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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.01.2008 11.2005.109

21 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,403 parole·~12 min·4

Riassunto

Restituzione in intero per la produzione di nuove prove

Testo integrale

Incarto n. 11.2005.109

Lugano, 21 gennaio 2008/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.167 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 marzo 2003 da

AO 1 PA 1)  

contro

 AP 2 , e  AP 1 (PA 2),

giudicando ora sul decreto del 22 luglio 2005 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero esperita il 22 aprile 2005 dai convenuti per produrre nuovi mezzi di difesa;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 agosto 2005 presentato da AP 2 e AP 1 contro il decreto emesso il 22 luglio 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 6 marzo 2003 AO 1 (1947) ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché i figli AP 2 (1970) e AP 1 (1971) siano condannati a versargli, a titolo di assistenza tra parenti, un contributo ali­mentare di fr. 5000.– mensili. All'udienza del 15 aprile 2003, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere la pretesa, chiedendo di sentire 17 testimoni, postulando

                                         10 edizioni di documenti dal padre, oltre a due richiami di atti dall'autorità, l'esecuzione di un sopralluogo e l'interrogatorio formale dell'attore stesso.

                                  B.   Con una prima ordinanza sulle prove, del 27 agosto 2003, il Pretore ha ammesso otto domande di edizione (tra cui una riguardante estratti bancari di asseriti conti dell'attore presso la UBS di San Gallo) e ha assegnato a AO 1 un termine di 20 giorni per produrre il tutto, con l'avvertenza che qualora il termine fosse decorso infruttuoso i documenti sarebbero stati chiesti direttamente ai terzi. AO 1 avendo dichiarato di non possedere alcuna documentazione relativa a conti aperti presso la UBS di San Gallo, con ordinanza del 16 settembre 2003 il Pretore ha impartito a AP 2 e AP 1 un termine di 20 giorni per introdurre una domanda di edizione dall'istituto di credito. I convenuti hanno lasciato scadere il termine senza reagire, di modo che con ordinanza del 10 settembre 2004 il Pretore ha dichiarato la domanda di edizione decaduta.

                                  C.   Il Pretore ha emanato il 14 gennaio 2005 una seconda ordinanza sulle prove con cui ha ammesso l'audizione di una testimone, un richiamo di atti dall'autorità e l'interrogatorio formale di AO 1, respingendo gli altri mezzi istruttori offerti dai convenuti. Contestualmente AP 2 e AP 1 si sono visti assegnare un termine di 20 giorni per insinuare le domande destinate all'interrogatorio formale dell'attore. La testimone è stata sentita il 22 febbraio 2005. Il 30 marzo 2005, accertato che i convenuti non avevano formulato le domande destinate all'interrogatorio formale del padre, il Pretore ha dichiarato decaduta anche tale prova.

                                  D.   AP 2 e AP 1 hanno presentato il 21 aprile 2005 un'istanza di restituzione in intero – subordinatamente di assunzione suppletoria di prove – per essere autorizzati a produrre una lettera del 7 gennaio 2002 in cui AO 1 invitava una certa __________ a restituirgli la somma di fr. 80 000.– da lui versata per l'acquisto di un appartamento a Lanzo d'Intelvi, a suo dire divenuto senza interesse, come pure il verbale di un'udienza tenutasi il 14 marzo 2003 davanti al Tribunale di Como nell'ambito di una causa intentata dalla stessa __________ contro AO 1 per il mancato perfezionamento della compravendita. Essi hanno chiesto inoltre di essere autorizzati a citare in giudizio __________ come testi­mo­ne e di richiamare l'incarto di un procedimento cautelare avviato dal padre nei loro confronti con istanza dell'8 aprile 2005 (inc. DI.2005.449) per costringerli a

                                         erogargli un contributo provvisionale di fr. 5000.– mensili fin dal 1° aprile 2005.

                                  E.   All'udienza del 19 luglio 2005, indetta per discutere la restituzione in intero, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, contestandone i presupposti. AP 2 e AP 1 hanno replicato, confermando la richiesta. L'attore ha duplicato, ribadendo il suo punto di vista. Statuendo con decreto del 22 luglio 2005, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia (fr. 150.–) con le spese a carico di AP 2 e AP 1, tenuti a rifondere al padre un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.

