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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.08.2007 11.2004.91

22 agosto 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,173 parole·~11 min·5

Riassunto

Misure a protezione dell'unione coniugale

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.91

Lugano 22 agosto 2007/rgc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.413 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 maggio 2003 da

 AO 1   (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro

  AP 1 (patrocinato dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 agosto 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

                                              5 agosto 2004, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1952), detto __________, e AO 1 (1964), entrambi divorziati, si sono sposati a __________ il 26 febbraio 1994. Dal matrimonio non sono nati figli. Ambedue i coniugi però hanno figli, ora maggiorenni, nati da precedenti legami. Il marito è pattugliatore del __________. La moglie lavora da marzo a novembre per il ristorante __________, in cima al monte __________, appartenente alla __________, mentre per il resto dell'anno si affida all'agenzia di collocamento __________.

                                  B.   Il 28 maggio 2003 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via provvisionale – l'attribuzione dell'alloggio familiare e un contributo ali­mentare di fr. 400.– mensili dal marzo all'ottobre di ogni anno e di fr. 900.– mensili per gli altri mesi. Essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 16 luglio 2003, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, chiedendo a sua volta l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Con decisione del 10 novembre 2003 il Segretario assessore ha rifiutato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Il convenuto ha introdotto un memoriale di conclusioni scritte del 15 marzo 2004 in cui ha ribadito le sue domande. L'istante non ha presentato conclusioni.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 5 agosto 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha attribuito l'abitazione coniugale al marito e ha obbligato quest'ultimo a versare alla moglie, dal giugno del 2003 in poi, un contributo alimentare di fr. 566.65 mensili. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 agosto 2004 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di sopprimere il contributo alimentare per la moglie. Con decreto del 19 agosto 2004 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 settembre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

                                   2.   Litigioso è unicamente il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Segretario assessore ha accertato le entrate del marito in fr. 5900.– netti mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 4253.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 453.70, contributo alimentare per il figlio A__________ fr. 1000.–, spese di automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 400.–). Per quel che è della moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 2424.65 netti mensili e ha stabilito il fabbisogno minimo di lei in fr. 2744.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1090.–, premio della cassa malati fr. 354.30, imposte stimate fr. 200.–). Constatato un margine disponibile del marito (reddito + metà eccedenza ./. fabbisogno minimo) di circa fr. 1000.– mensili, il Segretario assessore ha riconosciuto alla moglie “l'alimento mensile richiesto di fr. 566.65 in media”.

                                   3.   Secondo l'appellante il reddito della moglie ammonta a fr. 2904.– mensili. Egli rimprovera al Segretario assessore di avere diviso due volte la tredicesima per dodici mensilità, di avere riconosciuto a torto una deduzione di fr. 180.– mensili per il vitto praticata sullo stipendio dal datore di lavoro e di avere trascurato fr. 160.– mensili percepiti dalla moglie a titolo di locazione per un immobile situato nella __________. Le questioni vanno affrontate singolarmente.

                                         a)   Per quel che riguarda la tredicesima, il primo giudice ha ritenuto che con uno stipendio di fr. 2561.60 percepito otto mesi l'anno l'istante riceva fr. 1828.65 annui di tredicesima. A tale risultato egli è giunto dividendo lo stipendio per dodici e moltiplicando il risultato per otto mesi e mezzo di lavoro effettivo, ripartendo in seguito la tredicesima di fr. 1828.65 su dodici mesi. Si tratta di un calcolo doppiamente errato. Intanto per definire la quota di tredicesima non si divide semplicemente per dodici lo stipendio mensile. La tredicesima consiste sì in un dodicesimo, ma dello stipendio di base, senza indennità né deduzioni del “secondo pilastro”. Inoltre il Segretario assessore ha sommato la tredicesima allo stipendio netto annuo per l'attività principale a quello su chiamata dell'__________, dividendo il tutto ancora una volta per dodici (pag. 4). Così facendo, egli ha effettivamente suddiviso la tredicesima due volte. Lo stipendio della moglie va rettificato pertanto in fr. 2580.– (fr. 2581.60 x 8.5 mesi + fr. 2000.– x 3.5 mesi + fr. 2005.– : 12). Su questo punto l'appello merita accoglimento.

                                         b)   Quanto alla deduzione per il vitto praticata dal datore di lavoro, l'argomento è nuovo e come tale improponibile, l'art. 138 cpv. 1 CC riguardando solo le cause di merito, non le misure a protezione dell'unione coniugale nell'ambito delle quali continua a valere – tranne casi particolari estranei alla fattispecie – il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Sia come sia, si volesse anche disconoscere la deduzione di fr. 180.– mensili che il datore di lavoro pratica sullo stipendio della moglie per i pranzi che quest'ultima consuma nel ristorante (v. conteggio di stipendio del marzo 2003, allegato al formulario doc. B per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria), si giustificherebbe di inserire allora un'indennità analoga nel fabbisogno minimo di lei per pasti fuori casa (tabella per il calcolo dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, cifra 4 lett. b, pubblicata in: FU 2/2001 pag. 74). Nel risultato, perciò, nulla muterebbe.

