Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.04.2007 11.2005.120

10 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,215 parole·~16 min·4

Riassunto

Modifica di sentenza di divorzio

Testo integrale

Incarto n. 11.2005.120

Lugano 10 aprile 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2003.56 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 3 giugno 2003 da

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 2 )  

contro  

 AO 1 nata   (patrocinata dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 agosto 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 5 settembre 2002 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1950) e RA 1 (1962), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento delle figlie G__________ (nata il 13 luglio 1993) e Gi__________ (nata il 5 marzo 2003) alla madre, come pure un contributo di mantenimento non indicizzato per ogni figlia di fr. 1500.– mensili fino al 7° anno di età, di fr. 1400.– mensili fino al 13° anno e di fr. 1550.– mensili fino al 18° anno, assegni familiari non compresi. Tenuto conto che AP 1 si obbligava a versare per la famiglia, al massimo, fr. 80 000.– annui complessivi, il contributo alimentare per AO 1 è stato fissato in fr. 3766.66 mensili per il 2001e il 2002, in fr. 3841.66 mensili per il 2003, in fr. 3866.66 mensili per il 2004 e il 2005, in fr. 3804.16 mensili per il 2006, in fr. 3716.66 per il 2007e il 2008, in fr. 3604.16 mensili per il 2009 e in fr. 3566.66 mensili per il 2010. Per gli anni dal 2011 al 2014 il contributo sarebbe variato secondo le scelte scolastiche delle figlie, fermo restando il massimo di fr. 80 000.– annui.

                                         La convenzione prevedeva inoltre la seguente clausola:

                                         4. a) Per quanto attiene alla limitazione temporale delle suddette pensioni alimentari, bisognerà valutare nel tempo la condizione della signora AO 1. Qualora la stessa riuscirà a reinserirsi professionalmente esercitando nuovamente un'attività lucrativa, la retribuzione che guadagnerà dovrà essere dedotta dall'ammontare massimo di fr. 80 000.– annui. Questa differenza resterà annualmente a libera disposizione della signora AO 1, dedotti comunque i contribuiti per le figlie secondo quanto disposto nel presente punto 4. (…)

                                                  In ogni caso, il signor AP 1 contribuirà al mantenimento della moglie AO 1 unicamente fino al mese del di lei compimento del 64° anno d'età, corrispondente all'attuale età di pensionamento giusta la vigente LAVS. (…)

                                         A quel tempo AP 1 lavorava per la fiduciaria __________ di __________. AO 1, di formazione odontotecnica, non esercitava attività lucrativa. Nel luglio del 2003 essa si è poi trasferita, con le figlie, nel Canton Berna per iniziare la formazione di igienista dentale.

                                  B.   Il 3 giugno 2003 AP 1 ha promosso causa contro AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere dal 1° gennaio 2003, già in via cautelare, la riduzione a fr. 1300.– mensili del contributo alimentare per ogni figlia e la soppressione di quello per la moglie. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere di essere stato costretto dal datore di lavoro a ridurre il proprio grado d'occupazione all'80% con relativa decurtazione dello stipendio. Nella sua risposta del 1° settembre 2003 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Nei successivi allegati le parti hanno confermato le loro domande. Con decreto cautelare del 18 novembre 2003 il Pretore ha respinto la richiesta cautelare. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i rispettivi punti di vista.

                                  D.   Statuendo il 19 agosto 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha modificato la convenzione omologata con la sentenza di divorzio, riducendo il contributo alimentare per G__________ a fr. 1495.– mensili dal 1° giugno 2003 al 31 luglio 2003 (recte: 2006), rispettivamente a fr. 1795.– mensili dal 1° agosto 2006 fino al compimento del 18° anno di età, e quello per Gi__________ a fr. 1340.– mensili dal 1° giugno 2003 al 30 marzo 2009, rispettivamente a fr. 1640.– mensili dal 1° aprile 2009 fino al compimento del 18° anno di età, assegni familiari non compresi. Il contributo alimentare per AO 1 è stato adeguato così in base a un tetto massimo di fr. 76 000.– annui. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3200.–, sono state poste per 11/12 a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per l'attore di rifondere a quest'ultima fr. 8000.– a titolo di ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 12 settembre 2005 nel quale chiede che la sua petizione sia interamente accolta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. In subordine egli chiede che sia soppresso almeno il contributo alimentare per l'ex moglie o, in via di ulteriore subordine, che quest'ultimo sia ridotto a fr. 1358.05 mensili dal giugno del 2003 al luglio del 2007, a fr. 1208.05 mensili dall'agosto del 2007 al marzo del 2009, a fr. 1058.05 mensili dall'aprile del 2009 al luglio del 2011, a fr. 2608.05 mensili dal­l'agosto del 2011 al marzo del 2014 (qualora G__________ non intraprendesse studi superiori) e a fr. 3463.45 dall'aprile del 2014 (qualora nessuna delle due figlie intraprendesse studi superiori). Nelle sue osservazioni del 28 ottobre 2005 AO 1 propone di respingere l'appello.