                                  F.   Contro il decreto predetto AP 2 e AP 1 sono insorti il 29 agosto 2005 a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – la riforma del giudizio citato nel senso di vedere accolta la loro istanza di restituzione in intero. Con ordinanza del 2 settembre 2005 il Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2005 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   La restituzione in intero per addurre nuovi mezzi di azione o di difesa suscettibili di influire sull'esito del processo è ammissibile “se la parte dimostra che l'omissione non è imputabile a sua negligenza” (art. 138 CPC). L'istanza, da introdurre “entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza” (art. 139 CPC), è trattata nelle forme delle domande processuali (art. 92 e 93 CPC) ed è decisa con decreto giusta l'art. 96 CPC (art. 140 cpv. 1 CPC). Tale decreto è appellabile “nel termine ordinario”, ma l'appello è deciso solo “con la prima appellazione sospensiva”, a meno che sia munito esso medesimo di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Competente per accordare l'effetto sospensivo è il giudice che ha emanato il decreto (Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo), il quale con­cede tale beneficio “quando l'ammissione o il rifiuto della restituzione in intero possono avere un'influenza determinante sul seguito della procedura e sul giudizio” (art. 141 CPC).

                                   2.   Nella fattispecie il decreto impugnato, del 22 luglio 2005, è stato intimato il 9 agosto successivo ed è pervenuto al legale dei convenuti il 18 agosto 2005 (doc. B di appello). Le azioni di manteni­mento essendo disciplinate dalla procedura degli art. 425 segg. CPC, il “termine ordinario” per appellare è di 10 giorni (art. 428 cpv. 2 CPC). In concreto l'ultimo giorno utile per impugnare il decreto in questione sarebbe caduto quindi domenica 28 agosto 2005, ma si è protratto al lunedì successivo in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Tempestivo, l'appello dei convenuti è dunque ricevibile. E a quest'ultimo il Pretore ha conferito effetto sospensivo il 2 settembre 2005. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione del giudizio.

                                   3.   In concreto il Pretore ha respinto l'istanza di restituzione in intero con l'argomento che AP 2 e AP 1 non avevano reso verosimile di avere acquisito conoscenza dei nuovi mezzi di prova solo il 14 aprile 2005, come pretendevano. Dopo che i due avevano lasciato cadere sia l'edizione di documenti dall'__________ di San Gallo sia l'interrogatorio formale dell'attore, inoltre, mal si intravede – a mente del Pretore – “quali nuovi elementi di giudizio possano portare delle prove relative a una compravendita immobiliare del giugno 2001, che non si è perfezionata, e per la quale la parte venditrice ha dovuto inoltrare una procedura giudiziaria a Como”. Anzi, ha soggiunto il primo giudice, i fatti che AP 2 e AP 1 intendono dimostrare con la restituzione in intero potevano essere comprovati proprio con i mezzi istruttori cui costoro hanno rinunciato.

                                   4.   Gli appellanti sostengono che i nuovi mezzi di prova di cui essi postulano l'assunzione sono del tutto indipendenti da quelli cui hanno rinunciato. A loro avviso inoltre, fosse stato persuaso che l'audizione dell'attore potesse smentire le ristrettezze finanziarie dello stesso AO 1 il Pretore avrebbe dovuto disporre l'interrogatorio formale d'ufficio. Secondo gli appellanti poi le prove in questione sono rilevanti ai fini del giudizio, poiché dimostrano che consegnando il 23 giugno 2001 fr. 80 000.– a __________ per comperare il noto appartamento a Lanzo d'Intelvi l'attore occulta capitali propri. Tanto più ove si consideri che, firmando il citato verbale davanti al Tribunale di Como, egli si è impegnato a versare altri € 35 735.– a saldo dell'acquisto. Gli appellanti ripetono infine di essere giunti a conoscenza dei nuovi mezzi di prova solo il 14 aprile 2005, sicché l'omissione non è imputabile a loro negligenza.

                                   5.   Si conviene con gli appellanti che la rinuncia a determinate prove ammesse dal Pretore non impedisce, per ciò solo, di chiedere l'assunzione di altre prove mediante un'istanza di restituzione in intero. Nella misura in cui opinano tuttavia che il Pretore dovesse disporre d'ufficio (art. 88 lett. c CPC) l'interrogatorio formale di AO 1, essi sollevano una censura irricevibile. Il Pretore ha dichiarato l'interrogatorio formale decaduto – come detto – con ordinanza del 30 marzo 2005. E un'ordinanza non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Al proposito l'appello sfugge dunque a qualsiasi disamina.

