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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.04.2009 11.2005.135

15 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,245 parole·~11 min·5

Riassunto

Modifica di sentenza di divorzio

Testo integrale

Incarto n. 11.2005.135

Lugano 15 aprile 2009/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2004.788 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 30 novembre 2004 da

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (ora patrocinata dall'  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 24 settembre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 7 novembre 1992 da AP 1 (1961) e AO 1 (1965), omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano l'affidamento dei figli C__________ (29 maggio 1993) e G__________ (11 dicembre 1995) alla madre, mentre AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 7000.– mensili fino al 31 dicembre 2006 e di fr. 4000.– mensili fino al 31 agosto 2012, oltre a un contributo ali­mentare per ciascun figlio di fr. 2500.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 3000.– fino alla maggiore età, riservato un contributo di fr. 1800.– mensili per ogni figlio agli studi dopo di allora (inc. OA.2000.752).

                                  B.   Il 30 novembre 2004 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore dell'ex moglie a fr. 2000.– mensili fino al 31 dicembre 2006, sopprimendolo dopo di allora, e di quello in favore di ogni figlio a fr. 900.– mensili fino al 12° compleanno, rispettivamente a fr. 1200.– mensili in seguito. In via cautelare egli ha postulato la riduzione immediata a fr. 1500.– mensili del contributo alimentare per ogni figlio. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere un peggioramento delle sue entrate dovuto alla perdita del lavoro e all'inizio di un'altra attività, meno rimunerata. Nella sua risposta del 26 gennaio 2005 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Con decreto cautelare del 27 aprile 2005, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha ridotto a fr. 4000.– mensili il contributo alimentare per l'ex moglie e a fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2005 quello per ogni figlio (inc. DI.2004.1449).

                                  C.   Dopo l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 12 settembre 2005 AP 1 ha modificato la richiesta di giudizio, postulando la soppressione immediata del contributo per l'ex moglie e una riduzione di quello per ciascun figlio a fr. 900.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1200.– mensili dopo di allora. Nel proprio allegato del 14 settembre 2005 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Statuendo il 22 settembre 2005, il Pretore ha modificato la convenzione omologata con la sentenza di divorzio, riducendo dal 1° dicembre 2004 il contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 4000.– mensili e quello per ogni figlio a fr. 1500.– mensili. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 10 ottobre 2005 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare per l'ex moglie sia annullato o, in subordine, sospeso per tre anni a decorrere dal 1° dicembre 2004. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2005 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio è governata dalla procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC, sicché il termine d'impugnazione è di 20 giorni (art. 423b cpv. 1 seconda frase CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha accertato che al momento del divorzio (settembre del 2001) AP 1 era direttore della banca __________ e guadagnava fr. 36 525.– mensili netti, ma nel settembre 2002 si era visto licenziare in seguito alla fusione dell'istituto con la __________. Grazie all'indennità di buona uscita, nel 2003 egli ha conseguito ancora un reddito di fr. 360 554.–. Dal 2004 però egli ha potuto contare solo su uno stipendio di fr. 12 000.– mensili netti percepito quale dipendente della __________ (poi __________), ditta attiva nel campo della gestione patrimoniale, di cui egli detiene la metà delle azioni. Esclusa la possibilità che l'attore possa guadagnare di più, ma ritenuta improbabile anche l'eventualità che egli subisca altre decurtazioni di stipendio, il primo giudice ha valutato in circa fr. 5000.– mensili il fabbisogno minimo di lui. Quanto al reddito della convenuta, il Pretore ha accertato che esso non era migliorato dopo il divorzio. Appurata così l'evidente diminuzione di reddito intervenuta senza colpa dell'interessato, il Pretore ha accolto l'azione nei limiti descritti.

                                   3.   L'appellante si duole che nella sentenza impugnata il Pretore si sia fondato sul reddito di fr. 12 000.– mensili netti da lui ammesso nella petizione, senza considerare il successivo peggioramento delle entrate – rilevato con le conclusioni scritte – intervenuto già nell'aprile del 2005 in esito alla perdita di clientela e alla diminuzione dei patrimoni gestiti, e ciò nonostante gli sforzi da lui intrapresi per rimediare alla situazione. Egli ritiene tali perdite irrecuperabili e giudica ormai inevitabile una riduzione del proprio stipendio a poco più della metà di quello iniziale. Critica inoltre il fatto che il Pretore imputi simile stato di cose a contingenze straor­dinarie e non a un peggioramento stabile e duraturo della sua situazione, negando di conseguenza la soppressione del contributo per l'ex moglie. L'appellante sostiene infine che l'incertezza circa le sue condizioni economiche avrebbe dovuto indurre il Pretore a optare almeno per una sospensione temporanea della rendita, come egli medesimo propone in subordine.

                                   4.   Ai fini del giudizio su un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio decisivo è il raffronto tra le condizioni in cui si trovavano le parti al momento in cui è stato sciolto il matrimonio (rispettivamente al momento in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Il giudizio, poi, non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (cfr. RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4). Addurre e comprovare il mutamento di situazione incombe all'attore.