                                  F.   Il 21 marzo 2001 AO 1 ha comunicato a questa Camera che in esito a un esperimento di conciliazione proposto il 19 settembre 2006 da AP 1, essa ha concordato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord di modificare la nota convenzione nel senso di affidare G__________ al padre dal 1° settembre 2006, riservato il suo diritto di visita, onde il decadimento del contributo alimentare per la figlia.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha accertato che il guadagno dell'attore, diminuito del 25% senza che ciò gli sia imputabile, ammonta a fr. 128 705.– annui netti (fr. 10 725.40 mensili) e il fabbisogno minimo di lui a fr. 4328.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari sulla casa fr. 1919.80.–, premio della cassa malati fr. 367.40, assicurazioni diverse fr. 728.90, imposte fr. 212.50). La convenuta, cui la convenzione sugli effetti del divorzio non imponeva di riprendere un'attività lucrativa, non consegue redditi e ha un fabbisogno minimo di fr. 3463.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 775.– [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa malati fr. 325.80, assicurazioni diverse fr. 572.90, imposte fr. 539.75).

 Il fabbisogno in denaro delle figlie è stato valutato per quanto riguarda G__________ in fr. 1495.– mensili dal giugno del 2003 al luglio del 2006, rispettivamente in fr. 1795.– mensili dopo di allora, e per quanto riguarda Gi__________ in fr. 1340.– mensili dal giugno del 2003 al marzo del 2009, rispettivamente in fr. 1640.– mensili da allora in poi. Ciò premesso, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la convenuta rispettando la proporzione fissata nella convenzione e lasciando l'eventuale ammanco a carico della beneficiaria.

                                   2.   I documenti nuovi presentati dall'appellante sono ammissibili, giacché l'art. 138 cpv. 1 CC – e con esso l'art. 423b cpv. 2 CPC – si applica anche a cause vertenti sulla modifica di sentenze di divorzio (Leuenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art,. 138; RtiD I-2006 pag. 665 consid. 2). Le circostanze nuove allegate dalla convenuta il 21 marzo 2007 non sono invece ricevibili. Fatti e mezzi di prova nuovi sono sì proponibili a norma dell'art. 138 cpv. 1 CC, al più tardi però “con la presentazione della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC), non un anno e mezzo dopo. Né sussidia al riguardo il principio inquisitorio illimitato, i documenti in questione non essendo suscettibili di giovare al contributo di mantenimento per le figlie. Le circostanze in questione andranno quindi considerate, se mai, nell'ambito di un'ulteriore azione di modifica.

                                   3.   I requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare per l'ex coniuge e i figli sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1.1). In proposito basti rammentare che decisivo è il raffronto tra la situazione in cui è venuto a trovarsi il debitore e quella in cui questi si trovava al momento del divorzio (RtiD II-2004 pag. 601 consid. 1 a 8). Incombe all'attore addurre e comprovare il mutamento di situazione. Sapere poi in che misura si giustifichi la soppressione o la riduzione del contributo non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC; sentenza del Tribunale federale 5C 197/2003 del 30 aprile 2004, consid. 2.3, in: FamPra.ch 2004 pag. 690).