                                         c)   Circa la casa a __________, l'istante ha ammesso di riscuotere fr. 160.– mensili a titolo di locazione (interrogatorio formale dell'11 febbraio 2004, risposte n. 2.2 e 3.3). L'introito va dunque considerato come reddito di lei. Quest'ultima

                                               obietta che l'incasso copre appena i costi di manutenzione e di amministrazione, ma nulla rende verosimile l'assunto, che per di più è nuovo e sfugge a ogni esame (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Che tale cespite d'entrata poi non esistesse al momento in cui è stata inoltrata l'istanza poco importa, decisivo essendo – come di regola – quanto i coniugi percepiscono al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c).

                                         d)   Nelle circostanze descritte il reddito complessivo della moglie va rivalutato in definitiva a fr. 2740.– mensili (stipendio fr. 2580.–, locazione fr. 160.–).

                                   4.   L'appellante censura altresì il fabbisogno minimo della moglie, rilevando che l'onere fiscale stimato dal Segretario assessore in fr. 200.– mensili è troppo elevato e dev'essere ridotto a fr. 100.– mensili. Se non che, egli omette di fornire la benché minima spiegazione. Privo di motivazione, su questo punto l'appello si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).

                                   5.   Secondo l'appellante, dal suo reddito (accertato dal primo giudice in fr. 5900.– mensili) devono essere dedotti fr. 200.– mensili di “indennità per pattugliatori”, corrispondenti alle spese vive che gli causa l'attività da lui svolta, la quale prevede orari irregolari di giorno e di notte, in giorni festivi e feriali. L'argomentazione, nuova, si rivela ancora una volta irricevibile (art. 321 cpv. 2 lett. b CPC). Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, l'indennità fissa che un dipendente riceve a titolo di rimborso spese deve corrispondere – per essere dedotta dal reddito – all'entità media delle spese effettive verosimilmente sopportate dal lavoratore; mancando indicazioni a quest'ultimo riguardo, l'indennità può essere considerata, in tutto o in parte, alla stregua di reddito (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie tutto si ignora sui disborsi effettivi affrontati dall'interessato nell'esercizio della sua attività. Non sussistono ragioni, dunque, per scostarsi dal giudizio impugnato.

                                   6.   Il convenuto sostiene infine che al suo fabbisogno minimo di fr. 4253.70 mensili va aggiunto il costo per il posteggio (fr. 80.– mensili) e la rata destinata al rimborso di un debito contratto per la casa di __________ (fr. 1932.95 mensili).

                                         a)   Il Segretario assessore non ha riconosciuto il costo del posteggio perché non reso verosimile. Invero il contratto di locazione (nel doc. B) annovera, sotto la dicitura “oggetto della locazione”, anche un parcheggio esterno coperto che costa fr. 80.– mensili. Non è dato di capire tuttavia se tale cifra sia compresa nella pigione di fr. 1200.– mensili (spese accessorie incluse) riconosciuta dal primo giudice o no. Mancando ogni precisazione al riguardo, la spesa supplementare del posteggio non può dirsi sufficientemente verosimile.

                                         b)   Quanto al rimborso del debito contratto con la __________ (doc. 5), come ha rilevato il primo giudice, il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto). Con tale argomentazione l'appellante non si confronta, né rende verosimile che il mutuo, acceso per acquistare l'immobile in comproprietà con la moglie nella __________ (doc. 15), sia stato stipulato nell'interesse dell'economia domestica. Non si deve dimenticare per altro che nel proprio fabbisogno minimo il convenuto si è visto inserire fr. 1000.– mensili di contributo in favore del figlio A__________ (nato nel 1984, e quindi già maggiorenne al momento della litispendenza) senza avere reso verosimile alcun obbligo di mantenimento oltre la maggiore età (art. 277 cpv. 1 CC). Nel risultato egli non può quindi dolersi del giudizio impugnato.

                                   7.   Tutto ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si compendia come segue:

                                         reddito del marito                                                        fr. 5900.—

                                         reddito della moglie                                                     fr. 2740.—

                                                                                                                         fr. 8640.— mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr. 4253.70

                                         fabbisogno minimo della moglie                                   fr. 2744.30

                                                                                                                         fr. 6998.— mensili

                                         eccedenza                                                                 fr. 1642.—

                                         metà eccedenza                                                         fr.   821.–– mensili

                                         Il marito può conservare per sé:                                  

                                         fr. 4253.70 + fr. 821.– =                                               fr. 5074.70 mensili

                                         e dovrebbe versare alla moglie

                                         fr. 2744.30 + 821.– ./. 2740.– =                                    fr.   825.30 mensili.

                                         Ne discende che il contributo alimentare per l'istante fissato dal Segretario assessore (fr. 566.65 mensili) risulta addirittura favorevole al convenuto. Destituito di fondamento, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   9.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi il contributo in favore della moglie, che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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