                                         Nella fattispecie l'appellante rimprovera al Pretore, in sintesi, di avere trascurato che pendente causa il suo reddito è ulteriormente peggiorato in modo irrimediabile, tanto da giustificare la richiesta – formulata nelle conclusioni scritte – di soppri­mere il contributo alimentare per l'ex moglie. In realtà il primo giudice ha accertato, per quanto concerne l'attore, “una situazione d'illiquidità della ditta ed una certa erosione di clienti” riconducibile tuttavia “a contingenze straordinarie piuttosto che a un trend negativo”. A mente del Pretore “la redditività di un'attività indipendente non va basata su momenti episodici, bensì dev'essere il risultato di una valutazione estesa a periodi di tempo prolungati (ossia di anni)”. E in concreto – egli ha soggiunto – è improbabile “che l'attore, con l'esperienza bancaria in suo possesso, con gli evidenti canali di cui dispone, sia in __________ (dove per sua ammissione viaggia di frequente per lavoro), ma anche in Svizzera (e lo dimostra il soggiorno pagato da __________ a __________) non sia in grado di raccogliere capitali in gestione sufficienti per garantirgli lo stipendio previsto contrattualmente”, vale a dire i fr. 12 000.– mensili netti indicati in petizione. Tant'è che egli “ha pagato regolarmente gli alimenti fissati con il decreto supercautelare del 27 aprile 2005” (sentenza impugnata, pag. 4).

                                   5.   Nella misura in cui pretende che il suo reddito sia ridotto ormai a “circa poco più della metà dei fr. 12 000.– indicati in petizione”, l'appellante adduce un'argomentazione che potrebbe essere dichiarata d'acchito irricevibile. Chi contesta cifre precise contenute in una sentenza deve opporre cifre altrettanto precise, non limitarsi a definizioni vaghe o ambigue (“circa poco più della metà”), ciò che del resto la giurisprudenza ripete da anni (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; I CCA, sentenza inc. 11.2005.136 del 21 dicembre 2005, consid. 7; da ultimo: sentenza inc. 11.2004.137 del 21 agosto 2008, consid. 13).

                                         Sia come sia, si volesse anche transigere al proposito, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Nella sentenza impugnata il Pretore ha illustrato i motivi dai quali ha dedotto una capacità lucrativa di AP 1 pari a fr. 12 000.– mensili (oscillazioni di reddito episodiche, esperienza bancaria pluriennale, canali privilegiati con mercati finanziari in __________ e in Svizzera). L'appellante pretende di guadagnare “circa poco più della metà” di fr. 12 000.–, salvo omettere di spiegare come mai la valutazione del Pretore sia sbagliata di quasi il 50%. Egli riprende le stesse motivazioni da cui il primo giudice ha dedotto la sua verosimile impossibilità (pretesa invece dalla moglie) di guadagnare più di fr. 12 000.– mensili, ma non illustra perché le considerazioni da cui il Pretore ha desunto la sua potenzialità di guadagno sarebbero anche solo criticabili. Invano si cercherebbe di capire quale errore di valutazione abbia indotto il Pretore a reputare ormai stabilizzato verso il basso il reddito conseguibile dall'attore, quali elementi di giudizio egli avrebbe trascurato, quali fattori concreti inficerebbero la sua prognosi.

                                         L'appellante si limita a ribadire gli sforzi infruttuosi da lui compiuti per arginare la perdita di clienti e per incrementare l'entità dei patrimoni da gestire, lamenta periodi difficili e prospetta tempi bui, ma con la motivazione del Pretore non si confronta. Egli non fa, in pratica, che contrapporre le sue opinioni a quelle del primo giudice, traendone deduzioni diverse, come se argomentasse davanti a un'altra autorità di primo grado. Ciò non adempie i requisiti minimi di motivazione posti dall'art. 309 cpv. 1 lett. f CPC (combinati con il cpv. 5). Del resto, si rinunciasse pure a formalizzarsi in proposito, rimarrebbe da comprendere perché nella fissazione del reddito imputabile all'appellante quest'ultimo avreb­be ragione e il Pretore torto sulla base di argomentazioni analoghe. Così com'è motivato, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   6.   In subordine l'appellante chiede una sospensione temporanea della rendita per tre anni, pari “al periodo generalmente considerato da dottrina e giurisprudenza per valutare le capacità econo­miche di una persona con attività indipendente”. A suo avviso la richiesta è ammissibile, trattandosi di “un semplice restringimento della domanda principale”. In realtà la sospensione di un contributo alimentare non è un semplice minus della soppressione, tant'è che l'art. 129 cpv. 1 CC ha introdotto tale possibilità proprio perché la giurisprudenza relativa al vecchio diritto consentiva la soppressione del contributo, ma non la sospensione (FF 1996 I 131 n. 233.543 con rinvio alla nota 368). Come nuova conclusione in appello la sospensione è proponibile, di conseguenza, solo ove sia fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 CC). Quest'ultima condizione fa manifesto difetto in concreto, onde l'inammissibilità della domanda. Per di più, la sospensione del contributo alimentare si applica ai casi in cui si giustifichi una soppressione temporanea del contributo ali­mentare per evitare – ad esempio – che il debitore debba assolvere il proprio obbligo quand'anche il creditore del contributo viva con un nuovo partner in una comunione analoga al matrimonio (FF 1996 I 131 n. 233.543). Non è concepito invece per esonerare il debitore dal pagamento di qualsiasi contributo alimentare in attesa di accertamenti precisi circa l'entità del proprio reddito. Anche su questo punto l'appello in esame manca dunque di fondamento.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni al ricorso per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   8.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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