                                   4.   L'appellante si duole che all'ex moglie non sia stato imputato un reddito virtuale pari al di lei fabbisogno minimo, contestando in particolare che la convenzione sugli effetti del divorzio la dispensasse dal ricominciare a lavorare. Egli sottolinea che la convenuta si è trasferita nel Canton Berna con le figlie non certo per dedicarsi alla cura e all'educazione delle ragazze e che, d'altro lato, non incombe a lui finanziare la nuova formazione professionale di AO 1. Egli asserisce di essersi limitato, nella convenzione, a garantire all'ex moglie un adeguato sostentamento qualora gli sforzi per un reinserimento professionale fossero risultati vani. Egli nega con fermezza di avere assunto l'onere incondizionato – definito impensabile – di mantenere la convenuta fino al di lei pensionamento. L'appellante sostiene altresì che la convenuta, oltre a nulla intraprendere per reinserirsi professionalmente, ha ridotto la cura dedicata alle figlie. A suo avviso dunque, ricorrendo le condizioni dell'art. 125 cpv. 2 CC, l'ex moglie va dichiarata pienamente capace di provvedere da sé al proprio mantenimento.

                                         a)   Nella misura in cui pretende che la soppressione del contributo di mantenimento per la convenuta fissato nella clausola n. 4 della convenzione sugli effetti del divorzio si giustifichi perché sarebbero dati i presupposti dell'art. 125 cpv. 2 CC, l'appellante sostiene una tesi erronea. Alla modifica di una sentenza di divorzio si applica l'art. 129 CC, non l'art. 125 CC. Il giudice non si fonda quindi sul principio per cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica (clean break), ma esamina se la situazione economi­ca dell'uno o dell'altro sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui la rendita è stata fissata. Né una convenzione va interpretata secondo i criteri dell'art. 125 CC, i coniugi essendo liberi di fissarne il contenuto nei limiti della loro autonomia. Il tenore di una convenzione, in altri termini, non riflette necessariamente il risultato cui sarebbe giunto il tribunale in mancanza di accordo. Spettava all'attore perciò illustrare nel caso specifico in base a quali parametri i contributi alimentari originari sono stati pattuiti nella convenzione sugli effetti del divorzio. Nulla egli ha spiegato in proposito.

                                         b)   Quanto alla clausola 4 lett. a della convenzione (doc. A1, pag. 7), essa prevedeva che qualora l'ex moglie fosse riuscita a reinserirsi professionalmente esercitando un'attività lucrativa, il relativo guadagno sarebbe stato dedotto dall'ammontare contributivo di fr. 80 000.– annui. Ora, i principi che disciplinano l'interpretazione di una convenzione sugli effetti del divorzio sono stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2). Una qualsiasi esegesi presuppone nondimeno che l'accordo denoti punti ambigui o oscuri, rispettivamente che indizi facciano apparire un determinato punto – di per sé chiaro – come non conforme alla reale volontà delle parti (DTF 127 III 445 consid. 1b; cfr. anche RtiD I-2004 pag. 593 n. 73c; I CCA, sentenza inc. 11.2005.162 del 10 aprile 2006, consid. 6). Tocca a chi prospetta simili ipotesi addurne la prova (DTF 121 III 123 consid. 4b/aa con rinvio; RtiD I-2004 pag. 617 n. 136c).

                                         c)   Nella fattispecie il significato letterale della citata clausola è chiaro, nel senso che alla moglie non imponeva obblighi né scadenze. Si limitava a prevedere che, ove questa si fosse reinserita nell'esercizio di una professione, il reddito di lei sarebbe stato dedotto dal contributo alimentare. Quali indizi farebbero apparire il testo della clausola difforme dalla reale volontà delle parti l'appellante non indica, né gli atti danno a divedere, tanto meno ove si pensi che il contributo di mantenimento è dovuto fino al pensionamento della beneficiaria. L'appellante sostiene che, comunque sia, costei abusa della sua posizione privilegiata, ma gli atti non confortano un simile addebito. Benché non formalmente costretta, l'ex moglie ha intrapreso una formazione di igienista e, secondo l'appellante medesimo (memoriale, pag. 9), ha ricominciato a lavorare nel luglio del 2005. E ciò non basta sicuramente per imputarle un reddito virtuale. Basta se mai per imputarle il reddito effettivo. Sta di fatto che, pur lavorando come praticante, al terzo anno di formazione un'igienista non consta essere rimunerata (doc. Z). L'appellante asserisce che spettava al giudice approfondire la questione, ma dimentica che in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto ticinese non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, né il diritto federale dispone ciò (Leuenberger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 134 CC con rimando al n. 12 ad art. 139 CC).