                                   6.   Contrariamente a quanto gli appellanti credono, per altro, l'art. 138 CPC non permette di addurre qualsiasi prova tardiva solo perché questa “appare influente per l'esito del processo”. La restituzione in intero è data unicamente qualora la nuova prova abbia “il suo substrato fattuale al di fuori delle emergenze di causa”, come ad esempio quando una parte rinvenga – senza alcuna negligenza – un documento nuovo in modo fortuito (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massi­mato e commentato, Lugano 2000, pag. 583 n. 688). Prove la cui esistenza o concludenza risulti – senza alcuna negligenza di parte – “da successive emergenze di causa” possono essere addotte solo mediante un'istanza di assunzione suppletoria (art. 192 cpv. 1 CPC). È vero che nell'istanza di restituzione in intero AP 2 e AP 1 hanno postulato l'ammissione delle nuove prove, subordinatamente, nelle vie dell'assunzione suppletoria. Su quest'ultima richiesta tuttavia il Pretore non ha statuito. Per di più, un'istanza di assunzione suppletoria di prove è decisa con ordinanza (art. 192 cpv. 2 CPC), non con decreto. Un'ordinanza però non è appellabile (sopra, consid. 5). In questa sede può dunque essere verificata

                                         esclusivamente l'applicazione dell'art. 138 CPC.

                                   7.   Sulle circostanze in cui AP 2 e AP 1 hanno ottenuto copia della lettera scritta dal padre il 7 gennaio 2002 a __________ per vedersi rimborsare fr. 80 000.– destinati all'acquisto dell'appartamento a Lanzo d'Intelvi (doc. 5 accluso all'istanza di restituzione in intero) e copia del verbale dell'udienza tenutasi il 14 marzo 2003 davanti al Tribunale di Co­mo in cui lo stesso AO 1 si è impegnato a versare a __________ altri

                                         € 35 735.– a saldo della compravendita (doc. 6 accluso all'istanza) tutto si ignora. Nell'istanza di restituzione in intero AP 2 e AP 1 hanno affermato di avere conosciuto “i fatti e i documenti in questione” (…) “soltanto nel corso della lite, e più precisamente in data 14 aprile 2005” (pag. 4 in alto). All'udienza del 19 luglio 2005 essi hanno soggiunto che quel 14 aprile 2005 __________ si sarebbe “messa in contatto” con loro, ma non è dato di sapere come mai né a che scopo. E invano si cercherebbero ragguagli nell'appello, in cui gli interessati si limitano a ripetere di essere venuti a sapere dei nuovi mezzi di difesa “solo in data 14 aprile 2005” (pag. 4 punto 4), “soltanto nel corso della lite, e più precisamente in data 14 aprile 2005” (pag. 5 punto 13). Quando essi abbiano conosciuto __________ e come mai questa abbia consegnato loro copia dei due documenti rimane un interrogativo senza risposta.

                                   8.   Nelle condizioni descritte è materialmente impossibile sapere se le nuove prove di cui è chiesta l'assunzione trovino “il loro substrato fattuale al di fuori delle emergenze di causa”, come esige l'art. 138 CPC, e se AP 2 e AP 1 abbiano avuto conoscenza di tali mezzi di difesa “solo in data 14 aprile 2005”. Certo, gli appellanti ribadiscono che la testimonianza di __________ confermerà le loro argomentazioni. Dimenticano però che spettava a loro medesimi indicare perché nella fattispecie soccorrerebbero i presupposti dell'art. 138 CPC. In altri termini, chi postula una restituzione in intero per addurre nuove prove non può limitarsi a citare un testimone e pretendere che si apprendano all'audizione di lui i motivi a sostegno della richiesta. Incombe anzitutto all'istante spiegare come sia giunto a conoscenza dei nuovi mezzi di prova e indicare le circostanze che suffragano la tempestività della domanda. Nella fattispecie il totale difetto di precisazioni impedisce qualsiasi apprezzamento. Destituito di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Inoltre il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove appena si consideri che l'attore sollecita un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, il quale in mancanza di limitazioni temporali deve presumersi a vita.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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