Incarto n. 11.2005.131
Lugano 13 ottobre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Lardelli e Walser
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.883 (accertamento della proprietà e azione negatoria: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza dell'11 luglio 2005 da
AO 1 AO 3 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 e AO 10 (patrocinati dall' PA 2 )
contro
AP 1 (già patrocinato dall' PA 1 ) e , ;
giudicando ora sulla decisione del 21 settembre 2005 con cui il Pretore ha dimesso __________ dalla lite e ha statuito sulle prove;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 21 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra AO 6 e AO 5, AO 7, AO 10, AO 3 con AO 4, AO 8 e AO 9, AO 1 e PA 1, comproprietari della particella n. 296 RFD di __________, sezione __________, situata in località __________ (Condominio “__________”), ed AP 1 con __________, comproprietari della confinante particella n. 1519, sottoposta al regime della proprietà per piani, è pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, una causa di vicinato volta, segnatamente, ad accertare se una rampa d'accesso situata sulla particella n. 296 sia oggetto unicamente di un diritto di passo a favore della particella n. 1519 e non di un diritto di superficie (OA.2004.251);
che in esito a un'istanza presentata il 17 giugno 2003 dai comproprietari della particella n. 296 con decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha provvisoriamente ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non posteggiare veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla sua autorimessa e di eliminare immediatamente la catena posata per delimitare la citata rampa (DI.2003.462);
che con un'istanza dell'11 luglio 2005 i comproprietari della particella n. 296 hanno chiesto al Pretore di ordinare a AP 1, a __________ e ai loro ospiti/fornitori – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non più posteggiare veicoli sulla citata rampa d'accesso;
che il 12 luglio 2005 il Pretore ha decretato, inaudita parte, l'ingiunzione richiesta, citando le parti alla discussione del 16 settembre 2005;
che in esito a separate istanze di revoca del citato provvedimento presentate da __________ ed AP 1, il quale ha, in particolare, eccepito la carenza di legittimazione attiva degli istanti, quella della loro rappresentanza processuale e l'ammissibilità del litisconsorzio, il Pretore ha avvertito le parti che la discussione sulle medesime avrebbe avuto luogo in occasione dell'udienza già fissata per il 16 settembre 2005;
che alla discussione del 16 settembre 2005 gli istanti, ritirata l'azione nei confronti di __________, hanno offerto svariati mezzi di prova, così come AP 1, il quale ha, inoltre, ribadito le sue domande processuali;
che il 21 settembre 2005 il Pretore ha dimesso __________ dalla lite e ha respinto le prove offerte dalle parti salvo il richiamo di due incarti come pure l'ispezione nel registro fondiario;
che contro la citata decisione è insorto AP 1 con un appello del 3 ottobre 2005 in cui chiede, in via principale, l'accoglimento delle sua domanda processuale e la reiezione dell'istanza, in via subordinata, l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti al Pretore per la citazione delle parti a una discussione e, in via ancor più subordinata, l'assunzione di tutte le prove da lui offerte;
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che, a parere dell'appellante, il Pretore ha ignorato la domanda processuale da lui presentata nell'istanza del 28 luglio 2005;
che l'argomentazione è a dir poco singolare, il Pretore non avendo ancora emesso alcuna sentenza sull'istanza medesima;
che, in effetti, con il giudizio impugnato, il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa promossa contro __________ e statuito sulle prove offerte alla discussione del 16 settembre 2005;
che mal si comprende come l'appellante possa scorgere nella situazione illustrata una sorta di rigetto della sua domanda, tanto più che l'istruttoria neppure è iniziata;
che, comunque sia, nella fattispecie il Pretore ha dimesso __________ dalla lite poiché all'udienza del 16 settembre 2005 gli istanti avevano formalmente dichiarato di ritirare l'istanza nei suoi confronti (verbali pag. 8 in alto);
che l'appellante non ha alcun interesse a opporsi alla desistenza avversaria e quindi a impugnare il relativo decreto di stralcio per ritiro dell'azione (art. 352 CPC);
che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'udienza indetta dal Pretore per il 16 settembre 2005 era destinata a discutere sia l'istanza dell'11 luglio 2005 sia le istanze di revoca del decreto supercautelare del 12 luglio 2005 sollecitate dai convenuti (vedi citazioni a retro delle rispettive istanze);
che, per altro, in quella sede gli istanti hanno prodotto un riassunto scritto in cui postulavano l'accoglimento dell'istanza dell'11 luglio 2005 (pag. 6 in fine);
che, infine, per quanto riguarda le prove, secondo l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione;
che tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407);
che, pertanto, su questo punto, l'appello si rivela d'acchito improponibile;
che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a :
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria