) ha rilasciato un rapporto circa le relazioni personali di S__________ con i genitori;
che, vistasi intimare il rapporto per eventuali osservazioni, AP 1 non ha reagito;
che, statuendo il 14 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza ha non solo respinto il ricorso, ma ha vietato anche ai genitori di telefonare al figlio sino alla scadenza del periodo di sospensione delle relazioni personali;
che il 26 e 27 ottobre 2005 AP 1 e AP 2 sono insorti con due “ricorsi” a questa Camera in cui chiedono di annullare la decisione presa dall'autorità di vigilanza nella misura in cui questa vieta loro ogni telefonata al figlio;
che il ricorso non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che i “ricorsi” in esame possono essere trattati solo come appelli, unici rimedi giuridici esperibili contro le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che in concreto – come si è visto – l'autorità di vigilanza ha non solo confermato la sospensione dei diritti di visita, ma ha vietato anche ai genitori ogni colloquio telefonico con il figlio, accertando come le chiamate dei genitori provocassero nel bambino irrequietezza e scontrosità;
che con siffatte argomentazioni i ricorrenti non si confrontano, sicché a rigore i “ricorsi” potrebbero essere dichiarati irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC);
che, nondimeno, la procedura adottata in sede amministrativa denota una chiara e ripetuta violazione dei diritti di parte;
che, intanto, sulla proroga semestrale della sospensione delle visite i genitori non sono stati sentiti personalmente dalla Commissione tutoria regionale, sebbene il provvedimento tocchi entrambi in modo diretto (art. 23 cpv. 2 LTC);
che, certo, i genitori hanno avuto modo di esprimersi per scritto nei loro ricorsi all'autorità di vigilanza, ma ciò non rimedia al diritto di spiegarsi oralmente che nella fattispecie la legge concede agli interessati;
che del resto, si ragionasse diversamente, l'autorità inferiore potrebbe sempre limitare il diritto di esprimersi delle parti, rinviando queste ultime a far valere le loro argomentazioni per via di ricorso (Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 242);
che, oltre alla disattenzione del diritto di essere sentiti commessa dall'autorità tutoria, nella fattispecie si palesa un seconda violazione analoga commessa dall'autorità di vigilanza;
che in effetti, modificando la decisione dell'autorità tutoria a svantaggio di AP 1, nel caso specifico l'autorità di vigilanza ha proceduto a una reformatio in peius;
che ciò è di per sé lecito, sia perché in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto), sia perché secondo l'art. 59 cpv. 2 LPAmm – applicabile in virtù del rinvio contemplato all'art. 21 LTC – l'autorità di vigilanza può, comunque sia, modificare la decisione a detrimento dell'interessato;
che tuttavia, prospettandosi una reformatio in peius, l'autorità deve avvertire le parti ed eventuali terzi toccati dal provvedimento, rammentando al ricorrente la possibilità di ritirare il gravame (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 59 LPAmm con riferimenti);
che nella fattispecie l'autorità di vigilanza non ha affatto reso attenta AP 1 circa l'ipotesi di una riforma in negativo, né sulla facoltà di ritirare il ricorso, né tanto meno ha avvertito AP 2 di quanto si stava prospettando;
che in circostanze del genere, vista le reiterata trasgressione di norme essenziali di procedura, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati all'autorità di vigilanza affinché conferisca ai genitori e all'autorità tutoria, prima di statuire, la possibilità di esprimersi personalmente e rammenti all'interessata la possibilità di ritirare il ricorso;
che la palese fondatezza dell'appello dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto alla Commissione tutoria regionale;
che, vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, gli appellanti non avendo dovuto affrontare costi apprezzabili;
pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli (“ricorsi”) sono accolti, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di vigilanza perché conceda a AP 1, ad AP 2 e all'autorità tutoria la possibilità di esprimersi, richiamando all'interessata la possibilità di ritirare il ricorso.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – ; – Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona. Comunicazione a: – Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele; – , .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria