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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.03.2004 11.2004.9

10 marzo 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·361 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.9

Lugano, 10 marzo 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente

visto l'appello del 29 gennaio 2004 presentato da

____________, (patrocinata ____________)  

contro la sentenza emessa il 30 dicembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa OA.2000.__________ (divorzio) che oppone l'appellante, attrice, a  

____________, (patrocinato ___________),

giudicando ora sulla richiesta di provvedimenti cautelari introdotta dal convenuto con le osservazioni dell'8 marzo 2004 all'appello;

                                         premesso che con sentenza del 30 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto un'azione di divorzio su richie­sta unilaterale promossa da __________ contro il marito __________, ponendo gli oneri processuali a carico della soccomben­te, tenuta a rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili;

                                         preso atto che contro tale sentenza l'attrice è insorta con un appello del 29 gennaio 2004 per ottenere la pronuncia del divorzio e la disciplina dei relativi effetti, con riforma in tal senso del giudizio impugnato;

                                         accertato che nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2004 il convenuto propone di respingere l'appello, subordinatamente – nel caso in cui il matrimonio fosse sciolto – di regolare in altro modo gli effetti accessori;

                                         considerato che nel memoriale di osservazioni figura altresì una richiesta cautelare intesa a ottenere che in pendenza di appello il contributo di mantenimento dovuto all'attrice sia soppresso immediatamente;

                                         ricordato che i provvedimenti cautelari cui si riferisce l'art. 377 cpv. 2 CPC sono soltanto – per giurisprudenza invalsa – quelli che il presidente della Camera (o il giudice delegato) emana, dandosi il caso, su domande cautelari pro­poste nell'ambito di appelli contro domande cautelari già decise dal primo giudice o nell'ambito di cause portate direttamente in appello (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377);

                                         ritenuto che nella fattispecie non soccorrono tali premesse, sicché l'assetto provvisionale delle parti – seppure in pendenza di appello – può essere modificato unicamente dal Pretore;

                                         posto che nelle circostanze descritte la domanda in esame esula dalla competenza del giudice adito;

decreta:                    1.   La richiesta è irricevibile.

                                   2.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             Il segretario

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