                                   5.   Per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante afferma che esso non eccede fr. 114 080.– annui, pari a fr. 9506.65 mensili, gli assegni familiari non dovendo essere considerati, mentre il bonus di fr. 15 000.– da lui ricevuto nel 2002 dev'essere ridotto di almeno il 20%.

                                         a)   Secondo l'appellante gli assegni familiari non vanno considerati nel reddito poiché “immediatamente girati alla genitrice affidataria”. Così argomentando, egli trascura però che già in base alla convenzione sugli effetti del divorzio gli assegni familiari andavano versati in aggiunta al contributo alimentare, anche dopo la maggiore età delle figlie (doc. A1 pag. 4 in fine). Non può pretendere ora, perciò, che tali prestazioni vadano incluse nel contributo di mantenimento. Per di più, davanti al Pretore egli non aveva sollecitato niente del genere. La sua è quindi una domanda nuova che non poggia su fatti né su mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 seconda frase CC). Irricevibile, essa non può formare oggetto di ulteriore disamina.

                                         b)   Un bonus percepito abitualmente rientra nel reddito del lavoratore, analogamente alla tredicesima, a una gratifica, a una provvigione, alle partecipazioni agli utili, alle mance, alle indennità per straor­dinari o per altri incarichi (Sutter/Frei­burghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 125 CC; v. anche Schwenzer, FamKommentar, op. cit, n. 17 ad art. 125 CC). In concreto la tesi secondo cui il bonus ricevuto dall'attore nel 2002 si è ridotto del 20% in seguito al ridotto grado d'occupazione del dipendente (80%) è, oltre che nuova, destituita di ogni affidabile riscontro. Kurt Pescia, presidente del consiglio di amministrazione della NordFin SA, ha dichiarato invero che rispetto al 2001 i risultati positivi del bilancio aziendale 2002/03 sono nettamente diminuiti e che il 2004 “non si presenta bene” (deposizione del 28 gennaio 2005: verbali, pag. 19). Ciò non permette lontanamente di concludere, tuttavia, che il bonus si sia contratto del 20%. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

                                   6.   In merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta in realtà a fr. 5348.60 mensili, il Pretore avendo trascurato fr. 380.– mensili di spese accessorie inerenti alla casa e fr. 640.– per i costi dovuti all'esercizio del diritto di visita nel Canton Berna.

                                         a)   Le spese accessorie in questione non sono minimamente sostanziate, tant'è che neppure si capisce a che cosa si riferiscano. Il richiamo al conteggio “spese correnti mensili” prodotto dall'interessato nella procedura di divorzio (doc. I nell'inc. OA.2001.68) poco sussidia, nemmeno in quella sede le spese in rassegna risultando meglio documentate.

                                         b)   Quanto ai costi del diritto di visita, è indubbio che essi rientrano nel fabbisogno minimo del genitore non affidatario (I CCA, sentenza inc. 11.2005.147 del 4 agosto 2006, consid. 5e con riferimento). In concreto non è contestato nemmeno che l'interessato faccia capo al servizio d'accompagnamento “Compagna” per il viaggio delle figlie da __________ a __________ e ritorno (lettera dell'11 maggio 2005 con allegati nel fascicolo “corrispondenza”). Resta il fatto che tale costo non è mai stato rivendicato prima d'ora e non è fondato su fatti né su mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 seconda frase CC). Si dimostra pertanto irricevibile.

                                   7.   L'appellante si duole che il Pretore abbia aumentato d'ufficio i contributi di mantenimento per le figlie. A torto. L'entità di un contributo alimentare per minorenni è retto dalle norme sugli effetti della filiazione, anche nelle cause volte alla modifica di sentenze di divorzio (l'art. 134 cpv. 2 CC  rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). E il diritto di filiazione è governato dal principio inquisitorio illimitato (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC), di modo che il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Nel caso in esame il trasferimento delle figlie nel Canton Berna configura senz'altro una modifica rilevante e duratura della situazione, che imponeva una regolamentazione diversa. Anche su quest'ultimo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte, la quale ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato,

                                         un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   9.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in concreto il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 1450.–

                                         b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                fr. 1500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2005.120 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.04.2007 11.2005.120 — Swissrulings